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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3722 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 45688.2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
In nome del Popolo Italiano
Sezione XVIII civile
Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca
Giacomini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45688 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021vertente:
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio nonché quale legale rappresentante pro tempore della società CP_1
(P.I. ), entrambi con l'Avv. Natale Callipari (C.F.
[...] P.IVA_1
); C.F._2
- attori -
E
( ), Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P. Iva , ( ), nella qualità di P.IVA_3 CP_4 C.F._3
Direttore Responsabile de L'Espresso e Controparte_5
( ), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio C.F._4
Martinetti ( ), Vanessa Giovanetti ( e C.F._5 C.F._6
Valeria Vacchini ( C.F._7
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata e la hanno Parte_1 CP_1 convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale , Controparte_5 CP_6
[..
[...] , il Direttore responsabile e l'editore CP_7 CP_4 [...]
– cui è subentrata a seguito di cessione di ramo d'azienda la Controparte_2 [...]
– per l'accertamento delle rispettive responsabilità e la Controparte_3 conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori in ragione della condotta diffamatoria perpetrata nei loro confronti dal settimanale . CP_7
2. In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, con tre articoli pubblicati su in data 27.09.2020, 28.09.2020 e 23.05.2021, che CP_7 riproducono altrettanti contenuti apparsi sul sito internet del giornale, i convenuti avrebbero artatamente associato la sua persona alle vicende giudiziarie del fratello, il , interessato nel periodo di riferimento da Controparte_8 un'indagine per peculato avviata dallo Stato Vaticano;
avrebbero quindi screditato la sua persona con accuse infondate ed infamanti anche di riciclaggio di denaro, per il tramite della società di cui lo stesso detiene la Controparte_9 Parte_1 quota di maggioranza.
3. La diffusione di notizie false sull'attività imprenditoriale di Parte_1 avrebbe, inoltre, generato ingenti danni patrimoniali, determinando di fatto l'arresto delle attività della società e non patrimoniali, causando CP_1 all'attore problemi di stress, insonnia e demotivazione, che lo avrebbero spinto a desistere nella prosecuzione dell'attività imprenditoriale intrapresa.
4. Si sono costituiti i convenuti, respingendo ogni addebito;
hanno evidenziato che gli articoli asseritamente diffamatori si inserivano in una più ampia inchiesta giornalistica -condotta da per il settimanale che Controparte_5 CP_7 aveva preso le mosse dall'indagine giudiziaria, condotta a partire dal 2018 dai
Promotori di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano, che aveva coinvolto il
AR , fratello dell'odierno attore, e la rete di rapporti personali CP_8
e familiari che avrebbero beneficiato di favori e scambi economici grazie all'intervento dell'alto prelato.
5. Nel contesto di tale inchiesta, il giornalista di ha esaminato diversi CP_7 documenti ufficiali ed attinto anche a fonti interne al Vaticano -di cui rivendica l'anonimato- giungendo a formulare una personale interpretazione della vicenda;
tale interpretazione non si discosterebbe, peraltro, dalle conclusioni a cui giunge, successivamente, l'autorità giudiziaria vaticana che nel 2021 dispone il rinvio a
2 giudizio del con l'accusa di peculato. Controparte_8
6. L'autore degli articoli ha pertanto, secondo la prospettazione difensiva, svolto un'autonoma inchiesta, concentrando la propria attenzione sulla figura del
AR e sulla sua rete familiare e di conoscenze, perciò Controparte_8 occupandosi anche dell'attività imprenditoriale del fratello, odierno attore. Ciò renderebbe evidente la rilevanza pubblica degli argomenti trattati e del diritto- dovere del giornalista di riferire tali fatti e di suggerire, tra l'altro, nuovi spunti di riflessione e di analisi.
7. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del
31.10.2024 alla quale le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni, chiedendone l'accoglimento.
8. All'esito dell'istruttoria espletata, ritiene il Tribunale che gli articoli oggetto di causa siano espressione del diritto di inchiesta giudiziaria e che ricorrano, pertanto, tutti gli elementi per escludere la portata diffamatoria degli stessi.
9. Si osserva, in primo luogo, che i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca sono, come è noto, l'interesse del pubblico alla conoscenza delle notizie diffuse, la correttezza dell'esposizione dei fatti - in ciò propriamente si sostanzia la cd. continenza – e, infine, la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto.
Quest'ultimo requisito tollera le inesattezze (anche di carattere tecnico), o le incompletezze, che possono ritenersi irrilevanti se riferite a particolari di non decisivo rilievo e privi di valore informativo, a condizione che venga rispettata la verità della notizia nel suo nucleo essenziale.
10. I medesimi canoni valgono, inoltre, quando alla cronaca si aggiungano valutazioni critiche dei fatti stessi, eventualmente lesive della reputazione altrui;
il giudizio critico, per rimanere nei limiti della liceità, deve trarre spunto dalla realtà oggettiva e quindi da fatti realmente accaduti ed essere valutato, con riferimento alle conclusioni raggiunte, nel contesto in cui le espressioni vengono pronunciate.
Nell'esercizio del diritto di critica, fermo restando il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta, quella che viene espressa
è invero un'opinione, che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva e non può che corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, talvolta anche con toni duri e sprezzanti che esprimono “convincimenti, valori, credenze necessariamente
3 differenti tra individui nei vari gruppi sociali" (Cass. pen., sez. V., 8 maggio 1998,
n. 6584).
11. Tipica espressione del diritto di critica è, come nel caso che qui interessa, il giornalismo di inchiesta, attraverso il quale l'autore espone in maniera critica quanto da lui appreso, conosciuto e scoperto direttamente nella sua attività di indagine e di ricerca della notizia, svolta in maniera autonoma ed indipendente.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, al "giornalismo d'inchiesta", considerato quale species più rilevante della attività di informazione, deve essere
"riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso,
l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista” (Cass. civ., n. 16236 del 9.7.2010; Cassazione penale n. 9337 del 27.2.2013).
12. Sul punto, appare rilevante richiamare il contenuto della Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla e dall'Ordine nazionale dei CP_10 giornalisti) che, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che "il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini;
per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il
giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il
giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato". “In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice del merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi sulla base di elementi obiettivi e rilevanti” (Cass. pen. sez. V, 27 febbraio
2013 n. 9337).
4 13. Così illustrata la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, ritiene questo giudice che l'inchiesta condotta da debba essere valutata nel più ampio CP_7 contesto storico in cui si è svolta e che, sotto tale lente, costituisca legittima espressione del cd. “giornalismo di inchiesta”.
14. In primo luogo, va osservato che, diversamente da quanto argomentato dagli attori, gli articoli in esame non contengono riferimenti a fatti e circostanze false e risulta perciò rispettato il requisito della verità, quantomeno putativa.
15. Con riferimento al primo articolo (cfr. doc. 2 convenuti), apparso sul sito de il 24.09.2020, con il titolo “Ecco perché il cardinale si è dimesso. CP_7 Pt_1
Soldi dei poveri al fratello e offshore: le carte dello scandalo. E il Papa chiede pulizia”,
a firma di (pubblicato successivamente anche sul settimanale Controparte_5 in data 27.09.2020 con il titolo “La spada di CO sui corrotti”), si osserva che le circostanze relative all'attività commerciale dell'odierno attore, alla costituzione della , all'esistenza di rapporti commerciali con la e ai CP_1 CP_11 dati finanziari della stessa società, non risultano falsi, ma sono anzi confermati dalla stessa produzione documentale di parte attrice;
l'articolo, quindi, espone in chiave critica i risultati della ricerca giornalistica compiuta da , il quale si CP_5 interroga e pone degli interrogativi sulla possibilità che, come per le attività degli altri fratelli dell'alto prelato, anche quella di fosse stata in qualche Parte_1 modo agevolata dal tale conclusione appare, inoltre, plausibile, in CP_8 ragione della ricorrenza di indici di collegamento tra l'attività imprenditoriale dell'attore e la rete di conoscenze del fratello – il finanziamento al progetto CP_8 imprenditoriale della ottenuto da , già coinvolto CP_1 Persona_1 insieme al nella vicenda Falcon Oil;
la partnership con la Controparte_8 CP_11 di Roma per la sponsorizzazione della Birra Pollicina - similmente a quanto riscontrato per le attività degli altri fratelli del AR, che pure erano finiti sotto la lente del Vaticano.
16. Del tutto legittimo appare, poi, il ricorso a fonti ufficiali che all'epoca dello scritto erano coperte da segreto istruttorio (cfr. sul punto Cass. N. 3727/2016) e che, comunque, il convenuto ha documentato in questa sede;
allo stesso modo, legittimo è il ricorso, espressamente dedotto dai convenuti, a fonti interne al
Vaticano di cui rivendicano l'anonimato.
17. L'articolo in esame, quindi, contiene autonomi spunti di riflessione e di analisi
5 del giornalista che non risultano, secondo la valutazione di merito propria di questo organo giurisdizionale, affatto inverosimili, se valutati alla luce delle fonti richiamate e documentate dai convenuti.
18. Questi ultimi, inoltre, documentano che gli stessi Promotori di Giustizia della
Città del Vaticano, nel corso delle indagini poi sfociate nella richiesta di citazione del 30 giugno 2021 a carico del , avevano esaminato le attività Controparte_8 commerciali di e della in ragione delle possibili Parte_1 CP_1 implicazioni con le attività illecite contestate al (si leggano le Controparte_8 pagine 329 e 333 della Richiesta di emissione di decreto di citazione del 31 giugno
2021, doc. 3 della comparsa di costituzione dei convenuti).
19. In secondo luogo, si osserva che le espressioni utilizzate dal giornalista, lette nel contesto dell'articolo e secondo la sequenza integrale dello stesso, non sono rivolte a screditare la figura professionale o personale di , ma sollevano Parte_1 dubbi e approfondiscono alcuni aspetti degli interessi economici dell'attore legati a soggetti a loro volta collegati al AR . CP_8
20. Con riferimento all'articolo pubblicato sul sito de L'Espresso in data 28.09.2020 dal titolo “Il «sistema Becciu» sempre più a nudo: ecco come finanziava lobby e reti di potere” possono formularsi osservazioni simili a quelle già esposte.
21. Si evidenzia, inoltre, che alcune mere imprecisioni in ordine al reale oggetto del finanziamento ottenuto dalla da parte dell'imprenditore CP_1 [...]
(circostanza di per sé pacifica), risultano irrilevanti e prive di Persona_2 valore informativo rispetto al nucleo centrale della complessiva analisi giornalistica;
questa, per come appare dal contenuto letterale dell'articolo, è diretta a sondare e a valutare l'esistenza di una rete di rapporti e amicizie creata dal AR Pt_1 quando era Segretario di Stato Vaticano e a valutare la possibilità che, in tale contesto, siano stati favoriti i familiari dell'alto prelato, tra i quali, appunto, Pt_1
e la sua società.
[...]
22. L'articolo pubblicato in data 23.05.2021 dal titolo “Preghiere per gli acquisti” commenta, invece, le battute finali dell'inchiesta giudiziaria che ha interessato il e, anche in questo caso, le frasi e le espressioni riferite a Controparte_8 Pt_1
e alla non hanno un contenuto denigratorio o diffamatorio.
[...] CP_1
23. Come già osservato con riguardo ai precedenti, anche questo articolo contiene il riferimento ad un nucleo centrale di fatti veri che il giornalista elabora per
6 esprimere, con un linguaggio corretto e privo di gratuiti attacchi personali, il proprio personale punto di vista sull'opportunità della commistione tra l'attività imprenditoriale di e la rete di amicizie del fratello si Parte_1 CP_8 evidenzia in particolare che nell'articolo in oggetto non vengono attribuite a Pt_1
condotte di rilievo penale: viene, anzi, espressamente esclusa la ricorrenza
[...] di ipotesi di reato;
ciò che viene osservato è che nei progetti imprenditoriali dell'odierno attore, i soggetti coinvolti “incrociano i vari ambiti degli affari della
Segreteria di Stato”.
24. In conclusione, tutti e tre gli articoli vanno letti ed interpretati come una critica a quello che il giornalista stesso definisce il “metodo Becciu” e che, secondo la sua personale interpretazione, fa emergere un conflitto di interessi tra il ruolo istituzionale e quello privato del AR.
25. In tale contesto, i riferimenti all'odierno attore e fratello del , CP_8 esprimono un punto di vista critico dell'autore che può legittimamente assumere anche toni aspri e polemici, giustificati dalla peculiarità e dall'indubbia rilevanza pubblica dei soggetti coinvolti.
26. Secondo la costante giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, infatti
“Qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica” (Cass. civ., Sent n. 25/2009 e più recentemente, Cass. civ., Ord. N. 6464/2024).
27. Alla luce di quanto esposto, le affermazioni contenute negli articoli in esame non possono in alcun modo ritenersi lesive dell'onore e della reputazione professionale dell'odierno attore, in quanto costituiscono legittima espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero del loro autore, consacrato nell'art. 21 della Costituzione.
28. Le domande proposte dagli attori meritano, pertanto, di essere integralmente
7 respinte.
29. Resta assorbita ogni valutazione relativa alla sussistenza del danno che, peraltro, non è stato in alcun modo provato, né quantificato da parte attrice.
30. Alla soccombenza segue la condanna degli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei convenuti, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato e della media complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei convenuti, che liquida in complessivi € 4.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2025
La Giudice
Dott.ssa Francesca Giacomini
8
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
In nome del Popolo Italiano
Sezione XVIII civile
Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca
Giacomini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45688 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021vertente:
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio nonché quale legale rappresentante pro tempore della società CP_1
(P.I. ), entrambi con l'Avv. Natale Callipari (C.F.
[...] P.IVA_1
); C.F._2
- attori -
E
( ), Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P. Iva , ( ), nella qualità di P.IVA_3 CP_4 C.F._3
Direttore Responsabile de L'Espresso e Controparte_5
( ), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio C.F._4
Martinetti ( ), Vanessa Giovanetti ( e C.F._5 C.F._6
Valeria Vacchini ( C.F._7
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata e la hanno Parte_1 CP_1 convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale , Controparte_5 CP_6
[..
[...] , il Direttore responsabile e l'editore CP_7 CP_4 [...]
– cui è subentrata a seguito di cessione di ramo d'azienda la Controparte_2 [...]
– per l'accertamento delle rispettive responsabilità e la Controparte_3 conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori in ragione della condotta diffamatoria perpetrata nei loro confronti dal settimanale . CP_7
2. In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, con tre articoli pubblicati su in data 27.09.2020, 28.09.2020 e 23.05.2021, che CP_7 riproducono altrettanti contenuti apparsi sul sito internet del giornale, i convenuti avrebbero artatamente associato la sua persona alle vicende giudiziarie del fratello, il , interessato nel periodo di riferimento da Controparte_8 un'indagine per peculato avviata dallo Stato Vaticano;
avrebbero quindi screditato la sua persona con accuse infondate ed infamanti anche di riciclaggio di denaro, per il tramite della società di cui lo stesso detiene la Controparte_9 Parte_1 quota di maggioranza.
3. La diffusione di notizie false sull'attività imprenditoriale di Parte_1 avrebbe, inoltre, generato ingenti danni patrimoniali, determinando di fatto l'arresto delle attività della società e non patrimoniali, causando CP_1 all'attore problemi di stress, insonnia e demotivazione, che lo avrebbero spinto a desistere nella prosecuzione dell'attività imprenditoriale intrapresa.
