Articolo 33 della Legge 26 giugno 1965, n. 717
Articolo 32Articolo 34
Versione
30 giugno 1965
Art. 33. Personale della Cassa

Il personale della Cassa e' comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.
Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria, ed approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Entrata in vigore il 30 giugno 1965