Articolo 42 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 41Articolo 43
Versione
28 marzo 1956
Art. 42.
Nell' art. 73 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , sono soppresse le parole: "eccettuato il caso di dimissioni volontarie".
Entrata in vigore il 28 marzo 1956