4. Si sono costituiti i convenuti, respingendo ogni addebito;
hanno evidenziato che gli articoli asseritamente diffamatori si inserivano in una più ampia inchiesta giornalistica -condotta da per il settimanale che Controparte_5 CP_7 aveva preso le mosse dall'indagine giudiziaria, condotta a partire dal 2018 dai
Promotori di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano, che aveva coinvolto il
AR , fratello dell'odierno attore, e la rete di rapporti personali CP_8
e familiari che avrebbero beneficiato di favori e scambi economici grazie all'intervento dell'alto prelato.
5. Nel contesto di tale inchiesta, il giornalista di ha esaminato diversi CP_7 documenti ufficiali ed attinto anche a fonti interne al Vaticano -di cui rivendica l'anonimato- giungendo a formulare una personale interpretazione della vicenda;
tale interpretazione non si discosterebbe, peraltro, dalle conclusioni a cui giunge, successivamente, l'autorità giudiziaria vaticana che nel 2021 dispone il rinvio a
2 giudizio del con l'accusa di peculato. Controparte_8
6. L'autore degli articoli ha pertanto, secondo la prospettazione difensiva, svolto un'autonoma inchiesta, concentrando la propria attenzione sulla figura del
AR e sulla sua rete familiare e di conoscenze, perciò Controparte_8 occupandosi anche dell'attività imprenditoriale del fratello, odierno attore. Ciò renderebbe evidente la rilevanza pubblica degli argomenti trattati e del diritto- dovere del giornalista di riferire tali fatti e di suggerire, tra l'altro, nuovi spunti di riflessione e di analisi.
7. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del
31.10.2024 alla quale le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni, chiedendone l'accoglimento.
8. All'esito dell'istruttoria espletata, ritiene il Tribunale che gli articoli oggetto di causa siano espressione del diritto di inchiesta giudiziaria e che ricorrano, pertanto, tutti gli elementi per escludere la portata diffamatoria degli stessi.
9. Si osserva, in primo luogo, che i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca sono, come è noto, l'interesse del pubblico alla conoscenza delle notizie diffuse, la correttezza dell'esposizione dei fatti - in ciò propriamente si sostanzia la cd. continenza – e, infine, la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto.
Quest'ultimo requisito tollera le inesattezze (anche di carattere tecnico), o le incompletezze, che possono ritenersi irrilevanti se riferite a particolari di non decisivo rilievo e privi di valore informativo, a condizione che venga rispettata la verità della notizia nel suo nucleo essenziale.
10. I medesimi canoni valgono, inoltre, quando alla cronaca si aggiungano valutazioni critiche dei fatti stessi, eventualmente lesive della reputazione altrui;
il giudizio critico, per rimanere nei limiti della liceità, deve trarre spunto dalla realtà oggettiva e quindi da fatti realmente accaduti ed essere valutato, con riferimento alle conclusioni raggiunte, nel contesto in cui le espressioni vengono pronunciate.
Nell'esercizio del diritto di critica, fermo restando il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta, quella che viene espressa
è invero un'opinione, che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva e non può che corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, talvolta anche con toni duri e sprezzanti che esprimono “convincimenti, valori, credenze necessariamente
3 differenti tra individui nei vari gruppi sociali" (Cass. pen., sez. V., 8 maggio 1998,
n. 6584).
11. Tipica espressione del diritto di critica è, come nel caso che qui interessa, il giornalismo di inchiesta, attraverso il quale l'autore espone in maniera critica quanto da lui appreso, conosciuto e scoperto direttamente nella sua attività di indagine e di ricerca della notizia, svolta in maniera autonoma ed indipendente.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, al "giornalismo d'inchiesta", considerato quale species più rilevante della attività di informazione, deve essere
"riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso,
l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista” (Cass. civ., n. 16236 del 9.7.2010; Cassazione penale n. 9337 del 27.2.2013).
12. Sul punto, appare rilevante richiamare il contenuto della Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla e dall'Ordine nazionale dei CP_10 giornalisti) che, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che "il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini;
per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il
giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il
giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato". “In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice del merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi sulla base di elementi obiettivi e rilevanti” (Cass. pen. sez. V, 27 febbraio
2013 n. 9337).
4 13. Così illustrata la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, ritiene questo giudice che l'inchiesta condotta da debba essere valutata nel più ampio CP_7 contesto storico in cui si è svolta e che, sotto tale lente, costituisca legittima espressione del cd. “giornalismo di inchiesta”.
14. In primo luogo, va osservato che, diversamente da quanto argomentato dagli attori, gli articoli in esame non contengono riferimenti a fatti e circostanze false e risulta perciò rispettato il requisito della verità, quantomeno putativa.
15. Con riferimento al primo articolo (cfr. doc. 2 convenuti), apparso sul sito de il 24.09.2020, con il titolo “Ecco perché il cardinale si è dimesso. CP_7 Pt_1
Soldi dei poveri al fratello e offshore: le carte dello scandalo. E il Papa chiede pulizia”,
a firma di (pubblicato successivamente anche sul settimanale Controparte_5 in data 27.09.2020 con il titolo “La spada di CO sui corrotti”), si osserva che le circostanze relative all'attività commerciale dell'odierno attore, alla costituzione della , all'esistenza di rapporti commerciali con la e ai CP_1 CP_11 dati finanziari della stessa società, non risultano falsi, ma sono anzi confermati dalla stessa produzione documentale di parte attrice;
l'articolo, quindi, espone in chiave critica i risultati della ricerca giornalistica compiuta da , il quale si CP_5 interroga e pone degli interrogativi sulla possibilità che, come per le attività degli altri fratelli dell'alto prelato, anche quella di fosse stata in qualche Parte_1 modo agevolata dal tale conclusione appare, inoltre, plausibile, in CP_8 ragione della ricorrenza di indici di collegamento tra l'attività imprenditoriale dell'attore e la rete di conoscenze del fratello – il finanziamento al progetto CP_8 imprenditoriale della ottenuto da , già coinvolto CP_1 Persona_1 insieme al nella vicenda Falcon Oil;
la partnership con la Controparte_8 CP_11 di Roma per la sponsorizzazione della Birra Pollicina - similmente a quanto riscontrato per le attività degli altri fratelli del AR, che pure erano finiti sotto la lente del Vaticano.
16. Del tutto legittimo appare, poi, il ricorso a fonti ufficiali che all'epoca dello scritto erano coperte da segreto istruttorio (cfr. sul punto Cass. N. 3727/2016) e che, comunque, il convenuto ha documentato in questa sede;
allo stesso modo, legittimo è il ricorso, espressamente dedotto dai convenuti, a fonti interne al
Vaticano di cui rivendicano l'anonimato.
17. L'articolo in esame, quindi, contiene autonomi spunti di riflessione e di analisi
5 del giornalista che non risultano, secondo la valutazione di merito propria di questo organo giurisdizionale, affatto inverosimili, se valutati alla luce delle fonti richiamate e documentate dai convenuti.
18. Questi ultimi, inoltre, documentano che gli stessi Promotori di Giustizia della
Città del Vaticano, nel corso delle indagini poi sfociate nella richiesta di citazione del 30 giugno 2021 a carico del , avevano esaminato le attività Controparte_8 commerciali di e della in ragione delle possibili Parte_1 CP_1 implicazioni con le attività illecite contestate al (si leggano le Controparte_8 pagine 329 e 333 della Richiesta di emissione di decreto di citazione del 31 giugno
2021, doc. 3 della comparsa di costituzione dei convenuti).
