Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2025, proposto da
AR AG, rappresentata e difesa dall'avvocato Lavinia Mensi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, n. 73/2023, pubblicata in data 4 aprile 2023 e passata in giudicato il 4 ottobre 2023, nonché della sentenza del Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, n. 260/2024, pubblicata in data 26 giugno 2024 e passata in giudicato il 26 dicembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. AO AU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia ha per oggetto l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, e segnatamente:
- della sentenza n. 73/2023, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente in epigrafe a ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (c.d. “carta del docente”, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 nella misura di euro 500,00 annui, e, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad adottare ogni atto necessario per consentire il godimento del beneficio;
- della sentenza n. 260/2024, con la quale è stato invece accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire gli emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e, per l’effetto, il Ministero dell'Istruzione è stato condannato al pagamento delle corrispondenti differenze retributive maturate in relazione alle supplenze brevi svolte negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nella misura lorda di euro 1.739,17 oltre interessi legali e rivalutazione.
Le sentenze, notificate all’amministrazione e passate in giudicato, sarebbero rimaste ineseguite.
Tanto premesso, la ricorrente conclude affinché al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare ai giudicati mediante accreditamento e corresponsione degli importi dovuti.
1.1. Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
2. Le domande sono fondate.
La ricorrente ha notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai fini esecutivi, le sentenze del Tribunale di Grosseto nn. 73/2023 e 260/2024, rispettivamente l’11 aprile 2023 e l’11 settembre 2024. Queste sono frattanto passate in giudicato, come da relative attestazioni di cancelleria, risultando altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 3 aprile 2025).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione ai giudicati, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – ad accreditare alla ricorrente, mediante “carta del docente”, l’importo di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in esecuzione della sentenza n. 73/2023; nonché a corrispondere alla medesima ricorrente l’importo di euro 1.739,17, oltre interessi legali e rivalutazione, in esecuzione della sentenza n. 260/2024.
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato.
Non vi sono poi ragioni ostative a fare anche applicazione della penalità di mora chiesta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., e compatibile sia con il contenuto dei giudicati posti in esecuzione (condanna pecuniaria: sul punto, basti rinviare a Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15), sia con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. Le somme da corrispondere a questo titolo possono essere stabilite, per ciascuna sentenza da eseguire, in misura pari agli interessi legali maturati, sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale pagamento.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
La presente decisione sarà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Grosseto con le sentenze nn. 73/2023 e 260/2024, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) stabilisce in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale soddisfo, le somme a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.;
d) condanna il Ministero intimato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IL La RD, Presidente
AO AU, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AU | IL La RD |
IL SEGRETARIO