Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 13 della convenzione, come modificato dall'articolo 1 del protocollo, e all'articolo 2 del protocollo stesso.
Articolo 2 della Legge 11 febbraio 1989, n. 87
Articolo 1Articolo 3
Articolo 2 della Legge 11 febbraio 1989, n. 87
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12 marzo 1989
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