Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00507/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da LB NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lazise, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Con il ricorso introduttivo :
del provvedimento di “RESTITUZIONE PRATICA” della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 0031708 del 12 ottobre 2023, ricevuto a mezzo S.U.A.P. tramite il Comune di Lazise in data 20 ottobre 2023;
del preavviso di rigetto relativo alla pratica ambientale n. 294/22 del Comune di Lazise prot. n. 0031147 del 19 ottobre 2023, ricevuto a mezzo S.U.A.P. in pari data;
del provvedimento di rigetto dell’accertamento di compatibilità paesaggistica del Comune di Lazise prot. n. 0033349 del 10 novembre 2023, ricevuto a mezzo S.U.A.P. in data 14 novembre 2023;
di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare, per quanto occorrer possa: del provvedimento di sospensione della pratica edilizia n. 324/23/E del Comune di Lazise prot. n. 0031581 del 24 ottobre 2023, ricevuto a mezzo S.U.A.P. in pari data;
della circolare del Segretariato Generale del M.I.B.A.C. n. 33/2009;
della circolare del Segretariato Generale del M.I.C. n. 38/2023 (e relativi allegati);
della comunicazione ex artt. 7 e 10-bis della legge 241/1990 prot. n. 0034069 del 16 novembre 2023 del Comune di Lazise, ricevuta a mezzo PEC in pari data, nonché della successiva comunicazione prot. n. 36574 del 12 dicembre 2023 di “Errata Corrige”, sempre ricevuta a mezzo PEC in pari data.
Con i motivi aggiunti depositati il 17 aprile 2024 :
del provvedimento prot. n. 1443 del 16 gennaio 2024 avente ad oggetto: “ ordinanza di messa in pristino dello stato dei luoghi rif. Pratiche 294/22 e 324/23 ” a firma dei Responsabili dell'Area Edilizia Privata, Pianificazione Urbanistica e Paesaggistica;
di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto al ricorrente, comunque inerente i relativi procedimenti paesaggistico-ambientale e urbanistico-edilizio;
Con i motivi aggiunti depositati il 9 luglio 2025 :
del provvedimento prot. n. 10634 del 10 aprile 2025 del Comune di Lazise, conosciuto in pari data, relativo alla pratica “N. 325/24/E”, avente ad oggetto: “ Diniego rilascio Permesso di Costruire SANATORIA PER OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' AL TITOLO ABILITATIVO AI SENSI ART. 36 BIS DPR 380/01 "SALVA CASA" - Importato dal SUAP/SUE numero: [...]-16102024-1058 ”;
del provvedimento prot. n. 12139 del 24 aprile 2025 del Comune di Lazise, conosciuto in pari data, relativo alla pratica “N. 322/24/P” avente ad oggetto: “ Diniego rilascio accertamento di compatibilità paesaggistica Istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per modifiche all'imposta e sagoma del fabbricato - Importato da SUAP/SUE numero: [...]-04112024-1035 ”;
di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto al ricorrente, comunque inerente i relativi iter paesaggistico-ambientale e urbanistico-edilizio, ivi espressamente incluse le richieste di integrazioni di cui alle note prot. n. 2474 del 29 gennaio 2025 e 2503 del 29 gennaio 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lazise e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa NA GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente contenzioso riguarda l’intervento edilizio realizzato dal ricorrente presso l’immobile di sua proprietà sito nel Comune di Lazise in difformità dal titolo edilizio (in ragione dell’erronea impostazione della “quota zero” in fase di edificazione).
Con il ricorso introduttivo del giudizio il deducente ha impugnato gli atti inerenti il diniego di compatibilità paesaggistica; con primi motivi aggiunti ha censurato l’ordinanza comunale di rimessa in pristino dello stato dei luoghi; con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha chiesto infine l’annullamento del diniego del permesso di costruire in sanatoria e del diniego del titolo paesaggistico in sanatoria.
Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Lazise e la competente Soprintendenza, quest’ultima con atto di mero stile.
In pendenza di giudizio il ricorrente ha presentato nuova istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e di rilascio del titolo edilizio ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 380/2001, nel frattempo introdotto dalla legge 105/2024.
A seguito della positiva istruttoria da parte dell’ufficio paesaggistico e della Commissione per il Paesaggio, oltre che dell’Ufficio urbanistica – edilizia, che ha certificato la sussistenza dei requisiti di cui al menzionato art. 36 bis, il Comune di Lazise in data 25 giugno 2025 ha trasmesso alla competente Soprintendenza la pratica ai fini dell’espressione del parere di competenza.
A fronte di tali circostanze il ricorrente, con memoria di replica del 29 gennaio 2026, condividendo la prospettazione giuridica già effettuata dall’amministrazione comunale nelle sue ultime memorie, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, considerato l’inutile decorso del termine di 90 giorni per l’espressione del parere di competenza della Soprintendenza, e risultando quindi formato il silenzio-assenso previsto dalla vigente normativa.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 19 febbraio 2026, alla quale le parti intervenute hanno concordemente dato atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso a termini dell’art. 35, comma 1, lett. c del codice di rito; la difesa del Comune ha peraltro insistito per la refusione delle spese di lite. Nel corso della discussione parte ricorrente ha altresì comunicato che è intervenuto il provvedimento comunale del 5 febbraio 2026 (versato in atti previo assenso di controparte), con il quale l’amministrazione ha dato atto dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta del parere alla Soprintendenza e, a fini di conclusione dell’iter, ha chiesto all’interessato il deposito di una perizia di stima ai fini della quantificazione dell’importo della sanzione pecuniaria.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Alla luce delle circostanze descritte al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in omaggio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, in base al quale la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa e obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 dicembre 2025, n. 23488).
Le spese di lite sostenute dal Comune resistente vanno poste a carico del ricorrente, in ragione del principio di soccombenza virtuale, atteso che le difformità realizzate nell’edificazione in area soggetta a tutela paesaggistica, consistenti nella creazione di maggiori volumi emergenti dal territorio a causa della sopraelevazione della quota di pavimento, è suscettibile di essere regolarizzata solo sulla base delle disposizioni di legge intervenute in corso di giudizio, risultando per contro atti vincolati il precedente rigetto di sanatoria edilizia e paesaggistica e i conseguenti atti sanzionatori oggetto di impugnativa, adottati in ragione della normativa vigente ratione temporis . Possono invece essere compensate nei confronti dell’amministrazione statale, che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite nei confronti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza; condanna il ricorrente a rifondere le spese nei confronti del Comune di Lazise, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA IM, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
NA GA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA GA | RA IM |
IL SEGRETARIO