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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7401 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazioni scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 7228/2024, promossa da in persona del rapp.te legale pro Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. tempore sig. Parte 2
CH AI contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calarco;
nonché contro
CP 2, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.03.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità / inefficacia degli avvisi di addebito impugnati nn. 371 2019 00227069 46 000, 371 2021
00011359 62 000, 371 2022 00132080 52 000, e 371 2022
00153869 79 000, poiché a lei mai notificati;
dichiararsi che nulla è da lei dovuto alla (già [...] Controparte 3
e all CP 2 relativamente ai crediti Controparte_4 pretesi con gli avvisi di addebito impugnati.
Esponeva che in data 14.03.2024 la Controparte_3 le aveva notificato l'intimazione di pagamento
[...]
n.071/2024/90149991/76/000, con cui le ingiungeva il pagamento di un presunto credito verso l' P_ , relativo ai seguenti avvisi di addebito:
• n. 371 2019 00227069 46 000, relativo al presunto mancato versamento dei contributi D.M./10 per l'anno 2018;
• n. 371 2021 00011359 62 000, relativo al presunto mancato versamento D.M./10 per l'anno 2018 - 2019 - 2020; n.371 2022 00132080 52 000, relativo al presunto mancato
.
versamento D.M./10 per l'anno 2020 - 2021. n. 371 2022 00153869 79 000, relativo al presunto mancato
.
versamento dei contributi D.M./10 per l'anno 2022.
Evidenziava, a fondamento della propria tesi, che tali avvisi non le erano mai stati notificati e che dunque per tale ragione il credito era non dovuto. Precisava, infine, che l'intimazione di pagamento censurata si riferiva anche ad altre cartelle esattoriali correlate a crediti di natura non previdenziali, che tuttavia non sono oggetto del presente giudizio.
In data 2.11.2024, I' ritualmente Controparte_3 '
di costituitasi, eccepiva preliminarmente la propria carenza legittimazione passiva, nel merito deduceva la correttezza del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 4.12.2024 si costituiva l' P_, deducendo la legittimità della pretesa contributiva, e contestando la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte 3
[...] la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può '
sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione.( Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell' Controparte_5
Orbene, nella presente disamina parte ric ione fa valere esclusivamente vizi procedurali, ovvero la mancata notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento censurata, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all'ente impositore, ovvero all P_ . Occorre, altresì, evidenziare i crediti vantati dagli odierni enti resistenti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, traggono origine da vari avvisi di addebito che, come emerge dai documenti versati in atti dalle parti, sono stati notificati correttamente alla società ricorrente, dunque erano ben conoscibili dalla stessa.
Gli avvisi di addebito evidenziati, infatti, sono stati ritualmente notificati a mezzo pec all'indirizzo della società opponente ( PROSTAFFSRL@ARUBAPEC.IT).
In particolare l'avviso di addebito n. 371 2019 00227069460 00 è stato notificato in data 15.12.2019; l'avviso di addebito n. 371 2021
00011359620 00, è stato notificato in data 16.10.2021; l'avviso di addebito n. 371 2022 00132080520, è stato notificato a mezzo pec in data 28.09.2022; infine l'avviso n. 371 2022 00153869790 00 è stato in data 17.12.2022.
Inoltre, in merito all'avviso di addebito n. 371 2021 00011359620,si precisa che, come emerge dai documenti allegati dall' P_, in data
12.02.2021 è stato regolarmente notificato alla socie orrente il verbale ispettivo NIU 2019016899 del 15.01.2021, tale verbale dunque costituisce un atto prodromico dello stesso avviso che non risulta essere opposto né in sede amministrativa né in sede giudiziaria.
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la sussistenza dei presupposti individuati dagli enti resistenti per l'irrogazione di tale intimazione e altresì la validità della stessa, l'opposizione va dunque rigettata.
Si compensano integralmente le spese, attesa la diversa condizione delle parti.
PQM
- Estromette dal giudizio l' Controparte_3
- Rigetta l'opposizione;
- Spese compensate.
