Ordinanza cautelare 28 gennaio 2026
Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 21/04/2026, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01836/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2026, proposto da
YA MA IV, rappresentata e difesa dall'avvocato Marylanda Abdullaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo emesso dalla Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano in data 16.10.2025 e notificato via PEC al difensore in data 17.10.2025 nell’ambito della pratica n. P-MI/L/N/2024/142230 – MI2310082517;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato, anche se allo stato non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa IL TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
- la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Prefettura di Milano ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno, da motivi di studio a lavoro autonomo;
- con ordinanza n. 129/2026 il Tar ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento, ai fini di un motivato riesame;
- con nota depositata in data 2 aprile 2026 la Prefettura ha dato atto che il riesame si è concluso positivamente;
- il difensore della ricorrente ha depositato in giudizio il nulla osta alla conversione rilasciato dalla Prefettura e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- poiché le ragioni di parte ricorrente sono state integralmente soddisfatte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della fattispecie e dell’ulteriore attività istruttoria svolta dall’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salva la refusione del contributo unificato in favore della ricorrente, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AD RU, Presidente
IL TT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL TT | AR AD RU |
IL SEGRETARIO