Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 5230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5230 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 27.06.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 14407/2024 R.G.L. promossa
TRA nata a [...] Parte_1 il 19/08/1957, residente a Napoli (NA) in VIA NAZARETH AI GUANTAI 63 C.F.
rapp.ta e difesa unitamente e/o disgiuntamente C.F._1 dall'avv. Pier Paolo Zambardino e dall'avv. Florida Iervolino con studio in Giugliano (Na) alla Via Ripuaria 149 presso i quali elett.te domicilia come in atti;
Ricorrente
E
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati Emanuela Capannolo e dall'avv. Erminio Capasso ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli in via Alcide De Gasperi n. CP_1
55, come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19.06.2024 la sig. ra Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro
[...]
n. ( assegno sociale sostitutivo) con decorrenza dal PartitaIVA_2
01/09/2019 come da comunicazione di riliquidazione del 26/09/2023 emessa dalla sede di Napoli. Nel documento era contenuto un avviso di indebito CP_1 di € 16.363,96 per "rideterminazione della maggiorazione sociale (generica) e rideterminazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/01. In data 28/09/2023 la filiale vomerese emetteva un accertamento di indebito per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2023 riportando quanto segue: "sono state riscosse rate di prestazione assistenziali non spettanti in quanto vi è stata una riduzione della percentuale di invalidità civile, con conseguente cambiamento degli importi...è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge". In data 11/03/2024 si presentava ricorso gerarchico rimasto senza riscontro alcuno. La difesa deduceva che parte resistente non poteva chiedere in ripetizione i (presunti) crediti maturati prima dei provvedimenti amministrativi del 26 settembre 2023 e del 28 settembre 2023. Nel caso di specie, alla stregua dell'art. 52 della Legge n. 88/89 - espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02) - la disciplina della sanatoria era globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., poichè le pensioni potevano essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si dava luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato. Ciò premesso chiedeva: accertamento di somme indebite sulla prestazione N. -510507797668 CAT. INVCIV elaborate in data 26 e 28 settembre 2023 richiedenti l'importo di € 16.363,96 e, per l'effetto, annullarle dichiarando che nulla è dovuto all' da CP_1 parte della ricorrente;
di conseguenza condannare l' al rimborso delle CP_1 trattenute effettuate ed effettuande sulla prestazione in oggetto o per altra via con maggior aggravio di interessi e rivalutazione monetaria. Condannare in ogni caso il convenuto al pagamento dei compensi spettanti ai CP_1 sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L.27/2012) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/2004), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari.>>
L' costituitosi con memoria del 15.01.2025, impugnava e contestava CP_1
l'avverso ricorso, essendo infondati ed illegittimi i motivi per i quali la ricorrente ha chiesto di dichiarare irripetibile l'indebito de quo. Eccepiva che il pensionato (che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito) aveva l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, non spettando, invece, all l'onere probatorio contrario, osservava che il ricorrente non CP_1 contestava la sussistenza dell'indebito, che era da considerare, quindi, fatto pacifico. Pertanto, concludeva chiedendo contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e, in ogni caso, infondatezza del presente ricorso. Con condanna di parte ricorrente alle spese e compensi di lite>>
Lette le note a trattazione scritta, la causa viene decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso va rigettato. Ora, va detto che, come evincibile dagli atti, l'indebito per cui è causa si è determinato con riferimento ad una prestazione di natura assistenziale. Invero, i benefici previsti per gli invalidi civili rientrano nella categoria delle prestazioni assistenziali che fanno riferimento, cioè, a quelle erogazioni in danaro o servizi che sono poste a carico della finanza statale e vanno a favore della generalità dei cittadini, e non solo dei lavoratori, che si trovino in condizioni fisiche, familiari o reddituali in stato di bisogno. In tale materia, quindi, non trovano applicazione le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, non potendo esse applicarsi in via analogica né estensiva, stante il carattere tassativo delle relative previsioni. La Corte di Cassazione ha, invero, compiutamente esaminato la questione relativa alla ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente corrisposte esponendo le seguenti esaustive argomentazioni.
" Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto dell'art. 9, comma 1, d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, circa la rettificabilità degli errori commessi dall nell'attribuzione di prestazione entro CP_2 il termine massimo di dieci anni).
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione ... e nei limiti ... della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
8. Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica ... ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere ... le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le q.l.c, in riferimento agli art. 3 e 38 comma 1 cost., dell'art. 1, commi 260 - 265, l. 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989, n. 88, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dall'art. 4 d.l n. 323 del 1996 e dall'art. 37, comma 8, l. 23 dicembre 1998, n. 448, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 comma 1 Cost. (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264).
[...] In tema di ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, prima delle norme di disciplina specifica da considerare è l'art.
3-ter del d.l. 23 dicembre 1976, n. 850, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1977, n. 29: Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. L'effettiva portata normativa della disposizione si comprende alla stregua della natura della fattispecie come sopra precisata: la norma, nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione che accerti l'inesistenza dell'obbligazione deve dichiararlo con atto formale, denominato "revoca", e che la soppressione dei benefici economici opera dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto, intende incidere proprio sulle obbligazioni nascenti dall'art. 2033 c.c., impedendo l'assoggettamento a ripetizione di tutte le erogazioni effettuate prima della data indicata (e comunque prima dell'entrata in vigore della disposizione). Una nuova regolamentazione dell'indebito è stata dettata dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. La nuova disciplina, dunque, ha sostituito il riferimento al tempo di adozione del formale atto di revoca dei benefici con la data (anteriore) dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, al fine di segnare i confini dell'irripetibilità, rendendo peraltro ripetibili anche i ratei percepiti nell'anno precedente la data stessa ove il beneficiario non intenda adeguarsi all'accertamento sfavorevole. Avendo la nuova legge regolato l'intera materia della ripetizione dei ratei riscossi indebitamente, ne è risultata, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.c., l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art.
3-ter d.l. 865/1976.
Il principio del riferimento alla data dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente versati, è rimasto fermo nei successivi sviluppi della legislazione in materia, che si è limitata ad eliminare la sanzione, per più versi atipica, dell'estensione della ripetibilità per l'interessato che intenda contestare risultati dell'accertamento, e a dettare ulteriori regole sui comportamenti che l'amministrazione deve tenere.
Infatti, il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, all'art. 4, comma 1-ter, ha disposto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari (ad opera della commissione sanitaria prevista dallo stesso testo normativo), la Direzione generale del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica;
il comma 3-nonies dello stesso articolo reca poi l'abrogazione espressa del comma 4 dell'art. 11, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Altra fonte normativa è costituita dalle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c.d. di "delegificazione"), avente ad esclusivo oggetto, giusta i criteri di delega contenuti nell'art. 11, comma 1, l. 537/1993, il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Secondo queste disposizioni, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti, si dà luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento delle prestazioni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, mentre il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
Vi sono, poi, le norme in tema di Piano straordinario di verifica delle invalidità civili dettate dall'art. 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, nel testo successivamente modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca, nelle parti che interessano, le seguenti disposizioni:
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1° giugno 1998 al 31 dicembre 2000, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 2. In caso ai mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 1996, n. 425, il Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - provvede entro e non oltre 120 giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma rimanendo impregiudicate le azioni dell'amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
Ulteriori disposizioni in materia sono state dettate, infine, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 37, comma 8, prevede che, caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. In conclusione, non è mutata l'impostazione di fondo, preordinata ad escludere la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti, derogata solo, in peius per gli assistiti, dalla norma contenuta nell'art. 11, comma 4, l. 537/1993, peraltro abrogata in tempi relativamente brevi. Nondimeno, a cominciare dall'intervento legislativo del 1993, il quadro normativo precedente risulta innovato perché l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l. 325/1996, retroagisce alla data della verifica).
La ricognizione della normativa ed i principi generali precisati consentono agevolmente di concludere nel senso che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c. Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme contemplano, in linea di massima, l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti. Nella fattispecie all' esame del Tribunale l' indebito è insorto innanzitutto per effetto dell' avvenuta revoca in sede amministrativa dei benefici assistenziali di cui la ricorrente era titolare dal 1°.9.2019, in seguito a visita della commissione medica di verifica notificato alla interessata in data 12.10.2021 ( c.f.r. deduzioni e produz . CP_1 Pertanto la ricorrente era pienamente consapevole della revoca della pensione di inabilità e dell' indennità di accompagnamento e della conseguente indebita riscossione, da parte sua, dei ratei successivi alla comunicazione del verbale di revisione sanitaria conosciuto sin dal 12.10.2021. E' tenuta pertanto a restituirli. Quanto all' indebito discendente dal superamento dei limiti reddituali, anche sotto questo profilo non essendo contestata nel merito la deduzione dell' ente previdenziale, emerge dagli atti ( cf.r. produz che la ricorrente nel 2021 CP_1 comunicò al convenuto una dichiarazione reddituale D-RED mendace , con ciò integrandosi la sua mala fede, non avendo fatto menzione dell' assegno di mantenimento percepito dall' ex coniuge.
La domanda va quindi respinta non ravvisandosi nella fattispecie gli estremi per fare applicazione dei principi giurisprudenziali invalsi in materia ancorati alla buona fede ed all' assenza di dolo dell' interessato. Le spese, considerata la complessità e controvertibilità delle questioni affrontate, vanno compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Napoli, il 27.6.2025
IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero