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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17116 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6249/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale, in persona del giudice unico, dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 6249 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 a scioglimento della riserva presa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025 al termine della discussione orale, tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Orlandi e Parte_1 C.F._1
ER TO
OPPONENTE
e
(C.F. ) con sede in Roma, via Celleno n.12, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante l'Amministratore unico rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Salvatori CP_2
OPPOSTA
OGGETTO: riconoscimento di debito.
conclusioni parte opponente:
IN VIA PREGIUDIZIALE / PRELIMINARE:
▪ accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Roma nell'emissione del decreto ingiuntivo e conseguentemente per la presente opposizione dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale Civile di Tivoli per le causali meglio esposte in narrativa e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
▪ Rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: ▪ Accertare e dichiarare la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto e conseguente revocare, in quanto nullo e/o annullabile, il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria delle spese di lite.
Conclusioni parte opposta:
▪ previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 16782/2024 nei confronti del Sig. Parte_1
▪ respingere, in quanto inammissibile e infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Sig.
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 16782/2024 e Parte_1 condannare il Sig. al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 81.000,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
▪ condannare il Sig. al risarcimento del danno ex art.96, comma 1, c.p.c. nella misura Parte_1 che codesto on. Giudice riterrà congrua;
▪ condannare il Sig. al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, n. 16782/2024 (R.G. 49974/2024) del Parte_2
Tribunale di Roma in data 13.12.2024 , con il quale gli è stato ingiunto, in solido con la società CP_3 di pagare la somma di euro 81.000 oltre interessi e spese in favore della
[...] Controparte_1
L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale di codesto Tribunale sulla base del foro generale del convenuto facendo riferimento alla propria residenza e domicilio nonché alla sede legale della debitrice principale. Ha contestato l'idoneità della scrittura privata richiamata dal ricorso monitorio a valere come riconoscimento di debito rappresentando la stessa una mera dilazione di pagamento, nonché l'inidoneità delle fatture a dimostrare i fatti oggetto di giudizio e il quantum del credito, in quanto documenti di formazione unilaterale.
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto di concedere la provvisoria esecutività del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto nonché di respingere l'opposizione in quanto inammissibile e infondata.
Il Giudice con ordinanza del 13.11.2025 ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato all'udienza del 4.12.2025 per la discussione orale.
***
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza.
L'art. 20 del Codice di procedura civile stabilisce che nelle cause relative ai diritti di obbligazione è competente il giudice ove l'obbligazione è sorta o dove deve eseguirsi. Nel caso di specie, l'obbligazione garantita è sorta nel e inoltre la stessa, essendo un'obbligazione di pagamento ex art. 1182 CP_4
c.c. deve eseguirsi presso il domicilio del creditore con la conseguenza che il foro competente a conoscere di questa controversia è quello di Roma. Nel merito, la pretesa creditoria fa riferimento ad una scrittura privata del 30.5.2024 sottoscritta dalle parti del presente giudizio e dalla società contenente sia il riconoscimento del debito nei confronti Controparte_3 della sia la garanzia personale del Sig. per tutte le obbligazioni di pagamento Controparte_1 Pt_1 assunte dalla nei confronti della odierna opposta. CP_3
La doglianza circa l'inidoneità della scrittura privata ad assurgere a “riconoscimento di debito” non merita accoglimento. Il riconoscimento di debito, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, non necessita di una particolare forma ai fini della sua validità essendo necessario solo che dallo stesso si deducano il rapporto e l'ammontare del credito. L'atto di riconoscimento per sé stesso, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva.
Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353 del 30/10/2002). Lo stesso difatti “non implica
l'applicazione di specifiche norme di diritto ma più semplicemente la ricostruzione di un accadimento, di un fatto umano, la quale deve essere solamente motivata in modo congruo e corretto” (Cass. ord. n. 9097/18). Il fatto che, nel caso di specie, sia prevista al suo interno il modus dell'adempimento non comporta per ciò solo lo snaturamento dell'atto essendo possibile prevedere all'interno di un riconoscimento di debito anche una dilazione del pagamento.
Come è noto, il riconoscimento di debito inverte l'onere della prova dispensando il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria.
Tale prova non è stata offerta da parte opponente, mentre la opposta ha depositato, benché non ne fosse onerata, la precedente scrittura privata stipulata fra e le fatture emesse ed i CP_1 CP_3 documenti, DDT (Documenti di Trasporto) e FIR (Formulari identificativi dei rifiuti), relativi all'esecuzione della prestazione a proprio carico.
Ha sollevato l'opponente nella prima memoria integrativa, con riferimento alla possibile qualificazione della garanzia come “autonoma”, la “exceptio doli” con riferimento però non già al carattere abusivo dell'escussione derivante dall'insussistenza del debito garantito – è questo come è noto il significato in cui la
“exceptio doli” è assunta in materia di garanzia autonoma – ma ad un asserito dolo contrattuale della controparte nella stipulazione dell'accordo del 30.05.24.
Tali deduzioni, anche a prescindere da ogni considerazione relativa alla effettiva formulazione di una tempestiva e rituale eccezione di invalidità , sono palesemente inidonee allo scopo. In sostanza la opponente deduce che la controparte le avrebbe richiesto, temendo l'inadempimento del debitore principale, una garanzia personale nonché di sottoscrivere la clausola di deroga agli artt. art. 1944, 1945 e 1957 c.c., deduzioni queste che sono evidentemente insufficienti a configurare l'ipotesi di una turbativa del processo di formazione della volontà negoziale.
E' il caso comunque di rilevare al riguardo che il garante secondo la disciplina tipica della fideiussione risponde come il debitore principale, senza il beneficio di escussione, sicché nessuna deroga era necessaria all'art. 1944, che l'opposizione dovrebbe comunque essere rigettata a prescindere sia dalla qualificazione della garanzia come autonoma sia dalla clausola di deroga all'art. 1945 c.c., non avendo l'opponente assolto al medesimo onere della prova al quale sarebbe stato soggetto il debitore principale, che la deroga all'art. 1957 c.c. è irrilevante non avendo l'opponente eccepito l'estinzione della garanzia per il decorso del termine previsto dalla disposizione.
L'opposizione pertanto deve essere respinta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione della radicale infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande proposte dall'opponente, questa deve essere condannata anche alla rifusione dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c. , reputandosi congruo un importo pari alla metà delle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in euro
14.000,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali, nonché al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. che liquida in euro 7000,00.
Roma, 6.12.25 Il Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale, in persona del giudice unico, dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 6249 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 a scioglimento della riserva presa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025 al termine della discussione orale, tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Orlandi e Parte_1 C.F._1
ER TO
OPPONENTE
e
(C.F. ) con sede in Roma, via Celleno n.12, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante l'Amministratore unico rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Salvatori CP_2
OPPOSTA
OGGETTO: riconoscimento di debito.
conclusioni parte opponente:
IN VIA PREGIUDIZIALE / PRELIMINARE:
▪ accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Roma nell'emissione del decreto ingiuntivo e conseguentemente per la presente opposizione dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale Civile di Tivoli per le causali meglio esposte in narrativa e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
▪ Rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: ▪ Accertare e dichiarare la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto e conseguente revocare, in quanto nullo e/o annullabile, il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria delle spese di lite.
Conclusioni parte opposta:
▪ previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 16782/2024 nei confronti del Sig. Parte_1
▪ respingere, in quanto inammissibile e infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Sig.
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 16782/2024 e Parte_1 condannare il Sig. al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 81.000,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
▪ condannare il Sig. al risarcimento del danno ex art.96, comma 1, c.p.c. nella misura Parte_1 che codesto on. Giudice riterrà congrua;
▪ condannare il Sig. al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, n. 16782/2024 (R.G. 49974/2024) del Parte_2
Tribunale di Roma in data 13.12.2024 , con il quale gli è stato ingiunto, in solido con la società CP_3 di pagare la somma di euro 81.000 oltre interessi e spese in favore della
[...] Controparte_1
L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale di codesto Tribunale sulla base del foro generale del convenuto facendo riferimento alla propria residenza e domicilio nonché alla sede legale della debitrice principale. Ha contestato l'idoneità della scrittura privata richiamata dal ricorso monitorio a valere come riconoscimento di debito rappresentando la stessa una mera dilazione di pagamento, nonché l'inidoneità delle fatture a dimostrare i fatti oggetto di giudizio e il quantum del credito, in quanto documenti di formazione unilaterale.
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto di concedere la provvisoria esecutività del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto nonché di respingere l'opposizione in quanto inammissibile e infondata.
Il Giudice con ordinanza del 13.11.2025 ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato all'udienza del 4.12.2025 per la discussione orale.
***
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza.
L'art. 20 del Codice di procedura civile stabilisce che nelle cause relative ai diritti di obbligazione è competente il giudice ove l'obbligazione è sorta o dove deve eseguirsi. Nel caso di specie, l'obbligazione garantita è sorta nel e inoltre la stessa, essendo un'obbligazione di pagamento ex art. 1182 CP_4
c.c. deve eseguirsi presso il domicilio del creditore con la conseguenza che il foro competente a conoscere di questa controversia è quello di Roma. Nel merito, la pretesa creditoria fa riferimento ad una scrittura privata del 30.5.2024 sottoscritta dalle parti del presente giudizio e dalla società contenente sia il riconoscimento del debito nei confronti Controparte_3 della sia la garanzia personale del Sig. per tutte le obbligazioni di pagamento Controparte_1 Pt_1 assunte dalla nei confronti della odierna opposta. CP_3
La doglianza circa l'inidoneità della scrittura privata ad assurgere a “riconoscimento di debito” non merita accoglimento. Il riconoscimento di debito, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, non necessita di una particolare forma ai fini della sua validità essendo necessario solo che dallo stesso si deducano il rapporto e l'ammontare del credito. L'atto di riconoscimento per sé stesso, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva.
Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353 del 30/10/2002). Lo stesso difatti “non implica
l'applicazione di specifiche norme di diritto ma più semplicemente la ricostruzione di un accadimento, di un fatto umano, la quale deve essere solamente motivata in modo congruo e corretto” (Cass. ord. n. 9097/18). Il fatto che, nel caso di specie, sia prevista al suo interno il modus dell'adempimento non comporta per ciò solo lo snaturamento dell'atto essendo possibile prevedere all'interno di un riconoscimento di debito anche una dilazione del pagamento.
Come è noto, il riconoscimento di debito inverte l'onere della prova dispensando il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria.
Tale prova non è stata offerta da parte opponente, mentre la opposta ha depositato, benché non ne fosse onerata, la precedente scrittura privata stipulata fra e le fatture emesse ed i CP_1 CP_3 documenti, DDT (Documenti di Trasporto) e FIR (Formulari identificativi dei rifiuti), relativi all'esecuzione della prestazione a proprio carico.
Ha sollevato l'opponente nella prima memoria integrativa, con riferimento alla possibile qualificazione della garanzia come “autonoma”, la “exceptio doli” con riferimento però non già al carattere abusivo dell'escussione derivante dall'insussistenza del debito garantito – è questo come è noto il significato in cui la
“exceptio doli” è assunta in materia di garanzia autonoma – ma ad un asserito dolo contrattuale della controparte nella stipulazione dell'accordo del 30.05.24.
Tali deduzioni, anche a prescindere da ogni considerazione relativa alla effettiva formulazione di una tempestiva e rituale eccezione di invalidità , sono palesemente inidonee allo scopo. In sostanza la opponente deduce che la controparte le avrebbe richiesto, temendo l'inadempimento del debitore principale, una garanzia personale nonché di sottoscrivere la clausola di deroga agli artt. art. 1944, 1945 e 1957 c.c., deduzioni queste che sono evidentemente insufficienti a configurare l'ipotesi di una turbativa del processo di formazione della volontà negoziale.
E' il caso comunque di rilevare al riguardo che il garante secondo la disciplina tipica della fideiussione risponde come il debitore principale, senza il beneficio di escussione, sicché nessuna deroga era necessaria all'art. 1944, che l'opposizione dovrebbe comunque essere rigettata a prescindere sia dalla qualificazione della garanzia come autonoma sia dalla clausola di deroga all'art. 1945 c.c., non avendo l'opponente assolto al medesimo onere della prova al quale sarebbe stato soggetto il debitore principale, che la deroga all'art. 1957 c.c. è irrilevante non avendo l'opponente eccepito l'estinzione della garanzia per il decorso del termine previsto dalla disposizione.
L'opposizione pertanto deve essere respinta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione della radicale infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande proposte dall'opponente, questa deve essere condannata anche alla rifusione dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c. , reputandosi congruo un importo pari alla metà delle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in euro
14.000,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali, nonché al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. che liquida in euro 7000,00.
Roma, 6.12.25 Il Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno