CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32738 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone nel procedimento a carico di IN ID, nata a [...] il [...], avverso la sentenza in data 28/05/2022 del Tribunale di Pordenone, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, DO CI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udita per l'imputata l'avv. Paola Armellin, per delega dell'avv. Giulia Volpatti, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 28 maggio 2020 il Tribunale di Pordenone ha assolto ID IN dal reato di cui agli art. 54 e 1161 del codice della navigazione consistente nell'occupazione del demanio marittimo con la sua casa perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone presenta un atto di appello che la Corte di appello ha trasmesso per competenza alla Corte di Penale Sent. Sez. 3 Num. 32738 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 14/06/2023 cassazione con il quale lamenta la violazione di legge perché la casa ricadeva pacificamente in area demaniale marittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché propone un'interpretazione alternativa dei fatti inammissibile nel giudizio di legittimità. Il Giudice ha accertato che la casa della IN si trova sul demanio idrico e non sul demanio marittimo per cui non è configurabile il reato contestato. Ha suffragato tale conclusione con la nota del 1° luglio 2016 inviata dall'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Veneto che indica la particella n. 1209, oggetto d'interesse, tra quelle rientranti nel demanio idrico;
con la comunicazione del medesimo tenore del 4 ottobre 2018 sempre dell'Agenzia del Demanio;
con il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza;
con le planimetrie e le foto satehitari che dimostravano che si trovava lontano dalla costa;
con l'avvio da parte del Comune di Caorle di una procedura volta al rilascio di una concessione demaniale. Il PM invece ha chiesto una rivalutazione del fatto sulla base di una nota successiva dell'Agenzia del Demanio dell'Il aprile 2019 secondo cui la particella 1119 apparteneva al demanio marittimo. Sostiene che la particella 1209, che affaccia per intero sullo specchio d'acqua del canale Nicesolo, confina a nord con la particella 1119 e a sud con altre particelle, tutte appartenenti al demanio marittimo, per cui, una diversa qualificazione interromperebbe la continuità del demanio marittimo. A tacere del fatto che :e mappe depositate sono illeggibili, la prospettazione del PM, che non è supportata da alcuna consulenza tecnica specialistica, non è idonea a sovvertire le conclusioni del Giudice che ha valutato nel merito l'insussistenza dei presupposti per qualificare l'area come appartenente al demanio marittimo, escludendo motivatamente il reato. Il ricorso del PM è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, DO CI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udita per l'imputata l'avv. Paola Armellin, per delega dell'avv. Giulia Volpatti, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 28 maggio 2020 il Tribunale di Pordenone ha assolto ID IN dal reato di cui agli art. 54 e 1161 del codice della navigazione consistente nell'occupazione del demanio marittimo con la sua casa perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone presenta un atto di appello che la Corte di appello ha trasmesso per competenza alla Corte di Penale Sent. Sez. 3 Num. 32738 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 14/06/2023 cassazione con il quale lamenta la violazione di legge perché la casa ricadeva pacificamente in area demaniale marittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché propone un'interpretazione alternativa dei fatti inammissibile nel giudizio di legittimità. Il Giudice ha accertato che la casa della IN si trova sul demanio idrico e non sul demanio marittimo per cui non è configurabile il reato contestato. Ha suffragato tale conclusione con la nota del 1° luglio 2016 inviata dall'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Veneto che indica la particella n. 1209, oggetto d'interesse, tra quelle rientranti nel demanio idrico;
con la comunicazione del medesimo tenore del 4 ottobre 2018 sempre dell'Agenzia del Demanio;
con il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza;
con le planimetrie e le foto satehitari che dimostravano che si trovava lontano dalla costa;
con l'avvio da parte del Comune di Caorle di una procedura volta al rilascio di una concessione demaniale. Il PM invece ha chiesto una rivalutazione del fatto sulla base di una nota successiva dell'Agenzia del Demanio dell'Il aprile 2019 secondo cui la particella 1119 apparteneva al demanio marittimo. Sostiene che la particella 1209, che affaccia per intero sullo specchio d'acqua del canale Nicesolo, confina a nord con la particella 1119 e a sud con altre particelle, tutte appartenenti al demanio marittimo, per cui, una diversa qualificazione interromperebbe la continuità del demanio marittimo. A tacere del fatto che :e mappe depositate sono illeggibili, la prospettazione del PM, che non è supportata da alcuna consulenza tecnica specialistica, non è idonea a sovvertire le conclusioni del Giudice che ha valutato nel merito l'insussistenza dei presupposti per qualificare l'area come appartenente al demanio marittimo, escludendo motivatamente il reato. Il ricorso del PM è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore