Art. 51.
Il secondo comma dell'articolo 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti".
Il secondo comma dell'articolo 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti".