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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente e Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 236/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1/impersonalmente - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 CF_Resistente_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Resistente_3 CF_Resistente_1 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 16/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1102020000737524800 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede la riforma della sentenza di primo grado, e il riconoscimento della legittimità dell'operato dell'agenzia delle Entrate. In ogni caso con conferma della parte della cartella riguardante le voci mai contestate. Col favore delle spese dei due gradi.
Resistente/Appellato: Chiede la conferma della sentenza appellata, ed in caso di riforma anche solo parziale insiste in via di appello incidentale condizionato per l'eccezione dei tardività ed inammissibilità della ripresa fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Col favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha ricorso in primo grado avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Torino per l'impugnazione della - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200007375248000 IVA-ALTRO 2016, riproduttiva del ruolo n. 2020/550250, emessa a seguito di liquidazione della dichiarazione Iva ex art. 54 bis dpr. 633/72, anno d'imposta 2016, preceduta da comunicazione di irregolarità; ha chiesto di annullare il ruolo e la cartella di pagamento con la condanna al rimborso di quanto già escusso, maggiorato da rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese e compensi.
Ha dedotto la nullità della cartella a) per inesistenza della notificazione. La cartella è stata notificata tramite un indirizzo di posta elettronica non regolarmente iscritto nel Registro delle Pubbliche
Amministrazioni e non riconducibile all'agente della riscossione;
b) decadenza del termine di notificazione della cartella ex art. 25 dpr. n. 602/73. La cartella è stata notificata il 16 settembre 2021 oltre il termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
(art. 25 dpr. n. 602/73) ossia dopo il 31.12.2020. La proroga dei termini di decadenza previsto dall' 37 DL
34/2020 art. 157 dl n. 34/2020 non troverebbe applicazione, secondo la contribuente, con riferimento alle attività di liquidazione ex art. 54 bis, per le dichiarazioni presentate nel 2017. c) notificazione di un ruolo emesso a seguito del controllo di una dichiarazione (Modello Iva 2017 per a.i.2016), relativo al tributo del periodo precedente (Modello IVA 2016 per a.i. 2015) per il quale l'Ufficio è decaduto dal potere di controllo: il credito, di cui è contestata l'esistenza, è stato utilizzato in compensazione di un debito Iva
2015, periodo d'imposta ormai fuori dalla facoltà di controllo dell'erario.
Nel merito, ha sostenuto di avere effettuato il pagamento del debito Iva 2015 tramite compensazione di un credito di terzo - Società_1 S.r.l. (che si è accollato il debito della ricorrente). Il credito non è stato indicato in dichiarazione 2017 in quanto non proveniva dalla dichiarazione dell'anno precedente. Quanto rilevato dall'ufficio si risolveva quindi in una erronea compilazione della dichiarazione, integrante una violazione meramente formale, non punibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3 Statuto del
Contribuente. Ancora, doveva ritenersi violato l'art. 54 bis dpr. n. 633/72 che non comprende tra le attività esercitabili dall'Ufficio quelle inerenti all'accertamento della validità e dell'esistenza del credito utilizzato in compensazione, né la correzione dell'erronea compilazione (rigo VL9 della dichiarazione Iva). Il codice tributo indicato nel modulo F24 per pagare l'Iva - codice 62 – è quello indicato nella risoluzione286/E del
22 dicembre 2009 che suggerisce di utilizzarlo ogniqualvolta il credito IVA venga portato in compensazione da un soggetto diverso dal fruitore del credito stesso.
Da ultimo, ha eccepito l'illegittimità dell'aggio, in quanto previsto in misura fissa, a prescindere dalla attività effettiva svolta dall'Agente della Riscossione
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate
Torino II, la cui proposta di mediazione con riduzione delle sanzioni non è stata accolta dalla ricorrente;
in sede giudiziale ha contro dedotto che: i) la notifica dell'atto è regolare non solo perché l'Indirizzo pec utilizzato dall'Agenzia Entrate Riscossione contiene elementi tali da consentire di conoscere con certezza il mittente e l'autorità da cui lo stesso proviene, ma anche perché l'eventuale vizio di notificazione è stato sanato ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma cpc, dalla proposizione del ricorso che dimostra nella ricorrente la completa conoscenza e consapevolezza dell'atto. L'Agenzia Entrate
Riscossione non è decaduta dal potere di notificare il ruolo e la cartella di pagamento in applicazione l'art. 12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 (norma generale) richiamato dall'art. 68 DL 18/2020 il quale dispone che la sospensione dei termini previsti per il versamento dei tributi (dall' 8 marzo al 31 agosto- 85 giorni) si applica anche ai termini decadenziali relativi ai procedimenti di liquidazione. Nel merito, ha sostenuto che la ricorrente non era titolare di alcun credito da utilizzare in compensazione al momento del pagamento avvenuto il 18 marzo 2016. Non era titolare di un credito proprio, che avrebbe dovuto essere indicato nella precedente dichiarazione. Non era titolare di un credito altrui in quanto il contratto di accollo con Società_1 srl è stato sottoscritto il 21 marzo 2016 e registrato all'Agenzia delle entrate il 24 marzo 2016, successivamente al pagamento. La compensazione è dunque priva di titolo e la contribuente ha utilizzato un credito inesistente, e di cui non ha comunque dato conto in dichiarazione. Il credito utilizzato in compensazione avrebbe infatti dovuto essere indicato in dichiarazione rigo VL9, a prescindere dai profili di regolarità cronologica di cui sopra. L'entità dell'aggio di riscossione non è determinata in funzione delle specifiche attività di riscossione ma in ragione della copertura dei costi per la predisposizione delle strutture necessarie allo svolgimento di tale servizio. Su tali basi argomentative, la resistente agenzia ha chiesto di rigettare il ricorso con condanna alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. n. 546/1992.
La decisione di primo grado. La Corte di Giustizia di primo grado ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento sia valida sia per le modalità con la quale è stata effettuata, sia per i termini entro i quali è stata eseguita. Infatti, tramite l'indirizzo di posta elettronica utilizzato dall'Ufficio la ricorrente avrebbe potuto risalire con certezza al mittente, individuandolo inequivocabilmente in Equitalia nord/centro/sud spa, o a Equitalia Servizi di Riscossione, oggi Agenzia delle entrate Riscossione. In ogni caso, con la presentazione del ricorso ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, cpc qualsiasi eventuale vizio della notificazione è stato sanato avendo la ricorrente avuto piena conoscenza dell'atto impugnato che infatti ha regolarmente impugnato.
Circa il rispetto del termine, l'Agenzia delle Entrate riscossione ha notificato nei termini decadenziali prescritti dalla legge, scadenti il 31 dicembre 2022, il ruolo e la cartella di pagamento. L'art. 12 D.lgs. n.
159/2015, che contiene un principio generale, dispone infatti che in periodi emergenziali è prevista la
“sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Termini che “se scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.” Di conseguenza, nel caso presente, i termini per notificare la cartella di pagamento e il ruolo, originariamente scadenti al 31 dicembre 2020, sono slittati automaticamente al 31 dicembre 2022 e pertanto l'Ufficio ha validamente notificato i provvedimenti.
Nel merito, tuttavia, sono prevalse le ragioni della contribuente. La Corte si è espressa nei seguenti termini: “L'art. 54 bis dpr. 633/72 disciplina il procedimento tramite il quale l'Amministrazione finanziaria ricalcola in modo automatizzato, sulla base “dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria” l'imponibile e l'imposta annualmente dichiarate dal contribuente. È un controllo di natura meramente cartolare, esercitato su tutte le dichiarazioni IVA limitato sia nell'oggetto, sia negli effetti, in quanto non è finalizzato alla rettifica, ma solo alla verifica dell'esattezza numerica dei dati dichiarati. L'Amministrazione, sulla base dei soli dati contenuti nella dichiarazione e annotati nell'anagrafe tributaria, esamina sia la correttezza dei valori indicati (errori materiali), sia dei conteggi effettuati (errori di calcolo), sia del computo delle detrazioni e dei crediti d'imposta che deve essere fatto nella misura prescritta e nel rispetto della legge, sia la rispondenza tra quanto dichiarato e l'esattezza e la tempestività dei versamenti - a saldo e in acconto - dell'imposta. La liquidazione non implica una diversa rappresentazione qualitativa e quantitativa del presupposto impositivo, né l'accertamento della 'spettanza' degli importi che il contribuente indica in dichiarazione (queste operazioni sono svolte in sede di controllo formale e/o di accertamento). Nella liquidazione l'Amministrazione infatti non verifica, non potendolo fare, considerata la natura automatizzata del controllo, se i crediti utilizzati sono effettivamente esistenti, ma solo se l'importo che ad essi corrisponde è stato indicato nella dichiarazione nella misura prevista del legislatore. L'attività richiesta all'Amministrazione consiste quindi solo nella individuazione di errori materiali e di calcolo e nella quantificazione degli importi da sottrarre dall'imponibile o dall'imposta, ai fini della loro esatta quantificazione. Ebbene nel caso in esame l'Ufficio ha rilevato l'omessa indicazione nella dichiarazione
2017 (relativa al periodo d'imposta 2016) di un credito d'imposta utilizzato in compensazione del debito
Iva 2015, ancorché risultante dal modello F24 di pagamento (errore materiale), nonché l'utilizzo, in questo modulo, di un codice di versamento errato (errore materiale). La ricorrente ha giustificato l'omessa indicazione del credito di imposta in ragione della natura del credito - non proveniva dalla sua precedente dichiarazione ma da un terzo (in virtù di un accollo) - che però, stando alla documentazione, è stato regolarmente utilizzato nel modello F24. I rilievi dell'Agenzia non impattano, dunque, né sulla quantificazione del tributo, né sul suo versamento, di modo che possono essere considerati mere violazione formali, non punibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3 Statuto del Contribuente.
Le valutazioni compiute in ordine alla effettiva esistenza (spettanza) utilizzo del credito (e dunque quelle relative alla efficacia o meno del contratto di accollo) non rientrano nel perimetro delle attività riservate dall'art. 54 bis dpr. 633/72 all'Ufficio il quale avrebbe potuto contestare la spettanza e l'esistenza del credito solo in sede di accertamento del tributo (controllo sostanziale della dichiarazione) (art. 54 e 55 dpr. 633/72). L'Ufficio, estendendo le sue valutazioni alla titolarità, esistenza, e indebito utilizzo del credito, ha violato il divieto di integrazione della motivazione dell'atto impugnato nel corso del giudizio, introducendo a fondamento della ripresa motivi ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ruolo e nella cartella.
