Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Ordinanza presidenziale 15 ottobre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2023, proposto da
OB RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Figoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gropparello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Callegari, Alessandro Candido, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum
GO ME, IA LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 16 del 6 luglio 2022 del Comune di Gropparello di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso (art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.);
- del provvedimento datato 17 luglio 2023 di revoca dell'atto di avvio del procedimento di revoca di cui alla nota Comune di Gropparello prot. n. 6807 del 29 settembre 2022 con oggetto “ordinanza n. 16 del 06/07/2022 di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso (art. 31 d.p.r. n. 380/2001) e s.m.i.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gropparello;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di GO ME e IA LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa OL ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 16 del 6 luglio 2022 del Comune di Gropparello, relativa allo sgombero, all’acquisizione al patrimonio comunale e all’immissione in possesso ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, per opere edilizie abusivamente realizzate. Inoltre, è stato impugnato il provvedimento comunale del 17 luglio 2023 di revoca dell’“atto di avvio del procedimento di revoca” di quell’ordinanza emesso con nota del Comune di Gropparello prot. n. 6807 del 29 settembre 2022.
Il Comune di Gropparello si è costituito in giudizio, con memoria difensiva, il 30 novembre 2023.
I Sigg.ri ME GO e LA IA si sono costituiti in giudizio con atto di intervento ad opponendum in data 1 dicembre 2023.
Con ordinanza n. 218 del 7 dicembre 2023 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare “ Rilevato che in ordine all’impugnata ordinanza n. 16 del 6 luglio 2022 il ricorrente ha dimostrato la propria piena conoscenza di tale atto con la nota datata 1 agosto 2022 dallo stesso inoltrata al Comune resistente e depositata nel fascicolo giudiziario e che, pertanto, non essendone mai stata sospesa l’efficacia, il ricorso quanto a tale provvedimento si presenta tardivo; Considerato che il diniego di provvedimento di secondo grado datato 17 luglio 2023, in questa sede gravato, non presenta vizi rilevabili ad una sommaria cognizione propria della presente fase del giudizio in ragione della condivisibile insussistenza dei presupposti per la revoca dell’ordinanza n. 16 del 6 luglio 2022, in particolare per l’emersa pregressa conoscenza dell’ordinanza di demolizione dell’immobile abusivo ”.
Con ordinanza presidenziale n. 266 del 15 ottobre 2025 si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.
Con atto depositato in giudizio l’1 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato il permanere del proprio interesse alla decisione, aggiungendo che nelle more del processo sono stati demoliti i manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione.
In data 5 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato in giudizio memoria finale e replica il 16 febbraio 2026.
Il Comune di Gropparello ha depositato in giudizio in data 5 febbraio 2026 memoria difensiva e replica il 17 febbraio 2026 ribadendole proprie difese e controdeduzioni ed aggiungendo, quanto ai fatti sopravvenuti al ricorso, che la demolizione non è mai stata integralmente eseguita.
Gli intervenienti hanno depositato in giudizio in data 18 febbraio 2026 memoria di replica, insistendo nelle proprie osservazioni in fatto ed in diritto.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Parte ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza n. 16 del 6 luglio 2022 del Comune di Gropparello di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso, ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, di immobile di cui è comproprietario, nonché l’annullamento del provvedimento del 17 luglio 2023 di revoca dell’“atto di avvio del procedimento di revoca” di quell’ordinanza emesso con nota del Comune di Gropparello prot. n. 6807 del 29 settembre 2022.
Il Comune resistente e gli intervenienti eccepiscono innanzitutto la tardività del ricorso con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di acquisizione del bene al patrimonio comunale, sia in relazione al momento in cui, a loro avviso, sarebbe avvenuta la piena conoscenza dell’atto da parte del ricorrente (data di sottoscrizione di mandato difensivo in sede civile), sia in relazione alla data di dichiarata conoscenza dello stesso ad opera dell’interessato (1 agosto 2022).
Il ricorrente controdeduce sull’eccezione di tardività sostenendo che, se è vero che egli ha dimostrato la conoscenza del provvedimento di acquisizione con la nota dell’1 agosto 2022, trasmessa al Comune quando era ancora in termini per impugnarlo – dato che il provvedimento non gli era mai stato notificato (in quanto residente all’estero presso indirizzo, risultante dall’elenco AIRE, diverso da quello utilizzato dal comune resistente) –, tuttavia, avviato successivamente dal Comune di Gropparello, in apparente accoglimento dei suoi motivi di doglianza, un procedimento di revoca della predetta ordinanza che durava quasi un anno e che si concludeva poi però con la «revoca» dell’avvio di detto procedimento, ciò aveva creato in lui una legittima aspettativa di un comportamento dell’Amministrazione aderente a buona fede, ovvero preordinato alla rimozione dell’ordinanza di acquisizione; con la conseguenza che, a suo dire, solo il sopraggiungere dell’esito negativo di quel procedimento ha poi giustificato l’impugnativa, oltre che del provvedimento di acquisizione vero e proprio come atto presupposto, anche del provvedimento di «revoca della revoca», restando così nei termini per adire il giudice amministrativo.
Ancora, sulla contestazione ex adverso formulata che il signor RA avrebbe avuto piena conoscenza del provvedimento di acquisizione, non a luglio del 2022 (data della notifica alle parti), ma già dalla sottoscrizione della procura alle liti in calce al ricorso ex art. 702 bis C.p.c. depositato al Tribunale di Piacenza in data 24 maggio 2022, la difesa attorea controdeduce che il mandato difensivo è stato sottoscritto in foglio separato rispetto all’atto giudiziale; ciò, quindi, escluderebbe l’ammissione della diretta conoscenza del provvedimento, potendosi riferire il contenuto dell’atto giudiziale civilistico alla precisa e concreta conoscenza del rappresentato solo nel diverso caso di sottoscrizione del mandato difensivo in calce all’atto stesso, non essendo perciò ammissibile concludere per la conoscenza piena del provvedimento di demolizione dal fatto che l’avvocato nel procedimento civile abbia scelto di usare la frase “che avrebbe dovuto essere demolito”, frase che costituirebbe peraltro una affermazione incidentale, sì da non potersi comunque ricondurre ad una esplicita dichiarazione di conoscenza legale di un provvedimento.
Gli intervenienti ad opponendum , proprietari confinanti e soggetti denuncianti dell’abuso edilizio oggetto dell’ordine di demolizione, eccepiscono, altresì, la pretermissione degli stessi in qualità di controinteressati necessari, con conseguente inammissibilità del ricorso; tuttavia, parte ricorrente controdeduce che gli stessi non rivestono la qualità di controinteressati e, a sua volta, ne eccepisce il difetto di interesse, attesa la definitiva soddisfazione della loro posizione in seguito all’emissione dell’ordine di demolizione, ormai intangibile, restando irrilevante nei loro confronti la modalità esecutiva dello stesso.
Il Comune di Gropparello e gli intervenienti eccepiscono, ulteriormente, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto unico comproprietario ad azionare interessi anche degli altri familiari/condomini ai fini della gestione e tutela del bene comune, in violazione del divieto di sostituzione processuale.
Ancora gli intervenienti eccepiscono che nella specie sia l’ordinanza di demolizione del 2019, sia l’ordinanza che dispone l’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo e dell’area di sedime, nel momento in cui è stato emanato il provvedimento con il quale si è definito il procedimento inteso alla (eventuale) revoca dell’ordinanza acquisitiva, si erano consolidati per inoppugnabilità da quasi un anno; infine, la mera pendenza di un procedimento di revoca dell’ordinanza acquisitiva non comporta, a loro avviso, alcuna sospensione degli effetti dell’ordine né ingenera alcun affidamento, non sussistendo i presupposti per l’emanazione di un provvedimento di revoca o annullamento né un interesse pubblico al riguardo atteso l’effetto ex lege dell’acquisizione al patrimonio comunale del bene abusivo non demolito nei termini.
Il Collegio, quanto alle eccezioni esposte, ritiene necessario principiare da quella di tardività del ricorso nei confronti dell’ordinanza acquisitiva.
Come già rilevato nell’ordinanza di questa Sezione n. 218 del 7 dicembre 2023, va osservato che, in ordine all’impugnato provvedimento n. 16 del 6 luglio 2022 il ricorrente ha dimostrato la propria piena conoscenza di tale atto con la nota datata 1 agosto 2022, dallo stesso inoltrata al Comune resistente e depositata nel fascicolo giudiziario, e, pertanto, non essendone mai stata sospesa l’efficacia, il ricorso, quanto a tale provvedimento, si presenta tardivo; sono, infatti, inconferenti le controdeduzioni attoree sulla pretesa situazione di aspettativa legittimante il differimento dell’impugnazione dell’atto acquisitivo che sarebbe stata - ad avviso della difesa attorea - ingenerata dall’avvio del procedimento di revoca di quell’ordinanza, atteso che - osserva il Collegio - non risulta comprovata alcuna sospensione degli effetti dell’ordinanza stessa nelle more del procedimento di riesame la cui sola pendenza, come è noto, non incide in generale sull’efficacia dell’atto suscettibile di annullamento in autotutela, essendo del resto chiaro che l’esito favorevole dell’ iter in corso si presentava come una mera eventualità, altrimenti essendosi immediatamente provveduto alla rimozione d’ufficio dell’ordinanza.
Di conseguenza, risulta che, anche considerando la data (1 agosto 2022) dichiarata dallo stesso ricorrente – così come comprovata in atti (doc n. 4 ricorrente datato 1 agosto 2022: “... Il signor OB RA è venuto a conoscenza, dopo essere rientrato in Italia in occasione delle vacanze estive, dell’emissione dell’ordinanza (n. 16 del 6 luglio 2022) di acquisizione forzosa del terreno prospiciente alla casa di via Minatori a Gropparello e dell’immobile che vi insiste di cui anche egli è proprietario ... ”) – quale dies a quo della piena conoscenza dell’ordinanza acquisitiva, attesa la notifica del ricorso introduttivo avverso tale atto in data 17 ottobre 2023, il gravame si presenta tardivo rispetto al termine a tal fine previsto dall’art. 29 C.p.a., pur a volere considerare l’incremento del termine di cui all’art. 41, comma 5, C.p.a. per i residenti all’estero, e deve essere, quindi, per tale profilo dichiarato irricevibile.
Circa, poi, la posizione dei sigg. GO ME e IA LA, va ricordato che, come è noto, nel processo amministrativo la controversia sulle sanzioni edilizie azionata dai diretti destinatari non conosce controinteressati in senso tecnico, pur quando si tratti di determinati soggetti - quali i proprietari confinanti - che conseguirebbero evidenti vantaggi dalla demolizione delle opere sanzionate, e ciò per essere essi titolari solo di un interesse di fatto, tale da legittimarne unicamente l’intervento ad opponendum ; il che, del resto, nella circostanza trova fondamento proprio nel trattarsi dei soggetti denuncianti dell’abuso edilizio in quanto proprietari confinanti, con una demolizione che essi peraltro contestano non essere poi interamente avvenuta, sì da conservare in tale ottica l’interesse di fatto che dà loro titolo all’intervento in giudizio. Pertanto, l’intervento in giudizio dei sigg. GO ME e IA LA si sottrae all’eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente.
Per quanto attiene al prosieguo della trattazione, è possibile prescindere dalle ulteriori eccezioni attesa l’infondatezza nel merito delle censure residue.
Vanno quindi esaminate le doglianze attoree sul secondo provvedimento impugnato, ossia sull’atto di «revoca» dell’avvio del procedimento di revoca dell’ordinanza acquisitiva, sunteggiate come segue.
Nel motivo di ricorso “ 2.3. Violazione dell’art 31, co. 3, D.P.R. n. 380/2001, quanto all’ordinanza 6 luglio 2022 di acquisizione al patrimonio comunale e quanto al provvedimento 17 luglio 2023 di revoca dell’avvio del procedimento di revoca ” il ricorrente sostiene che, circa il provvedimento di revoca, il vizio di legittimità si concreta nel fatto che l’Amministrazione non ha individuato il difetto genetico del provvedimento di acquisizione, sorvolando su di esso, e quindi non considerando, nell’ambito del procedimento di revoca, tutti gli elementi che avrebbero consigliato di non chiudere il procedimento stesso sic et simpliciter , ma di provvedere espressamente sul punto revocando il provvedimento di acquisizione.
Nel motivo di ricorso “ 2.4. Violazione dell’art 31, co. 3, D.P.R. n. 380/2001, quanto all’ordinanza 6 luglio 2022 di acquisizione al patrimonio comunale e quanto al provvedimento 17 luglio 2023 di revoca dell’avvio del procedimento di revoca in relazione alla delimitazione dei beni da acquisire ”, circa il provvedimento di revoca, la difesa attorea evidenzia che l’ordinanza acquisitiva presenta degli errori ( a. individuazione dei mappali oggetto di frazionamento in modo errato, dato che il mappale 1099 viene indicato come “graffato” ma in realtà esso era di esclusiva proprietà dei signori RA e Miserotti e non legato al fabbricato in questione, b. indicazione dell’acquisizione dell’immobile che insiste sul foglio 13, mappale 791, che corrisponde a quello sul quale sorge l’edificio ad uso abitazione, immobile che però non è mai stato oggetto di alcun procedimento), palesando in tal modo un vizio di violazione di legge laddove il comma 3 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 prescrive che “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ”.
Prosegue la difesa attorea sottolineando che sul punto il provvedimento di revoca si limita ad affermare (con il richiamo al parere dell’avv. Callegari) che si tratta di una mera irregolarità quando, invece, si tratterebbe di un vero e proprio esproprio compiuto senza titolo perché, in primo luogo, il comma 3 parla di “area” non di edifici e, in secondo luogo, perché l’Amministrazione non è stata semplicemente “imprecisa”, ma ha proprio indicato un diverso immobile rispetto a quello da demolire, paradossalmente lasciando quest’ultimo da parte. L’esponente, pertanto, richiama la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 16/2023 laddove ricorda che l’atto con cui viene indicata per la prima volta l’area da acquisire (ulteriore quindi all’immobile abusivo) ha natura costitutiva e dunque non può ricondursi alla mera irregolarità quella di comprendere in essa anche un diverso e ulteriore edificio peraltro caratterizzato da piena liceità.
Con il motivo “ 2.5. Eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa e contraddittorietà ”, quanto al provvedimento di revoca, l’esponente deduce che, per comportarsi linearmente, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiudere il procedimento di revoca con l’effettiva eliminazione dell’ordinanza di acquisizione, viziata per aver trovato fondamento su di una verifica dell’ottemperanza all’ordine di demolizione senza alcun contraddittorio e senza notifica agli interessati.
Ex adverso il Comune resistente evidenzia che:
- con la contestata ordinanza n. 16/2022, il Comune si è limitato a prendere atto di un effetto già prodottosi ex lege (con accertamento, che comunque non necessita di contraddittorio, dell’inottemperanza che la stessa parte ricorrente ammette sussistente all’epoca dell’ordinanza acquisitiva), fornendo attuazione a quanto disposto dalla normativa regionale, a fronte della mancata spontanea demolizione del manufatto abusivo, e quindi acquisendo automaticamente – e legittimamente – l’area al patrimonio dell’Amministrazione comunale;
- il richiamo contenuto nell’ordinanza acquisitiva all’ordinanza di demolizione del 2018, anziché a quella del 2019 che l’ha sostituita, costituisce una mera irregolarità, che non incide in alcun modo sulla validità dell’atto, ex art. 1367 C.c. ed in ragione delle regole di economicità dell’azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento;
- quanto alla pretesa errata indicazione dei mappali nell’ordinanza acquisitiva, la stessa non è stata impugnata tempestivamente con consolidamento dell’effetto, non potendosi ravvisare alcun eccesso di potere atteso che, secondo l’art. 13, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 23/2004, non avendo il responsabile dell’abuso provveduto alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, in virtù dell’art. 31, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico Edilizia, il Comune ha acquisito gratuitamente il bene e l’area di sedime che “ non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ”.
Sull’impugnato provvedimento di revoca il Collegio osserva che “ l’avvio del procedimento di revoca dell'Ordinanza n. 16 del 06/07/2022 ” (doc n. 5 ricorrente) riporta i seguenti motivi: “ per erroneo richiamo, nella disposizione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di cui all’oggetto, dell'ordinanza di demolizione di opere abusive e di ripristino dei luoghi del Comune di Gropparello n. 2301, prot. 5855 del 27/10/2018, già a suo tempo annullata e sostituita dalla successiva Ordinanza n. 5 del 29/01/2019; per errata identificazione catastale dell'area di sedime e di quella circostante oggetto dell'Ordinanza di acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale n. 16 del 06/07/2022, in quanto identifica erroneamente il bene immobile oggetto della predetta Ordinanza come censito al Catasto Fabbricati del Comune di Gropparello al Fg. 13 Mapp. 791 anzichè al Fg. 13 Mapp. 1098, mappale sul quale insistono le opere abusive ”.
