CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19909 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ TR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/08/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'avvocato RENZO ANDRICCIOLA insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato FRANCESCO GAMBARDELLA si riporta ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19909 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 27219 del 06.07.2021, la Prima Sezione di questa Corte, su ricorso del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, annullava con rinvio l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Riesame di Catanzaro in data 10.12.2020, con la quale era stata a sua volta annullata l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IE AN, per il duplice omicidio di OV OR e IA AZ. 1.1.La sentenza di annullamento evidenziava, tra l'altro, che l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato non appariva in linea con i principi della giurisprudenza di legittimità, incorrendo nel denunciato vizio di motivazione;
invero, nessuna propalazione contraddiceva la causale del delitto;
le dichiarazioni del OR convergevano con quelle del UL, stimate massimamente affidabili, sulla identità e sui ruoli svolti dai soggetti coinvolti;
inoltre, le fonti primarie di riferimento della chiamata in reità del primo, geneticamente autonome, erano rappresentate da un intraneo alla consorteria di appartenenza dei mandanti e degli esecutori dell'omicidio "eccellente" e dal capo del sodalizio destinatario dell'azione delittuosa eclatante, sicchè, in tale contesto, il Tribunale del riesame non aveva affatto giustificato le ragioni per le quali aveva ritenuto che il giudizio di attendibilità intrinseca della narrazione del propalante de relato OV OR fosse precluso dal difetto di attendibilità e autonomia delle fonti primarie, non apparendo sufficientemente determinata la fonte di conoscenza di coloro che avevano riferito informazioni relative alla responsabilità di AN IE nell'omicidio OR- Mata razzo. 2.11 Tribunale del riesame, in sede di rinvio, con ordinanza del 24.8.2022, confermava l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere nei confronti di AN IE emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro in data 26.10.2020. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN IE, con atto a firma dell'avv. RA EL, affidando le proprie censure a quattro motivi di ricorso, con i quali, sulla premessa che a seguito di annullamento con rinvio per vizio di motivazione il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata senza ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame, deduce: 3.1 il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'applicazione dell'art. 273 c.p.p., per essersi la Corte territoriale sottratta al preliminare giudizio di credibilità e attendibilità del singolo dichiarante, benché tale giudizio costituisca precondizione necessaria in porto di valutazione di una chiamata in correità; l'approccio dell'ordinanza impugnata sul giudizio di credibilità è illegittimo, dal momento che ratifica un'efficacia traslativa interna all'attendibilità, assolutamente vietata dalla legge;
invero, il Tribunale del riesame non spiega come i collaboranti UL e OR NG abbiano superato il giudizio di credibilità e attendibilità, senza una previa e concreta valutazione della rispettiva 1 attendibilità in ordine allo specifico fatto di cui si sono occupati con le loro dichiarazioni, laddove i parametri di giudizio di attendibilità vanno rinvenuti nella verosimiglianza del narrato, nella precisione e completezza del racconto e nella concordanza tra le varie dichiarazioni rese nel tempo, dunque nella costanza della dichiarazione e nella coerenza logica tra i vari passaggi argomentativi;
3.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per avere il giudice del riesame omesso qualsiasi valutazione su una circostanza di fatto - espressamente trattata con la memoria difensiva depositata nel corso dell'udienza - che smentisce la premessa dell'ordinanza di rigetto del riesame;
invero, il Tribunale non spiega la credibilità del UL, laddove risulta documentalmente smentita, non solo la sua appartenenza al gruppo nell'anno 2000, ma anche l'esistenza del sodalizio di riferimento, visto che solo dal 2003 in avanti è stata accertata l' esistenza dell'associazione; è dunque irragionevole dare per scontata la credibilità del UL in forza della patente di credibilità che gli è stata riconosciuta nell'ambito di altri processi e per fatti diversi da quello attuale;
nel caso in esame si discute di una chiamata in correità de relato, proveniente dal correo materiale UL, non avente ruolo di vertice, che, solo successivamente avrebbe saputo degli esecutori materiali dell'agguato e sul punto nulla dice il Tribunale;
inoltre il Tribunale omette qualsiasi valutazione in ordine alla causale dell'omicidio, poiché la sentenza allegata al riesame indirettamente smentisce la causale rappresentata da UL, essendo stato OR OV assolto dall'imputazione di omicidio di AN RA;
inoltre, il Tribunale non ha tenuto in considerazione che la fonte del collaborante OR NG, Bonaddio Vincenzo, fa parte di una cosca diversa da quella AN e ciò si riverbera sulla valutazione di credibilità del propalante che neppure attinge AN IE;
3.3 con il terzo motivo, il vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame ribadito che la data del 2003 si riferisce all'epoca in cui sono stati accertati i fatti del relativo giudizio, ma non quelli del presente procedimento, laddove appare impossibile ritenere che un reato consumatosi nel 2000 possa dirsi proiettato a produrre effetti e vantaggi a favore di un sodalizio mafioso che in quel momento non esiste;
nel caso in esame, invero, non si discute dell'esistenza o meno del sodalizio in termini di certezza o di dubbio, ma si verte nella diversa ipotesi dell'esistenza della prova certa che, nel 2000, l'associazione non esisteva, per come accertato dalla sentenza "Andromeda"; 3.4 con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari, per avere la Corte territoriale a fronte della presunzione di pericolosità ex art. 275 comma 3 c.p.p. non considerato che quanto più è distante l'arco temporale che intercorre tra la commissione dei reati e l'applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro della gravità della condotta per sostenere la permanenza del pericolo cautelare inteso come attualità; peraltro il legame tra AN IE ed il sodalizio è sicuramente interrotto, per il venir meno dell'associazione stessa, a seguito della pronuncia della sentenza di condanna pronunciata nel 2017. 2 4. Con memoria inoltrata a mezzo PEC del 2.2.2023, il difensore dell'indagato ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente argomentato le deduzioni di cui al ricorso, allegando le dichiarazioni di OR NG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. Dall'esame degli atti emerge che l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, emessa in data 24.08.2022, oggetto di impugnazione, è stata notificata all'indagato, AN IE, in data 11.10.2022, nonché ai difensori NZ DR e RA EL, a mezzo PEC in data 12.10.2022. L'avvocato EL ha depositato, quindi, in data 15.10.2022, il ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme e da tale ufficio il ricorso è stato spedito a mezzo posta al Tribunale del riesame di Catanzaro, ove è pervenuto solo in data 26.10.2022. Nel contesto descritto deve rilevarsi l'intempestività del ricorso in esame, siccome proposto oltre il termine di dieci giorni ex art. 311 cod. proc. pen., tardività questa preclusiva dell'analisi del merito del ricorso stesso. 1.1. Invero, recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U , n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167) hanno affermato il principio, secondo cui in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 1.2. Le Sezioni Unite, in particolare, a seguito di contrasto insorto all'interno della giurisprudenza di legittimità in merito alla ammissibilità del ricorso cautelare per cassazione proposto avverso la decisione del tribunale del riesame, presentato non presso l'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ma nei luoghi di cui all'art. 582 co. 2 cod. proc. pen., nel rimarcare l'autonomia delle modalità di presentazione dell'impugnazione indicate dall'art. 311 cod. proc. pen. rispetto alla regola generale contenuta negli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., hanno dato seguito all'indirizzo, secondo cui l'impugnazione irritualmente proposta (nei luoghi ex art. 582, co.2) non è inammissibile. Tale epilogo, tuttavia, si ha solo quando l'impugnazione venga rimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell'ufficio del giudice competente a riceverla, assumendosi colui che ha proposto l'impugnazione il rischio, nel caso di presentazione ad ufficio diverso, che l'impugnazione stessa sia dichiarata inammissibile per tardività, perché la data di presentazione non può che essere quella in cui l'impugnazione perviene all'ufficio competente a 3 riceverla (Sez. 4, n. 30060 del 20/06/2006 Naritelli, Rv. 235178; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009 Ferrigno, Rv. 245391; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, Nardo, Rv 252072). Solo l'inosservanza del termine di presentazione, infatti, determina l'inammissibilità del ricorso e il luogo di presentazione rileva per la verifica della tempestività del ricorso, in quanto il termine dei dieci giorni - che al pari di tutti i termini di impugnazione ha natura perentoria ed alla cui inosservanza consegue sul piano soggettivo la decadenza dal diritto di impugnazione e, su quello degli effetti, l'inammissibilità del ricorso - va computato tenendo conto della data in cui l'atto materialmente perviene nella cancelleria del giudice a quo. Il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le stesse (artt. 582, comma 1, cod. proc. pen. 164 disp. att. cod. proc. pen.), rimane, dunque, privo di effetti se nel termine dei dieci giorni non perviene anche nella cancelleria indicata. Se tale condizione si avvera, non vi sono ragioni sostanziali per negare la validità del ricorso, in quanto non viene compromessa la scansione temporale degli adempimenti relativi alla presentazione indicati dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. e, dunque, può ritenersi raggiunta la finalità del ricorrente di attivare il sistema impugnatorio. L'atto raggiunge, infatti, l'obiettivo che il ricorrente si era prefisso e l'attività di deposito rimane irregolare assumendo efficacia solo per il concomitante intervento di fattori esterni (l'inoltro alla cancelleria competente) della cui mancanza il ricorrente non può che assumersi il rischio per la scelta di non avere seguito le regole indicate per la presentazione dell'impugnazione. 1.3. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, evidenziato che, nel caso di presentazione del ricorso ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo, non può essere invocato, né in alcun modo rileva, l'obbligo di tempestiva trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice competente. Tale obbligo è, infatti, previsto dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. sul presupposto che sia consentita la presentazione dell'impugnazione ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo. Pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, a differenza dell'art. 309, comma 4, cod. proc. pen., manca nell'art. 311 cod. proc. pen., il richiamo al comma 2 dell'art. 582 cit. ed al suo contenuto. Il ricorrente, nel caso in cui gli atti pervengano alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di dieci giorni, non potrà, quindi, eccepire la tempestività della presentazione avvenuta nella cancelleria del giudice incompetente, né dolersi del ritardo o dell'errore nella trasmissione. 1.4. Sulla base dei chiari principi espressi dalle Sezioni Unite appare evidente che il ricorso in esame debba ritenersi tardivo. L'atto di impugnazione, infatti, depositato in data 15.10.2022 presso il Tribunale di Lamezia Terme, come evidenziato in premessa, e dunque presso una cancelleria diversa da quella del giudice a quo solamente in data 26.10.2022 è pervenuta presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, ben oltre il termine perentorio di dieci giorni disposto per legge a decorrere dal 12.10.2022. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10.2.2023
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'avvocato RENZO ANDRICCIOLA insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato FRANCESCO GAMBARDELLA si riporta ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19909 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 27219 del 06.07.2021, la Prima Sezione di questa Corte, su ricorso del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, annullava con rinvio l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Riesame di Catanzaro in data 10.12.2020, con la quale era stata a sua volta annullata l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IE AN, per il duplice omicidio di OV OR e IA AZ. 1.1.La sentenza di annullamento evidenziava, tra l'altro, che l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato non appariva in linea con i principi della giurisprudenza di legittimità, incorrendo nel denunciato vizio di motivazione;
invero, nessuna propalazione contraddiceva la causale del delitto;
le dichiarazioni del OR convergevano con quelle del UL, stimate massimamente affidabili, sulla identità e sui ruoli svolti dai soggetti coinvolti;
inoltre, le fonti primarie di riferimento della chiamata in reità del primo, geneticamente autonome, erano rappresentate da un intraneo alla consorteria di appartenenza dei mandanti e degli esecutori dell'omicidio "eccellente" e dal capo del sodalizio destinatario dell'azione delittuosa eclatante, sicchè, in tale contesto, il Tribunale del riesame non aveva affatto giustificato le ragioni per le quali aveva ritenuto che il giudizio di attendibilità intrinseca della narrazione del propalante de relato OV OR fosse precluso dal difetto di attendibilità e autonomia delle fonti primarie, non apparendo sufficientemente determinata la fonte di conoscenza di coloro che avevano riferito informazioni relative alla responsabilità di AN IE nell'omicidio OR- Mata razzo. 2.11 Tribunale del riesame, in sede di rinvio, con ordinanza del 24.8.2022, confermava l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere nei confronti di AN IE emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro in data 26.10.2020. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN IE, con atto a firma dell'avv. RA EL, affidando le proprie censure a quattro motivi di ricorso, con i quali, sulla premessa che a seguito di annullamento con rinvio per vizio di motivazione il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata senza ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame, deduce: 3.1 il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'applicazione dell'art. 273 c.p.p., per essersi la Corte territoriale sottratta al preliminare giudizio di credibilità e attendibilità del singolo dichiarante, benché tale giudizio costituisca precondizione necessaria in porto di valutazione di una chiamata in correità; l'approccio dell'ordinanza impugnata sul giudizio di credibilità è illegittimo, dal momento che ratifica un'efficacia traslativa interna all'attendibilità, assolutamente vietata dalla legge;
invero, il Tribunale del riesame non spiega come i collaboranti UL e OR NG abbiano superato il giudizio di credibilità e attendibilità, senza una previa e concreta valutazione della rispettiva 1 attendibilità in ordine allo specifico fatto di cui si sono occupati con le loro dichiarazioni, laddove i parametri di giudizio di attendibilità vanno rinvenuti nella verosimiglianza del narrato, nella precisione e completezza del racconto e nella concordanza tra le varie dichiarazioni rese nel tempo, dunque nella costanza della dichiarazione e nella coerenza logica tra i vari passaggi argomentativi;
3.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per avere il giudice del riesame omesso qualsiasi valutazione su una circostanza di fatto - espressamente trattata con la memoria difensiva depositata nel corso dell'udienza - che smentisce la premessa dell'ordinanza di rigetto del riesame;
invero, il Tribunale non spiega la credibilità del UL, laddove risulta documentalmente smentita, non solo la sua appartenenza al gruppo nell'anno 2000, ma anche l'esistenza del sodalizio di riferimento, visto che solo dal 2003 in avanti è stata accertata l' esistenza dell'associazione; è dunque irragionevole dare per scontata la credibilità del UL in forza della patente di credibilità che gli è stata riconosciuta nell'ambito di altri processi e per fatti diversi da quello attuale;
nel caso in esame si discute di una chiamata in correità de relato, proveniente dal correo materiale UL, non avente ruolo di vertice, che, solo successivamente avrebbe saputo degli esecutori materiali dell'agguato e sul punto nulla dice il Tribunale;
inoltre il Tribunale omette qualsiasi valutazione in ordine alla causale dell'omicidio, poiché la sentenza allegata al riesame indirettamente smentisce la causale rappresentata da UL, essendo stato OR OV assolto dall'imputazione di omicidio di AN RA;
inoltre, il Tribunale non ha tenuto in considerazione che la fonte del collaborante OR NG, Bonaddio Vincenzo, fa parte di una cosca diversa da quella AN e ciò si riverbera sulla valutazione di credibilità del propalante che neppure attinge AN IE;
3.3 con il terzo motivo, il vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., per avere il Tribunale del riesame ribadito che la data del 2003 si riferisce all'epoca in cui sono stati accertati i fatti del relativo giudizio, ma non quelli del presente procedimento, laddove appare impossibile ritenere che un reato consumatosi nel 2000 possa dirsi proiettato a produrre effetti e vantaggi a favore di un sodalizio mafioso che in quel momento non esiste;
nel caso in esame, invero, non si discute dell'esistenza o meno del sodalizio in termini di certezza o di dubbio, ma si verte nella diversa ipotesi dell'esistenza della prova certa che, nel 2000, l'associazione non esisteva, per come accertato dalla sentenza "Andromeda"; 3.4 con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari, per avere la Corte territoriale a fronte della presunzione di pericolosità ex art. 275 comma 3 c.p.p. non considerato che quanto più è distante l'arco temporale che intercorre tra la commissione dei reati e l'applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro della gravità della condotta per sostenere la permanenza del pericolo cautelare inteso come attualità; peraltro il legame tra AN IE ed il sodalizio è sicuramente interrotto, per il venir meno dell'associazione stessa, a seguito della pronuncia della sentenza di condanna pronunciata nel 2017. 2 4. Con memoria inoltrata a mezzo PEC del 2.2.2023, il difensore dell'indagato ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente argomentato le deduzioni di cui al ricorso, allegando le dichiarazioni di OR NG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. Dall'esame degli atti emerge che l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, emessa in data 24.08.2022, oggetto di impugnazione, è stata notificata all'indagato, AN IE, in data 11.10.2022, nonché ai difensori NZ DR e RA EL, a mezzo PEC in data 12.10.2022. L'avvocato EL ha depositato, quindi, in data 15.10.2022, il ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme e da tale ufficio il ricorso è stato spedito a mezzo posta al Tribunale del riesame di Catanzaro, ove è pervenuto solo in data 26.10.2022. Nel contesto descritto deve rilevarsi l'intempestività del ricorso in esame, siccome proposto oltre il termine di dieci giorni ex art. 311 cod. proc. pen., tardività questa preclusiva dell'analisi del merito del ricorso stesso. 