E questo non è consentito in quanto il potere di dell'Ufficio finanziario si esaurisce con l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento e ha determinato la con violazione del diritto di difesa del contribuente (per tutti si veda da ultimo Cass. V, 23 gennaio 2022, n. 2039 nonché Cass. 22003/2014 ove si evidenzia che “la motivazione dell'atto ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa”)”. I motivi nel merito sono quindi stati accolti e quello relativo all'aggio di riscossione è assorbito.
Il ricorso della contribuente è stato accolto e le spese sono state liquidate in euro 3.500 – oltre accessori di legge - a carico dell'Agenzia. L'appello. Avverso tale pronuncia ha ricorso in appello l'Agenzia. La signora Resistente_1 decedeva in data 23/10/2024 e dunque la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte, con ordinanza 375/03/24 del 10.12.2024, dichiarava l'interruzione del processo. La Direzione Provinciale II di Torino, ai sensi dell'art. 43 secondo comma del D.Lgs. 546/1992, ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi della defunta contribuente, ed ha insistito per la riforma della sentenza impugnata sulla scorta dei due motivi:
1) violazione degli artt. 35 e 36 D.Lgs. 546/92 e degli artt. 112 e 77 c.p.c., in base al quale lamenta che la sentenza impugnata ha annullato la cartella impugnata nella sua interezza, ignorando che essa si compone di due sezioni, delle quali solo una (relativa agli importi iscritti a ruolo per indebita compensazione) era stata impugnata dalla Contribuente, mentre la seconda (riguardante le sanzioni per omesso versamento nei termini del debito relativo al terzo trimestre e all'acconto IVA 2016) non era stata oggetto di contestazione alcuna. Dunque, la sentenza sarebbe andata ultra petita, in quanto avrebbe potuto annullare al più la prima sezione della cartella, e non certo la seconda non contestata. 2) illegittimità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. con riferimento al rilievo relativo all'indebita compensazione del credito IVA. Secondo
l'Ufficio, la sentenza impugnata avrebbe giudicato ultra petita nella misura in cui ha annullato la cartella sostenendo che il controllo effettuato dall'Ufficio avrebbe richiesto le forme dell'atto di recupero e non quelle del controllo ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972, motivo di ricorso non formulato dalla Contribuente e comunque infondato.
L'Agenzia ha comunque richiamato ogni argomentazione di cui al ricorso in appello, anche con riguardo alla correttezza dell'operato dell'Ufficio: il controllo ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972 ha recuperato l'imposta compensata in quanto il credito non era stato indicato nel rigo VL9 del modello IVA: tale motivo è sicuramente più che sufficiente a giustificare il recupero dell'imposta indebitamente compensata e confacente con la natura del controllo “automatizzato” senza alcuna necessità di usare le forme dell'atto di recupero. Hanno resistito in giudizio gli eredi della contribuente defunta, sigg.ri Resistente_3 ed Resistente_2, riportandosi alle argomentazioni difensive tutte svolte in giudizio, ed in via di appello incidentale condizionato, hanno chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di decadenza dell'Ufficio dal controllo, per tutti i motivi già esposti in giudizio.
La controversia viene in data odierna alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è parzialmente fondato, con riferimento al primo motivo di gravame. Per il resto, la sentenza di primo grado deve trovare conferma.
In effetti il ruolo emesso, nel dettaglio degli addebiti, reca voci (le ultime quattro) relative ad altri debiti tributari (Iva sanzione pecuniaria-Acconto; Iva interessi–Acconto; Iva sanzione pecuniaria terzo trimestre;
Iva interessi-terzo trimestre) distinti dalla problematica afferente la presunta irregolarità della compensazione effettuata dalla contribuente. Tali voci non risultano contestate dalla contribuente, e devono ritenersi irrevocabilmente 'riconosciute'.
Quanto invece al resto, le ragioni dell'Agenzia non sono fondate.
L'Ufficio ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e ha sostenuto che la contribuente avrebbe riconosciuto nelle proprie controdeduzioni che l'eccezione relativa alla illegittimità del tentativo dell'Ufficio di allargare, in giudizio, la motivazione, non è stata sollevata nel ricorso di primo grado. Di fatto, la sentenza di primo grado ha espressamente riconosciuto come l'Ufficio, nel corso del giudizio, abbia modificato le ragioni poste a fondamento della propria pretesa creditoria, introducendo, per la prima volta nel contenzioso circostanze di fatto e di diritto non dedotte nell'atto impositivo e che esulano il ristretto ambito di operatività della liquidazione formale ex art. 54 bis DPR 633/1972 (“le valutazioni compiute in ordine all'effettiva esistenza (spettanza) utilizzo del credito non rientrano nel perimetro delle attività riservate dall'articolo 54 bis del DPR 633 del 72”).
L'Ufficio, in sostanza, ha sostenuto che le ragioni sottese al recupero dell'imposta non riguardavano più la modalità di pagamento / compensazione adottata dal Contribuente, ma erano il prodotto di valutazioni in ordine alla effettiva esistenza (spettanza) e utilizzo del credito (e dunque anche relative alla efficacia o meno del contratto di accollo). E' ciò che ha costituito un indebito ampliamento del thema decidendum:
l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, in giudizio, la legittimità della propria pretesa sulla base di ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle circostanze che rientrano nelle ipotesi tassative che legittimano la iscrizione diretta a ruolo di cui all'art. 54 bis DPR 633/1972 e che erano state poste a fondamento della iscrizione a ruolo. La sentenza di prime cure ha fondato la propria decisione sulla non corrispondenza tra le ragioni fondanti l'iscrizione diretta al ruolo (per le quali, nelle controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate non aveva in alcun modo fornito una giustificazione) e le argomentazioni esposte nelle controdeduzioni dall'ufficio, che non solo risultano nuove, ma che non avrebbero mai potuto legittimare la procedura di cui all'art. 54 bis.
Ne consegue che non è appropriato l'argomento per cui la contribuente avrebbe dovuto rilevare la discrepanza tra la motivazione dell'atto impositivo e le ragioni esposte dall'Ufficio nelle controdeduzioni, poiché questo non poteva avvenire già in sede di ricorso, cioè prima ancora che l'Ufficio si fosse costituito. In effetti, la Suprema Corte di Cassazione ha, anche recentemente, ribadito che l'atto impositivo ha natura di provocatio ad opponendum, finalizzato a porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur» (Sez. 6, Ordinanza n. 9008 del 06/04/2017 Cass. ord. n. 22470/19), Cassazione
730/2025). Le ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria ed il successivo ricorso del
Contribuente limitano il thema decidendum, con la conseguenza che né l'Amministrazione finanziaria, né il contribuente possono introdurre nuovi elementi di fatto o nuovi motivi. Il divieto di ampliare il thema decidendum opera, ancor prima che verso il contribuente, nei confronti dell'Ufficio, le cui difese non possono estendersi oltre le argomentazioni esposte nell'atto impositivo. Un simile ampliamento costituirebbe infatti una indebita violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe esposto a contestazioni nuove e inedite formulate dall'Ufficio solo in sede contenziosa.
Né può condividersi il tentativo dell'Ufficio di qualificare come “eccezione nuova” – e dunque come inammissibile – la difesa della Contribuente volta a denunciare l'illegittimo ampliamento della motivazione.
Nel merito, la pronuncia di prime cure ha osservato che l'art. 54 bis DPR 633/1972 “disciplina il procedimento tramite il quale l'Amministrazione finanziaria ricalcola in modo automatizzato, sulla base
“dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria” l'imponibile e l'imposta annualmente dichiarate dal contribuente. È un controllo di natura meramente cartolare, esercitato su tutte le dichiarazioni IVA limitato sia nell'oggetto, sia negli effetti, in quanto non è finalizzato alla rettifica, ma solo alla verifica dell'esattezza numerica dei dati dichiarati”.
E ha aggiunto: “La liquidazione non implica una diversa rappresentazione qualitativa e quantitativa del presupposto impositivo, né l'accertamento della 'spettanza' degli importi che il contribuente indica in dichiarazione (queste operazioni sono svolte in sede di controllo formale e/o di accertamento). Nella liquidazione l'Amministrazione infatti non verifica, non potendolo fare, considerata la natura automatizzata del controllo, se i crediti utilizzati sono effettivamente esistenti, ma solo se l'importo che ad essi corrisponde è stato indicato nella dichiarazione nella misura prevista del legislatore. L'attività richiesta all'Amministrazione consiste quindi solo nella individuazione di errori materiali e di calcolo e nella quantificazione degli importi da sottrarre dall'imponibile o dall'imposta, ai fini della loro esatta quantificazione”.
Le argomentazioni addotte dall'Ufficio in sede contenziosa, basate su valutazioni giuridiche molto più articolate (come la validità del contratto di accollo, l'efficacia estintiva della compensazione, etc.) e mai dedotte prima del giudizio di primo grado, sono incompatibili con la procedura di liquidazione formale, che
è limitata a un mero controllo cartolare della dichiarazione rettificata.
Il thema decidendum del giudizio è infatti necessariamente limitato alle ragioni indicate nella iscrizione a ruolo, le quali, a loro volta, devono corrispondere ad una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art.54 bis dpr 633/1972. Non potevano trovare ingresso nel giudizio ragioni diverse ed ulteriori, basate non sul controllo meramente cartolare della dichiarazione IVA, ma su valutazioni giuridiche e di fatto che esulano dal limitatissimo ambito disciplinato dalla norma di legge su cui si fonda la ripresa fiscale. Il ruolo ex art 54 bis DPR 633/1972 può essere emesso solo in presenza di ipotesi tassativamente indicate, tutte riconducibili ad un mero controllo cartolare della dichiarazione rettificata. Il tentativo di allargare la motivazione dell'atto, introducendo nuove circostanze di fatto e nuove ragioni giuridiche, conferma indirettamente che il ruolo è illegittimo. Oltretutto, risulta che l'Ufficio abbia preso nozione del substrato dell'iniziativa del contribuente in sede di istanza di annullamento in autotutela, che risulta presentata in data 13 giugno del 2018, quindi prima della iscrizione al ruolo della pretesa creditoria;
quella istanza è stata riscontrata dalla nota del 29 giugno 2018, nella quale l'Agenzia delle entrate faceva espressamente riferimento al fatto che il pagamento fosse avvenuto con un F24 con codice identificativo 62. Quando è stato iscritto a ruolo il credito per cui è causa, l'ufficio era a conoscenza di tutti gli elementi necessari a emettere un atto coerente con le motivazioni che avrebbero dovuto sorreggere la ripresa fiscale e che sono state invece esplicitate per la prima volta solo in sede contenziosa.
La reciproca soccombenza delle parti con riferimento ai diversi settori dell'atto impugnato giustifica la compensazione - con riferimento ad entrambi i gradi - delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, dichiara la legittimità della cartella per le voci diverse dal saldo Iva derivante da compensazione e relativi accessori. Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente e Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 236/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1/impersonalmente - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 CF_Resistente_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Resistente_3 CF_Resistente_1 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 16/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1102020000737524800 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede la riforma della sentenza di primo grado, e il riconoscimento della legittimità dell'operato dell'agenzia delle Entrate. In ogni caso con conferma della parte della cartella riguardante le voci mai contestate. Col favore delle spese dei due gradi.
Resistente/Appellato: Chiede la conferma della sentenza appellata, ed in caso di riforma anche solo parziale insiste in via di appello incidentale condizionato per l'eccezione dei tardività ed inammissibilità della ripresa fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Col favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha ricorso in primo grado avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Torino per l'impugnazione della - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020200007375248000 IVA-ALTRO 2016, riproduttiva del ruolo n. 2020/550250, emessa a seguito di liquidazione della dichiarazione Iva ex art. 54 bis dpr. 633/72, anno d'imposta 2016, preceduta da comunicazione di irregolarità; ha chiesto di annullare il ruolo e la cartella di pagamento con la condanna al rimborso di quanto già escusso, maggiorato da rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese e compensi.
Ha dedotto la nullità della cartella a) per inesistenza della notificazione. La cartella è stata notificata tramite un indirizzo di posta elettronica non regolarmente iscritto nel Registro delle Pubbliche
Amministrazioni e non riconducibile all'agente della riscossione;
b) decadenza del termine di notificazione della cartella ex art. 25 dpr. n. 602/73. La cartella è stata notificata il 16 settembre 2021 oltre il termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
(art. 25 dpr. n. 602/73) ossia dopo il 31.12.2020. La proroga dei termini di decadenza previsto dall' 37 DL
34/2020 art. 157 dl n. 34/2020 non troverebbe applicazione, secondo la contribuente, con riferimento alle attività di liquidazione ex art. 54 bis, per le dichiarazioni presentate nel 2017. c) notificazione di un ruolo emesso a seguito del controllo di una dichiarazione (Modello Iva 2017 per a.i.2016), relativo al tributo del periodo precedente (Modello IVA 2016 per a.i. 2015) per il quale l'Ufficio è decaduto dal potere di controllo: il credito, di cui è contestata l'esistenza, è stato utilizzato in compensazione di un debito Iva
2015, periodo d'imposta ormai fuori dalla facoltà di controllo dell'erario.
Nel merito, ha sostenuto di avere effettuato il pagamento del debito Iva 2015 tramite compensazione di un credito di terzo - Società_1 S.r.l. (che si è accollato il debito della ricorrente). Il credito non è stato indicato in dichiarazione 2017 in quanto non proveniva dalla dichiarazione dell'anno precedente. Quanto rilevato dall'ufficio si risolveva quindi in una erronea compilazione della dichiarazione, integrante una violazione meramente formale, non punibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3 Statuto del
Contribuente. Ancora, doveva ritenersi violato l'art. 54 bis dpr. n. 633/72 che non comprende tra le attività esercitabili dall'Ufficio quelle inerenti all'accertamento della validità e dell'esistenza del credito utilizzato in compensazione, né la correzione dell'erronea compilazione (rigo VL9 della dichiarazione Iva). Il codice tributo indicato nel modulo F24 per pagare l'Iva - codice 62 – è quello indicato nella risoluzione286/E del
22 dicembre 2009 che suggerisce di utilizzarlo ogniqualvolta il credito IVA venga portato in compensazione da un soggetto diverso dal fruitore del credito stesso.
Da ultimo, ha eccepito l'illegittimità dell'aggio, in quanto previsto in misura fissa, a prescindere dalla attività effettiva svolta dall'Agente della Riscossione
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate
Torino II, la cui proposta di mediazione con riduzione delle sanzioni non è stata accolta dalla ricorrente;
in sede giudiziale ha contro dedotto che: i) la notifica dell'atto è regolare non solo perché l'Indirizzo pec utilizzato dall'Agenzia Entrate Riscossione contiene elementi tali da consentire di conoscere con certezza il mittente e l'autorità da cui lo stesso proviene, ma anche perché l'eventuale vizio di notificazione è stato sanato ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma cpc, dalla proposizione del ricorso che dimostra nella ricorrente la completa conoscenza e consapevolezza dell'atto. L'Agenzia Entrate
Riscossione non è decaduta dal potere di notificare il ruolo e la cartella di pagamento in applicazione l'art. 12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 (norma generale) richiamato dall'art. 68 DL 18/2020 il quale dispone che la sospensione dei termini previsti per il versamento dei tributi (dall' 8 marzo al 31 agosto- 85 giorni) si applica anche ai termini decadenziali relativi ai procedimenti di liquidazione. Nel merito, ha sostenuto che la ricorrente non era titolare di alcun credito da utilizzare in compensazione al momento del pagamento avvenuto il 18 marzo 2016. Non era titolare di un credito proprio, che avrebbe dovuto essere indicato nella precedente dichiarazione. Non era titolare di un credito altrui in quanto il contratto di accollo con Società_1 srl è stato sottoscritto il 21 marzo 2016 e registrato all'Agenzia delle entrate il 24 marzo 2016, successivamente al pagamento. La compensazione è dunque priva di titolo e la contribuente ha utilizzato un credito inesistente, e di cui non ha comunque dato conto in dichiarazione. Il credito utilizzato in compensazione avrebbe infatti dovuto essere indicato in dichiarazione rigo VL9, a prescindere dai profili di regolarità cronologica di cui sopra. L'entità dell'aggio di riscossione non è determinata in funzione delle specifiche attività di riscossione ma in ragione della copertura dei costi per la predisposizione delle strutture necessarie allo svolgimento di tale servizio. Su tali basi argomentative, la resistente agenzia ha chiesto di rigettare il ricorso con condanna alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. n. 546/1992.
La decisione di primo grado. La Corte di Giustizia di primo grado ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento sia valida sia per le modalità con la quale è stata effettuata, sia per i termini entro i quali è stata eseguita. Infatti, tramite l'indirizzo di posta elettronica utilizzato dall'Ufficio la ricorrente avrebbe potuto risalire con certezza al mittente, individuandolo inequivocabilmente in Equitalia nord/centro/sud spa, o a Equitalia Servizi di Riscossione, oggi Agenzia delle entrate Riscossione. In ogni caso, con la presentazione del ricorso ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, cpc qualsiasi eventuale vizio della notificazione è stato sanato avendo la ricorrente avuto piena conoscenza dell'atto impugnato che infatti ha regolarmente impugnato.
Circa il rispetto del termine, l'Agenzia delle Entrate riscossione ha notificato nei termini decadenziali prescritti dalla legge, scadenti il 31 dicembre 2022, il ruolo e la cartella di pagamento. L'art. 12 D.lgs. n.
159/2015, che contiene un principio generale, dispone infatti che in periodi emergenziali è prevista la
“sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Termini che “se scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.” Di conseguenza, nel caso presente, i termini per notificare la cartella di pagamento e il ruolo, originariamente scadenti al 31 dicembre 2020, sono slittati automaticamente al 31 dicembre 2022 e pertanto l'Ufficio ha validamente notificato i provvedimenti.
Nel merito, tuttavia, sono prevalse le ragioni della contribuente. La Corte si è espressa nei seguenti termini: “L'art. 54 bis dpr. 633/72 disciplina il procedimento tramite il quale l'Amministrazione finanziaria ricalcola in modo automatizzato, sulla base “dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria” l'imponibile e l'imposta annualmente dichiarate dal contribuente. È un controllo di natura meramente cartolare, esercitato su tutte le dichiarazioni IVA limitato sia nell'oggetto, sia negli effetti, in quanto non è finalizzato alla rettifica, ma solo alla verifica dell'esattezza numerica dei dati dichiarati. L'Amministrazione, sulla base dei soli dati contenuti nella dichiarazione e annotati nell'anagrafe tributaria, esamina sia la correttezza dei valori indicati (errori materiali), sia dei conteggi effettuati (errori di calcolo), sia del computo delle detrazioni e dei crediti d'imposta che deve essere fatto nella misura prescritta e nel rispetto della legge, sia la rispondenza tra quanto dichiarato e l'esattezza e la tempestività dei versamenti - a saldo e in acconto - dell'imposta. La liquidazione non implica una diversa rappresentazione qualitativa e quantitativa del presupposto impositivo, né l'accertamento della 'spettanza' degli importi che il contribuente indica in dichiarazione (queste operazioni sono svolte in sede di controllo formale e/o di accertamento). Nella liquidazione l'Amministrazione infatti non verifica, non potendolo fare, considerata la natura automatizzata del controllo, se i crediti utilizzati sono effettivamente esistenti, ma solo se l'importo che ad essi corrisponde è stato indicato nella dichiarazione nella misura prevista del legislatore. L'attività richiesta all'Amministrazione consiste quindi solo nella individuazione di errori materiali e di calcolo e nella quantificazione degli importi da sottrarre dall'imponibile o dall'imposta, ai fini della loro esatta quantificazione. Ebbene nel caso in esame l'Ufficio ha rilevato l'omessa indicazione nella dichiarazione
2017 (relativa al periodo d'imposta 2016) di un credito d'imposta utilizzato in compensazione del debito
Iva 2015, ancorché risultante dal modello F24 di pagamento (errore materiale), nonché l'utilizzo, in questo modulo, di un codice di versamento errato (errore materiale). La ricorrente ha giustificato l'omessa indicazione del credito di imposta in ragione della natura del credito - non proveniva dalla sua precedente dichiarazione ma da un terzo (in virtù di un accollo) - che però, stando alla documentazione, è stato regolarmente utilizzato nel modello F24. I rilievi dell'Agenzia non impattano, dunque, né sulla quantificazione del tributo, né sul suo versamento, di modo che possono essere considerati mere violazione formali, non punibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3 Statuto del Contribuente.
Le valutazioni compiute in ordine alla effettiva esistenza (spettanza) utilizzo del credito (e dunque quelle relative alla efficacia o meno del contratto di accollo) non rientrano nel perimetro delle attività riservate dall'art. 54 bis dpr. 633/72 all'Ufficio il quale avrebbe potuto contestare la spettanza e l'esistenza del credito solo in sede di accertamento del tributo (controllo sostanziale della dichiarazione) (art. 54 e 55 dpr. 633/72). L'Ufficio, estendendo le sue valutazioni alla titolarità, esistenza, e indebito utilizzo del credito, ha violato il divieto di integrazione della motivazione dell'atto impugnato nel corso del giudizio, introducendo a fondamento della ripresa motivi ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ruolo e nella cartella.
E questo non è consentito in quanto il potere di dell'Ufficio finanziario si esaurisce con l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento e ha determinato la con violazione del diritto di difesa del contribuente (per tutti si veda da ultimo Cass. V, 23 gennaio 2022, n. 2039 nonché Cass. 22003/2014 ove si evidenzia che “la motivazione dell'atto ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa”)”. I motivi nel merito sono quindi stati accolti e quello relativo all'aggio di riscossione è assorbito.
Il ricorso della contribuente è stato accolto e le spese sono state liquidate in euro 3.500 – oltre accessori di legge - a carico dell'Agenzia. L'appello. Avverso tale pronuncia ha ricorso in appello l'Agenzia. La signora Resistente_1 decedeva in data 23/10/2024 e dunque la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte, con ordinanza 375/03/24 del 10.12.2024, dichiarava l'interruzione del processo. La Direzione Provinciale II di Torino, ai sensi dell'art. 43 secondo comma del D.Lgs. 546/1992, ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi della defunta contribuente, ed ha insistito per la riforma della sentenza impugnata sulla scorta dei due motivi:
1) violazione degli artt. 35 e 36 D.Lgs. 546/92 e degli artt. 112 e 77 c.p.c., in base al quale lamenta che la sentenza impugnata ha annullato la cartella impugnata nella sua interezza, ignorando che essa si compone di due sezioni, delle quali solo una (relativa agli importi iscritti a ruolo per indebita compensazione) era stata impugnata dalla Contribuente, mentre la seconda (riguardante le sanzioni per omesso versamento nei termini del debito relativo al terzo trimestre e all'acconto IVA 2016) non era stata oggetto di contestazione alcuna. Dunque, la sentenza sarebbe andata ultra petita, in quanto avrebbe potuto annullare al più la prima sezione della cartella, e non certo la seconda non contestata. 2) illegittimità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. con riferimento al rilievo relativo all'indebita compensazione del credito IVA. Secondo
l'Ufficio, la sentenza impugnata avrebbe giudicato ultra petita nella misura in cui ha annullato la cartella sostenendo che il controllo effettuato dall'Ufficio avrebbe richiesto le forme dell'atto di recupero e non quelle del controllo ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972, motivo di ricorso non formulato dalla Contribuente e comunque infondato.
L'Agenzia ha comunque richiamato ogni argomentazione di cui al ricorso in appello, anche con riguardo alla correttezza dell'operato dell'Ufficio: il controllo ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972 ha recuperato l'imposta compensata in quanto il credito non era stato indicato nel rigo VL9 del modello IVA: tale motivo è sicuramente più che sufficiente a giustificare il recupero dell'imposta indebitamente compensata e confacente con la natura del controllo “automatizzato” senza alcuna necessità di usare le forme dell'atto di recupero. Hanno resistito in giudizio gli eredi della contribuente defunta, sigg.ri Resistente_3 ed Resistente_2, riportandosi alle argomentazioni difensive tutte svolte in giudizio, ed in via di appello incidentale condizionato, hanno chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di decadenza dell'Ufficio dal controllo, per tutti i motivi già esposti in giudizio.
La controversia viene in data odierna alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è parzialmente fondato, con riferimento al primo motivo di gravame. Per il resto, la sentenza di primo grado deve trovare conferma.
In effetti il ruolo emesso, nel dettaglio degli addebiti, reca voci (le ultime quattro) relative ad altri debiti tributari (Iva sanzione pecuniaria-Acconto; Iva interessi–Acconto; Iva sanzione pecuniaria terzo trimestre;
Iva interessi-terzo trimestre) distinti dalla problematica afferente la presunta irregolarità della compensazione effettuata dalla contribuente. Tali voci non risultano contestate dalla contribuente, e devono ritenersi irrevocabilmente 'riconosciute'.
Quanto invece al resto, le ragioni dell'Agenzia non sono fondate.
L'Ufficio ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e ha sostenuto che la contribuente avrebbe riconosciuto nelle proprie controdeduzioni che l'eccezione relativa alla illegittimità del tentativo dell'Ufficio di allargare, in giudizio, la motivazione, non è stata sollevata nel ricorso di primo grado. Di fatto, la sentenza di primo grado ha espressamente riconosciuto come l'Ufficio, nel corso del giudizio, abbia modificato le ragioni poste a fondamento della propria pretesa creditoria, introducendo, per la prima volta nel contenzioso circostanze di fatto e di diritto non dedotte nell'atto impositivo e che esulano il ristretto ambito di operatività della liquidazione formale ex art. 54 bis DPR 633/1972 (“le valutazioni compiute in ordine all'effettiva esistenza (spettanza) utilizzo del credito non rientrano nel perimetro delle attività riservate dall'articolo 54 bis del DPR 633 del 72”).
L'Ufficio, in sostanza, ha sostenuto che le ragioni sottese al recupero dell'imposta non riguardavano più la modalità di pagamento / compensazione adottata dal Contribuente, ma erano il prodotto di valutazioni in ordine alla effettiva esistenza (spettanza) e utilizzo del credito (e dunque anche relative alla efficacia o meno del contratto di accollo). E' ciò che ha costituito un indebito ampliamento del thema decidendum:
l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, in giudizio, la legittimità della propria pretesa sulla base di ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle circostanze che rientrano nelle ipotesi tassative che legittimano la iscrizione diretta a ruolo di cui all'art. 54 bis DPR 633/1972 e che erano state poste a fondamento della iscrizione a ruolo. La sentenza di prime cure ha fondato la propria decisione sulla non corrispondenza tra le ragioni fondanti l'iscrizione diretta al ruolo (per le quali, nelle controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate non aveva in alcun modo fornito una giustificazione) e le argomentazioni esposte nelle controdeduzioni dall'ufficio, che non solo risultano nuove, ma che non avrebbero mai potuto legittimare la procedura di cui all'art. 54 bis.
Ne consegue che non è appropriato l'argomento per cui la contribuente avrebbe dovuto rilevare la discrepanza tra la motivazione dell'atto impositivo e le ragioni esposte dall'Ufficio nelle controdeduzioni, poiché questo non poteva avvenire già in sede di ricorso, cioè prima ancora che l'Ufficio si fosse costituito. In effetti, la Suprema Corte di Cassazione ha, anche recentemente, ribadito che l'atto impositivo ha natura di provocatio ad opponendum, finalizzato a porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur» (Sez. 6, Ordinanza n. 9008 del 06/04/2017 Cass. ord. n. 22470/19), Cassazione
730/2025). Le ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria ed il successivo ricorso del
Contribuente limitano il thema decidendum, con la conseguenza che né l'Amministrazione finanziaria, né il contribuente possono introdurre nuovi elementi di fatto o nuovi motivi. Il divieto di ampliare il thema decidendum opera, ancor prima che verso il contribuente, nei confronti dell'Ufficio, le cui difese non possono estendersi oltre le argomentazioni esposte nell'atto impositivo. Un simile ampliamento costituirebbe infatti una indebita violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe esposto a contestazioni nuove e inedite formulate dall'Ufficio solo in sede contenziosa.
Né può condividersi il tentativo dell'Ufficio di qualificare come “eccezione nuova” – e dunque come inammissibile – la difesa della Contribuente volta a denunciare l'illegittimo ampliamento della motivazione.
Nel merito, la pronuncia di prime cure ha osservato che l'art. 54 bis DPR 633/1972 “disciplina il procedimento tramite il quale l'Amministrazione finanziaria ricalcola in modo automatizzato, sulla base
“dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria” l'imponibile e l'imposta annualmente dichiarate dal contribuente. È un controllo di natura meramente cartolare, esercitato su tutte le dichiarazioni IVA limitato sia nell'oggetto, sia negli effetti, in quanto non è finalizzato alla rettifica, ma solo alla verifica dell'esattezza numerica dei dati dichiarati”.
E ha aggiunto: “La liquidazione non implica una diversa rappresentazione qualitativa e quantitativa del presupposto impositivo, né l'accertamento della 'spettanza' degli importi che il contribuente indica in dichiarazione (queste operazioni sono svolte in sede di controllo formale e/o di accertamento). Nella liquidazione l'Amministrazione infatti non verifica, non potendolo fare, considerata la natura automatizzata del controllo, se i crediti utilizzati sono effettivamente esistenti, ma solo se l'importo che ad essi corrisponde è stato indicato nella dichiarazione nella misura prevista del legislatore. L'attività richiesta all'Amministrazione consiste quindi solo nella individuazione di errori materiali e di calcolo e nella quantificazione degli importi da sottrarre dall'imponibile o dall'imposta, ai fini della loro esatta quantificazione”.
Le argomentazioni addotte dall'Ufficio in sede contenziosa, basate su valutazioni giuridiche molto più articolate (come la validità del contratto di accollo, l'efficacia estintiva della compensazione, etc.) e mai dedotte prima del giudizio di primo grado, sono incompatibili con la procedura di liquidazione formale, che
è limitata a un mero controllo cartolare della dichiarazione rettificata.
Il thema decidendum del giudizio è infatti necessariamente limitato alle ragioni indicate nella iscrizione a ruolo, le quali, a loro volta, devono corrispondere ad una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art.54 bis dpr 633/1972. Non potevano trovare ingresso nel giudizio ragioni diverse ed ulteriori, basate non sul controllo meramente cartolare della dichiarazione IVA, ma su valutazioni giuridiche e di fatto che esulano dal limitatissimo ambito disciplinato dalla norma di legge su cui si fonda la ripresa fiscale. Il ruolo ex art 54 bis DPR 633/1972 può essere emesso solo in presenza di ipotesi tassativamente indicate, tutte riconducibili ad un mero controllo cartolare della dichiarazione rettificata. Il tentativo di allargare la motivazione dell'atto, introducendo nuove circostanze di fatto e nuove ragioni giuridiche, conferma indirettamente che il ruolo è illegittimo. Oltretutto, risulta che l'Ufficio abbia preso nozione del substrato dell'iniziativa del contribuente in sede di istanza di annullamento in autotutela, che risulta presentata in data 13 giugno del 2018, quindi prima della iscrizione al ruolo della pretesa creditoria;
quella istanza è stata riscontrata dalla nota del 29 giugno 2018, nella quale l'Agenzia delle entrate faceva espressamente riferimento al fatto che il pagamento fosse avvenuto con un F24 con codice identificativo 62. Quando è stato iscritto a ruolo il credito per cui è causa, l'ufficio era a conoscenza di tutti gli elementi necessari a emettere un atto coerente con le motivazioni che avrebbero dovuto sorreggere la ripresa fiscale e che sono state invece esplicitate per la prima volta solo in sede contenziosa.
La reciproca soccombenza delle parti con riferimento ai diversi settori dell'atto impugnato giustifica la compensazione - con riferimento ad entrambi i gradi - delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, dichiara la legittimità della cartella per le voci diverse dal saldo Iva derivante da compensazione e relativi accessori. Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.