Il provvedimento conclusivo del riesame (doc n. 10 ricorrente) dispone che “ richiamata la nota dell’Avv. Callegari del 03/04/2023 pervenuta al Comune di Gropparello in data 04/04/2023 prot. n. 2361, di cui qui si intendono integralmente richiamati i contenuti, si comunica ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/90 la revoca della nota Comune di Gropparello del 29/09/2022 prot. n. 6807 ”. E detto parere conclude, in sintesi, che non sussistono i presupposti per la revoca dell’ordinanza acquisitiva perché gli errori in essa contenuti (richiamo all’ordinanza di demolizione del 2018, anziché a quella del 2019 che l’ha sostituita) costituiscono una mera irregolarità e l’indicazione del manufatto e dell’area di sedime rispetta il disposto di cui all’art. 31, commi 2, 3 e 5, del D.P.R. n. 380/2001 con un trasferimento già compiutosi ex lege , restando nella discrezionalità dell’Amministrazione, una volta demolite le opere abusive, la eventuale restituzione in autotutela dei mappali eventualmente indicati in modo erroneo ma oramai acquisiti al patrimonio immobiliare comunale.
Il Collegio, come già osservato con la citata ordinanza cautelare n. 218 del 7 dicembre 2023, ritiene che il diniego di provvedimento di secondo grado datato 17 luglio 2023, di cui si discute, non presenti i vizi prospettati in ragione della insussistenza dei presupposti per il riesame dell’ordinanza n. 16 del 6 luglio 2022.
In estrema sintesi, il ricorrente lamenta che (primo profilo) l’Amministrazione non ha individuato il difetto genetico del provvedimento di acquisizione, censura altresì (secondo profilo) che l’ordinanza acquisitiva presenta degli errori ( a. individuazione dei mappali oggetto di frazionamento in modo errato, dato che il mappale 1099 viene indicato come “graffato” ma in realtà esso era di esclusiva proprietà dei signori RA e Miserotti e non legato al fabbricato in questione, b. indicazione dell’acquisizione dell’immobile che insiste sul foglio 13, mappale 791, che corrisponde a quello sul quale sorge l’edificio ad uso abitazione, immobile che però non è mai stato oggetto di alcun procedimento), in violazione di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (in punto di individuazione dell’area acquisita), e sostiene, infine, (terzo profilo) che l’Amministrazione avrebbe dovuto chiudere il procedimento di “revoca” con l’effettiva eliminazione dell’ordinanza di acquisizione, viziata per aver trovato fondamento su di una verifica dell’ottemperanza all’ordine di demolizione senza alcun contraddittorio e senza notifica agli interessati.
Il Collegio, condividendo quanto ex adverso controdedotto dal Comune resistente, osserva che il provvedimento di “revoca” non presenta i vizi lamentati da parte attrice.
Innanzi tutto, la contestata ordinanza n. 16/2022 (oggetto del riesame) ha natura vincolata e meramente dichiarativa e ricognitiva, con un effetto acquisitivo già prodottosi ex lege (sulla natura dichiarativa dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e sull’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni ivi fissato si veda Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 11 ottobre 2023, n. 16); pertanto, l’accertamento dell’inottemperanza non richiede alcun contraddittorio poiché si tratta di dare atto del non avvenuto ripristino delle condizioni dell’immobile come imposto dall’ordinanza di demolizione ed il successivo effetto acquisitivo si genera ex lege (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 27 giugno 2024, n. 5669).
È, altresì, condivisibile la tesi comunale per cui l’erroneo richiamo contenuto nell’ordinanza acquisitiva all’ordinanza di demolizione del 2018, anziché a quella del 2019 (che l’ha sostituita), costituisce una mera irregolarità, che non incide sulla validità dell’atto, atteso che in ordine alla efficacia dell’ordine di demolizione del 2019 (il cui contenuto non è contestato da parte attrice) si è formato il giudicato richiamato nell’atto acquisitivo.
Parimenti, quanto alla pretesa errata indicazione dei mappali nell’ordinanza acquisitiva, va rilevato che il suo effetto è perimetrato a quanto indicato nell’ordinanza di demolizione e che comunque nella parte motiva della stessa ordinanza acquisitiva è chiaramente specificato di quale manufatto si tratta e dei relativi elementi identificativi, sicché il richiamo nella parte dispositiva del provvedimento comunale al mappale 791 costituisce un mero refuso materiale, inidoneo a spiegare efficacia viziante a fronte dell’agevole lettura complessiva dell’ambito territoriale realmente oggetto dell’effetto acquisitivo al patrimonio comunale.
Pertanto, attesa l’insussistenza dei presupposti per la rimozione dell’ordinanza acquisitiva, le doglianze attoree sul provvedimento di diniego di autotutela sono infondate e vanno respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del Comune di Gropparello e sono liquidate come da dispositivo, potendo essere compensate nei confronti degli intervenienti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Gropparello delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge. Spese di lite compensate nei confronti degli intervenienti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
OL ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL ZA | Italo AS |
IL SEGRETARIO