19. In secondo luogo, si osserva che le espressioni utilizzate dal giornalista, lette nel contesto dell'articolo e secondo la sequenza integrale dello stesso, non sono rivolte a screditare la figura professionale o personale di , ma sollevano Parte_1 dubbi e approfondiscono alcuni aspetti degli interessi economici dell'attore legati a soggetti a loro volta collegati al AR . CP_8
20. Con riferimento all'articolo pubblicato sul sito de L'Espresso in data 28.09.2020 dal titolo “Il «sistema Becciu» sempre più a nudo: ecco come finanziava lobby e reti di potere” possono formularsi osservazioni simili a quelle già esposte.
21. Si evidenzia, inoltre, che alcune mere imprecisioni in ordine al reale oggetto del finanziamento ottenuto dalla da parte dell'imprenditore CP_1 [...]
(circostanza di per sé pacifica), risultano irrilevanti e prive di Persona_2 valore informativo rispetto al nucleo centrale della complessiva analisi giornalistica;
questa, per come appare dal contenuto letterale dell'articolo, è diretta a sondare e a valutare l'esistenza di una rete di rapporti e amicizie creata dal AR Pt_1 quando era Segretario di Stato Vaticano e a valutare la possibilità che, in tale contesto, siano stati favoriti i familiari dell'alto prelato, tra i quali, appunto, Pt_1
e la sua società.
[...]
22. L'articolo pubblicato in data 23.05.2021 dal titolo “Preghiere per gli acquisti” commenta, invece, le battute finali dell'inchiesta giudiziaria che ha interessato il e, anche in questo caso, le frasi e le espressioni riferite a Controparte_8 Pt_1
e alla non hanno un contenuto denigratorio o diffamatorio.
[...] CP_1
23. Come già osservato con riguardo ai precedenti, anche questo articolo contiene il riferimento ad un nucleo centrale di fatti veri che il giornalista elabora per
6 esprimere, con un linguaggio corretto e privo di gratuiti attacchi personali, il proprio personale punto di vista sull'opportunità della commistione tra l'attività imprenditoriale di e la rete di amicizie del fratello si Parte_1 CP_8 evidenzia in particolare che nell'articolo in oggetto non vengono attribuite a Pt_1
condotte di rilievo penale: viene, anzi, espressamente esclusa la ricorrenza
[...] di ipotesi di reato;
ciò che viene osservato è che nei progetti imprenditoriali dell'odierno attore, i soggetti coinvolti “incrociano i vari ambiti degli affari della
Segreteria di Stato”.
24. In conclusione, tutti e tre gli articoli vanno letti ed interpretati come una critica a quello che il giornalista stesso definisce il “metodo Becciu” e che, secondo la sua personale interpretazione, fa emergere un conflitto di interessi tra il ruolo istituzionale e quello privato del AR.
25. In tale contesto, i riferimenti all'odierno attore e fratello del , CP_8 esprimono un punto di vista critico dell'autore che può legittimamente assumere anche toni aspri e polemici, giustificati dalla peculiarità e dall'indubbia rilevanza pubblica dei soggetti coinvolti.
26. Secondo la costante giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, infatti
“Qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica” (Cass. civ., Sent n. 25/2009 e più recentemente, Cass. civ., Ord. N. 6464/2024).
27. Alla luce di quanto esposto, le affermazioni contenute negli articoli in esame non possono in alcun modo ritenersi lesive dell'onore e della reputazione professionale dell'odierno attore, in quanto costituiscono legittima espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero del loro autore, consacrato nell'art. 21 della Costituzione.
28. Le domande proposte dagli attori meritano, pertanto, di essere integralmente
7 respinte.
29. Resta assorbita ogni valutazione relativa alla sussistenza del danno che, peraltro, non è stato in alcun modo provato, né quantificato da parte attrice.
30. Alla soccombenza segue la condanna degli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei convenuti, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato e della media complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei convenuti, che liquida in complessivi € 4.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2025
La Giudice
Dott.ssa Francesca Giacomini
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