Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 29/04/2026, n. 7796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7796 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07796/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12058/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12058 del 2022, proposto da
NA OC, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ME GA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Provvedimento Ministeriale recante n. m_p.i. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE. U. 0022729 del 07 SETTEMBRE 2022 (allegato 1), stilato dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione (Dott. Fabrizio Manca), che “a conclusione del procedimento per l'istanza acquisita al protocollo n. 22233 in data 20/09/21” ha respinto la richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Spagna, genericamente asserendo come difetterebbero i requisiti di legittimazione”, con riferimento alla classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado);
- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati;
per l'accertamento e la declaratoria, in via cautelare e nel merito, del diritto di parte ricorrente al riesame della pratica di omologazione, con riconoscimento in Italia del percorso professionale conseguito in Spagna, finalizzato alla specializzazione per la classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado);
in via subordinata, del diritto della ricorrente alla valutazione del percorso professionale conseguito in Spagna, per il succitato insegnamento, anche prevedendosi misure compensative in ottemperanza all'art. 22 del D. lgs.n.206/2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. LO NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con ricorso notificato il 18.10.2022 e depositato il 19.10.2022, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 07.09.2022 con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di riconoscimento, ai fini della specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, del titolo conseguito in Spagna presso la Universidad Cardenal Herrera - CEU, denominato “ Curso superior de Especialización en atención a las necesidades especificas de apoyo educativo ”.
1.1. Ha esposto di avere presentato domanda di riconoscimento ai sensi del D.lgs. n. 206 del 2007, in relazione alla classe ADSS, deducendo che il titolo estero posseduto avrebbe dovuto essere oggetto di concreta valutazione da parte dell’Amministrazione italiana, anche ai fini dell’eventuale adozione di misure compensative.
1.2. La parte ricorrente ha dedotto che il diniego impugnato sarebbe affetto da difetto di motivazione e di istruttoria, nonché da violazione della Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, del D.lgs. n. 206 del 2007, degli artt. 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e degli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost., assumendo che l’Amministrazione avrebbe omesso di svolgere la necessaria valutazione comparativa del percorso formativo svolto all’estero rispetto ai requisiti richiesti dall’ordinamento interno.
2. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.
3. All’udienza pubblica di smaltimento del 24.04.2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato si fonda, anzitutto, sul rilievo che, nell’ordinamento italiano, il sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi dell’art. 13 del D.M. n. 249 del 2010, non integra una professione regolamentata autonoma, ma una specializzazione che si aggiunge alla qualifica di insegnante abilitato.
In tale prospettiva, l’Amministrazione ha rilevato che la parte ricorrente non ha dichiarato il possesso dell’abilitazione all’insegnamento, qualificata come presupposto imprescindibile per il riconoscimento richiesto.
Tale profilo costituisce una prima autonoma ragione ostativa, che non risulta efficacemente superata dalle censure articolate in ricorso.
5. A ciò si aggiunge una seconda, concorrente e assorbente ragione di rigetto, concernente la natura del titolo estero prodotto. Dall’atto impugnato emerge, infatti, che l’Amministrazione abbia svolto un’apposita verifica istruttoria presso l’autorità competente spagnola mediante il sistema IMI, acquisendo la risposta secondo cui il corso in questione non costituisce un titolo ufficiale in Spagna, ma un titolo proprio universitario, e non abilita all’esercizio della professione regolamentata corrispondente nel sistema di origine.
Su tale base, il Ministero ha concluso nel senso della non riconoscibilità del corso ai fini richiesti in Italia. Ne deriva che non può essere condivisa la censura con cui la parte ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.
L’Amministrazione, infatti, non ha opposto un diniego meramente stereotipato, ma ha espressamente ricostruito, da un lato, il quadro normativo interno relativo alla specializzazione sul sostegno e, dall’altro, la natura del titolo estero, avvalendosi di un’interlocuzione ufficiale con lo Stato membro di origine. L’iter motivazionale risulta, pertanto, intellegibile e coerente con i presupposti di fatto e di diritto richiamati nel provvedimento.
Parimenti infondate sono le doglianze con cui la parte ricorrente invoca la necessità di una valutazione comparativa del percorso formativo svolto all’estero e l’adozione di eventuali misure compensative.
Tali strumenti presuppongono, infatti, che il titolo estero sia idoneo a integrare una qualifica professionale spendibile nello Stato membro di origine e che sussistano i requisiti minimi richiesti dall’ordinamento interno per la corrispondente posizione professionale.
6. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha invece accertato, con motivazione non inficiata dai vizi dedotti, sia la mancanza della dichiarazione relativa alla previa abilitazione all’insegnamento, sia la non ufficialità che l’incapacità del suddetto corso ad abilitare la ricorrente: in presenza di tali carenze, non sussisteva l’obbligo di procedere a un’ulteriore comparazione ai fini del riconoscimento invocato.
In definitiva, il ricorso va respinto.
7. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES MA, Presidente
Monica Gallo, Referendario
LO NN, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LO NN | ES MA |
IL SEGRETARIO