Articolo 51 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 50Articolo 52
Versione
15 dicembre 1974
Art. 51.
Il secondo comma dell'articolo 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974