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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/11/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 28.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 170/2025 promossa da: (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Darfo Boario Terme (BS), presso lo studio dell'Avv. MAFFI GIAMPIERO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Vigevano (PV), via De Amicis n. 6, presso lo studio dell'Avv. GALIMBERTI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- opposto
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
In via preliminare 1. Respingersi l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione ed essendo la pretesa creditoria azionata del tutto infondata, per le ragioni esposte In via principale 1. Dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4/2025 del 10.01.2025 - R.G. n. 1317/2024 del Tribunale di Novara e/o dichiararlo nullo o annullabile;
1 2. Accertare che l'ammontare dei danni subiti dalla società Parte_1 dettagliatamente descritti in narrativa è superiore all'imposto del decreto ingiuntivo e, per l'effetto compensare la pretesa economica di con i danni subiti da Controparte_1
Parte_1
3. Dichiarare in ogni caso non dovuta la somma di € 5.409,17 oltre agli interessi come da domanda, nonché le spese di questa procedura di ingiunzione che liquida in € 550,00 per onorari ed € 118,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15
%, agli accessori di legge e le successive occorrende;
4. Dichiarare che nulla è dovuto dalla società nei confronti del sig. Parte_1
a nessun titolo e/o ragione. Controparte_1
In via subordinata 1. Nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande di parte opposta, tenuto conto dei danni subiti da e dettagliatamente descritti in narrativa, Parte_1 contenere le somme dovute al sig. nella misura del giusto e del Controparte_1 provato. Con vittoria di spese e competenze tutte di causa.
PER IL CONVENUTO RENATO SIMIONATO: in via preliminare,
-concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4/2025 del 10.01.2025 del Tribunale di Novara ai sensi dell'articolo 648 C.P.C. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per i motivi in atti;
nel merito,
-rigettare la domanda proposta con l'opposizione da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4/2025 del 10.01.2025 del Tribunale di Novara, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
-condannare, comunque ed in ogni caso, codice fiscale e partita IVA Parte_1
, con sede legale in Borgomanero (NO), Corso Roma n. 143, in persona P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
[...]
, codice fiscale , della somma di € 5.409,17 al lordo CP_1 C.F._1 delle trattenute (pari alla somma netta di € 4.628,39), oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, per tutti i motivi in atti;
-respingere ogni domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi in atti;
in ogni caso,
-con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.2.2025, ricorreva al Tribunale Parte_1 di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate
2 conclusioni, in opposizione al decreto n. 4/2025, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 5.409,17, oltre accessori e spese, a titolo di retribuzioni di cui alle buste paga da luglio a ottobre 2024. Riferiva l'opponente di aver assunto con contratto di lavoro CP_1 subordinato il 6.6.2022, inizialmente a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, con qualifica di corriere. Allegava che il lavoratore aveva ricevuto numerosi richiami verbali dal legale rappresentante della società, per aver commesso violazioni al codice della strada mentre era alla guida del mezzo aziendale, con conseguente irrogazione di sanzioni, pagate dall'opponente. Inoltre, deduceva che l'opposto avesse sottratto carburante in danno della società e che dal mese di gennaio 2024, si era assentato dal luogo di lavoro senza giustificazione, provocando un danno alla datrice di lavoro. Sosteneva che le buste paga non fossero sufficienti a dimostrare il credito del lavoratore e che comunque questi avesse tenuto un comportamento dannoso, a causa delle sanzioni, della sottrazione di carburante e delle assenze per asseriti motivi di salute, per un tempo superiore al periodo di comporto e senza documentazione. Domandava, pertanto, la compensazione dei crediti della società con quanto eventualmente riconosciuto dovuto all'opposto. Si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Si costituiva , con memoria difensiva depositata il Controparte_1
30.10.2025. Precisava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro dall'8.6.2022 al 12.9.2024, allorché era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. CP_1
Evidenziava che il credito era stato conteggiato sulla base dei cedolini, elaborati dalla datrice di lavoro, i cui importi riepilogava, osservando che tra di essi erano presenti le indennità di malattia e gli emolumenti dovuti in forza della cessazione del rapporto. Allegava il persistente inadempimento datoriale. Contestava le avverse eccezioni, rilevando che le buste paga di luglio 2022, maggio 2023 e maggio 2024 (doc. 14 conv.) riportavano trattenute per sanzioni stradali e che comunque l'opponente non aveva prodotto alcun verbale di accertamento delle violazioni, né la prova del pagamento delle sanzioni, comunque già addebitate al lavoratore. Negava di aver mai sottratto carburante alla società e di aver ricevuto qualsivoglia contestazione in tal senso. Quanto alle assenze, produceva i certificati di malattia (doc. 13 ric.), evidenziando che nelle stesse buste paga prodotte era indicata l'indennità di malattia, né la datrice di lavoro aveva mai disposto controlli per verificare la giustificatezza dell'assenza. Si opponeva all'ammissione delle prove ex adverso richieste e domandava concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
3 All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. L'opposizione è manifestamente infondata e va respinta.
Non ha pregio alcuno l'eccezione relativa alla carenza di prova del credito, fondata sull'argomento per cui le buste paga non avrebbero valore probatorio sufficiente per fondare il provvedimento monitorio.
Sul punto, va richiamato il condivisibile e consolidato insegnamento della S.C., per cui “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803). La busta paga, dunque, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento” (Cass., sez. lav., 30.1.2017, n. 2239).
Nel caso di specie, le buste paga (docc.
9-12 fasc. monitorio) non contengono l'indicazione di alcun fatto idoneo a elidere il credito del lavoratore – tali non essendo le trattenute fiscali e contributive – sicché costituiscono confessione stragiudiziale pura e semplice e come tale prova legale, vincolante per il giudice. 2. L'opponente propone, poi, due eccezioni riconvenzionali, per controcrediti asseritamente derivanti dal pagamento di sanzioni amministrative comminate al lavoratore, per violazione del codice della strada con mezzi aziendali e da furti di carburante.
Quanto alle prime, la società non produce, come correttamente evidenziato dall'opposto, alcun verbale di contestazione della violazione, né tantomeno la prova del pagamento di sanzioni. Esse non vengono neppure quantificate nel loro importo, né le allegazioni sono circostanziate quanto a luogo, data e tipo di violazione.
4 A riprova del fatto, la ricorrente offre soltanto due capitoli di prova testimoniale (nn. 2-3), manifestamente inammissibili per genericità, non essendo indicato nessuno dei dati appena menzionati, né tantomeno il veicolo utilizzato, dato necessario per poter ricondurre al lavoratore l'eventuale condotta illecita. 3. I medesimi vizi affliggono le allegazioni relative alle presunte sottrazioni di carburante. Di esse non si precisa quando sarebbero avvenute, quanto e quale carburante sarebbe stato sottratto e si offre un capitolo di prova testualmente recante: “4. É vero che il sig. ha sottratto carburante alla società ”. Controparte_1 Parte_1
Anche la sua eventuale conferma in giudizio non potrebbe, in alcun caso, condurre all'accoglimento dell'eccezione, essendo del tutto impossibile, su tali basi, non solo al ricorrente dedurre alcunché in controprova, ma pure al Tribunale quantificare il preteso danno. 4. L'opponente deduce, inoltre, che si sarebbe assentato dal lavoro senza CP_1 giustificazione per lunghi periodi, cagionando un danno alla società.
Tale affermazione, anch'essa del tutto generica, contrasta apertamente con quanto indicato nelle buste paga, da cui risulta la spettanza di indennità di malattia (anche) a carico dell'INPS, la quale, com'è notorio, presuppone la produzione di validi certificati medici, in assenza dei quali l'Istituto previdenziale non eroga alcuna somma.
Effettivamente, per i mesi di luglio e agosto 2024, oggetto di causa, sono stati prodotti dall'opposto i certificati medici (doc. 13 ric.).
Quanto al dedotto superamento del periodo di comporto, non solo non viene né offerto un conteggio, né prodotto il CCNL da cui lo stesso possa ricavarsi, ma l'allegazione dell'opponente contrasta con la circostanza per cui è stato CP_1 licenziato per giustificato motivo oggettivo, peraltro con erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Di tale discrasia, la ricorrente non offre alcuna spiegazione.
È, poi, appena il caso di rilevare che nessun danno può essere imputato al lavoratore in malattia, la quale costituisce causa legittima di sospensione del rapporto di lavoro, senza perdita della retribuzione, a norma dell'art. 2110 c.c. 5. È, infine, necessario rilevare la manifesta inammissibilità della nuova prova documentale, offerta solo all'udienza odierna, al fine di dimostrare il pagamento delle retribuzioni, mai neppure allegato prima d'ora.
L'opponente non ha offerto alcuna valida ragione che possa giustificare l'allegazione di un fatto nuovo, né la tardiva produzione di documenti, tale non essendo senz'altro il fatto che essi sono stati consegnati all'avvocato solo di recente. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 5.409,17), della sua natura documentale e della manifesta infondatezza dell'opposizione, che impedisce di discostarsi dal parametro medio, nonostante la semplicità della causa, in complessivi euro 4.216, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
5 Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4/2025, che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Parte_1
, liquidate in complessivi euro 4.216, oltre a rimborso spese Controparte_1 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 28.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 28.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 170/2025 promossa da: (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Darfo Boario Terme (BS), presso lo studio dell'Avv. MAFFI GIAMPIERO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Vigevano (PV), via De Amicis n. 6, presso lo studio dell'Avv. GALIMBERTI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- opposto
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
In via preliminare 1. Respingersi l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione ed essendo la pretesa creditoria azionata del tutto infondata, per le ragioni esposte In via principale 1. Dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4/2025 del 10.01.2025 - R.G. n. 1317/2024 del Tribunale di Novara e/o dichiararlo nullo o annullabile;
1 2. Accertare che l'ammontare dei danni subiti dalla società Parte_1 dettagliatamente descritti in narrativa è superiore all'imposto del decreto ingiuntivo e, per l'effetto compensare la pretesa economica di con i danni subiti da Controparte_1
Parte_1
3. Dichiarare in ogni caso non dovuta la somma di € 5.409,17 oltre agli interessi come da domanda, nonché le spese di questa procedura di ingiunzione che liquida in € 550,00 per onorari ed € 118,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15
%, agli accessori di legge e le successive occorrende;
4. Dichiarare che nulla è dovuto dalla società nei confronti del sig. Parte_1
a nessun titolo e/o ragione. Controparte_1
In via subordinata 1. Nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande di parte opposta, tenuto conto dei danni subiti da e dettagliatamente descritti in narrativa, Parte_1 contenere le somme dovute al sig. nella misura del giusto e del Controparte_1 provato. Con vittoria di spese e competenze tutte di causa.
PER IL CONVENUTO RENATO SIMIONATO: in via preliminare,
-concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4/2025 del 10.01.2025 del Tribunale di Novara ai sensi dell'articolo 648 C.P.C. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per i motivi in atti;
nel merito,
-rigettare la domanda proposta con l'opposizione da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4/2025 del 10.01.2025 del Tribunale di Novara, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
-condannare, comunque ed in ogni caso, codice fiscale e partita IVA Parte_1
, con sede legale in Borgomanero (NO), Corso Roma n. 143, in persona P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
[...]
, codice fiscale , della somma di € 5.409,17 al lordo CP_1 C.F._1 delle trattenute (pari alla somma netta di € 4.628,39), oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, per tutti i motivi in atti;
-respingere ogni domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi in atti;
in ogni caso,
-con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.2.2025, ricorreva al Tribunale Parte_1 di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate
2 conclusioni, in opposizione al decreto n. 4/2025, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 5.409,17, oltre accessori e spese, a titolo di retribuzioni di cui alle buste paga da luglio a ottobre 2024. Riferiva l'opponente di aver assunto con contratto di lavoro CP_1 subordinato il 6.6.2022, inizialmente a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, con qualifica di corriere. Allegava che il lavoratore aveva ricevuto numerosi richiami verbali dal legale rappresentante della società, per aver commesso violazioni al codice della strada mentre era alla guida del mezzo aziendale, con conseguente irrogazione di sanzioni, pagate dall'opponente. Inoltre, deduceva che l'opposto avesse sottratto carburante in danno della società e che dal mese di gennaio 2024, si era assentato dal luogo di lavoro senza giustificazione, provocando un danno alla datrice di lavoro. Sosteneva che le buste paga non fossero sufficienti a dimostrare il credito del lavoratore e che comunque questi avesse tenuto un comportamento dannoso, a causa delle sanzioni, della sottrazione di carburante e delle assenze per asseriti motivi di salute, per un tempo superiore al periodo di comporto e senza documentazione. Domandava, pertanto, la compensazione dei crediti della società con quanto eventualmente riconosciuto dovuto all'opposto. Si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Si costituiva , con memoria difensiva depositata il Controparte_1
30.10.2025. Precisava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro dall'8.6.2022 al 12.9.2024, allorché era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. CP_1
Evidenziava che il credito era stato conteggiato sulla base dei cedolini, elaborati dalla datrice di lavoro, i cui importi riepilogava, osservando che tra di essi erano presenti le indennità di malattia e gli emolumenti dovuti in forza della cessazione del rapporto. Allegava il persistente inadempimento datoriale. Contestava le avverse eccezioni, rilevando che le buste paga di luglio 2022, maggio 2023 e maggio 2024 (doc. 14 conv.) riportavano trattenute per sanzioni stradali e che comunque l'opponente non aveva prodotto alcun verbale di accertamento delle violazioni, né la prova del pagamento delle sanzioni, comunque già addebitate al lavoratore. Negava di aver mai sottratto carburante alla società e di aver ricevuto qualsivoglia contestazione in tal senso. Quanto alle assenze, produceva i certificati di malattia (doc. 13 ric.), evidenziando che nelle stesse buste paga prodotte era indicata l'indennità di malattia, né la datrice di lavoro aveva mai disposto controlli per verificare la giustificatezza dell'assenza. Si opponeva all'ammissione delle prove ex adverso richieste e domandava concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
3 All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. L'opposizione è manifestamente infondata e va respinta.
Non ha pregio alcuno l'eccezione relativa alla carenza di prova del credito, fondata sull'argomento per cui le buste paga non avrebbero valore probatorio sufficiente per fondare il provvedimento monitorio.
Sul punto, va richiamato il condivisibile e consolidato insegnamento della S.C., per cui “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803). La busta paga, dunque, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento” (Cass., sez. lav., 30.1.2017, n. 2239).
Nel caso di specie, le buste paga (docc.
9-12 fasc. monitorio) non contengono l'indicazione di alcun fatto idoneo a elidere il credito del lavoratore – tali non essendo le trattenute fiscali e contributive – sicché costituiscono confessione stragiudiziale pura e semplice e come tale prova legale, vincolante per il giudice. 2. L'opponente propone, poi, due eccezioni riconvenzionali, per controcrediti asseritamente derivanti dal pagamento di sanzioni amministrative comminate al lavoratore, per violazione del codice della strada con mezzi aziendali e da furti di carburante.
Quanto alle prime, la società non produce, come correttamente evidenziato dall'opposto, alcun verbale di contestazione della violazione, né tantomeno la prova del pagamento di sanzioni. Esse non vengono neppure quantificate nel loro importo, né le allegazioni sono circostanziate quanto a luogo, data e tipo di violazione.
4 A riprova del fatto, la ricorrente offre soltanto due capitoli di prova testimoniale (nn. 2-3), manifestamente inammissibili per genericità, non essendo indicato nessuno dei dati appena menzionati, né tantomeno il veicolo utilizzato, dato necessario per poter ricondurre al lavoratore l'eventuale condotta illecita. 3. I medesimi vizi affliggono le allegazioni relative alle presunte sottrazioni di carburante. Di esse non si precisa quando sarebbero avvenute, quanto e quale carburante sarebbe stato sottratto e si offre un capitolo di prova testualmente recante: “4. É vero che il sig. ha sottratto carburante alla società ”. Controparte_1 Parte_1
Anche la sua eventuale conferma in giudizio non potrebbe, in alcun caso, condurre all'accoglimento dell'eccezione, essendo del tutto impossibile, su tali basi, non solo al ricorrente dedurre alcunché in controprova, ma pure al Tribunale quantificare il preteso danno. 4. L'opponente deduce, inoltre, che si sarebbe assentato dal lavoro senza CP_1 giustificazione per lunghi periodi, cagionando un danno alla società.
Tale affermazione, anch'essa del tutto generica, contrasta apertamente con quanto indicato nelle buste paga, da cui risulta la spettanza di indennità di malattia (anche) a carico dell'INPS, la quale, com'è notorio, presuppone la produzione di validi certificati medici, in assenza dei quali l'Istituto previdenziale non eroga alcuna somma.
Effettivamente, per i mesi di luglio e agosto 2024, oggetto di causa, sono stati prodotti dall'opposto i certificati medici (doc. 13 ric.).
Quanto al dedotto superamento del periodo di comporto, non solo non viene né offerto un conteggio, né prodotto il CCNL da cui lo stesso possa ricavarsi, ma l'allegazione dell'opponente contrasta con la circostanza per cui è stato CP_1 licenziato per giustificato motivo oggettivo, peraltro con erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Di tale discrasia, la ricorrente non offre alcuna spiegazione.
È, poi, appena il caso di rilevare che nessun danno può essere imputato al lavoratore in malattia, la quale costituisce causa legittima di sospensione del rapporto di lavoro, senza perdita della retribuzione, a norma dell'art. 2110 c.c. 5. È, infine, necessario rilevare la manifesta inammissibilità della nuova prova documentale, offerta solo all'udienza odierna, al fine di dimostrare il pagamento delle retribuzioni, mai neppure allegato prima d'ora.
L'opponente non ha offerto alcuna valida ragione che possa giustificare l'allegazione di un fatto nuovo, né la tardiva produzione di documenti, tale non essendo senz'altro il fatto che essi sono stati consegnati all'avvocato solo di recente. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 5.409,17), della sua natura documentale e della manifesta infondatezza dell'opposizione, che impedisce di discostarsi dal parametro medio, nonostante la semplicità della causa, in complessivi euro 4.216, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
5 Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4/2025, che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Parte_1
, liquidate in complessivi euro 4.216, oltre a rimborso spese Controparte_1 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 28.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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