Ordinanza cautelare 3 settembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/05/2026, n. 8278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8278 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8735 del 2025, proposto da AR OS LC, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del 01.07.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltrata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “L' istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno, presentata dalla Sig.ra LC è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4. .”
Delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4
e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile
del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno,
del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero,
- nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante
avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea.
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno
- del diritto delle parti ricorrenti ad essere ammessi all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua;
- per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto dei parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. UC De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale le è stato impedito di presentare rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, rinuncia finalizzata all’ammissione ai percorsi Indire.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata in data 13 aprile 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, poiché sta frequentando il percorso ordinario di specializzazione (TFA sostegno) presso l’Università.
All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, con la conferma da parte del difensore, presente alla discussione, dell’assenza di un interesse alla decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Secondo l’orientamento consolidato, la dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse della propria assistita alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN CO, Presidente
UC De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| UC De Gennaro | IN CO |
IL SEGRETARIO