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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5202/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in MO, VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA N. 10, presso lo studio dell'Avv. TORNABENE DONATELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in MO, VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA n. 10, presso lo studio dell'Avv. TORNABENE DONATE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il
21/06/2005 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nel ricorso, così come parzialmente modificato con le note.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 295/25 emessa dal Tribunale di
Palermo pubblicata in data 06.03.2025, passata in giudicato;
la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
La separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
In data 14/11/2025 le parti hanno depositato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con note depositate in pari data hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno parzialmente modificato le condizioni pattuite;
I coniugi hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano, unitamente alle modifiche apportate con le note:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo P.zza Marina n. 77 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse delle figlie minori e Parte_1 Per_1 Per_2 ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FI IN
3. Affidamento: Confermare l'affidamento delle figlie e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
2 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Diritto di visita: Confermare la collocazione prevalente delle figlie e Per_1 presso la dimora materna. Il padre potrà esercitare il diritto di visita Per_2 secondo le seguenti cadenze:
4/a) Un pomeriggio a settimana, precisamente il mercoledì o il giovedì, le figlie resteranno a casa del padre e verranno riaccompagnate a casa dopo cena;
un week ogni 15 giorni le figlie resteranno presso la dimora paterna dal venerdì pomeriggio fino a domenica sera.
Una volta al mese, in coincidenza con la trasferta di lavoro a Roma della sig.ra , la figlia andrà a dormire a casa del Padre. Parte_1 Per_2
Inoltre, il padre si impegna ad arredare una cameretta ad uso esclusivo delle figlie, nella dimora attuale, ma anche in quella che abiterà successivamente, ove le stesse potranno soggiornare comodamente e dignitosamente.
Indipendentemente dal diritto di visita, il padre si impegna a collaborare con la madre durante la settimana per accompagnare/prendere le figlie in base alle loro esigenze;
inoltre il sig. si impegna a continuare ad CP_1 accompagnare a scuola la figlia , anche qualora andasse a vivere distante Per_1 dalla casa coniugale, mentre la sig.ra si impegna a continuare ad Pt_1 accompagnare a scuola Per_2
4/b) durante le festività comandate di Natale ( da concordare entro il mese di settembre di ciascun anno ) e Pasqua (da concordare entro il mese di gennaio di ciascun anno) ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive ( da concordare entro il mese di Aprile di ciascun anno, mese entro il quale la sig.ra gestivo dovrà fornire al datore di lavoro il piano ferie annuale), le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di quattro settimane, anche non consecutive.
5. Assegno di mantenimento: Il sig. verserà alla sig.ra CP_1
3 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad €
600,00 e così € 300,00 per ciascuna, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di
Palermo, che si allega.
6/a) Le spese per la retta/mensa scolastica relative alla figlia che Per_2 frequenta il Convitto nazionale IO MO (attualmente pari ad € 800,00 annue, in luogo di € 1600,00 annue grazie ad un contributo ricevuto dai genitori da parte dell' , per l'acquisto dei libri di testo e CP_2 del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, saranno suddivise al 50% previo preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Altre disposizioni patrimoniali:
7.1 Il sig. percepirà il 100% dell'assegno unico per le figlie. CP_1
8. Altre condizioni economiche:
8.1 I sono comproprietari nella misura del 50% dell'immobile sito Pt_2 in Palermo, Vicolo Viviano Giancola n. 1, per il cui acquisto si sono avvalsi di mutuo ipotecario cointestato con , come si evince dagli allegati CP_3 contratti di compravendita e di mutuo.
Al momento dell'acquisto i coniugi erano in regime di comunione dei beni;
subito dopo i coniugi hanno optato per il regime sella separazione dei beni.
Sebbene il mutuo sia cointestato, le relative rate vengono pagate esclusivamente dal sig. , secondo l' accordo raggiunto tra i coniugi al CP_1 momento dell'acquisto.
8.2 Ciò detto, in relazione a tale immobile, attualmente utilizzato dal sig.
come abitazione, la sig.ra si impegna a cedere la propria quota CP_1 Pt_1 al sig. e il sig. provvederà ad accollarsi integralmente il mutuo per CP_1 CP_1
4 l'acquisto dell'immobile del quo, liberando la sig.ra da ogni Pt_1 obbligazione nei confronti dell'istituto mutuante;
inoltre, il sig. si CP_1 impegna a restituire alla sig.ra la cifra pari ad € € 34.715,00, versata Pt_1 per l'acquisto del predetto immobile, entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
8.3 qualora l'istituto di credito non dovesse concedere al sig. la facoltà CP_1 di accollarsi il mutuo, le parti hanno fin d'ora stabilito che l'immobile verrà messo in vendita entro 30 giorni dalla celebrazione dell'udienza presidenziale.
Il relativo ricavato, al netto dell'estinzione del mutuo e della cifra pari ad €
34.715,00 corrisposto dal sig. alla sig.ra , verrà suddiviso in CP_1 Pt_1 parti uguali tra i predetti venditori.
- 9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Con note di trattazione scritta depositate il 14/11/25, i coniugi hanno chiesto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni di cui alla separazione, salvo le seguenti parziali modifiche agli accordi economici precedentemente stabiliti in sede di separazione:
1. Assegno Unico Figlie: Viene stabilito che l'assegno unico universale previsto per le figlie verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
2. Successiva Cessazione del Sussidio per : Quando verrà meno il Per_1 sussidio per la figlia e residuerà soltanto l'assegno unico previsto per la Per_1
Figlia quest'ultimo verrà percepito al 100% dalla madre. Per_2
3. Impegno del Padre: Il Signor si impegna, inoltre, ad CP_1 accompagnare la figlia a scuola tutte le mattine”. Per_2
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 21/06/2005, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] in data [...], trascritto nei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 43, parte II, serie A, dell'anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva.
5 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5202/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in MO, VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA N. 10, presso lo studio dell'Avv. TORNABENE DONATELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in MO, VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA n. 10, presso lo studio dell'Avv. TORNABENE DONATE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il
21/06/2005 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nel ricorso, così come parzialmente modificato con le note.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 295/25 emessa dal Tribunale di
Palermo pubblicata in data 06.03.2025, passata in giudicato;
la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c..
La separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
In data 14/11/2025 le parti hanno depositato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e con note depositate in pari data hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno parzialmente modificato le condizioni pattuite;
I coniugi hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano, unitamente alle modifiche apportate con le note:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo P.zza Marina n. 77 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse delle figlie minori e Parte_1 Per_1 Per_2 ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FI IN
3. Affidamento: Confermare l'affidamento delle figlie e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
2 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Diritto di visita: Confermare la collocazione prevalente delle figlie e Per_1 presso la dimora materna. Il padre potrà esercitare il diritto di visita Per_2 secondo le seguenti cadenze:
4/a) Un pomeriggio a settimana, precisamente il mercoledì o il giovedì, le figlie resteranno a casa del padre e verranno riaccompagnate a casa dopo cena;
un week ogni 15 giorni le figlie resteranno presso la dimora paterna dal venerdì pomeriggio fino a domenica sera.
Una volta al mese, in coincidenza con la trasferta di lavoro a Roma della sig.ra , la figlia andrà a dormire a casa del Padre. Parte_1 Per_2
Inoltre, il padre si impegna ad arredare una cameretta ad uso esclusivo delle figlie, nella dimora attuale, ma anche in quella che abiterà successivamente, ove le stesse potranno soggiornare comodamente e dignitosamente.
Indipendentemente dal diritto di visita, il padre si impegna a collaborare con la madre durante la settimana per accompagnare/prendere le figlie in base alle loro esigenze;
inoltre il sig. si impegna a continuare ad CP_1 accompagnare a scuola la figlia , anche qualora andasse a vivere distante Per_1 dalla casa coniugale, mentre la sig.ra si impegna a continuare ad Pt_1 accompagnare a scuola Per_2
4/b) durante le festività comandate di Natale ( da concordare entro il mese di settembre di ciascun anno ) e Pasqua (da concordare entro il mese di gennaio di ciascun anno) ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive ( da concordare entro il mese di Aprile di ciascun anno, mese entro il quale la sig.ra gestivo dovrà fornire al datore di lavoro il piano ferie annuale), le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di quattro settimane, anche non consecutive.
5. Assegno di mantenimento: Il sig. verserà alla sig.ra CP_1
3 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad €
600,00 e così € 300,00 per ciascuna, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di
Palermo, che si allega.
6/a) Le spese per la retta/mensa scolastica relative alla figlia che Per_2 frequenta il Convitto nazionale IO MO (attualmente pari ad € 800,00 annue, in luogo di € 1600,00 annue grazie ad un contributo ricevuto dai genitori da parte dell' , per l'acquisto dei libri di testo e CP_2 del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, saranno suddivise al 50% previo preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Altre disposizioni patrimoniali:
7.1 Il sig. percepirà il 100% dell'assegno unico per le figlie. CP_1
8. Altre condizioni economiche:
8.1 I sono comproprietari nella misura del 50% dell'immobile sito Pt_2 in Palermo, Vicolo Viviano Giancola n. 1, per il cui acquisto si sono avvalsi di mutuo ipotecario cointestato con , come si evince dagli allegati CP_3 contratti di compravendita e di mutuo.
Al momento dell'acquisto i coniugi erano in regime di comunione dei beni;
subito dopo i coniugi hanno optato per il regime sella separazione dei beni.
Sebbene il mutuo sia cointestato, le relative rate vengono pagate esclusivamente dal sig. , secondo l' accordo raggiunto tra i coniugi al CP_1 momento dell'acquisto.
8.2 Ciò detto, in relazione a tale immobile, attualmente utilizzato dal sig.
come abitazione, la sig.ra si impegna a cedere la propria quota CP_1 Pt_1 al sig. e il sig. provvederà ad accollarsi integralmente il mutuo per CP_1 CP_1
4 l'acquisto dell'immobile del quo, liberando la sig.ra da ogni Pt_1 obbligazione nei confronti dell'istituto mutuante;
inoltre, il sig. si CP_1 impegna a restituire alla sig.ra la cifra pari ad € € 34.715,00, versata Pt_1 per l'acquisto del predetto immobile, entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
8.3 qualora l'istituto di credito non dovesse concedere al sig. la facoltà CP_1 di accollarsi il mutuo, le parti hanno fin d'ora stabilito che l'immobile verrà messo in vendita entro 30 giorni dalla celebrazione dell'udienza presidenziale.
Il relativo ricavato, al netto dell'estinzione del mutuo e della cifra pari ad €
34.715,00 corrisposto dal sig. alla sig.ra , verrà suddiviso in CP_1 Pt_1 parti uguali tra i predetti venditori.
- 9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Con note di trattazione scritta depositate il 14/11/25, i coniugi hanno chiesto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni di cui alla separazione, salvo le seguenti parziali modifiche agli accordi economici precedentemente stabiliti in sede di separazione:
1. Assegno Unico Figlie: Viene stabilito che l'assegno unico universale previsto per le figlie verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
2. Successiva Cessazione del Sussidio per : Quando verrà meno il Per_1 sussidio per la figlia e residuerà soltanto l'assegno unico previsto per la Per_1
Figlia quest'ultimo verrà percepito al 100% dalla madre. Per_2
3. Impegno del Padre: Il Signor si impegna, inoltre, ad CP_1 accompagnare la figlia a scuola tutte le mattine”. Per_2
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 21/06/2005, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] in data [...], trascritto nei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 43, parte II, serie A, dell'anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva.
5 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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