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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 13436/2024 all'udienza del 13/03/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA rappresentata e difesa dell'avv. Pietro Sperati pec: Parte_1 giusta delega in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gustavo Iandolo pec t, giusta procura Email_2 generale alle liti, a rogito notaio Persona_1
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/24 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti testuali conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che si trova nell'impossibilità, per affezioni fisiche Pt_1
o psichiche, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore di compiere gli atti quotidiani della vita, ed abbisogna di assistenza continua, per cui ricorrono le condizioni stabilite dall'art.1 L.21/11/1998 n. 508 per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
conseguentemente condannare l' in persona del Presidente CP_1
e del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, quale legittimato passivo ex art.130 del Dlgs n.112/1998, e giusto DL n.78 dell'1/7/2009, convertito in L.102/2009, alla corresponsione della prestazione economica di cui in premessa in favore della ricorrente, oltre i ratei arretrati con la decorrenza di legge dalla domanda amministrativa o con quella successiva che sarà ritenuta dovuta e gli accessori di legge, previo accertamento di tutti gli altri requisiti dalla normativa vigente;
con vittoria di spese dell'intero procedimento e della fase di ATP in favore del procuratore antistatario” Deduceva di aver presentato domanda in data 22.7.2022 per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità d'accompagnamento; che l' riconosceva CP_1
l'invalidità al 100% senza diritto all'accompagno; che aveva presentato, in data 12.5.2023, ricorso per accertamento tecnico preventivo conclusosi negativamente;
che in data 07/03/24 presentava dissenso;
che era errata la ctu in particolare nella diagnosi medico legale il consulente aveva fornito una valutazione personale e non aveva chiarito quale valore potesse assumere questa sua valutazione alla luce delle gravi condizioni di salute della ricorrente, che non poteva compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente;
che in base alla documentazione medica depositata sussistevano i requisiti per il riconoscimento dell' invalidità necessaria per ottenere l'accompagno
Concludeva come sopra.
Si costituiva l' eccependo l'improponibilità della domanda per l'impossibilità di CP_1 verificare la tempestività del ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni;
l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito, la mancata sussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione.
Nominato il ctu, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Preliminarmente, in ordine all'eccezioni di mancata tempestività dell' , appare CP_1 documentato agli atti che parte ricorrente ha nei termini depositato il presente ricorso.
Dal fascicolo risulta che la parte ricorrente ha presentato l'atto di contestazione in data
07/03/24 ed in data 04/04/24 iscritto, entro trenta giorni, la presente controversia.
La ricorrente assume come motivo posto a base dell'opposizione la non adeguata valutazione di un complesso morboso dell'istante ben più rilevante e fortemente ingravescente, nello specifico il ctu avrebbe posto a base delle sue risultanze tecniche una valutazione personale e senza chiarirne il valore.
Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa circa il riconoscimento della prestazione richiesta il ctu ha stabilito che la ricorrente sia da considerare:
“un' invalida con totale e permanente inabilità, che si trova, nella impossibilità permanente di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e dunque nelle condizioni previste per il riconoscimento dei benefici di legge ex art.1 L.18/80. Si propone all'ill.mo Giudice la decorrenza di tale beneficio in domanda dalla data del 1.08.2024, in considerazione di una elevata probabilità che la materializzazione dei requisiti medico-legali utili alla concessione fosse già presente da quella data.” Tale diagnosi, immune da vizi logici, deve essere condivisa, il ricorso deve essere accolto e si dichiara la parte invalida al 100% con impossibilità di deambulare dal1.08.24 con diritto ad accompagno .
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento dei ratei , la stessa è inammissibile in quanto “la pronuncia ex art. 445-bis ultimo comma, c.p.c. riguarda solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale;
quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, e ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio” ( Cass. 9755/19)
Le spese di lite vanno compensate in ragione del riconoscimento dell'invalidità in data successiva alla visita Si pongono a carico dell' le spese di ctu liquidate separatamente, dato comunque l'esito CP_1 positivo della ctu..
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara la parte ricorrente invalida al 100% con impossibilità di deambulare dall'1 agosto 2024; dichiara inammissibile le altre domande del ricorso compensa le spese;
condanna l' le spese di ctu ,liquidate con separato atto CP_1
Roma, 13/03/2025
Il giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso e con l'ausilio del Magistrato Ordinario in Tirocinio- Dott.ssa
Emanuela Cisterna)