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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7683/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 7683/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NATALE CP_1 C.F._1
PE e dell'avv. NAPPA ANTONIO ( ) VIA LIGABUE 13 81031 C.F._2 AVERSA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NATALE PE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 18 giugno 2025, ha convenuto in giudizio il CP_1 [...]
al dine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio Controparte_3 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 condannare il al Controparte_3 pagamento della somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, Controparte_3 diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Antonio Nappa e Giuseppe Natale quali anticipatari anche delle spese”.
2. Il si è costituito con memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e con cui ha CP_3 eccepito la carenza di interesse in capo al ricorrente con riguardo all'anno 24/25. In particolare, ha osservato: “per quanto concerne il corrente a.s. 2024/2025, non può essere avanzata alcuna pretesa dal momento che, come risulta dallo stato matricolare (allegato 16), essendo stata nominata la parte ricorrente per una supplenza annuale, fino al 31/08, questa ha già diritto alla attivazione della carta docente. Infatti, il decreto-legge 13 giugno 2023, n.
69, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione
Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” prevede per l'anno 2023, il riconoscimento della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla L. 107/2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Si ritiene, dunque, che la domanda debba essere rigettata in parte qua”.
3. All'udienza odierna, la parte ricorrente ha aderito all'eccezione del , ha chiesto CP_3 dichiararsi cessata la materia del contendere e la liquidazione delle spese di lite non essendo l'importo di cui si discute ancora stato riconosciuto al ricorrente.
4. La causa, non essendoci accordo sulle spese, viene decisa all'esito della camera di consiglio con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
5. Come è noto, “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti
e, con ciò, dell'interesse al ricorso (...)[con] una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale ” (v., ad es., Cass. civ. n. 19160 del 13/9/2007).
6. Benché il MIM faccia riferimento a norma inerente all'annualità precedente, va detto che, sull'anno in corso, 24/25, il beneficio è già riconosciuto, come previsto dall'art. 1 comma 121
L. n. 107/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024,
n. 207, ai titolari di contratto su posto vacante e disponibile, tra cui rientra la ricorrente.
7. Come osservato da precedente di questo Tribunale, che si condivide e richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., “Va, tuttavia, escluso il diritto in relazione all'anno scolastico
2024/2025 per il sopravvenire dell'art. 1, co. 572, Legge 207/2024, in forza del quale l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di Controparte_3 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Pertanto, l'annualità in commento (considerato che la parte è titolare di contratto a termine per il periodo 01/09/2024 - 31/08/2025), per quanto dovuta al momento del deposito del ricorso, è ora diritto acquisito della parte per la novella normativa e non può, quindi, in questa sede essere riconosciuta.”
8. Con il ricorso la parte ricorrente non richiama la suddetta norma né fa valere il ritardo nell'adempimento da parte del;
piuttosto, fa riferimento a principi inconferenti CP_3 nella fattispecie di cui è causa.
9. Si ritiene pertanto opportuno compensate le spese in ragione di quanto sopra nonché della natura controversa della questione sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Milano, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7683/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 7683/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NATALE CP_1 C.F._1
PE e dell'avv. NAPPA ANTONIO ( ) VIA LIGABUE 13 81031 C.F._2 AVERSA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NATALE PE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 18 giugno 2025, ha convenuto in giudizio il CP_1 [...]
al dine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio Controparte_3 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 condannare il al Controparte_3 pagamento della somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, Controparte_3 diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Antonio Nappa e Giuseppe Natale quali anticipatari anche delle spese”.
2. Il si è costituito con memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e con cui ha CP_3 eccepito la carenza di interesse in capo al ricorrente con riguardo all'anno 24/25. In particolare, ha osservato: “per quanto concerne il corrente a.s. 2024/2025, non può essere avanzata alcuna pretesa dal momento che, come risulta dallo stato matricolare (allegato 16), essendo stata nominata la parte ricorrente per una supplenza annuale, fino al 31/08, questa ha già diritto alla attivazione della carta docente. Infatti, il decreto-legge 13 giugno 2023, n.
69, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione
Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” prevede per l'anno 2023, il riconoscimento della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla L. 107/2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Si ritiene, dunque, che la domanda debba essere rigettata in parte qua”.
3. All'udienza odierna, la parte ricorrente ha aderito all'eccezione del , ha chiesto CP_3 dichiararsi cessata la materia del contendere e la liquidazione delle spese di lite non essendo l'importo di cui si discute ancora stato riconosciuto al ricorrente.
4. La causa, non essendoci accordo sulle spese, viene decisa all'esito della camera di consiglio con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
5. Come è noto, “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti
e, con ciò, dell'interesse al ricorso (...)[con] una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale ” (v., ad es., Cass. civ. n. 19160 del 13/9/2007).
6. Benché il MIM faccia riferimento a norma inerente all'annualità precedente, va detto che, sull'anno in corso, 24/25, il beneficio è già riconosciuto, come previsto dall'art. 1 comma 121
L. n. 107/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024,
n. 207, ai titolari di contratto su posto vacante e disponibile, tra cui rientra la ricorrente.
7. Come osservato da precedente di questo Tribunale, che si condivide e richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., “Va, tuttavia, escluso il diritto in relazione all'anno scolastico
2024/2025 per il sopravvenire dell'art. 1, co. 572, Legge 207/2024, in forza del quale l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di Controparte_3 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Pertanto, l'annualità in commento (considerato che la parte è titolare di contratto a termine per il periodo 01/09/2024 - 31/08/2025), per quanto dovuta al momento del deposito del ricorso, è ora diritto acquisito della parte per la novella normativa e non può, quindi, in questa sede essere riconosciuta.”
8. Con il ricorso la parte ricorrente non richiama la suddetta norma né fa valere il ritardo nell'adempimento da parte del;
piuttosto, fa riferimento a principi inconferenti CP_3 nella fattispecie di cui è causa.
9. Si ritiene pertanto opportuno compensate le spese in ragione di quanto sopra nonché della natura controversa della questione sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Milano, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli