Articolo 26 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
Articolo 25Articolo 27
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18 agosto 1911
Art. 26.

Le disposizioni della presente legge relative ai consorzi per quanto possano trovare applicazione, sono estese alle amministrazioni provinciali e comunali quando si sostituiscano ai consorzi nell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Alle provincie puo' essere consentito di addossarsi in tutto od in parte l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari e possessori interessati per la esecuzione e manutenzione di opere idrauliche.

Uguale facolta' puo' concedersi ai comuni per i contributi posti a carico dei proprietari e possessori interessati.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911