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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2024, n. 20113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20113 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato LORENZO MAGNARELLI, c:he ha concluso riportandosi a tutti i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15.05.2023, la Corte di appello di fvlilano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale della medesima città, in data 29.06.2021, nei confronti di AB GI, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1) - limitatamente alla distrazione relativa all'acquisto di ramo d'azienda da UL RG - e dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e impropria cd. tributaria di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20113 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 12/03/2024 L'imputato, in qualità di amministratore unic:o dal 24.05.2005 al 10.12.2015 della A.P. COMMUNICATION s.r.I., dichiarata fallita in data 10.12.2015, è stato ritenuto responsabile per avere: - distratto il ramo di azienda dell'impresa individuale AU RG per un valore di euro 20.000,00, utilizzandone il materiale per scopi privati (capo 1.1); - sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, libri e le altre scritture contabili della fallita, ovvero per averli tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della medesima (capo 2); - cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il Fallimento della società, omettendo sistematicamente di versare imposte, contributi previdenziali e ritenute accumulando negli anni 1998 al 2015 un rilevante debito nei confronti dell'ER e di enti previdenziali (capo 3). 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 cod. proc. pen., riguardo agli artt. 110 cod. pen., 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 1 e comma 2 n.1) e 223 comma 1 e 2 n. 2) . legge fall. In particolare, si lamenta l'illogicità della sentenza impugnata per avere fatto solo riferimento al ragionamento prospettato dal giudice di primo grado, incorrendo in un evidente travisamento della prova in ordine: - al reato contestato al capo 1), per avere omesso di considerare l'assoluta assenza di una condotta distrattiva, essendosi piuttosto trattato di mero atto gestorio, privo di volontà di sottrare beni alla garanzia dei creditori;
- al reato contestato al capo 2), per avere omesso di considerare che il curatore fallimentare ha comunque proceduto alla ricostruzione della vicenda societaria in relazione al periodo di gestione del AB ed inoltre per avere ritenuto sussistente l'elemento psicologico del dolo generico e quello del dolo specifico, della bancarotta documentale, generica e specifica, trascurando che la finalità della condotta dell'imputato non era orientata né ad impedire la ricostruzione della vicenda societaria né ad arrecare pregiudizio ai creditori;
- al reato di cui al capo 3), poiché la Corte territoriale non si confronta con l'assoluta assenza di un nesso tra l'atto distrattivo ed il dissesto della società né con il fatto che la volontà del AB era orientata - diversamente da quanto sostenuto in sentenza - al mero inadempimento amministrativo. In sostanza, la Corte territoriale non ha tenuto conto che esiste un'ipotesi alternativa alla ricostruzione accusatoria che induce a dare rilievo alla preesistenza dello stato di 2 insolvenza e del dissesto rispetto all'assunzione della carica da pari:e del ricorrente e quindi a ritenere irrilevante la gestione dello stesso rispetto sia allo stato di insolvenza che al dissesto. Quanto alle scritture contabili, allorquando gli furono restituite dal commercialista, il suo unico scopo era quello di eludere il fisco. Indi, si riporta giurisprudenza di questa Corte a sostegno degli assunti. 2.2. Con il secondo motivo contesta l'erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 e 2 n. 2) legge fall., quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e da operazioni dolose pre-fallimentare di cui ai capi 1) e 3). Premessi richiami sia alla pronuncia di questa Corte Sez. 5 del 24.9.12, Corvetta, sia alla sentenza Sez. U n. 22474 del 31.3.206, Passarelli, si osserva che la motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta inadeguata in quanto contraddistinta da un evidente travisamento della prova nella parte in cui non considera che lo stato di insolvenza e di dissesto della società fallita si sono verificati per omessi versamenti dei tributi - per complessivi euro 2.120.679,42 - dovuti ancor prima che l'imputato ricoprisse la carica di amministratore unico;
laddove l'evento per la bancarotta fraudolenta impropria per distrazione è lo stato di insolvenza, da cui dipende quindi il reato, e l'evento per la bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose è lo stato di dissesto formalizzato dal fallimento, da cui dipende il reato;
sicché si sarebbe dovuto verificare il nesso causale tra la gestione del AB e tali eventi, che all'evidenza difetta preesistendo sia lo stato di insolvenza che quello di dissesto alla data di assunzione della carica di amministratore da parte del ricorrente, risalente a 2005, ed essendo in ogni caso l'attività cessata otto anni prima della dichiarazione di fallimento. Né può parlarsi di aggravamento nella gestione del AB, dal momento che il dissesto deve essere considerato globalmente e l'aumento di una determinata voce di passivo, nell'ambito di una sostanziale staticità del dissesto preesistente, non comporta un aggravamento del medesimo. Quanto alla bancarotta distrattiva va aggiunto che l'acquisto del ramo di azienda non è stato effettuato con denaro della società ed i beni erano comunque rinvenibili nella disponibilità del ricorrente e non potevano quindi dirsi distratti. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n. 1,223 comma e 2 n. 2), legge fall., e relativo vizio di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale per distrazione e da operazioni dolose pre - fallimentare della società fallita, di cui ai capi 1) e 3). Si evidenzia come nel caso di specie non possa ravvisarsi l'intento specifico del AB di arrecare un pregiudizio economico al patrimonio della società tale da provocarne la decozione, con conseguente pregiudizio in capo ai creditori della società medesima. Invero, 3 la motivazione della sentenza travisa la prova dell'elemento soggettivo sia in relazione al reato di cui al capo 1), non essendovi alcun elemento indicante la volontà dell'imputato di sottrarre beni alla garanzia dei creditori della fallita, sia in relazione al reato di cui al capo 3), posta l'assenza dell'intenzione, da parte del ricorrente, di perre in essere operazioni dolose orientate al fallimento;
rilevando al più il mero dolo di inadempimento degli obblighi amministrativi, nella consapevolezza della irrilevanza ai fini del dissesto. Del resto, non si è fornita la prova dell'avvenuta notificazione di alcune cartelle nel periodo di amministrazione di AB né che questi abbia preso effettiva conoscenza del contenuto delle cartelle notificate. 2.4. Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen., 223 comma 1, 216 comma 1 n. 2 legge fall., quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei reato contestato al capo 2) e relativo travisamento della prova. Non può ritenersi satisfattivo dell'onere motivazionale la circpstanza valorizzata dalla Corte territoriale per cui il AB deve ritenersi responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in quanto egli ha ricevuto dal commercialista RE la documentazione contabile e sociale, omettendo di consegnarla al curatore fallimentare. Si contestano tali affermazioni poiché non si considera che il curatore ha parlato di un'omessa consegna che lo stesso è comunque riuscito a fronteggiare acquisendo direttamente i documenti dal commercialista suindicato in relazione agli anni 2005, 2006 e 2007. La Corte territoriale, limitandosi ad un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, ha omesso di confrontarsi con gli elementi probatori avanzati, sul punto, nell'atto di appello, incorrendo in tal modo nel travisamento della prova in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato: la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita è stata attuata senza necessità di dover utilizzare fonti di documentazioni esterne, pubbliche o private. 2.5. Con il quinto motivo si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen., 223 comma 1, 216 comma e n. 2) legge fall. e relativo vizio di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo 2). La Corte territoriale è incorsa in un ulteriore travisamento della prova con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo in ordine al reato contestato al capo 2), non considerando come l'imputato abbia agito al solo fine di eludere il fisco, non consentendo la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari;
intenzione questa incompatibile con il dolo generico della bancarotta generica;
incompatibile anche e a maggior ragione col dolo specifico di ledere gli interessi dei creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 2.6. Con il sesto motivo, infine, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 223 comma 1, 216 comma 1 n. 2) legge fall. e relativo vizio di 4 motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato al capo 2). Ribadendo quanto affermato nel precedente motivo, si evidenzia come, in virtù del suindicato travisamento della prova relativo all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo 2), nel caso di specie, dovrebbe al più ritenersi integrato il reato di cui all'art. 10 D.Igs. n. 74/2000. 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale;
esso, nel resto, è nel suo complesso infondato. 1.1. Il primo motivo è generico. Esso, dopo aver premesso che si versa nell'ipotesi della cd. doppia conforme e che la Corte territoriale ha inteso motivare la sua decisione richiamando la ben più articolata sentenza di primo grado, conclude, genericamente, che nel caso di specie la motivazione impugnata sarebbe contraddittoria e caratterizzata da un evidente travisamento della prova, senza considerare che la stessa, pur nella sua sinteticità, offre adeguata risposta alle critiche mosse con l'atto di appello, trovando nella ricostruzione del primo giudice addentellati sufficienti ed idonei ad integrare le ragioni giustificatrici della decisione di conferma, tranne che per la parte relativa al reato di bancarotta fraudolenta documentale, affrontata in maniera non adeguata già dal Tribunale. Nel resto il motivo anticipa argomenti che sono poi trattati nei motivi successivi, sicché si rimanda al prosieguo della trattazione la loro valutazione. Nondimeno, in premessa, si rileva, in linea generale, che nel ricorso, dopo lunghe esposizioni di principi astratti di diritto sui vizi denunciabili davanti alla Cote di cassazione e sulla configurabilità dei reati di bancarotta ravvisati, manca poi una chiara e compiuta declinazione dei medesimi con riferimento alla concretezza dei casi esaminati, limitandosi a concludere, con asserzioni, peraltro, in fatto sulla preesistenza dello stato d'insolvenza, che si sia trattato di atti meramente gestori del AB non incidenti sull'insolvenza né sul dissesto, avendo in ogni caso l'imputato, con le sue condotte, perseguito finalità non riconducibili al dolo richiesto dalle norme. Invero, il ricorso denuncia una pluralità di pretesi travisamenti senza riportare il preciso significante probatorio che si vorrebbe alterato dalla sentenza. 1.2. Il secondo motivo che, nel contestare il vizio di motivazione e della violazione di legge, affascia, sotto il profilo oggettivo, la bancarotta per distrazione e quella impropria per operazioni dolose, non considera che nel caso di specie i giudici di merito hanno ben posto in evidenza come le condotte dell'imputato si siano innestate su una situazione di già 5 conclamata insolvenza, avendo la società, all'atto dell'assunzione della carica da parte del ricorrente, già accumulato debiti tributari (nei confronti dell'ER, enti locali e previdenziali) per considerevole importo (accresciutosi sino al valore complessivo di euro 2.282.911,46, accertato dal curatore su un passivo complessivo di euro 2.426.415,61, a fronte di totale carenza di attivo); con la conseguenza che - e ciò ha, evidentemente, rilievo in relazione ad entrambe le fattispecie di bancarotta in argomento - le condotte poste in essere dal AB in un siffatto contesto sono andate certamente ad incidere sul pregresso dissesto, aggravandolo. Pertanto, le condotte dell'imputato non possono -itenersi irrilevanti (come vorrebbe la difesa e come dalla stessa già sostenuto con l'appello, pure a fronte degli esaustivi argomenti e ricostruzioni svolti al riguardo nella sentenza di primo grado), avendo senz'altro esse contribuito ad aumentare il dissesto sia direttamente con gli atti concreti posti in essere, che indirettamente protraendolo fino alla sentenza di fallimento (che rispetto all'ingresso del AB, risalente al 2005, interveniva ben dieci anni dopo senza che l'imputato si fosse posto alcun problema in ordine ai debiti insoluti, i quali, sebbene insorti prevalentemente nel periodo di amministrazione del precedente amministratore, ON, avevano continuato ad accumularsi durante la gestione del AB e, soprattutto, a produrre interessi e - quelli tributari - anche sanzioni). Ed invero, come, meglio, si precisa nella sentenza di primo grado, la debitoria, sebbene per la sua gran parte risalga al periodo antecedente all'amministrazione del AB, ha continuato a formarsi anche durante la gestione - non affatto solo formale di quest'ultimo - come emergente dalla puntuale ricostruzione postuma della esposizione debitoria e come peraltro dallo stesso ammesso - sia pure assumendo che i debiti e i contratti assunti dalla società nel periodo di sua competenza fossero da imputare sempre al ON che firmava a suo nome (laddove i giudici di merito hanno escluso che AB fosse una mera testa di legno). E l'attività - si conclude nelle sentenze di merito - era proseguita anche dopo il 2008, risultando dagli estratti conto un'elevata operatività denotata dall'annotazione di numerosi versamenti e bonifici in entrata (alcuni dei quali recanti nella causale il riferimento a fatture asseritamente emesse dalla società), a fronte dei quali si erano registrati contestuali prelievi di contante o emissioni di assegni circolari, oltre a bonifici in uscita;
ovvero un'operatività (così come il riferimento a fatture emesse) che mal si concilia - affermano i giudici di merito - con la circostanza che a partire dall'anno 2008 la società avrebbe cessato la propria attività. Lo stesso AB - si aggiunge nella sentenza di primo grado - avrebbe riconosciuto di aver gestito il riscatto del bene in leasing così come l'acquisto del ramo di azienda dal AU, in tal modo confermando di aver esercitato attività gestionale. E, quanto alla bancarotta patrimoniale, i giudici di merito hanno altresì evidenziato come l'azienda acquistata da AU, attraverso la società poi fallita, non fosse stata rinvenuta nella massa attiva all'atto del fallimento, risultando essa piuttosto confluita nella disponibilità del AB, come peraltro dallo stesso ammesso. A fronte di tale circostanza, il ricorso reitera 6 la deduzione, rimasta priva del benché minimo addentellato probatorio, secondo cui il bene, sebbene intestato alla società, sarebbe stato acquistato con denaro dello stesso ricorrente. Né potrebbe assumere rilievo alcuno la circostanza, peraltro genericamente addotta, che il bene sarebbe stato comunque rintracciabile nella sfera patrimoniale del AB e, quindi, recuperabile da parte della curatela, dal momento che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di bancarotta fraudolenta, il recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius" - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 13820 del 03/03/2020, Rv. 278951 - 01). 1.3. Ciò posto sotto il profilo oggettivo, passando al terzo motivo sull'elemento soggettivo di entrambi i reati testé esaminati, è il caso di premettere, quanto alla bancarotta patrimoniale distrattiva, che secondo il costante orientamento di questa Corte l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01), con la precisazione che l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, Sentenza n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284 - 01), laddove nel caso di specie è pacifico che l'azienda sia stata acquistata per scopo estraneo alla società. Quanto alla bancarotta impropria, cd. tributaria, appare indispensabile indicare, preliminarmente, i principi dettati da questa Corte in materia. Si è innanzitutto, più volte, affermato che la fattispecie del fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma 7 primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, Sentenza n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071 - 01). E, con riferimento specifico alla bancarotta impropria cd. tributaria, si è altresì già chiarito che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 - 01); così che - si è altresì osservato - in punto di elemento soggettivo è logico ritenere che il sistematico inadempimento dei debiti tributari esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) la società protagonista a un dissesto di proporzioni tanto più rilevante quanto più elevato sia l'accumulo nel tempo dell'inadempimento e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società (così in motivazione Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, sia pure in relazione al caso del perpetuarsi di operazione in frode all'ER), dal momento che al mancato adempimento delle obbligazioni tributarie consegue non solo la produzione di interessi ma anche l'applicazione di sanzioni. Quanto all'elemento psicologico, si è poi, per altro verso, specificato che nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni sotto il profilo dell'elemento soggettivo alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510); e che «esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell'operazione", a cui segue il dissesto, in uno con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247313-4-5; cfr., altresì, in motivazione, Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207). E tale prevedibilità deve ritenersi in realtà in concreto accertata ove - come nel caso di specie - vi sia stato il sistematico inadempimento delle obbligazioni verso l'ER o altri enti pubblici, siano esse di natura fiscale che previdenziale, che, pur comportando il vantaggio immediato conseguente al mancato versamento del dovuto, in futuro si può risolvere in un fattore di dissesto o di aggravamento di esso, non essendo affatto improbabile che l'inadempimento del debito erariale possa essere accertato (soprattutto quando l'accumulo si protragga come nel caso di specie nel tempo) con tutte le conseguenze del caso in termini di interessi e sanzioni. 8 Nella specie, i giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi di questa Corte, hanno individuato nel protratto inadempimento degli obblighi erariali la causa del dissesto. E tale inadempimento è stato imputato anche al ricorrente, che ha comunque proseguito l'attività, non solo disinteressandosi della debitoria accumulatasi nel pregresso - la cui imponente entità non era ignorabile- ma assumendo a sua volta ulteriori debiti. Il ricorrente, secondo la prospettazione dei giudici di merito, coerente coi principi sopra enunciati, ebbe, in buona sostanza, a proseguire la deliberata strategia volta all'autofinanziamento della società che, andando tuttavia ad aumentare ingiustificatamente l'esposizione debitoria nei confronti dell'ER, rendeva prevedibile il conseguente dissesto, proprio per l'ampiezza del fenomeno e la sua sistematicità. Né ha rilievo che la gran parte dell'esposizione debitoria si fosse creata in precedenza, essendosF la condotta del AB mantenuta in perfetta linea con quella del predecessore, contribuendo causalmente alla realizzazione dell'esito fallimentare. E', quindi„ del tutto infondata la prospettazione difensiva secondo cui l'elemento soggettivo si sarebbe al più esaurito nel dolo di inadempimento delle obbligazioni. E', d'altra parte, altrettanto pacifico che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189 - 01). 1.4. Fondate sono, invece, le censure che si appuntano sul reato di bancarotta fraudolenta documentale. Occorre premettere che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01). Nel caso di specie, a fronte della contestazione che fa riferimento sia alla fattispecie della bancarotta documentale cd. specifica che a quella generica, i giudici di primo grado e quelli di appello hanno correttamente sussunto la condotta attribuita all'imputato - consistente 9 nell'omessa consegna al curatore delle scritture contabili nonostante risultasse che egli le avesse ricevute in consegna dal commercialista - nella fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale specifica, per sottrazione, appunto, delle scritture contabili, senza tuttavia motivare sul corrispondente elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice ovvero sul dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o un ingiusto profitto a sé o ad altri, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, connota la fattispecie della sottrazione delle scritture contabili, ravvisata nel caso di specie. Ed invero, premesso che dal punto di vista oggettivo la condotta risulta integrata, stante la mancata consegna da parte del AB delle scritture contabili, si sarebbe dovuto piuttosto motivare adeguatamente sulla sussistenza del peculiare elemento soggettivo richiesto per l'ipotesi delittuosa ritenuta sussistente. Ciò che è rimasto del tutto privo di copertura motivazionale è dunque il profilo del dolo, che dovrà essere ovviamente saggiato alla stregua di tutte le risultanze processuali, ivi comprese quelle che hanno condotto alla ricostruzione delle altre fattispecie di reato ravvisate nel caso di specie. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale - assorbito nella presente decisione il sesto motivo di ricorso, comunque, impingente il profilo soggettivo relativamente al reato di bancarotta documentale - con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Nel resi:o, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 12/3/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato LORENZO MAGNARELLI, c:he ha concluso riportandosi a tutti i motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15.05.2023, la Corte di appello di fvlilano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale della medesima città, in data 29.06.2021, nei confronti di AB GI, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1) - limitatamente alla distrazione relativa all'acquisto di ramo d'azienda da UL RG - e dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e impropria cd. tributaria di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20113 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 12/03/2024 L'imputato, in qualità di amministratore unic:o dal 24.05.2005 al 10.12.2015 della A.P. COMMUNICATION s.r.I., dichiarata fallita in data 10.12.2015, è stato ritenuto responsabile per avere: - distratto il ramo di azienda dell'impresa individuale AU RG per un valore di euro 20.000,00, utilizzandone il materiale per scopi privati (capo 1.1); - sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, libri e le altre scritture contabili della fallita, ovvero per averli tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della medesima (capo 2); - cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il Fallimento della società, omettendo sistematicamente di versare imposte, contributi previdenziali e ritenute accumulando negli anni 1998 al 2015 un rilevante debito nei confronti dell'ER e di enti previdenziali (capo 3). 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 cod. proc. pen., riguardo agli artt. 110 cod. pen., 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 1 e comma 2 n.1) e 223 comma 1 e 2 n. 2) . legge fall. In particolare, si lamenta l'illogicità della sentenza impugnata per avere fatto solo riferimento al ragionamento prospettato dal giudice di primo grado, incorrendo in un evidente travisamento della prova in ordine: - al reato contestato al capo 1), per avere omesso di considerare l'assoluta assenza di una condotta distrattiva, essendosi piuttosto trattato di mero atto gestorio, privo di volontà di sottrare beni alla garanzia dei creditori;
- al reato contestato al capo 2), per avere omesso di considerare che il curatore fallimentare ha comunque proceduto alla ricostruzione della vicenda societaria in relazione al periodo di gestione del AB ed inoltre per avere ritenuto sussistente l'elemento psicologico del dolo generico e quello del dolo specifico, della bancarotta documentale, generica e specifica, trascurando che la finalità della condotta dell'imputato non era orientata né ad impedire la ricostruzione della vicenda societaria né ad arrecare pregiudizio ai creditori;
- al reato di cui al capo 3), poiché la Corte territoriale non si confronta con l'assoluta assenza di un nesso tra l'atto distrattivo ed il dissesto della società né con il fatto che la volontà del AB era orientata - diversamente da quanto sostenuto in sentenza - al mero inadempimento amministrativo. In sostanza, la Corte territoriale non ha tenuto conto che esiste un'ipotesi alternativa alla ricostruzione accusatoria che induce a dare rilievo alla preesistenza dello stato di 2 insolvenza e del dissesto rispetto all'assunzione della carica da pari:e del ricorrente e quindi a ritenere irrilevante la gestione dello stesso rispetto sia allo stato di insolvenza che al dissesto. Quanto alle scritture contabili, allorquando gli furono restituite dal commercialista, il suo unico scopo era quello di eludere il fisco. Indi, si riporta giurisprudenza di questa Corte a sostegno degli assunti. 2.2. Con il secondo motivo contesta l'erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 e 2 n. 2) legge fall., quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e da operazioni dolose pre-fallimentare di cui ai capi 1) e 3). Premessi richiami sia alla pronuncia di questa Corte Sez. 5 del 24.9.12, Corvetta, sia alla sentenza Sez. U n. 22474 del 31.3.206, Passarelli, si osserva che la motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta inadeguata in quanto contraddistinta da un evidente travisamento della prova nella parte in cui non considera che lo stato di insolvenza e di dissesto della società fallita si sono verificati per omessi versamenti dei tributi - per complessivi euro 2.120.679,42 - dovuti ancor prima che l'imputato ricoprisse la carica di amministratore unico;
laddove l'evento per la bancarotta fraudolenta impropria per distrazione è lo stato di insolvenza, da cui dipende quindi il reato, e l'evento per la bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose è lo stato di dissesto formalizzato dal fallimento, da cui dipende il reato;
sicché si sarebbe dovuto verificare il nesso causale tra la gestione del AB e tali eventi, che all'evidenza difetta preesistendo sia lo stato di insolvenza che quello di dissesto alla data di assunzione della carica di amministratore da parte del ricorrente, risalente a 2005, ed essendo in ogni caso l'attività cessata otto anni prima della dichiarazione di fallimento. Né può parlarsi di aggravamento nella gestione del AB, dal momento che il dissesto deve essere considerato globalmente e l'aumento di una determinata voce di passivo, nell'ambito di una sostanziale staticità del dissesto preesistente, non comporta un aggravamento del medesimo. Quanto alla bancarotta distrattiva va aggiunto che l'acquisto del ramo di azienda non è stato effettuato con denaro della società ed i beni erano comunque rinvenibili nella disponibilità del ricorrente e non potevano quindi dirsi distratti. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n. 1,223 comma e 2 n. 2), legge fall., e relativo vizio di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale per distrazione e da operazioni dolose pre - fallimentare della società fallita, di cui ai capi 1) e 3). Si evidenzia come nel caso di specie non possa ravvisarsi l'intento specifico del AB di arrecare un pregiudizio economico al patrimonio della società tale da provocarne la decozione, con conseguente pregiudizio in capo ai creditori della società medesima. Invero, 3 la motivazione della sentenza travisa la prova dell'elemento soggettivo sia in relazione al reato di cui al capo 1), non essendovi alcun elemento indicante la volontà dell'imputato di sottrarre beni alla garanzia dei creditori della fallita, sia in relazione al reato di cui al capo 3), posta l'assenza dell'intenzione, da parte del ricorrente, di perre in essere operazioni dolose orientate al fallimento;
rilevando al più il mero dolo di inadempimento degli obblighi amministrativi, nella consapevolezza della irrilevanza ai fini del dissesto. Del resto, non si è fornita la prova dell'avvenuta notificazione di alcune cartelle nel periodo di amministrazione di AB né che questi abbia preso effettiva conoscenza del contenuto delle cartelle notificate. 2.4. Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen., 223 comma 1, 216 comma 1 n. 2 legge fall., quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei reato contestato al capo 2) e relativo travisamento della prova. Non può ritenersi satisfattivo dell'onere motivazionale la circpstanza valorizzata dalla Corte territoriale per cui il AB deve ritenersi responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in quanto egli ha ricevuto dal commercialista RE la documentazione contabile e sociale, omettendo di consegnarla al curatore fallimentare. Si contestano tali affermazioni poiché non si considera che il curatore ha parlato di un'omessa consegna che lo stesso è comunque riuscito a fronteggiare acquisendo direttamente i documenti dal commercialista suindicato in relazione agli anni 2005, 2006 e 2007. La Corte territoriale, limitandosi ad un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, ha omesso di confrontarsi con gli elementi probatori avanzati, sul punto, nell'atto di appello, incorrendo in tal modo nel travisamento della prova in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato: la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita è stata attuata senza necessità di dover utilizzare fonti di documentazioni esterne, pubbliche o private. 2.5. Con il quinto motivo si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen., 223 comma 1, 216 comma e n. 2) legge fall. e relativo vizio di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo 2). La Corte territoriale è incorsa in un ulteriore travisamento della prova con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo in ordine al reato contestato al capo 2), non considerando come l'imputato abbia agito al solo fine di eludere il fisco, non consentendo la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari;
intenzione questa incompatibile con il dolo generico della bancarotta generica;
incompatibile anche e a maggior ragione col dolo specifico di ledere gli interessi dei creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 2.6. Con il sesto motivo, infine, si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 223 comma 1, 216 comma 1 n. 2) legge fall. e relativo vizio di 4 motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato al capo 2). Ribadendo quanto affermato nel precedente motivo, si evidenzia come, in virtù del suindicato travisamento della prova relativo all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo 2), nel caso di specie, dovrebbe al più ritenersi integrato il reato di cui all'art. 10 D.Igs. n. 74/2000. 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale;
esso, nel resto, è nel suo complesso infondato. 1.1. Il primo motivo è generico. Esso, dopo aver premesso che si versa nell'ipotesi della cd. doppia conforme e che la Corte territoriale ha inteso motivare la sua decisione richiamando la ben più articolata sentenza di primo grado, conclude, genericamente, che nel caso di specie la motivazione impugnata sarebbe contraddittoria e caratterizzata da un evidente travisamento della prova, senza considerare che la stessa, pur nella sua sinteticità, offre adeguata risposta alle critiche mosse con l'atto di appello, trovando nella ricostruzione del primo giudice addentellati sufficienti ed idonei ad integrare le ragioni giustificatrici della decisione di conferma, tranne che per la parte relativa al reato di bancarotta fraudolenta documentale, affrontata in maniera non adeguata già dal Tribunale. Nel resto il motivo anticipa argomenti che sono poi trattati nei motivi successivi, sicché si rimanda al prosieguo della trattazione la loro valutazione. Nondimeno, in premessa, si rileva, in linea generale, che nel ricorso, dopo lunghe esposizioni di principi astratti di diritto sui vizi denunciabili davanti alla Cote di cassazione e sulla configurabilità dei reati di bancarotta ravvisati, manca poi una chiara e compiuta declinazione dei medesimi con riferimento alla concretezza dei casi esaminati, limitandosi a concludere, con asserzioni, peraltro, in fatto sulla preesistenza dello stato d'insolvenza, che si sia trattato di atti meramente gestori del AB non incidenti sull'insolvenza né sul dissesto, avendo in ogni caso l'imputato, con le sue condotte, perseguito finalità non riconducibili al dolo richiesto dalle norme. Invero, il ricorso denuncia una pluralità di pretesi travisamenti senza riportare il preciso significante probatorio che si vorrebbe alterato dalla sentenza. 1.2. Il secondo motivo che, nel contestare il vizio di motivazione e della violazione di legge, affascia, sotto il profilo oggettivo, la bancarotta per distrazione e quella impropria per operazioni dolose, non considera che nel caso di specie i giudici di merito hanno ben posto in evidenza come le condotte dell'imputato si siano innestate su una situazione di già 5 conclamata insolvenza, avendo la società, all'atto dell'assunzione della carica da parte del ricorrente, già accumulato debiti tributari (nei confronti dell'ER, enti locali e previdenziali) per considerevole importo (accresciutosi sino al valore complessivo di euro 2.282.911,46, accertato dal curatore su un passivo complessivo di euro 2.426.415,61, a fronte di totale carenza di attivo); con la conseguenza che - e ciò ha, evidentemente, rilievo in relazione ad entrambe le fattispecie di bancarotta in argomento - le condotte poste in essere dal AB in un siffatto contesto sono andate certamente ad incidere sul pregresso dissesto, aggravandolo. Pertanto, le condotte dell'imputato non possono -itenersi irrilevanti (come vorrebbe la difesa e come dalla stessa già sostenuto con l'appello, pure a fronte degli esaustivi argomenti e ricostruzioni svolti al riguardo nella sentenza di primo grado), avendo senz'altro esse contribuito ad aumentare il dissesto sia direttamente con gli atti concreti posti in essere, che indirettamente protraendolo fino alla sentenza di fallimento (che rispetto all'ingresso del AB, risalente al 2005, interveniva ben dieci anni dopo senza che l'imputato si fosse posto alcun problema in ordine ai debiti insoluti, i quali, sebbene insorti prevalentemente nel periodo di amministrazione del precedente amministratore, ON, avevano continuato ad accumularsi durante la gestione del AB e, soprattutto, a produrre interessi e - quelli tributari - anche sanzioni). Ed invero, come, meglio, si precisa nella sentenza di primo grado, la debitoria, sebbene per la sua gran parte risalga al periodo antecedente all'amministrazione del AB, ha continuato a formarsi anche durante la gestione - non affatto solo formale di quest'ultimo - come emergente dalla puntuale ricostruzione postuma della esposizione debitoria e come peraltro dallo stesso ammesso - sia pure assumendo che i debiti e i contratti assunti dalla società nel periodo di sua competenza fossero da imputare sempre al ON che firmava a suo nome (laddove i giudici di merito hanno escluso che AB fosse una mera testa di legno). E l'attività - si conclude nelle sentenze di merito - era proseguita anche dopo il 2008, risultando dagli estratti conto un'elevata operatività denotata dall'annotazione di numerosi versamenti e bonifici in entrata (alcuni dei quali recanti nella causale il riferimento a fatture asseritamente emesse dalla società), a fronte dei quali si erano registrati contestuali prelievi di contante o emissioni di assegni circolari, oltre a bonifici in uscita;
ovvero un'operatività (così come il riferimento a fatture emesse) che mal si concilia - affermano i giudici di merito - con la circostanza che a partire dall'anno 2008 la società avrebbe cessato la propria attività. Lo stesso AB - si aggiunge nella sentenza di primo grado - avrebbe riconosciuto di aver gestito il riscatto del bene in leasing così come l'acquisto del ramo di azienda dal AU, in tal modo confermando di aver esercitato attività gestionale. E, quanto alla bancarotta patrimoniale, i giudici di merito hanno altresì evidenziato come l'azienda acquistata da AU, attraverso la società poi fallita, non fosse stata rinvenuta nella massa attiva all'atto del fallimento, risultando essa piuttosto confluita nella disponibilità del AB, come peraltro dallo stesso ammesso. A fronte di tale circostanza, il ricorso reitera 6 la deduzione, rimasta priva del benché minimo addentellato probatorio, secondo cui il bene, sebbene intestato alla società, sarebbe stato acquistato con denaro dello stesso ricorrente. Né potrebbe assumere rilievo alcuno la circostanza, peraltro genericamente addotta, che il bene sarebbe stato comunque rintracciabile nella sfera patrimoniale del AB e, quindi, recuperabile da parte della curatela, dal momento che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di bancarotta fraudolenta, il recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius" - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 13820 del 03/03/2020, Rv. 278951 - 01). 1.3. Ciò posto sotto il profilo oggettivo, passando al terzo motivo sull'elemento soggettivo di entrambi i reati testé esaminati, è il caso di premettere, quanto alla bancarotta patrimoniale distrattiva, che secondo il costante orientamento di questa Corte l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01), con la precisazione che l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, Sentenza n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284 - 01), laddove nel caso di specie è pacifico che l'azienda sia stata acquistata per scopo estraneo alla società. Quanto alla bancarotta impropria, cd. tributaria, appare indispensabile indicare, preliminarmente, i principi dettati da questa Corte in materia. Si è innanzitutto, più volte, affermato che la fattispecie del fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma 7 primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, Sentenza n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071 - 01). E, con riferimento specifico alla bancarotta impropria cd. tributaria, si è altresì già chiarito che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 - 01); così che - si è altresì osservato - in punto di elemento soggettivo è logico ritenere che il sistematico inadempimento dei debiti tributari esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) la società protagonista a un dissesto di proporzioni tanto più rilevante quanto più elevato sia l'accumulo nel tempo dell'inadempimento e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società (così in motivazione Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, sia pure in relazione al caso del perpetuarsi di operazione in frode all'ER), dal momento che al mancato adempimento delle obbligazioni tributarie consegue non solo la produzione di interessi ma anche l'applicazione di sanzioni. Quanto all'elemento psicologico, si è poi, per altro verso, specificato che nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni sotto il profilo dell'elemento soggettivo alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510); e che «esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell'operazione", a cui segue il dissesto, in uno con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247313-4-5; cfr., altresì, in motivazione, Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207). E tale prevedibilità deve ritenersi in realtà in concreto accertata ove - come nel caso di specie - vi sia stato il sistematico inadempimento delle obbligazioni verso l'ER o altri enti pubblici, siano esse di natura fiscale che previdenziale, che, pur comportando il vantaggio immediato conseguente al mancato versamento del dovuto, in futuro si può risolvere in un fattore di dissesto o di aggravamento di esso, non essendo affatto improbabile che l'inadempimento del debito erariale possa essere accertato (soprattutto quando l'accumulo si protragga come nel caso di specie nel tempo) con tutte le conseguenze del caso in termini di interessi e sanzioni. 8 Nella specie, i giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi di questa Corte, hanno individuato nel protratto inadempimento degli obblighi erariali la causa del dissesto. E tale inadempimento è stato imputato anche al ricorrente, che ha comunque proseguito l'attività, non solo disinteressandosi della debitoria accumulatasi nel pregresso - la cui imponente entità non era ignorabile- ma assumendo a sua volta ulteriori debiti. Il ricorrente, secondo la prospettazione dei giudici di merito, coerente coi principi sopra enunciati, ebbe, in buona sostanza, a proseguire la deliberata strategia volta all'autofinanziamento della società che, andando tuttavia ad aumentare ingiustificatamente l'esposizione debitoria nei confronti dell'ER, rendeva prevedibile il conseguente dissesto, proprio per l'ampiezza del fenomeno e la sua sistematicità. Né ha rilievo che la gran parte dell'esposizione debitoria si fosse creata in precedenza, essendosF la condotta del AB mantenuta in perfetta linea con quella del predecessore, contribuendo causalmente alla realizzazione dell'esito fallimentare. E', quindi„ del tutto infondata la prospettazione difensiva secondo cui l'elemento soggettivo si sarebbe al più esaurito nel dolo di inadempimento delle obbligazioni. E', d'altra parte, altrettanto pacifico che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189 - 01). 1.4. Fondate sono, invece, le censure che si appuntano sul reato di bancarotta fraudolenta documentale. Occorre premettere che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01). Nel caso di specie, a fronte della contestazione che fa riferimento sia alla fattispecie della bancarotta documentale cd. specifica che a quella generica, i giudici di primo grado e quelli di appello hanno correttamente sussunto la condotta attribuita all'imputato - consistente 9 nell'omessa consegna al curatore delle scritture contabili nonostante risultasse che egli le avesse ricevute in consegna dal commercialista - nella fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale specifica, per sottrazione, appunto, delle scritture contabili, senza tuttavia motivare sul corrispondente elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice ovvero sul dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o un ingiusto profitto a sé o ad altri, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, connota la fattispecie della sottrazione delle scritture contabili, ravvisata nel caso di specie. Ed invero, premesso che dal punto di vista oggettivo la condotta risulta integrata, stante la mancata consegna da parte del AB delle scritture contabili, si sarebbe dovuto piuttosto motivare adeguatamente sulla sussistenza del peculiare elemento soggettivo richiesto per l'ipotesi delittuosa ritenuta sussistente. Ciò che è rimasto del tutto privo di copertura motivazionale è dunque il profilo del dolo, che dovrà essere ovviamente saggiato alla stregua di tutte le risultanze processuali, ivi comprese quelle che hanno condotto alla ricostruzione delle altre fattispecie di reato ravvisate nel caso di specie. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale - assorbito nella presente decisione il sesto motivo di ricorso, comunque, impingente il profilo soggettivo relativamente al reato di bancarotta documentale - con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Nel resi:o, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 12/3/2024.