Art. 4.
In sede di liquidazione delle integrazioni, oggetto della presente legge, il Ministero dei trasporti puo' ripetere l'ammontare delle quote precedentemente corrisposte, risultanti non dovute, o comunque le maggiori somme eventualmente erogate a favore del richiedente.
Indipendentemente dal disposto del precedente comma nei casi in cui il Ministero dei trasporti abbia concesso rimborsi e l'intervento finanziario non risulti in tutto o in parte giustificato dal maggior costo del pro dotto rispetto ai prezzi stabiliti in funzione del trasporto del carbone via mare, il beneficiario del rimborso e' tenuto a restituire le somme ricevute oltre alla misura necessaria.
In sede di liquidazione delle integrazioni, oggetto della presente legge, il Ministero dei trasporti puo' ripetere l'ammontare delle quote precedentemente corrisposte, risultanti non dovute, o comunque le maggiori somme eventualmente erogate a favore del richiedente.
Indipendentemente dal disposto del precedente comma nei casi in cui il Ministero dei trasporti abbia concesso rimborsi e l'intervento finanziario non risulti in tutto o in parte giustificato dal maggior costo del pro dotto rispetto ai prezzi stabiliti in funzione del trasporto del carbone via mare, il beneficiario del rimborso e' tenuto a restituire le somme ricevute oltre alla misura necessaria.