Così deciso in data 17/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazioni scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 7228/2024, promossa da in persona del rapp.te legale pro Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. tempore sig. Parte 2
CH AI contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calarco;
nonché contro
CP 2, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.03.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità / inefficacia degli avvisi di addebito impugnati nn. 371 2019 00227069 46 000, 371 2021
00011359 62 000, 371 2022 00132080 52 000, e 371 2022
00153869 79 000, poiché a lei mai notificati;
dichiararsi che nulla è da lei dovuto alla (già [...] Controparte 3
e all CP 2 relativamente ai crediti Controparte_4 pretesi con gli avvisi di addebito impugnati.
Esponeva che in data 14.03.2024 la Controparte_3 le aveva notificato l'intimazione di pagamento
[...]
n.071/2024/90149991/76/000, con cui le ingiungeva il pagamento di un presunto credito verso l' P_ , relativo ai seguenti avvisi di addebito:
• n. 371 2019 00227069 46 000, relativo al presunto mancato versamento dei contributi D.M./10 per l'anno 2018;
• n. 371 2021 00011359 62 000, relativo al presunto mancato versamento D.M./10 per l'anno 2018 - 2019 - 2020; n.371 2022 00132080 52 000, relativo al presunto mancato
.
versamento D.M./10 per l'anno 2020 - 2021. n. 371 2022 00153869 79 000, relativo al presunto mancato
.
versamento dei contributi D.M./10 per l'anno 2022.
Evidenziava, a fondamento della propria tesi, che tali avvisi non le erano mai stati notificati e che dunque per tale ragione il credito era non dovuto. Precisava, infine, che l'intimazione di pagamento censurata si riferiva anche ad altre cartelle esattoriali correlate a crediti di natura non previdenziali, che tuttavia non sono oggetto del presente giudizio.
In data 2.11.2024, I' ritualmente Controparte_3 '
di costituitasi, eccepiva preliminarmente la propria carenza legittimazione passiva, nel merito deduceva la correttezza del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In data 4.12.2024 si costituiva l' P_, deducendo la legittimità della pretesa contributiva, e contestando la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte 3
[...] la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può '
sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione.( Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell' Controparte_5
Orbene, nella presente disamina parte ric ione fa valere esclusivamente vizi procedurali, ovvero la mancata notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento censurata, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all'ente impositore, ovvero all P_ . Occorre, altresì, evidenziare i crediti vantati dagli odierni enti resistenti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, traggono origine da vari avvisi di addebito che, come emerge dai documenti versati in atti dalle parti, sono stati notificati correttamente alla società ricorrente, dunque erano ben conoscibili dalla stessa.
Gli avvisi di addebito evidenziati, infatti, sono stati ritualmente notificati a mezzo pec all'indirizzo della società opponente ( PROSTAFFSRL@ARUBAPEC.IT).
In particolare l'avviso di addebito n. 371 2019 00227069460 00 è stato notificato in data 15.12.2019; l'avviso di addebito n. 371 2021
00011359620 00, è stato notificato in data 16.10.2021; l'avviso di addebito n. 371 2022 00132080520, è stato notificato a mezzo pec in data 28.09.2022; infine l'avviso n. 371 2022 00153869790 00 è stato in data 17.12.2022.
Inoltre, in merito all'avviso di addebito n. 371 2021 00011359620,si precisa che, come emerge dai documenti allegati dall' P_, in data
12.02.2021 è stato regolarmente notificato alla socie orrente il verbale ispettivo NIU 2019016899 del 15.01.2021, tale verbale dunque costituisce un atto prodromico dello stesso avviso che non risulta essere opposto né in sede amministrativa né in sede giudiziaria.
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la sussistenza dei presupposti individuati dagli enti resistenti per l'irrogazione di tale intimazione e altresì la validità della stessa, l'opposizione va dunque rigettata.
Si compensano integralmente le spese, attesa la diversa condizione delle parti.
PQM
- Estromette dal giudizio l' Controparte_3
- Rigetta l'opposizione;
- Spese compensate.
Così deciso in data 17/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio