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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1120/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa AU MA Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025
da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Federica Gabrielli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...], il 1° giugno 1960 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Bosini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ferrara in data 5 ottobre 2000 (Anno 2000; N. 243; Parte II;
Serie A) Successivamente trascritto presso i Registri dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (Anno 2001; N. 26; Parte II;
Serie B). separati consensualmente con sentenza n. 1207/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 5.3.2025, pubblicata e passata in giudicato in data 31.3.2025.
con i seguenti figli: nato a [...], in data [...], cittadino italiano, Persona_1 maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Il Sig. si impegna a provvedere al mantenimento diretto del figlio , maggiorenne non CP_1 Per_1 ancora economicamente autosufficiente, che rimarrà collocato con il padre presso la casa coniugale, sostenendo integralmente le “spese ordinarie” necessarie. La Sig.ra si impegna Pt_1
a contribuire nella misura del 20% alle spese per il corso di laurea di , iscritto a un'università Per_1 privata, per tutti gli anni in cui sarà in corso, esclusi gli anni fuori corso. Inoltre, la sig.ra Pt_1 provvederà al pagamento, nella misura del 20%, delle spese straordinarie nell'interesse di , Per_1 così come dettagliatamente previste nelle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello in data giugno 2025 e precisamente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo pittura, teatro, scoutismo etc.); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet)
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti a una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
2) Il Sig. si obbliga a versare alla sig.ra previa dichiarazione di equità del Tribunale e CP_1 Pt_1
a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della legge n. 898/1970, l'importo di Euro 100.000,00 da versarsi contestualmente al deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c.; le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della sig.ra ed è Parte_1 stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 legge n. 898/1970, della Sig.ra avente causa o Pt_1 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUZIONI
3) I Sigg.ri e sono comproprietari, con pari quota al 50%, dei seguenti beni immobili CP_1 Pt_1 siti nel Comune di Nizza (Alpi Marittime): “immobile in comproprietà situato al 7 boulevard de la Madeleine, denominato RESIDENCE MIREILLE, composto da un piano seminterrato e quattro piani fuori terra. Registrato al catasto del suddetto Comune nella sezione MR, numero 245, con una superficie di 04 a 32 ca.
LOTTO N° TRENTOTTO (38)
Un APPARTAMENTO al quarto piano del suddetto immobile, scala U, composto da: - Ingresso, soggiorno, una camera, cucina, bagno con water-closet, disimpegno e terrazza. E le relative quote millesimali: 17/1.000 delle parti comuni generali dell'intero immobile.
LOTTO N° SETTE (7)
Un GARAGE al piano seminterrato del suddetto immobile, il settimo a destra arrivando nella circolazione dei garage e scendendo lungo la rampa d'accesso.
E le relative quote millesimali:
5/1.000 delle parti comuni generali dell'intero immobile.
Ai sensi dell'applicazione dell'articolo 46 della legge del 10 luglio 1965, derivante dalla legge n° 96-1107 del 18 dicembre 1996, il venditore dichiara che la superficie dei lotti venduti, rispondente alle caratteristiche stabilite da tali norme, è la seguente:
Lotto n°38: quaranta nove metri e settantacinque centimetri quadrati (49,75 m²)”.
Tali beni sono pervenuti alle parti in data 28.2.2003 a mezzo atto di compravendita rogato dal notaio , titolare di un ufficio notarile con sede a NIZZA (Alpi Marittime), 25 Persona_2
Boulevard Victor Hugo, a fronte del versamento di un prezzo d'acquisto pari ad Euro 146.500,00.
Tanto premesso, la Sig.ra nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia come Parte_1 previsto dagli obblighi assunti dai coniugi in forza del presente atto, si obbliga ai sensi di legge a trasferire al Sig. con separato atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla data di CP_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, la propria quota del 50% del diritto di proprietà dei beni immobili di cui sopra. Il Sig. accetta e si impegna a rilevare la predetta quota del 50% del CP_1 diritto di proprietà dei beni immobili di cui sopra, divenendo esclusivo titolare del diritto di proprietà. Contestualmente alla cessione della predetta quota da parte della Sig.ra e Pt_1 comunque nel rispetto della normativa francese che regolerà l'atto in parola, il Sig. verserà CP_1 alla sig.ra una somma pari ad € 170.000,00, nell'ambito del riassetto patrimoniale della Pt_1 famiglia e dei reciproci debiti/ crediti. Il trasferimento della quota del 50% del diritto di proprietà sulle unità immobiliari succitate viene effettuato contestualmente al versamento della somma di € 170.000,00, che non costituisce prezzo, non essendo atto di compravendita, bensì rientrando nella definitiva regolamentazione di rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto del divorzio. Tutte le spese notarili, nonché tutte le spese, imposte e tasse annesse e connesse, per il trasferimento in parola saranno ad esclusivo carico del Sig. CP_1
4) Con il perfezionamento della cessione della quota di proprietà della casa di Nizza dalla sig.ra al sig. come indicato al punto 3), nessuna delle parti potrà più avanzare richieste Pt_1 CP_1 nei confronti dell'altra in relazione a tale immobile. In particolare: alla sig.ra non sarà Pt_1 richiesto alcun pagamento per spese passate, presenti o future relative alla casa di Nizza;
la sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa sui canoni di locazione percepiti dal sig. i quali sono Pt_1 CP_1 stati destinati esclusivamente come contributo per coprire spese condominiali, tasse e altri oneri, precisando che tali canoni non sono risultati sufficienti a coprire l'intero ammontare delle spese, il cui pagamento è stato integrato con risorse personali del sig. CP_1 5) I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa, fatta eccezione per quanto qui statuito.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione un un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ferrara in data 5/10/2000 tra Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 05/11/2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Fulvia De Luca Il Presidente
Dott.ssa AU MA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa AU MA Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025
da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Federica Gabrielli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...], il 1° giugno 1960 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Bosini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ferrara in data 5 ottobre 2000 (Anno 2000; N. 243; Parte II;
Serie A) Successivamente trascritto presso i Registri dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (Anno 2001; N. 26; Parte II;
Serie B). separati consensualmente con sentenza n. 1207/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 5.3.2025, pubblicata e passata in giudicato in data 31.3.2025.
con i seguenti figli: nato a [...], in data [...], cittadino italiano, Persona_1 maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Il Sig. si impegna a provvedere al mantenimento diretto del figlio , maggiorenne non CP_1 Per_1 ancora economicamente autosufficiente, che rimarrà collocato con il padre presso la casa coniugale, sostenendo integralmente le “spese ordinarie” necessarie. La Sig.ra si impegna Pt_1
a contribuire nella misura del 20% alle spese per il corso di laurea di , iscritto a un'università Per_1 privata, per tutti gli anni in cui sarà in corso, esclusi gli anni fuori corso. Inoltre, la sig.ra Pt_1 provvederà al pagamento, nella misura del 20%, delle spese straordinarie nell'interesse di , Per_1 così come dettagliatamente previste nelle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello in data giugno 2025 e precisamente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo pittura, teatro, scoutismo etc.); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet)
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti a una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
2) Il Sig. si obbliga a versare alla sig.ra previa dichiarazione di equità del Tribunale e CP_1 Pt_1
a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della legge n. 898/1970, l'importo di Euro 100.000,00 da versarsi contestualmente al deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c.; le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della sig.ra ed è Parte_1 stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 legge n. 898/1970, della Sig.ra avente causa o Pt_1 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUZIONI
3) I Sigg.ri e sono comproprietari, con pari quota al 50%, dei seguenti beni immobili CP_1 Pt_1 siti nel Comune di Nizza (Alpi Marittime): “immobile in comproprietà situato al 7 boulevard de la Madeleine, denominato RESIDENCE MIREILLE, composto da un piano seminterrato e quattro piani fuori terra. Registrato al catasto del suddetto Comune nella sezione MR, numero 245, con una superficie di 04 a 32 ca.
LOTTO N° TRENTOTTO (38)
Un APPARTAMENTO al quarto piano del suddetto immobile, scala U, composto da: - Ingresso, soggiorno, una camera, cucina, bagno con water-closet, disimpegno e terrazza. E le relative quote millesimali: 17/1.000 delle parti comuni generali dell'intero immobile.
LOTTO N° SETTE (7)
Un GARAGE al piano seminterrato del suddetto immobile, il settimo a destra arrivando nella circolazione dei garage e scendendo lungo la rampa d'accesso.
E le relative quote millesimali:
5/1.000 delle parti comuni generali dell'intero immobile.
Ai sensi dell'applicazione dell'articolo 46 della legge del 10 luglio 1965, derivante dalla legge n° 96-1107 del 18 dicembre 1996, il venditore dichiara che la superficie dei lotti venduti, rispondente alle caratteristiche stabilite da tali norme, è la seguente:
Lotto n°38: quaranta nove metri e settantacinque centimetri quadrati (49,75 m²)”.
Tali beni sono pervenuti alle parti in data 28.2.2003 a mezzo atto di compravendita rogato dal notaio , titolare di un ufficio notarile con sede a NIZZA (Alpi Marittime), 25 Persona_2
Boulevard Victor Hugo, a fronte del versamento di un prezzo d'acquisto pari ad Euro 146.500,00.
Tanto premesso, la Sig.ra nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia come Parte_1 previsto dagli obblighi assunti dai coniugi in forza del presente atto, si obbliga ai sensi di legge a trasferire al Sig. con separato atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla data di CP_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, la propria quota del 50% del diritto di proprietà dei beni immobili di cui sopra. Il Sig. accetta e si impegna a rilevare la predetta quota del 50% del CP_1 diritto di proprietà dei beni immobili di cui sopra, divenendo esclusivo titolare del diritto di proprietà. Contestualmente alla cessione della predetta quota da parte della Sig.ra e Pt_1 comunque nel rispetto della normativa francese che regolerà l'atto in parola, il Sig. verserà CP_1 alla sig.ra una somma pari ad € 170.000,00, nell'ambito del riassetto patrimoniale della Pt_1 famiglia e dei reciproci debiti/ crediti. Il trasferimento della quota del 50% del diritto di proprietà sulle unità immobiliari succitate viene effettuato contestualmente al versamento della somma di € 170.000,00, che non costituisce prezzo, non essendo atto di compravendita, bensì rientrando nella definitiva regolamentazione di rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto del divorzio. Tutte le spese notarili, nonché tutte le spese, imposte e tasse annesse e connesse, per il trasferimento in parola saranno ad esclusivo carico del Sig. CP_1
4) Con il perfezionamento della cessione della quota di proprietà della casa di Nizza dalla sig.ra al sig. come indicato al punto 3), nessuna delle parti potrà più avanzare richieste Pt_1 CP_1 nei confronti dell'altra in relazione a tale immobile. In particolare: alla sig.ra non sarà Pt_1 richiesto alcun pagamento per spese passate, presenti o future relative alla casa di Nizza;
la sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa sui canoni di locazione percepiti dal sig. i quali sono Pt_1 CP_1 stati destinati esclusivamente come contributo per coprire spese condominiali, tasse e altri oneri, precisando che tali canoni non sono risultati sufficienti a coprire l'intero ammontare delle spese, il cui pagamento è stato integrato con risorse personali del sig. CP_1 5) I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa, fatta eccezione per quanto qui statuito.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione un un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ferrara in data 5/10/2000 tra Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 05/11/2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Fulvia De Luca Il Presidente
Dott.ssa AU MA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG