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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 638/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 638/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Lando e l'avv. Ceresani Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
con gli avv.ti Daffra e Melchionda Controparte_2
resistenti
pagina 1 di 11 Premesso che:
- il ricorrente è stato assunto da il 10 gennaio 2005 con contratto a termine CP_1
trasformato poi a tempo indeterminato, con mansioni di operatore addetto al soffiaggio e qualifica di operaio di livello H a norma del CCNL per i dipendenti della gomma, cavi elettrici, affini e delle materie plastiche industria;
- egli impugna il licenziamento intimatogli dalla società predetta in data 17 ottobre 2023 per superamento del periodo di comporto dopo 341 giorni di assenza per malattia nei 36 mesi precedenti;
- avendo appreso che in data 29 marzo 2024 ha affittato l'intera azienda a CP_1 [...]
egli chiede in via principale: CP_2
1) l'accertamento dell'obbligo di entrambe le convenute di applicare al rapporto di lavoro “per il periodo dall'1.2.2022 al 17.10.2023” […] il CCNL gomma plastica industria;
2) l'accertamento della nullità/illegittimità del recesso;
Cont
3) l'accertamento dell'intervenuto trasferimento d'azienda tra ed CP_2
4) la condanna di alla propria reintegrazione e la condanna di cedente e CP_2
cessionaria, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito considerando come base di calcolo l'importo di 2.126, 11 euro;
- le società contestano la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto e ne chiedono il rigetto;
rilevato che:
- la prima questione da esaminare concerne il contratto collettivo da considerare ai fini della verifica del periodo di riferimento per la determinazione del periodo di comporto;
- come accennato, il ricorrente invoca in via principale la persistente vincolatività del
CCNL gomma plastica industria, che pacificamente prevede un periodo di comporto pari a 365 giorni. Se così fosse, il recesso dopo 341 giorni di assenza per malattia risulterebbe senz'altro intimato senza effettivo superamento del periodo di comporto, e quindi viziato da nullità per violazione dell'art. 2110 c.c.;
- le società resistenti contestano che il ricorrente possa invocare l'applicabilità del predetto
Cont CCNL non solo in ragione della disdetta da Confindustria effettuata da e comunicata al ricorrente in data 12 gennaio 2022, ma anche e soprattutto in ragione del fatto che la predetta comunicazione datoriale al lavoratore conteneva altresì la decisione di applicare a pagina 2 di 11 tutto il personale, a far data dal 1 febbraio 2022, il CCNL per i lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro sottoscritto da e da e Controparte_3 CP_4 CP_5
e che tale comunicazione è stata sottoscritta dal ricorrente “per ricevuta e CP_6 accettazione” (doc. 2). La modifica del CCNL applicato al rapporto sarebbe dunque scaturita da un accordo individuale, e non da un atto unilaterale della datrice di lavoro;
- il ricorrente non contesta di aver effettivamente sottoscritto il predetto documento, ma in
Cont via principale sostiene che dalla formula di stile ivi inserita unilateralmente da (“per ricevuta e accettazione”), sotto alla quale egli ha apposto la propria firma, non possa evincersi l'effettiva prestazione di un consapevole consenso alla modifica del trattamento economico e normativo. In subordine egli rileva che tale sottoscrizione, da intendersi come rinunzia ai sensi dell'art. 2113 co. 2 e 3 effettuata in assenza di assistenza e fuori dalle c.d. sedi protette è stata impugnata entro i 6 mesi dalla conclusione del rapporto
(docc. 28-30 ricorrente), e sarebbe pertanto invalida ai sensi dell'art. 2113 c.c. medesimo, co. 1;
- quanto alla sottoscrizione per rinuncia e accettazione, va innanzitutto verificato se possa o meno attribuirsi alla firma del lavoratore un significato negoziale;
- un caso analogo è stato esaminato dalla Corte di Cassazione, che con la pronuncia n.
12341/2018 ha dato risposta affermativa alla domanda suaccennata. Secondo la ricorrente di quel giudizio la Corte d'Appello, che aveva ritenuto valida ai fini negoziali la sottoscrizione per accettazione della lettera di trasferimento della lavoratrice, aveva
“omesso di valutare quale fosse la comune intenzione delle parti, nonché di interpretare le clausole contrattuali nel senso che risultava dal complesso dell'atto”, senza tenere conto “del fatto che il termine "accettazione", nella fattispecie, non poteva significare adesione incondizionata al trasferimento operato dalla società datrice di lavoro, poiché,
a parere della ricorrente, perché "il termine per accettazione" possa "intendersi inequivocabilmente come adesione incondizionata occorre che la locuzione venga apposta a fronte di una proposta contrattuale, ovvero diretta a chi ha la possibilità di scelta tra aderire o meno alla prospettazione dell'altro contraente", mentre "nella specie non vi è alcuna proposta da parte di né risulta che la ricorrente fosse a CP_7
conoscenza della reale i situazione di fatto con tutti gli elementi che le consentissero di
pagina 3 di 11 effettuare una concreta valutazione" o che "le fosse stata offerta la scelta tra diverse destinazioni”. A suo avviso l'accettazione avrebbe dovuto essere intesa come “semplice presa d'atto della volontà aziendale con conseguente adeguamento alla unilaterale decisione della società datrice”;
- trattasi di difese molto simili a quelle svolte dal ricorrente nel caso di specie;
- ebbene, secondo la Cassazione “all'accettazione della lettera di trasferimento firmata dalla lavoratrice in data 6/8/2008 deve attribuirsi una efficacia pregnante, non potendosi non conferire alla stessa, alla stregua del significato obiettivo dell'espressione e della sua collocazione nel documento - in calce alla lettera di riammissione e contestuale trasferimento - altro valore che quello di una completa accettazione, appunto, di quanto disposto dal datore di lavoro;
ed invero, la detta dicitura, per quanto specificato innanzi, implica anche una manifestazione di volontà adesiva relativamente al contenuto della dichiarazione medesima;
che, pertanto, come pure sottolineato dalla Corte di merito, eventuali motivi interni che avessero condizionato la volontà della lavoratrice”;
- considerata la similitudine delle fattispecie, il tenore letterale dei termini utilizzati e l'apposizione dei medesimi in calce al documento di cui trattasi (doc. 2 resistenti), stante l'assenza di allegazione di specifici elementi di fatto idonei ad incrinare il percorso ermeneutico suggerito dai giudici di legittimità, deve concludersi che anche nel caso di specie con l'apposizione della propria firma il lavoratore abbia effettivamente prestato il proprio consenso alla sostituzione contrattuale, con la conseguenza che nessun rilievo ai fini della decisione assumono le considerazioni svolte in ricorso in punto di modifica unilaterale del CCNL applicato;
- ai fini della decisione in proposito risulta inoltre poco convincente il richiamo all'art. 2113 c.c. La sottoscrizione ha infatti prodotto l'effetto di stabilire, per il futuro, una nuova fonte esterna di regolamentazione del rapporto, senza che ciò abbia di per sé implicato alcuna rinuncia ai diritti già maturati dal lavoratore in punto di conservazione del posto in caso di malattia;
- è noto che “La disciplina dell'annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, prevista dall'art.
2113 c.c., riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre non trova applicazione qualora il diritto sia ancora controverso e pertanto non possa dirsi già
pagina 4 di 11 acquisito nel patrimonio del rinunciante (Sez. L - , Ordinanza n. 1887 del 21/01/2022,
Rv. 663649 - 01);
- se si considera che la maggior parte delle assenze valutate ai fini del licenziamento (V. prospetto pagg. 5, 6 e 7 memoria IMP), e precisamente 331 giorni, si è verificata in ragione di malattie insorte in data successiva al 30 gennaio 2022, ogni ulteriore questione sul punto può ritenersi assorbita;
- va tuttavia evidenziato che nella comunicazione di cui al doc. 2 allegato alla memoria è stata resa nota al lavoratore, che l'ha accettata, l'intenzione datoriale di dare applicazione da quel momento al “CCNL per i lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, sottoscritto da e da e ; Controparte_3 CP_4 CP_8 CP_9
- se questa è stata la scelta che per le ragioni già esposte può dirsi condivisa dalle parti del rapporto di lavoro de quo, deve ritenersi che le stesse parti si siano vincolate al rispetto della complessiva disciplina elaborata dalle parti sociali;
- va pertanto condivisa la difesa svolta dal ricorrente al punto II di pag. 6 del ricorso, secondo cui il parametro di riferimento per l'individuazione del periodo di comporto applicabile al rapporto di cui trattasi va rinvenuto, per scelta delle parti sociali, nella norma deputata all'interno del CCNL prescelto a regolare il rapporto di lavoro nel settore plastica-gomma;
- il CCNL infatti esordisce (articolo unico, rubricato “Campo di applicazione”) precisando che “Il presente c.c.n.l. si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende operanti nei sotto elencati settori:
- chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali elettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia;
- materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate
e/o vetroresina;
- abrasivi;
- ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in grès;
- vetro a macchina, a mano, a soffio;
decorazione, lavorazione e posa in opera di vetri, cristalli e specchi;
lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri;
produzione di
pagina 5 di 11 apparecchi per uso scientifico e sanitario;
produzione di articoli di vetro per addobbi in genere e simili;
- trasformazione di lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere;
- lavorazioni conto terzi del conciario.
Dichiarazione comune
Le parti si danno reciprocamente atto che le norme riportate nel presente c.c.n.l. devono intendersi quale normativa comune per tutti i settori salvo che le norme stesse non
Cont riportino per i vari istituti contrattuali la specifica normativa di settore.” (doc. 7 ;
- se dunque le parti sociali hanno espressamente chiarito che le diversificazioni eventualmente previste per i diversi settori sono tra le stesse vincolanti, e se le parti oggi in causa hanno, come si è detto, aderito congiuntamente al rinvio al predetto CCNL, va ritenuto che queste ultime abbiano assunto un obbligo in forza del quale il rapporto di lavoro deve ritenersi regolato direttamente ed interamente, per quanto non diversamente stabilito in melius a livello individuale, dal predetto CCNL;
- ebbene, malattia ed infortunio sono regolati all'interno del CCNL piccole e medie industrie chimiche a partire dagli artt. 44 e ss. Più in particolare rileva ai fini che qui interessano l'art. 45, che prevede i periodi di conservazione del rapporto in caso di malattia, e lo fa enucleando una disciplina per il settore chimica-concia e settori accorpati, una disciplina per il settore plastica e gomma, una per il settore ceramica, una per il settore vetro. A conferma della volontà di distinguere le discipline del comporto in base ai settori di riferimento, in relazione alla questione del comporto, depone il fatto che le parti abbiano ritenuto necessario precisare a contrario il riferimento di alcune note integrative
“a tutti i settori”, il che dimostra che la separazione grafica delle diverse discipline sulla base del settore di riferimento rinvenibile nell'art. 45, per quanto qui rileva, denota la volontà di differenziare la regolamentazione del trattamento economico e normativo del rapporto sotto il profilo della malattia e del periodo massimo di conservazione del posto
(doc. 7);
- ciò chiarito, la previsione del CCNL riferita al settore plastica e gomma, nel quale opera senza margine di dubbio la società (v. doc. 1 Controparte_1
ricorrente), recita:
pagina 6 di 11 “Conservazione del posto
Avvenendo l'interruzione del servizio per malattie od infortuni non sul lavoro, sempreché non siano causati da eventi colposi a lui imputabili, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) mesi 6 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni;
2) mesi 9 per gli aventi anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni;
3) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre 6 anni.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 36 mesi (paria 1.095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie”;
- atteso che il ricorrente è stato assunto nel 2005, e che pertanto la sua anzianità gli avrebbe dato diritto alla conservazione del posto per mesi 12, ogni ulteriore questione è assorbita:
i 341 giorni considerati dalla società ai fini del licenziamento non sono sufficienti a giustificare il recesso nemmeno in base al CCNL da essa invocato;
- se quindi il recesso risulta per l'effetto nullo perché intimato in violazione dell'art. 2110
c.c., ne consegue l'applicazione delle conseguenze espressamente previste dall'art. 18 co.
7 e 4 l. n. 300/1970 (si veda sul punto Cass. ord. n. 15604/2024, secondo cui “Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze del lavoratore per malattia od infortunio, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c., né la riconduzione alla categoria della nullità è impedita dalla collocazione di detta violazione fra quelle a regime reintegratorio attenuato ex art. 18, comma 7, st.lav. (novellato dalla l. n. 92 del
2012), perché, anche in presenza del medesimo vizio di nullità, il legislatore può graduare diversamente il rimedio ripristinatorio in ragione di un giudizio di minore riprovazione;
conseguentemente, la previsione del citato comma 7 è speciale rispetto a quella di cui al comma 1 dello stesso art. 18 st.lav., che disciplina le altre ipotesi di nullità previste dalla legge”);
- quanto all'individuazione del soggetto obbligato alla reintegrazione, nell'analisi delle questioni sollevate dal ricorrente ai sensi dell'art. 2112 c.c. va innanzitutto premesso che non è contestato dalle resistenti che sia stato effettivamente stipulato tra loro un contratto di affitto d'azienda successivamente al licenziamento per cui è causa. In base alla norma pagina 7 di 11 codicistica da ultimo citata, l'operazione negoziale configura effettivamente un trasferimento d'azienda;
- ebbene, ai sensi dell'art. 2112 c.c. “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”
(co. 1).
“Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento” (co. 2);
- sulla base del precetto normativo di cui al co. 1 dell'art. 2112 c.c., in combinato disposto con l'art. 18 co. 7 e 4 St. lav., a fronte della dichiarata nullità del licenziamento con diritto del ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro deriva, senza margini per una diversa interpretazione, l'accoglimento della domanda di condanna alla reintegrazione nei confronti della cedente Controparte_2
- come è stato efficacemente chiarito da Cass. n. 8039/2022, “La tutela prevista dall'art.
2112 cod. civ. in caso di trasferimento d'azienda o di ramo, come si ricava dalla chiara lettera del primo comma (“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva i diritti che ne derivano”), è affidata all'automatica “continuazione” del rapporto di lavoro con il cessionario e alla
“conservazione” dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione. Tale duplice effetto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente al momento del trasferimento, vigenza che può essere effettiva ma anche virtuale, quale conseguenza dell'annullamento del licenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto di lavoro.
19. Al riguardo, questa Corte ha precisato che, in tema di trasferimento d'azienda,
l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998,
C319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7 febbraio 1985, C-19/83) - che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del
pagina 8 di 11 trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori (v. Cass. n. 8641 del 2010; nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento del licenziamento, sussistesse la legittimazione passiva anche del cessionario per le richieste del lavoratore relative al ripristino del rapporto di lavoro, escludendo la necessità di una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia. Nello stesso senso, v. Cass. n. n. 5507 del 2011; v. anche Cass. n. 4130 del 2014 secondo cui “Il rapporto di lavoro del lavoratore, illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda, continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato”).
Deve invece escludersi che possa “continuare” in capo alla cessionaria, un rapporto di lavoro non più esistente all'epoca del trasferimento, cioè definitivamente cessato in fatto
e anche de iure, per la mancata impugnativa dell'atto di recesso. 21. Nell'ipotesi in cui, come accade nella fattispecie in esame, in epoca anteriore al trasferimento, sia stato intimato il licenziamento (sia in connessione con la cessione e sia per autonomo giustificato motivo oggettivo), la norma di garanzia di cui all'art. 2112 cod. civ. può operare solo a condizione che sia dichiarata la nullità o l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente. Solo la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto di recesso consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria. 22. La declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo - sul piano logico e su quello giuridico - rispetto all'accertamento del trasferimento d'azienda e dei suoi effetti”;
- ciò chiarito con riguardo agli effetti del trasferimento rispetto all'individuazione del soggetto obbligato alla reintegrazione del ricorrente, dell'obbligazione risarcitoria nei confronti del lavoratore saranno invece responsabili in solido entrambe le convenute, ai sensi dell'art. 2112 co.
2. Trattasi infatti di debito sorto in conseguenza di un illecito commesso in epoca anteriore al trasferimento, e quindi di un credito che il lavoratore aveva maturato anteriormente alla cessione;
pagina 9 di 11 - quanto all'importo base da considerare ai fini del calcolo dell'indennità, stante l'assenza di specifiche contestazioni va considerata la somma di euro 2.126,11 indicata in ricorso previo dettagliata e condivisibile illustrazione dei criteri di calcolo. Non appare infatti
Cont argomentata la difesa svolta da a pag. 14 della memoria;
- non può inoltre essere accolta la domanda di detrazione dell'aliunde perceptum in ragione dei principi ormai consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Aliunde perceptum e aliunde percipiendum sono “fatti impeditivi della domanda risarcitoria […] da veicolare nel processo tramite eccezioni, sia pure in senso lato”, con la conseguenza che “la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.” (Cass. Ordinanza n.
1636/2020) “a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda” (Cass. lav. Ordinanza n.
3824/2022);
- sussistono, infine, i presupposti per il riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., ai sensi del quale “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, essendo la funzione della misura in questione del tutto differente da quella assolta dall'art. 429 c.p.c., il che legittima l'applicazione delle due norme (generale l'una, speciale l'altra) in caso di controversie di lavoro;
- quanto ai contributi previdenziali, che l'art. 18 St. lav. prevede siano oggetto di specifica condanna del datore di lavoro, in assenza di domande specifiche e trattandosi di un credito di soggetto terzo rispetto al rapporto, varranno le regole ordinarie di cui all'art. 2560 c.c.;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o pagina 10 di 11 assorbita:
- accerta la nullità del licenziamento per i motivi di cui in motivazione;
- ai sensi dell'art. 18 co. 7 e 4 l. n. 300/1970:
a) condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto Controparte_2
di lavoro;
b) condanna le resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria di importo commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto per il periodo compreso tra la data dal licenziamento e quella dell'effettiva reintegrazione, e comunque non superiore a 12 mensilità, considerando l'importo base di euro 2.126,11 indicato in ricorso, oltre ad interessi (calcolati a far data dall'instaurazione del giudizio andrà effettuata ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
c) condanna le resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo compreso tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione;
- condanna altresì le resistenti in solido alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 14.000, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Vicenza, 17/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 638/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Lando e l'avv. Ceresani Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
con gli avv.ti Daffra e Melchionda Controparte_2
resistenti
pagina 1 di 11 Premesso che:
- il ricorrente è stato assunto da il 10 gennaio 2005 con contratto a termine CP_1
trasformato poi a tempo indeterminato, con mansioni di operatore addetto al soffiaggio e qualifica di operaio di livello H a norma del CCNL per i dipendenti della gomma, cavi elettrici, affini e delle materie plastiche industria;
- egli impugna il licenziamento intimatogli dalla società predetta in data 17 ottobre 2023 per superamento del periodo di comporto dopo 341 giorni di assenza per malattia nei 36 mesi precedenti;
- avendo appreso che in data 29 marzo 2024 ha affittato l'intera azienda a CP_1 [...]
egli chiede in via principale: CP_2
1) l'accertamento dell'obbligo di entrambe le convenute di applicare al rapporto di lavoro “per il periodo dall'1.2.2022 al 17.10.2023” […] il CCNL gomma plastica industria;
2) l'accertamento della nullità/illegittimità del recesso;
Cont
3) l'accertamento dell'intervenuto trasferimento d'azienda tra ed CP_2
4) la condanna di alla propria reintegrazione e la condanna di cedente e CP_2
cessionaria, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito considerando come base di calcolo l'importo di 2.126, 11 euro;
- le società contestano la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto e ne chiedono il rigetto;
rilevato che:
- la prima questione da esaminare concerne il contratto collettivo da considerare ai fini della verifica del periodo di riferimento per la determinazione del periodo di comporto;
- come accennato, il ricorrente invoca in via principale la persistente vincolatività del
CCNL gomma plastica industria, che pacificamente prevede un periodo di comporto pari a 365 giorni. Se così fosse, il recesso dopo 341 giorni di assenza per malattia risulterebbe senz'altro intimato senza effettivo superamento del periodo di comporto, e quindi viziato da nullità per violazione dell'art. 2110 c.c.;
- le società resistenti contestano che il ricorrente possa invocare l'applicabilità del predetto
Cont CCNL non solo in ragione della disdetta da Confindustria effettuata da e comunicata al ricorrente in data 12 gennaio 2022, ma anche e soprattutto in ragione del fatto che la predetta comunicazione datoriale al lavoratore conteneva altresì la decisione di applicare a pagina 2 di 11 tutto il personale, a far data dal 1 febbraio 2022, il CCNL per i lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro sottoscritto da e da e Controparte_3 CP_4 CP_5
e che tale comunicazione è stata sottoscritta dal ricorrente “per ricevuta e CP_6 accettazione” (doc. 2). La modifica del CCNL applicato al rapporto sarebbe dunque scaturita da un accordo individuale, e non da un atto unilaterale della datrice di lavoro;
- il ricorrente non contesta di aver effettivamente sottoscritto il predetto documento, ma in
Cont via principale sostiene che dalla formula di stile ivi inserita unilateralmente da (“per ricevuta e accettazione”), sotto alla quale egli ha apposto la propria firma, non possa evincersi l'effettiva prestazione di un consapevole consenso alla modifica del trattamento economico e normativo. In subordine egli rileva che tale sottoscrizione, da intendersi come rinunzia ai sensi dell'art. 2113 co. 2 e 3 effettuata in assenza di assistenza e fuori dalle c.d. sedi protette è stata impugnata entro i 6 mesi dalla conclusione del rapporto
(docc. 28-30 ricorrente), e sarebbe pertanto invalida ai sensi dell'art. 2113 c.c. medesimo, co. 1;
- quanto alla sottoscrizione per rinuncia e accettazione, va innanzitutto verificato se possa o meno attribuirsi alla firma del lavoratore un significato negoziale;
- un caso analogo è stato esaminato dalla Corte di Cassazione, che con la pronuncia n.
12341/2018 ha dato risposta affermativa alla domanda suaccennata. Secondo la ricorrente di quel giudizio la Corte d'Appello, che aveva ritenuto valida ai fini negoziali la sottoscrizione per accettazione della lettera di trasferimento della lavoratrice, aveva
“omesso di valutare quale fosse la comune intenzione delle parti, nonché di interpretare le clausole contrattuali nel senso che risultava dal complesso dell'atto”, senza tenere conto “del fatto che il termine "accettazione", nella fattispecie, non poteva significare adesione incondizionata al trasferimento operato dalla società datrice di lavoro, poiché,
a parere della ricorrente, perché "il termine per accettazione" possa "intendersi inequivocabilmente come adesione incondizionata occorre che la locuzione venga apposta a fronte di una proposta contrattuale, ovvero diretta a chi ha la possibilità di scelta tra aderire o meno alla prospettazione dell'altro contraente", mentre "nella specie non vi è alcuna proposta da parte di né risulta che la ricorrente fosse a CP_7
conoscenza della reale i situazione di fatto con tutti gli elementi che le consentissero di
pagina 3 di 11 effettuare una concreta valutazione" o che "le fosse stata offerta la scelta tra diverse destinazioni”. A suo avviso l'accettazione avrebbe dovuto essere intesa come “semplice presa d'atto della volontà aziendale con conseguente adeguamento alla unilaterale decisione della società datrice”;
- trattasi di difese molto simili a quelle svolte dal ricorrente nel caso di specie;
- ebbene, secondo la Cassazione “all'accettazione della lettera di trasferimento firmata dalla lavoratrice in data 6/8/2008 deve attribuirsi una efficacia pregnante, non potendosi non conferire alla stessa, alla stregua del significato obiettivo dell'espressione e della sua collocazione nel documento - in calce alla lettera di riammissione e contestuale trasferimento - altro valore che quello di una completa accettazione, appunto, di quanto disposto dal datore di lavoro;
ed invero, la detta dicitura, per quanto specificato innanzi, implica anche una manifestazione di volontà adesiva relativamente al contenuto della dichiarazione medesima;
che, pertanto, come pure sottolineato dalla Corte di merito, eventuali motivi interni che avessero condizionato la volontà della lavoratrice”;
- considerata la similitudine delle fattispecie, il tenore letterale dei termini utilizzati e l'apposizione dei medesimi in calce al documento di cui trattasi (doc. 2 resistenti), stante l'assenza di allegazione di specifici elementi di fatto idonei ad incrinare il percorso ermeneutico suggerito dai giudici di legittimità, deve concludersi che anche nel caso di specie con l'apposizione della propria firma il lavoratore abbia effettivamente prestato il proprio consenso alla sostituzione contrattuale, con la conseguenza che nessun rilievo ai fini della decisione assumono le considerazioni svolte in ricorso in punto di modifica unilaterale del CCNL applicato;
- ai fini della decisione in proposito risulta inoltre poco convincente il richiamo all'art. 2113 c.c. La sottoscrizione ha infatti prodotto l'effetto di stabilire, per il futuro, una nuova fonte esterna di regolamentazione del rapporto, senza che ciò abbia di per sé implicato alcuna rinuncia ai diritti già maturati dal lavoratore in punto di conservazione del posto in caso di malattia;
- è noto che “La disciplina dell'annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, prevista dall'art.
2113 c.c., riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre non trova applicazione qualora il diritto sia ancora controverso e pertanto non possa dirsi già
pagina 4 di 11 acquisito nel patrimonio del rinunciante (Sez. L - , Ordinanza n. 1887 del 21/01/2022,
Rv. 663649 - 01);
- se si considera che la maggior parte delle assenze valutate ai fini del licenziamento (V. prospetto pagg. 5, 6 e 7 memoria IMP), e precisamente 331 giorni, si è verificata in ragione di malattie insorte in data successiva al 30 gennaio 2022, ogni ulteriore questione sul punto può ritenersi assorbita;
- va tuttavia evidenziato che nella comunicazione di cui al doc. 2 allegato alla memoria è stata resa nota al lavoratore, che l'ha accettata, l'intenzione datoriale di dare applicazione da quel momento al “CCNL per i lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, sottoscritto da e da e ; Controparte_3 CP_4 CP_8 CP_9
- se questa è stata la scelta che per le ragioni già esposte può dirsi condivisa dalle parti del rapporto di lavoro de quo, deve ritenersi che le stesse parti si siano vincolate al rispetto della complessiva disciplina elaborata dalle parti sociali;
- va pertanto condivisa la difesa svolta dal ricorrente al punto II di pag. 6 del ricorso, secondo cui il parametro di riferimento per l'individuazione del periodo di comporto applicabile al rapporto di cui trattasi va rinvenuto, per scelta delle parti sociali, nella norma deputata all'interno del CCNL prescelto a regolare il rapporto di lavoro nel settore plastica-gomma;
- il CCNL infatti esordisce (articolo unico, rubricato “Campo di applicazione”) precisando che “Il presente c.c.n.l. si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende operanti nei sotto elencati settori:
- chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali elettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia;
- materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate
e/o vetroresina;
- abrasivi;
- ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in grès;
- vetro a macchina, a mano, a soffio;
decorazione, lavorazione e posa in opera di vetri, cristalli e specchi;
lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri;
produzione di
pagina 5 di 11 apparecchi per uso scientifico e sanitario;
produzione di articoli di vetro per addobbi in genere e simili;
- trasformazione di lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere;
- lavorazioni conto terzi del conciario.
Dichiarazione comune
Le parti si danno reciprocamente atto che le norme riportate nel presente c.c.n.l. devono intendersi quale normativa comune per tutti i settori salvo che le norme stesse non
Cont riportino per i vari istituti contrattuali la specifica normativa di settore.” (doc. 7 ;
- se dunque le parti sociali hanno espressamente chiarito che le diversificazioni eventualmente previste per i diversi settori sono tra le stesse vincolanti, e se le parti oggi in causa hanno, come si è detto, aderito congiuntamente al rinvio al predetto CCNL, va ritenuto che queste ultime abbiano assunto un obbligo in forza del quale il rapporto di lavoro deve ritenersi regolato direttamente ed interamente, per quanto non diversamente stabilito in melius a livello individuale, dal predetto CCNL;
- ebbene, malattia ed infortunio sono regolati all'interno del CCNL piccole e medie industrie chimiche a partire dagli artt. 44 e ss. Più in particolare rileva ai fini che qui interessano l'art. 45, che prevede i periodi di conservazione del rapporto in caso di malattia, e lo fa enucleando una disciplina per il settore chimica-concia e settori accorpati, una disciplina per il settore plastica e gomma, una per il settore ceramica, una per il settore vetro. A conferma della volontà di distinguere le discipline del comporto in base ai settori di riferimento, in relazione alla questione del comporto, depone il fatto che le parti abbiano ritenuto necessario precisare a contrario il riferimento di alcune note integrative
“a tutti i settori”, il che dimostra che la separazione grafica delle diverse discipline sulla base del settore di riferimento rinvenibile nell'art. 45, per quanto qui rileva, denota la volontà di differenziare la regolamentazione del trattamento economico e normativo del rapporto sotto il profilo della malattia e del periodo massimo di conservazione del posto
(doc. 7);
- ciò chiarito, la previsione del CCNL riferita al settore plastica e gomma, nel quale opera senza margine di dubbio la società (v. doc. 1 Controparte_1
ricorrente), recita:
pagina 6 di 11 “Conservazione del posto
Avvenendo l'interruzione del servizio per malattie od infortuni non sul lavoro, sempreché non siano causati da eventi colposi a lui imputabili, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) mesi 6 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni;
2) mesi 9 per gli aventi anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni;
3) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre 6 anni.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 36 mesi (paria 1.095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie”;
- atteso che il ricorrente è stato assunto nel 2005, e che pertanto la sua anzianità gli avrebbe dato diritto alla conservazione del posto per mesi 12, ogni ulteriore questione è assorbita:
i 341 giorni considerati dalla società ai fini del licenziamento non sono sufficienti a giustificare il recesso nemmeno in base al CCNL da essa invocato;
- se quindi il recesso risulta per l'effetto nullo perché intimato in violazione dell'art. 2110
c.c., ne consegue l'applicazione delle conseguenze espressamente previste dall'art. 18 co.
7 e 4 l. n. 300/1970 (si veda sul punto Cass. ord. n. 15604/2024, secondo cui “Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze del lavoratore per malattia od infortunio, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c., né la riconduzione alla categoria della nullità è impedita dalla collocazione di detta violazione fra quelle a regime reintegratorio attenuato ex art. 18, comma 7, st.lav. (novellato dalla l. n. 92 del
2012), perché, anche in presenza del medesimo vizio di nullità, il legislatore può graduare diversamente il rimedio ripristinatorio in ragione di un giudizio di minore riprovazione;
conseguentemente, la previsione del citato comma 7 è speciale rispetto a quella di cui al comma 1 dello stesso art. 18 st.lav., che disciplina le altre ipotesi di nullità previste dalla legge”);
- quanto all'individuazione del soggetto obbligato alla reintegrazione, nell'analisi delle questioni sollevate dal ricorrente ai sensi dell'art. 2112 c.c. va innanzitutto premesso che non è contestato dalle resistenti che sia stato effettivamente stipulato tra loro un contratto di affitto d'azienda successivamente al licenziamento per cui è causa. In base alla norma pagina 7 di 11 codicistica da ultimo citata, l'operazione negoziale configura effettivamente un trasferimento d'azienda;
- ebbene, ai sensi dell'art. 2112 c.c. “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”
(co. 1).
“Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento” (co. 2);
- sulla base del precetto normativo di cui al co. 1 dell'art. 2112 c.c., in combinato disposto con l'art. 18 co. 7 e 4 St. lav., a fronte della dichiarata nullità del licenziamento con diritto del ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro deriva, senza margini per una diversa interpretazione, l'accoglimento della domanda di condanna alla reintegrazione nei confronti della cedente Controparte_2
- come è stato efficacemente chiarito da Cass. n. 8039/2022, “La tutela prevista dall'art.
2112 cod. civ. in caso di trasferimento d'azienda o di ramo, come si ricava dalla chiara lettera del primo comma (“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva i diritti che ne derivano”), è affidata all'automatica “continuazione” del rapporto di lavoro con il cessionario e alla
“conservazione” dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione. Tale duplice effetto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente al momento del trasferimento, vigenza che può essere effettiva ma anche virtuale, quale conseguenza dell'annullamento del licenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto di lavoro.
19. Al riguardo, questa Corte ha precisato che, in tema di trasferimento d'azienda,
l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998,
C319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7 febbraio 1985, C-19/83) - che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del
pagina 8 di 11 trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori (v. Cass. n. 8641 del 2010; nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento del licenziamento, sussistesse la legittimazione passiva anche del cessionario per le richieste del lavoratore relative al ripristino del rapporto di lavoro, escludendo la necessità di una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia. Nello stesso senso, v. Cass. n. n. 5507 del 2011; v. anche Cass. n. 4130 del 2014 secondo cui “Il rapporto di lavoro del lavoratore, illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda, continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato”).
Deve invece escludersi che possa “continuare” in capo alla cessionaria, un rapporto di lavoro non più esistente all'epoca del trasferimento, cioè definitivamente cessato in fatto
e anche de iure, per la mancata impugnativa dell'atto di recesso. 21. Nell'ipotesi in cui, come accade nella fattispecie in esame, in epoca anteriore al trasferimento, sia stato intimato il licenziamento (sia in connessione con la cessione e sia per autonomo giustificato motivo oggettivo), la norma di garanzia di cui all'art. 2112 cod. civ. può operare solo a condizione che sia dichiarata la nullità o l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente. Solo la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto di recesso consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria. 22. La declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo - sul piano logico e su quello giuridico - rispetto all'accertamento del trasferimento d'azienda e dei suoi effetti”;
- ciò chiarito con riguardo agli effetti del trasferimento rispetto all'individuazione del soggetto obbligato alla reintegrazione del ricorrente, dell'obbligazione risarcitoria nei confronti del lavoratore saranno invece responsabili in solido entrambe le convenute, ai sensi dell'art. 2112 co.
2. Trattasi infatti di debito sorto in conseguenza di un illecito commesso in epoca anteriore al trasferimento, e quindi di un credito che il lavoratore aveva maturato anteriormente alla cessione;
pagina 9 di 11 - quanto all'importo base da considerare ai fini del calcolo dell'indennità, stante l'assenza di specifiche contestazioni va considerata la somma di euro 2.126,11 indicata in ricorso previo dettagliata e condivisibile illustrazione dei criteri di calcolo. Non appare infatti
Cont argomentata la difesa svolta da a pag. 14 della memoria;
- non può inoltre essere accolta la domanda di detrazione dell'aliunde perceptum in ragione dei principi ormai consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Aliunde perceptum e aliunde percipiendum sono “fatti impeditivi della domanda risarcitoria […] da veicolare nel processo tramite eccezioni, sia pure in senso lato”, con la conseguenza che “la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.” (Cass. Ordinanza n.
1636/2020) “a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda” (Cass. lav. Ordinanza n.
3824/2022);
- sussistono, infine, i presupposti per il riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., ai sensi del quale “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, essendo la funzione della misura in questione del tutto differente da quella assolta dall'art. 429 c.p.c., il che legittima l'applicazione delle due norme (generale l'una, speciale l'altra) in caso di controversie di lavoro;
- quanto ai contributi previdenziali, che l'art. 18 St. lav. prevede siano oggetto di specifica condanna del datore di lavoro, in assenza di domande specifiche e trattandosi di un credito di soggetto terzo rispetto al rapporto, varranno le regole ordinarie di cui all'art. 2560 c.c.;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o pagina 10 di 11 assorbita:
- accerta la nullità del licenziamento per i motivi di cui in motivazione;
- ai sensi dell'art. 18 co. 7 e 4 l. n. 300/1970:
a) condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto Controparte_2
di lavoro;
b) condanna le resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria di importo commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto per il periodo compreso tra la data dal licenziamento e quella dell'effettiva reintegrazione, e comunque non superiore a 12 mensilità, considerando l'importo base di euro 2.126,11 indicato in ricorso, oltre ad interessi (calcolati a far data dall'instaurazione del giudizio andrà effettuata ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c.) e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
c) condanna le resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo compreso tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione;
- condanna altresì le resistenti in solido alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 14.000, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Vicenza, 17/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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