Articolo 2 della Legge 12 agosto 1993, n. 310
Articolo 1Articolo 3
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4 settembre 1993
Art. 2. 1. Dopo l' articolo 2479 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2479-bis (Pubblicita' dei trasferimenti a causa di morte). - Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario".
Entrata in vigore il 4 settembre 1993