Articolo 119 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 118Articolo 120
Versione
15 gennaio 1976
Art. 119.
Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1976, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976