Articolo 42 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 41Articolo 43
Versione
15 ottobre 1950
Art. 42. (Ricorso per cassazione.
Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)

Il testo degli articoli 360 e 361 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1° per motivi attinenti alla giurisdizione;
2° per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza
3° per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4° per nullita' della sentenza o del procedimento;
5° per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.
"Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto".
"Art. 361 (Riserva facoltativa, di ricorso contro sentenze non definitive). - Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza dinanzi allo istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
"Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
"La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950
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