TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 47
TAR
Decreto cautelare 6 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 19 luglio 2025
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TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso per violazione di norme imperative sul Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo (UD)

    Il Comune ha agito correttamente chiedendo un parere alla Regione sulla compatibilità dell'attività commerciale con la destinazione 'azzurra' dell'area, e la Regione ha confermato tale compatibilità, non richiedendo una modifica del UD.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento

    La concessione originaria scadeva al 31.12.2020. La determinazione dirigenziale del 2022 ha avviato un procedimento ma non ha attribuito alcun titolo. La delibera giuntale del 2023 ha disapplicato le determinazioni dirigenziali in base alla normativa eurounitaria e nazionale, e la successiva delibera del 2024 ha espunto il bene dall'elenco, rendendo inapplicabile la proroga.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e del principio di separazione tra atti di gestione e atti di governo

    La procedura avviata con la determinazione dirigenziale del 2022 non era conforme al diritto eurounitario in quanto non prevedeva criteri di partecipazione trasparenti e imparziali, rendendo necessaria una nuova procedura ad evidenza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione dell'allegato II del Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

    La concessione originaria prevedeva solo il locale adibito a bar, non specificando uno spogliatoio come parte dell'immobile concesso.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso per violazione di norme imperative sul UD e incompetenza del Comune a modificare il UD

    La Regione ha confermato la compatibilità dell'attività commerciale con la destinazione 'azzurra' dell'area, non richiedendo una modifica del UD.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 e del principio di separazione tra atti di gestione e atti di governo

    La procedura avviata con la determinazione dirigenziale del 2022 non era conforme al diritto eurounitario, rendendo necessaria una nuova procedura ad evidenza pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 47
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 47
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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