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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3097/2024, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Michele Marra, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è domiciliato ex lege.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per perdita di chances derivante dal comportamento illecito del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, per aver disatteso il principio di affidamento e di lealtà e correttezza, da determinarsi in via equitativa;
per l'effetto, condannare il al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 68.815,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.10.2024, il sig. esponeva di essere Parte_1 stato assunto alle dipendenze del (AV) in data 26.1.1987, con Controparte_3 attuale inquadramento nella categoria B, posizione economica B8, C.C.N.L. comparto
1 Funzioni Locali.
Riferiva che, con decreto del Presidente del Tribunale di Avellino del 29.11.1993, gli venivano attribuite le funzioni di Messo dell'Ufficio di conciliazione di Contrada (AV).
Aggiungeva che, dal 12.5.2021 e senza soluzione di continuità (ossia da 24 anni), prestava servizio, sempre in posizione di comando, e con la qualifica di assistente giudiziario, presso l'ufficio del giudice di pace di Avellino, ai sensi dell'art. 26 co. 4 L.
468/1999 (“Il personale dipendente comunale che opera ovvero che ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso
l'ufficio del giudice di pace esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi”).
Rappresentava che, onde attuare la citata norma, il Ministero della Giustizia aveva fatto ricorso all'istituto del comando, come chiarito in numerose circolari, con cui, tra l'altro, veniva conferita ai Presidenti dei Tribunali specifica delega, appunto al fine di richiedere il comando del personale in servizio negli uffici di conciliazione soppressi, onerando di far presente all'Amministrazione cedente che il “comando si configura come atto dovuto e che la sua realizzazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta”.
Indicava che, nel corso degli anni, aveva sviluppato una specifica professionalità nell'ambito dei servizi giudiziari.
Lamentava di aver ripetutamente (due volte nel 2005) ma invano chiesto al CP_1 di transitare nei suoi ruoli, anche in forza dell'art. 30 co. 2 bis D. Lgs. 165/2001, secondo cui le amministrazioni che intendono coprire posti vacanti in organico provvedono in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altri enti, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento.
Aggiungeva che il , negli ultimi anni, aveva bandito numerose Controparte_1 procedure di reclutamento di personale amministrativo, per il profilo di assistente giudiziario, con ulteriore inosservanza del citato art. 30 co. 2 bis, da ultimo provvedendo alla copertura di 2 posti di assistente giudiziario (Area II F2) presso l'ufficio del giudice di pace di Avellino mediante scorrimento integrale di graduatoria, come da provvedimento prot. n. m_dg.DOG.18/07/2024.0013055.ID.
Evidenziava, inoltre, che l'art. 6 co. 3 D. L. 36/2022, conv. con mod. da L. 79/2022, aveva introdotto una disciplina transitoria che consentiva l'inquadramento in ruolo del personale che, alla data del 31.1.2022, si trovasse in posizione di comando o distacco, senza nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, dovendo considerarsi l'anzianità maturata, il rendimento e l'idoneità alla mansione specifica.
Stigmatizzava la susseguente condotta del , che, a differenza Controparte_1
2 di quanto avvenuto in altri comparti ministeriali e nonostante i solleciti delle OO.SS., aveva obliterato la pubblicazione di bando e proceduto a mezzo di avviso di selezione individuale, a domanda degli interessati, scegliendo unilateralmente ed arbitrariamente il personale da inquadrare, nonché pretermettendo la propria posizione, ad onta della specifica richiesta avanzata addì 27.1.2023, e addirittura preferendo unità con anzianità inferiore alla propria.
Rappresentava di aver diffidato il a provvedere al proprio inquadramento CP_1 con nota del 12.6.2024, negativamente riscontrata dall'Amministrazione, secondo cui la procedura de qua era riservata al personale in comando, mentre il personale degli
EE.LL. applicato agli uffici del G.d.P. e proveniente dal soppresso ufficio di conciliazione non poteva ritenersi in posizione di comando.
Contestava siffatta ricostruzione, anche alla luce della espressa qualificazione di comando già contenuta nelle citate circolari ministeriali, sottolineando che il Ministero della Giustizia, da ultimo con provvedimento della D.G. del 14.3.2024, aveva effettuato ulteriori stabilizzazioni di personale distaccato, con esclusione del solo personale di cui all'art. 26 co. 4 L. 468/1999.
Sosteneva la lesione del principio di affidamento e del principio di buona fede e correttezza, applicabili anche alla P.A. secondo consolidata giurisprudenza e violati in ragione dell'illegittima esclusione dalla procedura di selezione, a cui, invece, avrebbe avuto pieno titolo a partecipare, potendo anzi vantare una ragionevole certezza di conseguire l'agognato transito in forza del possesso dei requisiti di legge (anzianità ultraventennale nel comando, positivo rendimento e idoneità alla mansione) ed a fronte della grave scopertura di organico amministrativo nell'ufficio.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno, che qualificava in termini di perdita di chance di conseguimento dei benefici che avrebbe certamente ottenuto se il CP_1 non l'avesse illegittimamente escluso dalla procedura ex art. 6 co. 3 D.L. 36/2022.
Specificava le singole poste risarcitorie, individuandole anzitutto nella maggior retribuzione percepibile da gennaio 2023 (data di potenziale transito) sino alla quiescenza (agosto 2029), per differenza tra lo stipendio tabellare in godimento presso l'ente locale datore (€ 1.988,88) e quello previsto per l'assistente giudiziario (Area II
F6, € 2.402,56), il tutto comprese indennità dei rispettivi comparti, e monetizzando la lesione in complessivi € 33.094,00 (€ 413,68 per 80 mesi).
Deduceva la spettanza del risarcimento anche per il maggior trattamento di fine rapporto conseguibile, per differenza tra l'indennità di buonuscita prevista per i dipendenti delle Amministrazioni centrali e l'indennità di premio di servizio degli enti locali, differenza che quantificava in circa € 15.000,00.
3 Affermava altresì di aver diritto al risarcimento per la perdita dell'indennità di vigilanza ex art. 5 L. 65/1986 goduta presso l'ente locale di appartenenza, indennità rinunciata a causa del comando presso il giudice di pace di Avellino, pari ad € 980,30 annui, per complessivi € 9.800,00, considerando solo gli ultimi 10 anni.
Sosteneva di aver subìto anche un danno da perdita di chance contributiva, in ragione della minor retribuzione fruita, che quantificava come segue:
Richiedeva infine il risarcimento del danno morale, derivante dal pregiudizio alle chances di carriera, di aspirare a posizioni e incarichi più prestigiosi e remunerativi, nonché dal disagio e dalla frustrazione connessi alla condizione di precarietà, versando in un vero e proprio “limbo professionale” per la maggior parte della carriera, e di oggettiva inferiorità rispetto ai dipendenti ministeriali.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Ricostruiti i fatti in conformità, precisava che la procedura di selezione individuale indetta ex art. 6 co. 3 D.L. 36/2022 non riguardava il personale di amministrazioni esterne in servizio ad altro titolo presso gli Uffici giudiziari, ed in specie non includeva i dipendenti comunali che, come il sig. prestavano servizio presso gli uffici Parte_1 del giudice di pace ai sensi dell'art. 26 co. 4 L. 468/1999, giacché tale norma prevede non già un requisito per “l'accesso” dei dipendenti comunali, ma esclusivamente la possibilità del dipendente comunale di continuare a prestare servizio in posizione di comando presso l'amministrazione giudiziaria.
Riferiva che non aveva avuto seguito la specifica proposta di legge presentata il
15.6.2009, volta all'immissione nei ruoli del dei dipendenti Controparte_1 comunali da lungo tempo in comando presso gli uffici del giudice di pace, situazione che avrebbe dovuto essere provvisoria e che, invece, si era protratta negli anni a causa dei continui blocchi delle assunzioni nella P.A.
Sosteneva che, non ricorrendo i presupposti di partecipazione alla procedura, nessun diritto al risarcimento potesse riconoscersi in capo al ricorrente per assenza di antigiuridicità della condotta, non esistendo alcuna norma che preveda il transito del
4 personale in questione nei propri ruoli organici, né potendo interpretarsi in tal senso il succitato art. 26.
Contestava l'esistenza di qualsivoglia condotta discriminatoria in danno del ricorrente, affermando la piena legittimità del proprio operato nell'aver disposto l'esclusione, dalla procedura di inquadramento, del personale comunale, vieppiù in assenza di una intenzionale o ingiusta discriminazione. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Pacifici i fatti di causa, questo giudice, in punto di an debeatur della domanda risarcitoria, ritiene che la tesi del non sia condivisibile. Controparte_1
Il D.L. 36/2002, conv. con mod. da L. 76/2022 (“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”), pone, al succitato art. 6 (“Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale”), una serie di misure atte a disciplinare il transito di personale tra
Amministrazioni dello Stato, onde favorirne una razionalizzazione.
La norma, ai primi 3 co., così dispone: “
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;
b) dopo il comma
1-ter sono inseriti i seguenti: «1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».
2. I comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.
3. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, ((fino al 31 marzo
2023)), a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza”.
5 A parere del giudicante, tale disposizione, nel tracciare la facoltà delle PP.AA. di attivare procedure di mobilità straordinarie per acquisire, nei propri organici, personale assunto da altra Amministrazione ma in situazione di comando presso di esse, manifesta una sottesa ratio legis diretta a valorizzare siffatte professionalità, acquisite proprio durante periodi di comando protrattisi nel tempo.
In tal senso depone l'inciso iniziale del co. 3, che recita “Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità …”.
Con ciò, il legislatore ha inteso garantire, alle PP.AA. che già si avvalgano di personale di altra P.A. in comando, di poterlo integrare nei propri organigrammi, all'evidente scopo di evitare nuove assunzioni, inevitabilmente precedute da procedure selettive, come impone la regola del concorso ex art. 97 Cost. co. 4.
La norma, però, assume a presupposto non solo le tempistiche necessarie all'assunzione di pubblici impiegati, le cui dilazioni già di per sé potrebbero compromettere il regolare andamento dell'Amministrazione interessata, ma altresì le esigenze di formazione iniziale insite nel nuovo personale e che comportano ulteriori costi e tempi a carico delle PP.AA.
Di contro, l'acquisizione di unità di personale in comando, che già da lungo tempo espletino mansioni specifiche per posizioni professionali in cui sussistano carenze d'organico, esclude sia la necessità di nuovi concorsi, sia i tempi di formazione e di adattamento del personale di nuovo reclutamento.
Così interpretata, si ribadisce che la norma intende valorizzare quelle professionalità già acquisite, proprie delle unità in comando, evitando ogni incombente necessario a formarne di nuove.
La norma in esame, proprio allo scopo di agevolare l'inquadramento del personale comandato, non traccia vincoli procedimentali a carico delle PP.AA. che intendano avviare le procedure di mobilità straordinaria.
Sotto tale profilo, nulla può osservarsi in ordine alla scelta del Controparte_1 di attivare la procedura, come da provvedimento prot. n.
m_dg.DOG.22/12/2022.0300490.u (in atti), attraverso una selezione individuale, a semplice richiesta degli interessati.
In disparte ogni considerazione sulla giurisdizione del giudice ordinario, siffatta opzione non può essere sindacata nel merito, ossia sotto il profilo dell'opportunità, trattandosi di scelta derivante dall'esercizio di discrezionalità qualificata della P.A.
2. In ogni caso, il thema decidendum del presente giudizio si incentra sull'individuazione della platea dei soggetti destinatari del predetto provvedimento, da cui, secondo quanto sostenuto dal resistente , sarebbero esclusi i dipendenti CP_1
6 di enti locali, già comandati presso gli uffici di conciliazione e transitati presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 26 co. 4 L. 468/1999.
Ciò in quanto, a dire della resistente amministrazione, tale norma non configura un comando o un distacco, sussumibile nella correlata nozione normativa di cui alla suindicata norma ex art. 6 co. 3 D.L. 36/2022.
Il tutto come emerge dalla missiva, allegata sub n. 29 della produzione di parte del ricorrente, a firma del Direttore Generale del . CP_1
Ebbene, come già anticipato, tale interpretazione non può essere condivisa.
Ictu oculi, potrebbe osservarsi che l'eccezione sollevata dal è generica, il che CP_1 già di per sé legittimerebbe il riscontro d'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalla procedura straordinaria sopra descritta.
Difatti, parte resistente non ha offerto una qualificazione giuridica alternativa della posizione soggettiva del ricorrente, omettendo di precisare, se non si tratti di comando o distacco, quale diverso istituto debba invece trovare applicazione nella fattispecie.
Ciò posto, si ritiene che la dedotta inconfigurabilità del comando sia infondata.
Va premesso che comando e distacco non costituiscono identica nozione giuridica nel pubblico impiego, secondo recenti approdi della giurisprudenza di legittimità.
Nel lavoro privato, si delinea il solo distacco (art. 30 co. 1 D. Lgs. 276/2003: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”).
Di contro, nel pubblico impiego, si ricorre alla definizione terminologica di distacco se il dipendente permane nel contesto dell'Amministrazione di appartenenza, ma viene dislocato presso un ufficio diverso da quello in cui è ordinariamente incardinato, mentre si ricorre alla nozione di comando se il lavoratore venga messo a disposizione di Amministrazione diversa da quella di appartenenza, sicché la prima assume i poteri gestori del rapporto c.d. di servizio, mentre la seconda conserva la titolarità del rapporto di impiego, così realizzandosi una scissione di poteri datoriali (Cassazione civile, sez. lav., n. 8672 del 01/04/2025: “In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto del comando quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto
d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera;
si configura, invece, il distacco del dipendente pubblico quando quest'ultimo è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato”; conformi: Cassazione civile, sez. lav., n. 1471 del 15/01/2024; Cassazione civile, sez. lav., n. 13482 del
29/05/2018).
7 Ciò che caratterizza ed accomuna tali fattispecie è la temporaneità, nel senso che l'ordinamento giuridico consente il distacco e il comando, se essi abbiano una durata limitata nel tempo.
Più precisamente, la temporaneità è una caratteristica che va ravvisata non già in senso meramente cronologico, bensì nello stesso interesse datoriale.
Ciò allo scopo di evitare che il comando ed il distacco dissimulino interposizioni di manodopera, a pena d'illiceità della fattispecie concreta e, esclusivamente nel lavoro privato, di applicazione della sanzione della costituzione del rapporto con l'utilizzazione (Cassazione civile, sez. lav., n. 18959 del 11/09/2020: “… solo alla ipotesi ritenuta più grave del distacco senza i requisiti fondamentali dell'interesse e della temporaneità sia riconosciuta la tutela civilistica di tipo costitutiva e sanzionatoria di tipo amministrativo (già di tipo penale) …”).
Identica caratteristica deve sussistere per la speciale ipotesi di comando prevista dall'art. 23 bis co. 7 D. Lgs. 165/2001.
3. In ordine alla peculiare posizione del personale degli enti locali applicato ai servizi di giustizia, deve segnalarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, proprio in forza della segnalata scissione tra rapporto di servizio e rapporto d'impiego, ogni profilo retributivo resta disciplinato dalla contrattazione collettiva dell'Amministrazione di appartenenza, ossia del comparto EE.LL., nel concreto dovendosi escludere che tali unità di personale abbiano, pertanto, diritto all'indennità giudiziaria (Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2016, n. 19916: “Ai dipendenti comunali distaccati presso il locale tribunale non spetta l'indennità di amministrazione, ex indennità giudiziaria, prevista dal Ccnl Ministeri per i dipendenti della Giustizia perché il rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, né tampoco muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale”; in parte motiva: “11. Alle disposizioni della contrattazione collettiva sopra richiamate deve, pertanto, farsi riferimento per stabilire se ai dipendenti di enti diversi dal
Ministero della Giustizia, distaccati o comandanti presso gli uffici giudiziari spetti, o meno la "nuova" indennità di amministrazione, diversa e distinta per struttura e finalità dalla indennità giudiziaria prevista dalla legge ormai abrogata. 12.
Occorre premettere che questa Corte ha già affermato che, in caso di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro, mentre quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere - soggezione, mantenendo il distaccante, fra l'altro, il potere di licenziare (Cass. 7049/2007, 10771/2001). 13. E' stato anche osservato che il
"comando" o "distacco" di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando sussista oltre all'interesse del datore di lavoro, a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più
o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo e quello di determinare la cessazione del distacco (Cass. 23933/2010, 17748/2009). 14. In questa prospettiva ricostruttiva, alla quale il Collegio ritiene di dare continuità, è evidente che il trattamento economico dei lavoratori distaccati, che, come sopra rilevato, prima il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, ed oggi il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 71, hanno riservato alla negoziazione collettiva, non potrà che essere individuato alla luce della contrattazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell'ente distaccante, con conseguente irrilevanza delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva degli enti locali e della circostanza che l'indennità di amministrazione non sia stata erogata dal Parte_2
. 15. Il dipendente comandato o distaccato non viene, infatti, inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il
[...] suo rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, nè tampoco muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale”; Cassazione civile, sez. lav., n. 17742 del
8 18/07/2017: “… ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso avendo questa Corte affermato che, in caso di distacco del lavoratore (istituto già disciplinato dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 56) presso altro datore di lavoro, mentre quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere - soggezione, mantenendo il distaccante, fra l'altro, il potere di licenziare (Cass. 7049/2007, 10771/2001; cfr, di recente, Cass. nn. 19916/2016, 20049/2016); che in questa prospettiva ricostruttiva, alla quale il Collegio ritiene di dare continuità, è evidente che il trattamento economico dei lavoratori distaccati che, prima il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72 ed oggi il D.Lgs n. 165 del 2001, art. 71, hanno riservato alla negoziazione collettiva, non potrà che essere individuato alla luce della contrattazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell'ente distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato, non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, nè muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale;
che come affermato da questa Corte (Cass. n.
20049/2016 citata) deve, pertanto, escludersi la possibilità di contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore, come è desumibile anche dal fatto che il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 73 commi 1, 3, 4, 5 e 6- bis, come successivamente modificato, ed oggi corrispondente per contenuto al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, pone, al comma
12, a carico dell'ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'onere relativo al solo trattamento economico fondamentale. che è irrilevante la natura delle mansioni
e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal ed ivi distaccati, o comandati, ai fini Controparte_1 del riconoscimento della indennità di amministrazione, prevista dall'art. 34 del CCNL comparto ministeri per i lavoratori dipendenti del e, successivamente, dall'art. 28 del CCNL del 16.2.1999, essendo, l'indennità, correlata Controparte_1 alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del , diversa e distinta, per effetto della disciplina Controparte_1 legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi (nella specie il Comune di Reggio Calabria), che ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione della fonte della sua regolazione, legale e/o contrattuale, ed essendo collegata all'esigenza istituzionale di un continuo specifico aggiornamento professionale dei dipendenti del suddetto CP_1 (Corte Cost. n. 92/1993; Cass. Sez. Un. nn.12543/1998 e 49/1999; Cass. nn. 7724/2012, 27885/2009 che richiama sul punto principi già espressi da Cass. Sez. Un. n. 12543/98, nonchè da Cass. Sez. Un. n. 49/1999)”).
Precisato che non rileva l'uso promiscuo delle nozioni di comando e distacco, utilizzati dalla Suprema Corte indistintamente e con differenziazione solo terminologica nelle succitate pronunce, queste ultime offrono la definitiva conferma dell'effettiva natura della posizione del lavoratore ricorrente, che deve ritenersi dipendente di ente locale in comando presso il , contrariamente a quanto da Controparte_1 quest'ultimo opinato.
4. Siffatta condizione, in capo al lavoratore istante, è venuta a configurarsi proprio per effetto dell'art. 26 co. 4 L. 468/1999.
Difatti, in precedenza, l'assegnazione all'ufficio di conciliazione non aveva configurato un comando, ma solo un distacco (secondo la nozione giurisprudenziale attualmente invalsa), trattandosi di collocamento del dipendente in un ufficio diverso da quello di appartenenza, ma nell'ambito dello stesso ente comunale, dovendo ritenersi che l'ufficio di conciliazione costituisse un'articolazione interna del Comune (Cassazione civile, sez. lav., n. 1398 del 20/01/2009: “L'ufficio del giudice conciliatore, anteriormente alla riforma introdotta con la legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, pur svolgendo funzioni giurisdizionali, aveva natura di ufficio comunale, i cui dipendenti, anche se soggetti alla dipendenza gerarchica e alla vigilanza dell'autorità giudiziaria, erano sottoposti, quanto al rapporto d'impiego, alla disciplina degli enti locali, senza che ad essi fosse attribuita l'indennità giudiziaria
(poi trasformata in indennità di amministrazione), riconosciuta dalla legge n. 221 del 1988 al solo personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché, per effetto dell'art. 3, comma 59, della legge n. 537 del 1993, al personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altri simili istituti presso gli uffici giudiziari. Ne consegue che, ove un dipendente comunale sia assegnato all'ufficio di conciliazione, il medesimo non si trova in posizione di comando ma è chiamato a svolgere
9 compiti compresi nelle funzioni istituzionali del comune, a lui affidate mediante ordini di servizio dell'amministrazione datrice di lavoro, senza che gli competa l'indennità giudiziaria”).
Il citato art. 26 co. 4, nello stabilire che il personale dei Comuni, assegnato ai soppressi uffici di conciliazione da almeno un biennio, proseguisse il servizio presso l'ufficio del giudice di pace, ha esso stesso disposto il comando di tale personale presso altra
Amministrazione, e ciò per factum principis.
In altri termini, è lo stesso legislatore che ha configurato la fattispecie del comando del predetto personale, incluso l'odierno ricorrente, non potendo esservi dubbio che l'ufficio del giudice di pace, a differenza dell'ufficio di conciliazione, costituisca, quanto ai servizi amministrativi e di supporto alla giurisdizione, un'articolazione del
[...]
e, quindi, un'Amministrazione diversa da quella datrice di lavoro del Controparte_1 personale stesso.
Da ciò deriva che la fattispecie in esame possa, ed anzi debba, giuridicamente qualificarsi in termini di comando e che, con ciò, essa risulti pienamente sussumibile nella suindicata norma ex art. 6 co. 3 D.L. 36/2022.
Di conseguenza, il ha fatto erronea interpretazione ed Controparte_1 applicazione dello stesso art. 6 co. 3, nella misura in cui ha ritenuto di dover escludere il ricorrente dalla procedura straordinaria di mobilità.
Né può opinarsi, a differenza di quanto sopra osservato in ordine alle modalità procedurali, che il resistente avesse una discrezionalità nell'individuazione CP_1 dei soggetti abilitati a presentare la richiesta di stabilizzazione nel proprio ruolo organico: difatti, è la legge che accorda la facoltà di presentare la domanda stessa a tutto il personale in posizione di comando, inclusi i dipendenti degli EE.LL. già assegnati all'ufficio di conciliazione, come appunto il ricorrente, che in tale posizione devono ritenersi, sicché, avendo il Ministero della Giustizia scelto di attivare la procedura, com'era in sua facoltà, di nessuna discrezionalità esso poteva poi godere nell'individuazione degli interessati.
L'apertura della procedura in contesa a tutti comandati è da reputarsi atto vincolato, in quanto, si ripete, è la legge che individua la platea di coloro a cui essa attribuisce il diritto di presentare la domanda di stabilizzazione, estendendo tale diritto a tutti i dipendenti in posizione di comando, incluso, quindi, il ricorrente.
Dunque, secondo questo giudice, più che di lesione dell'affidamento incolpevole nell'operato della P.A., ovvero di inosservanza del generale dovere di correttezza e buona fede a cui anche le PP.AA. sono tenute, si ravvisa, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altro rilievo, la lesione di una vera e propria situazione giuridica soggettiva, stabilita dalla succitata norma di legge, in termini di diritto di partecipazione alla procedura straordinaria di mobilità sopra descritta.
10 In conclusione, l'esclusione del lavoratore istante dalla procedura in questione costituisce una determinazione della P.A. contrastante con la norma ex art. 6 co. 3 sopra evocata, il che sconfessa la difesa del anche laddove si è affermata CP_1
l'assenza di antigiuridicità della condotta.
Di conseguenza, deve riscontrarsi la lesione del diritto di partecipazione del lavoratore alla procedura di mobilità di cui sopra, nonché la conseguente fondatezza del ricorso in ordine all'an debeatur dell'istanza risarcitoria.
5. A questo punto, occorre rammentare che, in ogni caso in cui s'invochi il diritto al risarcimento del danno a titolo contrattuale o extracontrattuale, esso può essere accordato solo allorquando, oltre al danno evento, ossia il fatto illecito, sub specie di inadempimento contrattuale ovvero di condotta illecita, si riscontri altresì il danno conseguenza, cioè la lesione concreta ed effettiva di una o più situazioni giuridiche soggettive, che risulti esserne effetto diretto ed immediato ex art. 1223 c.c.
Più precisamente, il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse all'adempimento o al rispetto del canone di correttezza e buona fede, ex se considerati, poiché, altrimenti opinando, verrebbe sempre a configurarsi la sussistenza di un danno in re ipsa e la responsabilità civile finirebbe per assumere una funzione non più riparatoria, in termini di restitutio in integrum in forma specifica o per equivalente, bensì sanzionatoria, il che non può essere ammesso in assenza di una specifica previsione di legge.
Sia l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. sia il fatto illecito ex art. 2043 c.c. sono idonei a costituire un danno evento;
tuttavia, ai fini del risarcimento del danno, dovrà sussistere anche un danno conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio, derivante in modo diretto e immediato e dall'inadempimento o dal fatto illecito, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 03/12/2015, n. 24632: “Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”; Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n.
15350: “I danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo in sé considerato”; Cassazione civile, sez. II, n.
8278 del 30/07/1999: “Anche in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 cod. civ.; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza”; Cassazione civile, sez. III, n. 3961 del 21/04/1999: “La riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sè (danno - evento), ma rappresenta invece una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza). Pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri
11 concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno”).
In assenza di prova di quest'ultimo elemento, ossia di una concreta menomazione patrimoniale o non, la domanda risarcitoria va disattesa, essendo il preteso danneggiato gravato dell'onere dimostrativo delle effettive ricadute negative dell'inadempimento, giammai potendo ammettersi alcun automatismo tra inadempimento e risarcimento, ad esclusione delle ipotesi tassative di legge.
6. Ciò chiarito, il ricorrente ha anzitutto domandato il risarcimento del danno da perdita di chance, sotto vari profili tipologici (retribuzione, trattamento di fine rapporto, contribuzione), deducendo che l'illegittima esclusione dalla procedura straordinaria di mobilità lo ha privato della concreta possibilità di essere assorbito nel ruolo del personale del e, così, di conseguire significativi CP_1 Controparte_1 vantaggi economici, tra cui una maggiore paga tabellare e, di conseguenza, un più consistente versamento contributivo ed una maggiore indennità di fine servizio.
In materia di chance, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che trattasi di un bene della vita autonomamente risarcibile, sicché, in presenza della prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con il diritto ma con la possibilità di conseguirlo, va liquidato in via equitativa, potendosi assumere a parametro l'ammontare del trattamento retributivo o previdenziale perduto, criterio senz'altro applicabile nella fattispecie (Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2014, n.
18207: “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chance la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”).
Secondo l'orientamento maggioritario, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, occorre, quindi, considerare il grado di probabilità e la natura del danno, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della sola possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione prognostica da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13483).
L'iter decisionale va perciò delineato attraverso la verifica della sussistenza di una condotta illecita, di una concreta probabilità di ottenere il beneficio perduto, del relativo grado di possibilità e del nesso di causalità tra il fatto e la lesione della chance.
Ebbene, accertato come sopra il danno evento, la prospettazione attorea deve ritenersi fondata anche in punto di accertamento del danno conseguenza.
Invero, non v'è dubbio che il ricorrente, ove mai fosse stato ammesso a partecipare alla procedura straordinaria, avrebbe avuto serie e concrete probabilità di successo, e ciò facendo applicazione dei criteri valutativi stabiliti dallo stesso art. 6 co. 3, ossia
12 l'anzianità nella posizione di comando, nella fattispecie ultraventennale, del rendimento, certamente apprezzabile alla luce delle rilevanti funzioni assegnate al ricorrente ed innanzi già richiamate, e dell'idoneità alla funzione specifica di funzionario giudiziario, elemento che anch'esso ricorre indubbiamente in capo al lavoratore.
Sussistono, dunque, i suindicati presupposti giurisprudenziali per il risarcimento del danno da perdita di chance in favore del ricorrente, e, segnatamente, l'illegittima esclusione dalla procedura straordinaria, quale la condotta antigiuridica del resistente costituente danno evento, la perdita della concreta possibilità di ottenere la stabilizzazione, quale danno conseguenza, ed il nesso causale tra i due elementi, sussistente in via di solare evidenza.
7. In punto di selezione dei danni risarcibili, la prospettazione del lavoratore non può essere, invece, pienamente condivisa.
Senza dubbio sussiste il danno da perdita di chance retributiva, giacché, nutrendo il ricorrente significative possibilità di essere stabilizzato nel ruolo organico del
Ministero, avrebbe con buona probabilità ottenuto il beneficio di percepire una paga tabellare superiore a quella erogata dall'ente locale, attuale datore di lavoro.
In merito, si osserva che gli elementi di calcolo ed il conteggio stesso, addotti nel ricorso introduttivo, non sono stati oggetto di specifica contestazione, sicché essi devono ritenersi provati ex artt. 115 e 416 c.p.c.
Nel dettaglio, si osserva che l'art. 115 co. 1 c.p.c. impone di considerare dimostrati quei profili oggetto di puntuale allegazione della parte ricorrente e che non sono stati investiti da una specifica contestazione dalla parte resistente, in forza di un generale principio immanente all'ordinamento processuale e che trova il suo precipitato, nel processo del lavoro, all'interno della disposizione di cui all'art. 416 co. 3 c.p.c.
(Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2021, n. 29627: “Il principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, non ha lo scopo di imporre al convenuto l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova. Pertanto, determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri”; Cassazione civile, sez. lav.,
10/12/2020, n. 28222: “Data la natura del processo del lavoro, in cui le parti concorrono a delineare la materia controversa, l'omessa contestazione rende inutile la prova del fatto soltanto se questi è il fatto costitutivo del diritto”;
Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2832: “L'articolo 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n.
15107: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in
13 relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti”).
Nella fattispecie in controversia, come anticipato, il resistente non ha operato una espressa e specifica contestazione del conteggio sopra riportato, né tanto meno degli elementi della retribuzione mensile in esso indicati, sicché si è prodotto un risultato probatorio sul quantum che è vincolante per il giudice (Cassazione civile, sez. lav.,
18/02/2011, n. 4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
Pertanto, la differenza retributiva mensile concretamente conseguibile dal ricorrente, possibilità perduta per effetto della condotta del , deve essere quantificata CP_1 nella misura proposta in ricorso, per € 413,68, salvo quanto appresso sarà rilevato in punto di decurtazione dei contributi.
Tuttavia, non si condivide la prospettazione in ordine alla estensione cronologica di tale lesione, che il lavoratore vorrebbe che fosse risarcita da gennaio 2023, quale momento in cui sarebbe potuto avvenire l'inquadramento nel ruolo ministeriale, com'è in effetti ragionevole ritenere alla luce della succitata diffida del 27.1.2023, e fino alla quiescenza, prevista in ricorso per agosto 2029.
Reputa questo giudice, secondo il proprio prudente apprezzamento, che la natura stessa della lesione, in termini di chance, impedisce di estendere la portata del risarcimento all'intero periodo richiesto, non potendo esservi certezza che, a lungo termine, il persisterà nella condotta e non provvederà, invece, ad assorbire CP_1 il ricorrente nel proprio organico.
Di conseguenza, la portata della pronuncia risarcitoria va delimitata alla data di pubblicazione della sentenza, considerando, cioè, anche la corrente mensilità di dicembre 2025.
Naturalmente, in caso di persistenza della condotta e della lesione per i periodi successivi, è sempre fatto salvo il diritto del ricorrente di agire nuovamente in giudizio onde ottenere il risarcimento anche per tali futuri periodi.
8. La domanda risarcitoria attinente alle chances di conseguire maggiori contributi previdenziali si rivela, invece, inammissibile.
Occorre premettere, in estrema sintesi, che il rapporto contributivo ha natura trilaterale, in quanto esso coinvolge necessariamente tre diversi soggetti, ossia il lavoratore, destinatario delle prestazioni di previdenza che hanno presupposto nella
14 contribuzione, il datore di lavoro, obbligato pro quota al versamento dei contributi, e l' previdenziale, che è destinatario dei versamenti e soggetto tenuto CP_4 all'erogazione delle prestazioni agli assicurati.
Come si vede, il lavoratore non ha titolo per incamerare contributi di previdenza, men che meno a titolo di lesione del diritto alle chances di conseguirne di maggiori.
È vero che, come affermato in ricorso, il lavoratore ha sempre diritto di agire in giudizio sia per ottenere l'accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi all'ente di previdenza, sia per chiederne la condanna al pagamento (ipotesi in cui l' è litisconsorte necessario;
(Cassazione civile, sez. lav., 2.5.2024, n. 11730: “Il CP_5 lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione CP previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell ; Cassazione civile, sez. lav., 16.9.2024, n. 24791: “La concreta conseguenza di tale principio affermativo del diritto del lavoratore è la accertata sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., allorché si sia in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi e alla conseguente regolarizzazione;
non è, invece, necessario il litisconsorzio quando il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. (Cass n. 701/2024). Questa Corte ha dunque sottolineato la distinzione tra domanda diretta ad ottenere la condanna specifica del datore di lavoro a versare i contributi dovuti all'ente previdenziale, volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, per la quale la presenza in giudizio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto
"trilaterale" è necessaria, da quella in cui il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente e la presenza "trilaterale" dei soggetti
è solo opportunamente richiedibile da quest'ultimo o comunque disposta dal giudice”).
Tuttavia, si ribadisce che non può essere ammesso, né è configurabile giuridicamente, un diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento in suo favore dei contributi, e ciò neppure a titolo di risarcimento del danno, in quanto un minor gettito contributivo, sebbene sub specie di chance, non determina alcuna lesione attuale e concreta in suo danno.
Ciò a fortiori in assenza di rapporto di impiego con la P.A. nei cui confronti è stato invocato il risarcimento.
Piuttosto, un minor versamento contributivo certamente incide sulla misura della futura pensione.
In ricorso, però, non viene domandato il risarcimento per danno da perdita di chance pensionistica, né tale domanda, quand'anche proposta, avrebbe potuto, a sua volta ritenersi ammissibile prima della quiescenza del lavoratore, giacché è solo in tale momento che sarebbe possibile apprezzare l'effettiva compromissione della possibilità del ricorrente di conseguire una maggiore pensione per effetto dell'esclusione dalla procedura straordinaria.
15 Analoga osservazione va articolata in ordine al dedotto danno da perdita di chance di conseguimento di un più consistente trattamento di fine servizio: non v'è dubbio che il ricorrente, in quanto dipendente di ente locale, avrà diritto all'indennità di premio di servizio, trattamento di entità monetaria verosimilmente inferiore all'indennità di fine servizio riconosciuta nei rapporti di lavoro disciplinati dal C.C.N.L. funzioni centrali, e quindi ai dipendenti dei Ministeri.
Nella fattispecie, però, si assiste ad una mera aspettativa, sì giuridicamente rilevante, ma inidonea ad apprestarsi al risarcimento, vieppiù nella forma di lesione di chance.
Difatti, trattasi di posizione giuridica imperfetta giacché manchevole del suo principale elemento costitutivo, ossia la cessazione del rapporto di lavoro, elemento in assenza del quale non si presta ad essere oggetto di pronuncia risarcitoria.
Anche sotto il profilo della quantificazione, le mere previsioni articolate in ricorso in ordine al potenziale T.F.S. che sarebbe stato percepito senza l'illegittima esclusione non possono essere avallate, dovendo, di contro, avere a disposizione sufficienti elementi (ad esempio un prospetto di liquidazione del trattamento finale, sebbene non ancora erogato) che permetta di apprezzare la lesione della chance sotto il profilo della concretezza e dell'effettività, che ne costituiscono caratteristiche essenziali.
In ragione di quanto osservato, i segmenti della domanda risarcitoria attinenti alle chance di ottenere maggiori contributi e maggior T.F.S. vanno dichiarati inammissibili.
9. Sono, invece, infondate le ulteriori istanze risarcitorie.
Quanto all'indennità di vigilanza succitata, a cui il lavoratore ha dovuto rinunciare al momento dell'assegnazione in comando all'ufficio del giudice di pace, difetta il nesso eziologico rispetto al danno evento, ossia rispetto all'esclusione dalla procedura straordinaria di mobilità, intervenuta in un momento ampiamente successivo.
Pur volendo considerare le pristine istanze di transito, sopra menzionate ed avanzate dal ricorrente nel 2005, esse sono comunque cronologicamente posposte rispetto all'assegnazione all'ufficio suddetto ed alla deprivazione dell'indennità, verificatesi nel
2001.
Parimenti infondata è la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale, sub specie di danno professionale all'immagine, al decoro ed alla dignità del lavoratore, nonché alla potenziale carriera.
A riguardo, le allegazioni articolate in ricorso, oltre che scarne, si presentano generiche e, pertanto, inidonee a sorreggere l'accoglimento della domanda.
In specie, il lavoratore ha omesso di indicare, con necessaria concretezza e specificità, quali incarichi più prestigiosi avrebbe potuto conseguire e presso quali uffici giudiziari,
16 che avrebbe dovuto menzionare espressamente, così come ha omesso di fornire elementi di dettaglio in ordine all'ambiente lavorativo in cui sarebbe maturato un clima di scherno o di denigrazione nei suoi confronti da parte dei dipendenti ministeriali, che parimenti ha omesso di menzionare, vieppiù senza indicazione di quali concreti atteggiamenti di costernazione siano stati posti in essere nei suoi confronti.
Quanto alla dedotta collocazione nel “limbo” dei lavoratori comandati da decenni presso altro datore di lavoro, neppure è dato ravvisare una concreta lesione, giuridicamente apprezzabile, ed anzi la deduzione deve intendersi formulata ad colorandum.
10. A questo punto, si rileva che il danno patito dal ricorrente nel periodo da gennaio 2023 a dicembre 2025 può essere monetizzato nell'importo mensile proposto in ricorso, pari ad € 413,68, da moltiplicare per i 24 mesi interessati dal periodo detto e da decurtare, però, dei contributi di previdenza, che, secondo quanto sopra osservato, non possono essere incamerati dal lavoratore per alcun titolo giuridico.
Il provvederà alla disposta decurtazione, con conteggio a sue cure. CP_1
Per l'effetto, il resistente, in questa sede giudiziale, va condannato al risarcimento per il complessivo importo di € 9.928,32, come detto da epurare, a cura del , dei CP_1 contributi previdenziali.
Trattandosi di danno patrimoniale accertato in stretta connessione rispetto al pendente rapporto lavorativo, in tali termini oggetto di pronuncia d'accoglimento, la somma suindicata deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge (Cassazione civile, sez. V, n. 8615 del 27/03/2023: “In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione;
spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti”).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trattandosi di pubblico impiego, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione (27.1.2023) e sino al saldo, non rilevando la natura risarcitoria del credito (Cassazione civile, sez. lav., 02/07/2020, n. 13624: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale
17 dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
Assorbito ogni altro profilo.
11. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'oggettiva incertezza interpretativa nella disciplina della fattispecie concreta, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Ministro p. t., al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente e per il titolo risarcitorio indicato in motivazione, limitatamente al periodo da gennaio 2023 a dicembre 2025 incluso, della complessiva somma di € 9.928,32, al lordo delle ritenute fiscali di legge e da decurtare dei contributi di previdenza a cura del stesso, oltre il maggior CP_1 importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 27.1.2023
e sino al saldo;
2) per il resto, dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, ne dispone il rigetto;
3) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del p. t., al pagamento della residua parte, che liquida
[...] CP_2 in € 1.055,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 129,50, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 12.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3097/2024, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Michele Marra, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è domiciliato ex lege.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per perdita di chances derivante dal comportamento illecito del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, per aver disatteso il principio di affidamento e di lealtà e correttezza, da determinarsi in via equitativa;
per l'effetto, condannare il al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 68.815,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.10.2024, il sig. esponeva di essere Parte_1 stato assunto alle dipendenze del (AV) in data 26.1.1987, con Controparte_3 attuale inquadramento nella categoria B, posizione economica B8, C.C.N.L. comparto
1 Funzioni Locali.
Riferiva che, con decreto del Presidente del Tribunale di Avellino del 29.11.1993, gli venivano attribuite le funzioni di Messo dell'Ufficio di conciliazione di Contrada (AV).
Aggiungeva che, dal 12.5.2021 e senza soluzione di continuità (ossia da 24 anni), prestava servizio, sempre in posizione di comando, e con la qualifica di assistente giudiziario, presso l'ufficio del giudice di pace di Avellino, ai sensi dell'art. 26 co. 4 L.
468/1999 (“Il personale dipendente comunale che opera ovvero che ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso
l'ufficio del giudice di pace esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi”).
Rappresentava che, onde attuare la citata norma, il Ministero della Giustizia aveva fatto ricorso all'istituto del comando, come chiarito in numerose circolari, con cui, tra l'altro, veniva conferita ai Presidenti dei Tribunali specifica delega, appunto al fine di richiedere il comando del personale in servizio negli uffici di conciliazione soppressi, onerando di far presente all'Amministrazione cedente che il “comando si configura come atto dovuto e che la sua realizzazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta”.
Indicava che, nel corso degli anni, aveva sviluppato una specifica professionalità nell'ambito dei servizi giudiziari.
Lamentava di aver ripetutamente (due volte nel 2005) ma invano chiesto al CP_1 di transitare nei suoi ruoli, anche in forza dell'art. 30 co. 2 bis D. Lgs. 165/2001, secondo cui le amministrazioni che intendono coprire posti vacanti in organico provvedono in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altri enti, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento.
Aggiungeva che il , negli ultimi anni, aveva bandito numerose Controparte_1 procedure di reclutamento di personale amministrativo, per il profilo di assistente giudiziario, con ulteriore inosservanza del citato art. 30 co. 2 bis, da ultimo provvedendo alla copertura di 2 posti di assistente giudiziario (Area II F2) presso l'ufficio del giudice di pace di Avellino mediante scorrimento integrale di graduatoria, come da provvedimento prot. n. m_dg.DOG.18/07/2024.0013055.ID.
Evidenziava, inoltre, che l'art. 6 co. 3 D. L. 36/2022, conv. con mod. da L. 79/2022, aveva introdotto una disciplina transitoria che consentiva l'inquadramento in ruolo del personale che, alla data del 31.1.2022, si trovasse in posizione di comando o distacco, senza nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, dovendo considerarsi l'anzianità maturata, il rendimento e l'idoneità alla mansione specifica.
Stigmatizzava la susseguente condotta del , che, a differenza Controparte_1
2 di quanto avvenuto in altri comparti ministeriali e nonostante i solleciti delle OO.SS., aveva obliterato la pubblicazione di bando e proceduto a mezzo di avviso di selezione individuale, a domanda degli interessati, scegliendo unilateralmente ed arbitrariamente il personale da inquadrare, nonché pretermettendo la propria posizione, ad onta della specifica richiesta avanzata addì 27.1.2023, e addirittura preferendo unità con anzianità inferiore alla propria.
Rappresentava di aver diffidato il a provvedere al proprio inquadramento CP_1 con nota del 12.6.2024, negativamente riscontrata dall'Amministrazione, secondo cui la procedura de qua era riservata al personale in comando, mentre il personale degli
EE.LL. applicato agli uffici del G.d.P. e proveniente dal soppresso ufficio di conciliazione non poteva ritenersi in posizione di comando.
Contestava siffatta ricostruzione, anche alla luce della espressa qualificazione di comando già contenuta nelle citate circolari ministeriali, sottolineando che il Ministero della Giustizia, da ultimo con provvedimento della D.G. del 14.3.2024, aveva effettuato ulteriori stabilizzazioni di personale distaccato, con esclusione del solo personale di cui all'art. 26 co. 4 L. 468/1999.
Sosteneva la lesione del principio di affidamento e del principio di buona fede e correttezza, applicabili anche alla P.A. secondo consolidata giurisprudenza e violati in ragione dell'illegittima esclusione dalla procedura di selezione, a cui, invece, avrebbe avuto pieno titolo a partecipare, potendo anzi vantare una ragionevole certezza di conseguire l'agognato transito in forza del possesso dei requisiti di legge (anzianità ultraventennale nel comando, positivo rendimento e idoneità alla mansione) ed a fronte della grave scopertura di organico amministrativo nell'ufficio.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno, che qualificava in termini di perdita di chance di conseguimento dei benefici che avrebbe certamente ottenuto se il CP_1 non l'avesse illegittimamente escluso dalla procedura ex art. 6 co. 3 D.L. 36/2022.
Specificava le singole poste risarcitorie, individuandole anzitutto nella maggior retribuzione percepibile da gennaio 2023 (data di potenziale transito) sino alla quiescenza (agosto 2029), per differenza tra lo stipendio tabellare in godimento presso l'ente locale datore (€ 1.988,88) e quello previsto per l'assistente giudiziario (Area II
F6, € 2.402,56), il tutto comprese indennità dei rispettivi comparti, e monetizzando la lesione in complessivi € 33.094,00 (€ 413,68 per 80 mesi).
Deduceva la spettanza del risarcimento anche per il maggior trattamento di fine rapporto conseguibile, per differenza tra l'indennità di buonuscita prevista per i dipendenti delle Amministrazioni centrali e l'indennità di premio di servizio degli enti locali, differenza che quantificava in circa € 15.000,00.
3 Affermava altresì di aver diritto al risarcimento per la perdita dell'indennità di vigilanza ex art. 5 L. 65/1986 goduta presso l'ente locale di appartenenza, indennità rinunciata a causa del comando presso il giudice di pace di Avellino, pari ad € 980,30 annui, per complessivi € 9.800,00, considerando solo gli ultimi 10 anni.
Sosteneva di aver subìto anche un danno da perdita di chance contributiva, in ragione della minor retribuzione fruita, che quantificava come segue:
Richiedeva infine il risarcimento del danno morale, derivante dal pregiudizio alle chances di carriera, di aspirare a posizioni e incarichi più prestigiosi e remunerativi, nonché dal disagio e dalla frustrazione connessi alla condizione di precarietà, versando in un vero e proprio “limbo professionale” per la maggior parte della carriera, e di oggettiva inferiorità rispetto ai dipendenti ministeriali.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Ricostruiti i fatti in conformità, precisava che la procedura di selezione individuale indetta ex art. 6 co. 3 D.L. 36/2022 non riguardava il personale di amministrazioni esterne in servizio ad altro titolo presso gli Uffici giudiziari, ed in specie non includeva i dipendenti comunali che, come il sig. prestavano servizio presso gli uffici Parte_1 del giudice di pace ai sensi dell'art. 26 co. 4 L. 468/1999, giacché tale norma prevede non già un requisito per “l'accesso” dei dipendenti comunali, ma esclusivamente la possibilità del dipendente comunale di continuare a prestare servizio in posizione di comando presso l'amministrazione giudiziaria.
Riferiva che non aveva avuto seguito la specifica proposta di legge presentata il
15.6.2009, volta all'immissione nei ruoli del dei dipendenti Controparte_1 comunali da lungo tempo in comando presso gli uffici del giudice di pace, situazione che avrebbe dovuto essere provvisoria e che, invece, si era protratta negli anni a causa dei continui blocchi delle assunzioni nella P.A.
Sosteneva che, non ricorrendo i presupposti di partecipazione alla procedura, nessun diritto al risarcimento potesse riconoscersi in capo al ricorrente per assenza di antigiuridicità della condotta, non esistendo alcuna norma che preveda il transito del
4 personale in questione nei propri ruoli organici, né potendo interpretarsi in tal senso il succitato art. 26.
Contestava l'esistenza di qualsivoglia condotta discriminatoria in danno del ricorrente, affermando la piena legittimità del proprio operato nell'aver disposto l'esclusione, dalla procedura di inquadramento, del personale comunale, vieppiù in assenza di una intenzionale o ingiusta discriminazione. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Pacifici i fatti di causa, questo giudice, in punto di an debeatur della domanda risarcitoria, ritiene che la tesi del non sia condivisibile. Controparte_1
Il D.L. 36/2002, conv. con mod. da L. 76/2022 (“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”), pone, al succitato art. 6 (“Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale”), una serie di misure atte a disciplinare il transito di personale tra
Amministrazioni dello Stato, onde favorirne una razionalizzazione.
La norma, ai primi 3 co., così dispone: “
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;
b) dopo il comma
1-ter sono inseriti i seguenti: «1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».
2. I comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.
3. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, ((fino al 31 marzo
2023)), a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza”.
5 A parere del giudicante, tale disposizione, nel tracciare la facoltà delle PP.AA. di attivare procedure di mobilità straordinarie per acquisire, nei propri organici, personale assunto da altra Amministrazione ma in situazione di comando presso di esse, manifesta una sottesa ratio legis diretta a valorizzare siffatte professionalità, acquisite proprio durante periodi di comando protrattisi nel tempo.
In tal senso depone l'inciso iniziale del co. 3, che recita “Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità …”.
Con ciò, il legislatore ha inteso garantire, alle PP.AA. che già si avvalgano di personale di altra P.A. in comando, di poterlo integrare nei propri organigrammi, all'evidente scopo di evitare nuove assunzioni, inevitabilmente precedute da procedure selettive, come impone la regola del concorso ex art. 97 Cost. co. 4.
La norma, però, assume a presupposto non solo le tempistiche necessarie all'assunzione di pubblici impiegati, le cui dilazioni già di per sé potrebbero compromettere il regolare andamento dell'Amministrazione interessata, ma altresì le esigenze di formazione iniziale insite nel nuovo personale e che comportano ulteriori costi e tempi a carico delle PP.AA.
Di contro, l'acquisizione di unità di personale in comando, che già da lungo tempo espletino mansioni specifiche per posizioni professionali in cui sussistano carenze d'organico, esclude sia la necessità di nuovi concorsi, sia i tempi di formazione e di adattamento del personale di nuovo reclutamento.
Così interpretata, si ribadisce che la norma intende valorizzare quelle professionalità già acquisite, proprie delle unità in comando, evitando ogni incombente necessario a formarne di nuove.
La norma in esame, proprio allo scopo di agevolare l'inquadramento del personale comandato, non traccia vincoli procedimentali a carico delle PP.AA. che intendano avviare le procedure di mobilità straordinaria.
Sotto tale profilo, nulla può osservarsi in ordine alla scelta del Controparte_1 di attivare la procedura, come da provvedimento prot. n.
m_dg.DOG.22/12/2022.0300490.u (in atti), attraverso una selezione individuale, a semplice richiesta degli interessati.
In disparte ogni considerazione sulla giurisdizione del giudice ordinario, siffatta opzione non può essere sindacata nel merito, ossia sotto il profilo dell'opportunità, trattandosi di scelta derivante dall'esercizio di discrezionalità qualificata della P.A.
2. In ogni caso, il thema decidendum del presente giudizio si incentra sull'individuazione della platea dei soggetti destinatari del predetto provvedimento, da cui, secondo quanto sostenuto dal resistente , sarebbero esclusi i dipendenti CP_1
6 di enti locali, già comandati presso gli uffici di conciliazione e transitati presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 26 co. 4 L. 468/1999.
Ciò in quanto, a dire della resistente amministrazione, tale norma non configura un comando o un distacco, sussumibile nella correlata nozione normativa di cui alla suindicata norma ex art. 6 co. 3 D.L. 36/2022.
Il tutto come emerge dalla missiva, allegata sub n. 29 della produzione di parte del ricorrente, a firma del Direttore Generale del . CP_1
Ebbene, come già anticipato, tale interpretazione non può essere condivisa.
Ictu oculi, potrebbe osservarsi che l'eccezione sollevata dal è generica, il che CP_1 già di per sé legittimerebbe il riscontro d'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalla procedura straordinaria sopra descritta.
Difatti, parte resistente non ha offerto una qualificazione giuridica alternativa della posizione soggettiva del ricorrente, omettendo di precisare, se non si tratti di comando o distacco, quale diverso istituto debba invece trovare applicazione nella fattispecie.
Ciò posto, si ritiene che la dedotta inconfigurabilità del comando sia infondata.
Va premesso che comando e distacco non costituiscono identica nozione giuridica nel pubblico impiego, secondo recenti approdi della giurisprudenza di legittimità.
Nel lavoro privato, si delinea il solo distacco (art. 30 co. 1 D. Lgs. 276/2003: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”).
Di contro, nel pubblico impiego, si ricorre alla definizione terminologica di distacco se il dipendente permane nel contesto dell'Amministrazione di appartenenza, ma viene dislocato presso un ufficio diverso da quello in cui è ordinariamente incardinato, mentre si ricorre alla nozione di comando se il lavoratore venga messo a disposizione di Amministrazione diversa da quella di appartenenza, sicché la prima assume i poteri gestori del rapporto c.d. di servizio, mentre la seconda conserva la titolarità del rapporto di impiego, così realizzandosi una scissione di poteri datoriali (Cassazione civile, sez. lav., n. 8672 del 01/04/2025: “In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto del comando quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto
d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera;
si configura, invece, il distacco del dipendente pubblico quando quest'ultimo è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato”; conformi: Cassazione civile, sez. lav., n. 1471 del 15/01/2024; Cassazione civile, sez. lav., n. 13482 del
29/05/2018).
7 Ciò che caratterizza ed accomuna tali fattispecie è la temporaneità, nel senso che l'ordinamento giuridico consente il distacco e il comando, se essi abbiano una durata limitata nel tempo.
Più precisamente, la temporaneità è una caratteristica che va ravvisata non già in senso meramente cronologico, bensì nello stesso interesse datoriale.
Ciò allo scopo di evitare che il comando ed il distacco dissimulino interposizioni di manodopera, a pena d'illiceità della fattispecie concreta e, esclusivamente nel lavoro privato, di applicazione della sanzione della costituzione del rapporto con l'utilizzazione (Cassazione civile, sez. lav., n. 18959 del 11/09/2020: “… solo alla ipotesi ritenuta più grave del distacco senza i requisiti fondamentali dell'interesse e della temporaneità sia riconosciuta la tutela civilistica di tipo costitutiva e sanzionatoria di tipo amministrativo (già di tipo penale) …”).
Identica caratteristica deve sussistere per la speciale ipotesi di comando prevista dall'art. 23 bis co. 7 D. Lgs. 165/2001.
3. In ordine alla peculiare posizione del personale degli enti locali applicato ai servizi di giustizia, deve segnalarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, proprio in forza della segnalata scissione tra rapporto di servizio e rapporto d'impiego, ogni profilo retributivo resta disciplinato dalla contrattazione collettiva dell'Amministrazione di appartenenza, ossia del comparto EE.LL., nel concreto dovendosi escludere che tali unità di personale abbiano, pertanto, diritto all'indennità giudiziaria (Cassazione civile, sez. lav., 05/10/2016, n. 19916: “Ai dipendenti comunali distaccati presso il locale tribunale non spetta l'indennità di amministrazione, ex indennità giudiziaria, prevista dal Ccnl Ministeri per i dipendenti della Giustizia perché il rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, né tampoco muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale”; in parte motiva: “11. Alle disposizioni della contrattazione collettiva sopra richiamate deve, pertanto, farsi riferimento per stabilire se ai dipendenti di enti diversi dal
Ministero della Giustizia, distaccati o comandanti presso gli uffici giudiziari spetti, o meno la "nuova" indennità di amministrazione, diversa e distinta per struttura e finalità dalla indennità giudiziaria prevista dalla legge ormai abrogata. 12.
Occorre premettere che questa Corte ha già affermato che, in caso di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro, mentre quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere - soggezione, mantenendo il distaccante, fra l'altro, il potere di licenziare (Cass. 7049/2007, 10771/2001). 13. E' stato anche osservato che il
"comando" o "distacco" di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando sussista oltre all'interesse del datore di lavoro, a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più
o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo e quello di determinare la cessazione del distacco (Cass. 23933/2010, 17748/2009). 14. In questa prospettiva ricostruttiva, alla quale il Collegio ritiene di dare continuità, è evidente che il trattamento economico dei lavoratori distaccati, che, come sopra rilevato, prima il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, ed oggi il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 71, hanno riservato alla negoziazione collettiva, non potrà che essere individuato alla luce della contrattazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell'ente distaccante, con conseguente irrilevanza delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva degli enti locali e della circostanza che l'indennità di amministrazione non sia stata erogata dal Parte_2
. 15. Il dipendente comandato o distaccato non viene, infatti, inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il
[...] suo rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, nè tampoco muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale”; Cassazione civile, sez. lav., n. 17742 del
8 18/07/2017: “… ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso avendo questa Corte affermato che, in caso di distacco del lavoratore (istituto già disciplinato dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 56) presso altro datore di lavoro, mentre quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere - soggezione, mantenendo il distaccante, fra l'altro, il potere di licenziare (Cass. 7049/2007, 10771/2001; cfr, di recente, Cass. nn. 19916/2016, 20049/2016); che in questa prospettiva ricostruttiva, alla quale il Collegio ritiene di dare continuità, è evidente che il trattamento economico dei lavoratori distaccati che, prima il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72 ed oggi il D.Lgs n. 165 del 2001, art. 71, hanno riservato alla negoziazione collettiva, non potrà che essere individuato alla luce della contrattazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell'ente distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato, non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, nè muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale;
che come affermato da questa Corte (Cass. n.
20049/2016 citata) deve, pertanto, escludersi la possibilità di contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore, come è desumibile anche dal fatto che il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 73 commi 1, 3, 4, 5 e 6- bis, come successivamente modificato, ed oggi corrispondente per contenuto al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, pone, al comma
12, a carico dell'ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'onere relativo al solo trattamento economico fondamentale. che è irrilevante la natura delle mansioni
e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal ed ivi distaccati, o comandati, ai fini Controparte_1 del riconoscimento della indennità di amministrazione, prevista dall'art. 34 del CCNL comparto ministeri per i lavoratori dipendenti del e, successivamente, dall'art. 28 del CCNL del 16.2.1999, essendo, l'indennità, correlata Controparte_1 alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del , diversa e distinta, per effetto della disciplina Controparte_1 legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi (nella specie il Comune di Reggio Calabria), che ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione della fonte della sua regolazione, legale e/o contrattuale, ed essendo collegata all'esigenza istituzionale di un continuo specifico aggiornamento professionale dei dipendenti del suddetto CP_1 (Corte Cost. n. 92/1993; Cass. Sez. Un. nn.12543/1998 e 49/1999; Cass. nn. 7724/2012, 27885/2009 che richiama sul punto principi già espressi da Cass. Sez. Un. n. 12543/98, nonchè da Cass. Sez. Un. n. 49/1999)”).
Precisato che non rileva l'uso promiscuo delle nozioni di comando e distacco, utilizzati dalla Suprema Corte indistintamente e con differenziazione solo terminologica nelle succitate pronunce, queste ultime offrono la definitiva conferma dell'effettiva natura della posizione del lavoratore ricorrente, che deve ritenersi dipendente di ente locale in comando presso il , contrariamente a quanto da Controparte_1 quest'ultimo opinato.
4. Siffatta condizione, in capo al lavoratore istante, è venuta a configurarsi proprio per effetto dell'art. 26 co. 4 L. 468/1999.
Difatti, in precedenza, l'assegnazione all'ufficio di conciliazione non aveva configurato un comando, ma solo un distacco (secondo la nozione giurisprudenziale attualmente invalsa), trattandosi di collocamento del dipendente in un ufficio diverso da quello di appartenenza, ma nell'ambito dello stesso ente comunale, dovendo ritenersi che l'ufficio di conciliazione costituisse un'articolazione interna del Comune (Cassazione civile, sez. lav., n. 1398 del 20/01/2009: “L'ufficio del giudice conciliatore, anteriormente alla riforma introdotta con la legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, pur svolgendo funzioni giurisdizionali, aveva natura di ufficio comunale, i cui dipendenti, anche se soggetti alla dipendenza gerarchica e alla vigilanza dell'autorità giudiziaria, erano sottoposti, quanto al rapporto d'impiego, alla disciplina degli enti locali, senza che ad essi fosse attribuita l'indennità giudiziaria
(poi trasformata in indennità di amministrazione), riconosciuta dalla legge n. 221 del 1988 al solo personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché, per effetto dell'art. 3, comma 59, della legge n. 537 del 1993, al personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altri simili istituti presso gli uffici giudiziari. Ne consegue che, ove un dipendente comunale sia assegnato all'ufficio di conciliazione, il medesimo non si trova in posizione di comando ma è chiamato a svolgere
9 compiti compresi nelle funzioni istituzionali del comune, a lui affidate mediante ordini di servizio dell'amministrazione datrice di lavoro, senza che gli competa l'indennità giudiziaria”).
Il citato art. 26 co. 4, nello stabilire che il personale dei Comuni, assegnato ai soppressi uffici di conciliazione da almeno un biennio, proseguisse il servizio presso l'ufficio del giudice di pace, ha esso stesso disposto il comando di tale personale presso altra
Amministrazione, e ciò per factum principis.
In altri termini, è lo stesso legislatore che ha configurato la fattispecie del comando del predetto personale, incluso l'odierno ricorrente, non potendo esservi dubbio che l'ufficio del giudice di pace, a differenza dell'ufficio di conciliazione, costituisca, quanto ai servizi amministrativi e di supporto alla giurisdizione, un'articolazione del
[...]
e, quindi, un'Amministrazione diversa da quella datrice di lavoro del Controparte_1 personale stesso.
Da ciò deriva che la fattispecie in esame possa, ed anzi debba, giuridicamente qualificarsi in termini di comando e che, con ciò, essa risulti pienamente sussumibile nella suindicata norma ex art. 6 co. 3 D.L. 36/2022.
Di conseguenza, il ha fatto erronea interpretazione ed Controparte_1 applicazione dello stesso art. 6 co. 3, nella misura in cui ha ritenuto di dover escludere il ricorrente dalla procedura straordinaria di mobilità.
Né può opinarsi, a differenza di quanto sopra osservato in ordine alle modalità procedurali, che il resistente avesse una discrezionalità nell'individuazione CP_1 dei soggetti abilitati a presentare la richiesta di stabilizzazione nel proprio ruolo organico: difatti, è la legge che accorda la facoltà di presentare la domanda stessa a tutto il personale in posizione di comando, inclusi i dipendenti degli EE.LL. già assegnati all'ufficio di conciliazione, come appunto il ricorrente, che in tale posizione devono ritenersi, sicché, avendo il Ministero della Giustizia scelto di attivare la procedura, com'era in sua facoltà, di nessuna discrezionalità esso poteva poi godere nell'individuazione degli interessati.
L'apertura della procedura in contesa a tutti comandati è da reputarsi atto vincolato, in quanto, si ripete, è la legge che individua la platea di coloro a cui essa attribuisce il diritto di presentare la domanda di stabilizzazione, estendendo tale diritto a tutti i dipendenti in posizione di comando, incluso, quindi, il ricorrente.
Dunque, secondo questo giudice, più che di lesione dell'affidamento incolpevole nell'operato della P.A., ovvero di inosservanza del generale dovere di correttezza e buona fede a cui anche le PP.AA. sono tenute, si ravvisa, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altro rilievo, la lesione di una vera e propria situazione giuridica soggettiva, stabilita dalla succitata norma di legge, in termini di diritto di partecipazione alla procedura straordinaria di mobilità sopra descritta.
10 In conclusione, l'esclusione del lavoratore istante dalla procedura in questione costituisce una determinazione della P.A. contrastante con la norma ex art. 6 co. 3 sopra evocata, il che sconfessa la difesa del anche laddove si è affermata CP_1
l'assenza di antigiuridicità della condotta.
Di conseguenza, deve riscontrarsi la lesione del diritto di partecipazione del lavoratore alla procedura di mobilità di cui sopra, nonché la conseguente fondatezza del ricorso in ordine all'an debeatur dell'istanza risarcitoria.
5. A questo punto, occorre rammentare che, in ogni caso in cui s'invochi il diritto al risarcimento del danno a titolo contrattuale o extracontrattuale, esso può essere accordato solo allorquando, oltre al danno evento, ossia il fatto illecito, sub specie di inadempimento contrattuale ovvero di condotta illecita, si riscontri altresì il danno conseguenza, cioè la lesione concreta ed effettiva di una o più situazioni giuridiche soggettive, che risulti esserne effetto diretto ed immediato ex art. 1223 c.c.
Più precisamente, il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse all'adempimento o al rispetto del canone di correttezza e buona fede, ex se considerati, poiché, altrimenti opinando, verrebbe sempre a configurarsi la sussistenza di un danno in re ipsa e la responsabilità civile finirebbe per assumere una funzione non più riparatoria, in termini di restitutio in integrum in forma specifica o per equivalente, bensì sanzionatoria, il che non può essere ammesso in assenza di una specifica previsione di legge.
Sia l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. sia il fatto illecito ex art. 2043 c.c. sono idonei a costituire un danno evento;
tuttavia, ai fini del risarcimento del danno, dovrà sussistere anche un danno conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio, derivante in modo diretto e immediato e dall'inadempimento o dal fatto illecito, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 03/12/2015, n. 24632: “Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”; Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n.
15350: “I danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo in sé considerato”; Cassazione civile, sez. II, n.
8278 del 30/07/1999: “Anche in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 cod. civ.; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza”; Cassazione civile, sez. III, n. 3961 del 21/04/1999: “La riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sè (danno - evento), ma rappresenta invece una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza). Pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri
11 concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno”).
In assenza di prova di quest'ultimo elemento, ossia di una concreta menomazione patrimoniale o non, la domanda risarcitoria va disattesa, essendo il preteso danneggiato gravato dell'onere dimostrativo delle effettive ricadute negative dell'inadempimento, giammai potendo ammettersi alcun automatismo tra inadempimento e risarcimento, ad esclusione delle ipotesi tassative di legge.
6. Ciò chiarito, il ricorrente ha anzitutto domandato il risarcimento del danno da perdita di chance, sotto vari profili tipologici (retribuzione, trattamento di fine rapporto, contribuzione), deducendo che l'illegittima esclusione dalla procedura straordinaria di mobilità lo ha privato della concreta possibilità di essere assorbito nel ruolo del personale del e, così, di conseguire significativi CP_1 Controparte_1 vantaggi economici, tra cui una maggiore paga tabellare e, di conseguenza, un più consistente versamento contributivo ed una maggiore indennità di fine servizio.
In materia di chance, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che trattasi di un bene della vita autonomamente risarcibile, sicché, in presenza della prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con il diritto ma con la possibilità di conseguirlo, va liquidato in via equitativa, potendosi assumere a parametro l'ammontare del trattamento retributivo o previdenziale perduto, criterio senz'altro applicabile nella fattispecie (Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2014, n.
18207: “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di chance la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”).
Secondo l'orientamento maggioritario, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, occorre, quindi, considerare il grado di probabilità e la natura del danno, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della sola possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione prognostica da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13483).
L'iter decisionale va perciò delineato attraverso la verifica della sussistenza di una condotta illecita, di una concreta probabilità di ottenere il beneficio perduto, del relativo grado di possibilità e del nesso di causalità tra il fatto e la lesione della chance.
Ebbene, accertato come sopra il danno evento, la prospettazione attorea deve ritenersi fondata anche in punto di accertamento del danno conseguenza.
Invero, non v'è dubbio che il ricorrente, ove mai fosse stato ammesso a partecipare alla procedura straordinaria, avrebbe avuto serie e concrete probabilità di successo, e ciò facendo applicazione dei criteri valutativi stabiliti dallo stesso art. 6 co. 3, ossia
12 l'anzianità nella posizione di comando, nella fattispecie ultraventennale, del rendimento, certamente apprezzabile alla luce delle rilevanti funzioni assegnate al ricorrente ed innanzi già richiamate, e dell'idoneità alla funzione specifica di funzionario giudiziario, elemento che anch'esso ricorre indubbiamente in capo al lavoratore.
Sussistono, dunque, i suindicati presupposti giurisprudenziali per il risarcimento del danno da perdita di chance in favore del ricorrente, e, segnatamente, l'illegittima esclusione dalla procedura straordinaria, quale la condotta antigiuridica del resistente costituente danno evento, la perdita della concreta possibilità di ottenere la stabilizzazione, quale danno conseguenza, ed il nesso causale tra i due elementi, sussistente in via di solare evidenza.
7. In punto di selezione dei danni risarcibili, la prospettazione del lavoratore non può essere, invece, pienamente condivisa.
Senza dubbio sussiste il danno da perdita di chance retributiva, giacché, nutrendo il ricorrente significative possibilità di essere stabilizzato nel ruolo organico del
Ministero, avrebbe con buona probabilità ottenuto il beneficio di percepire una paga tabellare superiore a quella erogata dall'ente locale, attuale datore di lavoro.
In merito, si osserva che gli elementi di calcolo ed il conteggio stesso, addotti nel ricorso introduttivo, non sono stati oggetto di specifica contestazione, sicché essi devono ritenersi provati ex artt. 115 e 416 c.p.c.
Nel dettaglio, si osserva che l'art. 115 co. 1 c.p.c. impone di considerare dimostrati quei profili oggetto di puntuale allegazione della parte ricorrente e che non sono stati investiti da una specifica contestazione dalla parte resistente, in forza di un generale principio immanente all'ordinamento processuale e che trova il suo precipitato, nel processo del lavoro, all'interno della disposizione di cui all'art. 416 co. 3 c.p.c.
(Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2021, n. 29627: “Il principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, non ha lo scopo di imporre al convenuto l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova. Pertanto, determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri”; Cassazione civile, sez. lav.,
10/12/2020, n. 28222: “Data la natura del processo del lavoro, in cui le parti concorrono a delineare la materia controversa, l'omessa contestazione rende inutile la prova del fatto soltanto se questi è il fatto costitutivo del diritto”;
Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2832: “L'articolo 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n.
15107: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in
13 relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti”).
Nella fattispecie in controversia, come anticipato, il resistente non ha operato una espressa e specifica contestazione del conteggio sopra riportato, né tanto meno degli elementi della retribuzione mensile in esso indicati, sicché si è prodotto un risultato probatorio sul quantum che è vincolante per il giudice (Cassazione civile, sez. lav.,
18/02/2011, n. 4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
Pertanto, la differenza retributiva mensile concretamente conseguibile dal ricorrente, possibilità perduta per effetto della condotta del , deve essere quantificata CP_1 nella misura proposta in ricorso, per € 413,68, salvo quanto appresso sarà rilevato in punto di decurtazione dei contributi.
Tuttavia, non si condivide la prospettazione in ordine alla estensione cronologica di tale lesione, che il lavoratore vorrebbe che fosse risarcita da gennaio 2023, quale momento in cui sarebbe potuto avvenire l'inquadramento nel ruolo ministeriale, com'è in effetti ragionevole ritenere alla luce della succitata diffida del 27.1.2023, e fino alla quiescenza, prevista in ricorso per agosto 2029.
Reputa questo giudice, secondo il proprio prudente apprezzamento, che la natura stessa della lesione, in termini di chance, impedisce di estendere la portata del risarcimento all'intero periodo richiesto, non potendo esservi certezza che, a lungo termine, il persisterà nella condotta e non provvederà, invece, ad assorbire CP_1 il ricorrente nel proprio organico.
Di conseguenza, la portata della pronuncia risarcitoria va delimitata alla data di pubblicazione della sentenza, considerando, cioè, anche la corrente mensilità di dicembre 2025.
Naturalmente, in caso di persistenza della condotta e della lesione per i periodi successivi, è sempre fatto salvo il diritto del ricorrente di agire nuovamente in giudizio onde ottenere il risarcimento anche per tali futuri periodi.
8. La domanda risarcitoria attinente alle chances di conseguire maggiori contributi previdenziali si rivela, invece, inammissibile.
Occorre premettere, in estrema sintesi, che il rapporto contributivo ha natura trilaterale, in quanto esso coinvolge necessariamente tre diversi soggetti, ossia il lavoratore, destinatario delle prestazioni di previdenza che hanno presupposto nella
14 contribuzione, il datore di lavoro, obbligato pro quota al versamento dei contributi, e l' previdenziale, che è destinatario dei versamenti e soggetto tenuto CP_4 all'erogazione delle prestazioni agli assicurati.
Come si vede, il lavoratore non ha titolo per incamerare contributi di previdenza, men che meno a titolo di lesione del diritto alle chances di conseguirne di maggiori.
È vero che, come affermato in ricorso, il lavoratore ha sempre diritto di agire in giudizio sia per ottenere l'accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi all'ente di previdenza, sia per chiederne la condanna al pagamento (ipotesi in cui l' è litisconsorte necessario;
(Cassazione civile, sez. lav., 2.5.2024, n. 11730: “Il CP_5 lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione CP previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell ; Cassazione civile, sez. lav., 16.9.2024, n. 24791: “La concreta conseguenza di tale principio affermativo del diritto del lavoratore è la accertata sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., allorché si sia in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi e alla conseguente regolarizzazione;
non è, invece, necessario il litisconsorzio quando il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. (Cass n. 701/2024). Questa Corte ha dunque sottolineato la distinzione tra domanda diretta ad ottenere la condanna specifica del datore di lavoro a versare i contributi dovuti all'ente previdenziale, volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, per la quale la presenza in giudizio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto
"trilaterale" è necessaria, da quella in cui il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente e la presenza "trilaterale" dei soggetti
è solo opportunamente richiedibile da quest'ultimo o comunque disposta dal giudice”).
Tuttavia, si ribadisce che non può essere ammesso, né è configurabile giuridicamente, un diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento in suo favore dei contributi, e ciò neppure a titolo di risarcimento del danno, in quanto un minor gettito contributivo, sebbene sub specie di chance, non determina alcuna lesione attuale e concreta in suo danno.
Ciò a fortiori in assenza di rapporto di impiego con la P.A. nei cui confronti è stato invocato il risarcimento.
Piuttosto, un minor versamento contributivo certamente incide sulla misura della futura pensione.
In ricorso, però, non viene domandato il risarcimento per danno da perdita di chance pensionistica, né tale domanda, quand'anche proposta, avrebbe potuto, a sua volta ritenersi ammissibile prima della quiescenza del lavoratore, giacché è solo in tale momento che sarebbe possibile apprezzare l'effettiva compromissione della possibilità del ricorrente di conseguire una maggiore pensione per effetto dell'esclusione dalla procedura straordinaria.
15 Analoga osservazione va articolata in ordine al dedotto danno da perdita di chance di conseguimento di un più consistente trattamento di fine servizio: non v'è dubbio che il ricorrente, in quanto dipendente di ente locale, avrà diritto all'indennità di premio di servizio, trattamento di entità monetaria verosimilmente inferiore all'indennità di fine servizio riconosciuta nei rapporti di lavoro disciplinati dal C.C.N.L. funzioni centrali, e quindi ai dipendenti dei Ministeri.
Nella fattispecie, però, si assiste ad una mera aspettativa, sì giuridicamente rilevante, ma inidonea ad apprestarsi al risarcimento, vieppiù nella forma di lesione di chance.
Difatti, trattasi di posizione giuridica imperfetta giacché manchevole del suo principale elemento costitutivo, ossia la cessazione del rapporto di lavoro, elemento in assenza del quale non si presta ad essere oggetto di pronuncia risarcitoria.
Anche sotto il profilo della quantificazione, le mere previsioni articolate in ricorso in ordine al potenziale T.F.S. che sarebbe stato percepito senza l'illegittima esclusione non possono essere avallate, dovendo, di contro, avere a disposizione sufficienti elementi (ad esempio un prospetto di liquidazione del trattamento finale, sebbene non ancora erogato) che permetta di apprezzare la lesione della chance sotto il profilo della concretezza e dell'effettività, che ne costituiscono caratteristiche essenziali.
In ragione di quanto osservato, i segmenti della domanda risarcitoria attinenti alle chance di ottenere maggiori contributi e maggior T.F.S. vanno dichiarati inammissibili.
9. Sono, invece, infondate le ulteriori istanze risarcitorie.
Quanto all'indennità di vigilanza succitata, a cui il lavoratore ha dovuto rinunciare al momento dell'assegnazione in comando all'ufficio del giudice di pace, difetta il nesso eziologico rispetto al danno evento, ossia rispetto all'esclusione dalla procedura straordinaria di mobilità, intervenuta in un momento ampiamente successivo.
Pur volendo considerare le pristine istanze di transito, sopra menzionate ed avanzate dal ricorrente nel 2005, esse sono comunque cronologicamente posposte rispetto all'assegnazione all'ufficio suddetto ed alla deprivazione dell'indennità, verificatesi nel
2001.
Parimenti infondata è la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale, sub specie di danno professionale all'immagine, al decoro ed alla dignità del lavoratore, nonché alla potenziale carriera.
A riguardo, le allegazioni articolate in ricorso, oltre che scarne, si presentano generiche e, pertanto, inidonee a sorreggere l'accoglimento della domanda.
In specie, il lavoratore ha omesso di indicare, con necessaria concretezza e specificità, quali incarichi più prestigiosi avrebbe potuto conseguire e presso quali uffici giudiziari,
16 che avrebbe dovuto menzionare espressamente, così come ha omesso di fornire elementi di dettaglio in ordine all'ambiente lavorativo in cui sarebbe maturato un clima di scherno o di denigrazione nei suoi confronti da parte dei dipendenti ministeriali, che parimenti ha omesso di menzionare, vieppiù senza indicazione di quali concreti atteggiamenti di costernazione siano stati posti in essere nei suoi confronti.
Quanto alla dedotta collocazione nel “limbo” dei lavoratori comandati da decenni presso altro datore di lavoro, neppure è dato ravvisare una concreta lesione, giuridicamente apprezzabile, ed anzi la deduzione deve intendersi formulata ad colorandum.
10. A questo punto, si rileva che il danno patito dal ricorrente nel periodo da gennaio 2023 a dicembre 2025 può essere monetizzato nell'importo mensile proposto in ricorso, pari ad € 413,68, da moltiplicare per i 24 mesi interessati dal periodo detto e da decurtare, però, dei contributi di previdenza, che, secondo quanto sopra osservato, non possono essere incamerati dal lavoratore per alcun titolo giuridico.
Il provvederà alla disposta decurtazione, con conteggio a sue cure. CP_1
Per l'effetto, il resistente, in questa sede giudiziale, va condannato al risarcimento per il complessivo importo di € 9.928,32, come detto da epurare, a cura del , dei CP_1 contributi previdenziali.
Trattandosi di danno patrimoniale accertato in stretta connessione rispetto al pendente rapporto lavorativo, in tali termini oggetto di pronuncia d'accoglimento, la somma suindicata deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge (Cassazione civile, sez. V, n. 8615 del 27/03/2023: “In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione;
spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti”).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trattandosi di pubblico impiego, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data della domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione (27.1.2023) e sino al saldo, non rilevando la natura risarcitoria del credito (Cassazione civile, sez. lav., 02/07/2020, n. 13624: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale
17 dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
Assorbito ogni altro profilo.
11. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'oggettiva incertezza interpretativa nella disciplina della fattispecie concreta, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Ministro p. t., al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente e per il titolo risarcitorio indicato in motivazione, limitatamente al periodo da gennaio 2023 a dicembre 2025 incluso, della complessiva somma di € 9.928,32, al lordo delle ritenute fiscali di legge e da decurtare dei contributi di previdenza a cura del stesso, oltre il maggior CP_1 importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 27.1.2023
e sino al saldo;
2) per il resto, dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, ne dispone il rigetto;
3) compensa le spese di lite in misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del p. t., al pagamento della residua parte, che liquida
[...] CP_2 in € 1.055,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 129,50, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 12.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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