1.1. Invero, recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U , n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167) hanno affermato il principio, secondo cui in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 1.2. Le Sezioni Unite, in particolare, a seguito di contrasto insorto all'interno della giurisprudenza di legittimità in merito alla ammissibilità del ricorso cautelare per cassazione proposto avverso la decisione del tribunale del riesame, presentato non presso l'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ma nei luoghi di cui all'art. 582 co. 2 cod. proc. pen., nel rimarcare l'autonomia delle modalità di presentazione dell'impugnazione indicate dall'art. 311 cod. proc. pen. rispetto alla regola generale contenuta negli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., hanno dato seguito all'indirizzo, secondo cui l'impugnazione irritualmente proposta (nei luoghi ex art. 582, co.2) non è inammissibile. Tale epilogo, tuttavia, si ha solo quando l'impugnazione venga rimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell'ufficio del giudice competente a riceverla, assumendosi colui che ha proposto l'impugnazione il rischio, nel caso di presentazione ad ufficio diverso, che l'impugnazione stessa sia dichiarata inammissibile per tardività, perché la data di presentazione non può che essere quella in cui l'impugnazione perviene all'ufficio competente a 3 riceverla (Sez. 4, n. 30060 del 20/06/2006 Naritelli, Rv. 235178; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009 Ferrigno, Rv. 245391; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, Nardo, Rv 252072). Solo l'inosservanza del termine di presentazione, infatti, determina l'inammissibilità del ricorso e il luogo di presentazione rileva per la verifica della tempestività del ricorso, in quanto il termine dei dieci giorni - che al pari di tutti i termini di impugnazione ha natura perentoria ed alla cui inosservanza consegue sul piano soggettivo la decadenza dal diritto di impugnazione e, su quello degli effetti, l'inammissibilità del ricorso - va computato tenendo conto della data in cui l'atto materialmente perviene nella cancelleria del giudice a quo. Il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le stesse (artt. 582, comma 1, cod. proc. pen. 164 disp. att. cod. proc. pen.), rimane, dunque, privo di effetti se nel termine dei dieci giorni non perviene anche nella cancelleria indicata. Se tale condizione si avvera, non vi sono ragioni sostanziali per negare la validità del ricorso, in quanto non viene compromessa la scansione temporale degli adempimenti relativi alla presentazione indicati dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. e, dunque, può ritenersi raggiunta la finalità del ricorrente di attivare il sistema impugnatorio. L'atto raggiunge, infatti, l'obiettivo che il ricorrente si era prefisso e l'attività di deposito rimane irregolare assumendo efficacia solo per il concomitante intervento di fattori esterni (l'inoltro alla cancelleria competente) della cui mancanza il ricorrente non può che assumersi il rischio per la scelta di non avere seguito le regole indicate per la presentazione dell'impugnazione. 1.3. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, evidenziato che, nel caso di presentazione del ricorso ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo, non può essere invocato, né in alcun modo rileva, l'obbligo di tempestiva trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice competente. Tale obbligo è, infatti, previsto dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. sul presupposto che sia consentita la presentazione dell'impugnazione ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo. Pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, a differenza dell'art. 309, comma 4, cod. proc. pen., manca nell'art. 311 cod. proc. pen., il richiamo al comma 2 dell'art. 582 cit. ed al suo contenuto. Il ricorrente, nel caso in cui gli atti pervengano alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di dieci giorni, non potrà, quindi, eccepire la tempestività della presentazione avvenuta nella cancelleria del giudice incompetente, né dolersi del ritardo o dell'errore nella trasmissione. 1.4. Sulla base dei chiari principi espressi dalle Sezioni Unite appare evidente che il ricorso in esame debba ritenersi tardivo. L'atto di impugnazione, infatti, depositato in data 15.10.2022 presso il Tribunale di Lamezia Terme, come evidenziato in premessa, e dunque presso una cancelleria diversa da quella del giudice a quo solamente in data 26.10.2022 è pervenuta presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, ben oltre il termine perentorio di dieci giorni disposto per legge a decorrere dal 12.10.2022. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10.2.2023