Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1632
CS
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 10, 11 e 43 nonché 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza.

    Il provvedimento di revoca è adeguatamente motivato. La condotta dell'appellante di lasciare il fucile incustodito nell'autoveicolo, con finestrino abbassato e portiere non assicurate, integra una scarsa accortezza e diligenza nella custodia dell'arma, tale da giustificare il giudizio di inaffidabilità. Il procedimento amministrativo è autonomo da quello penale. La mancanza di misure di sorveglianza riguardava sia il fucile dell'appellante che quello dello zio.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 54 c.p.

    Il Questore procedente non aveva l'onere di valutare profili di ipotetica impunibilità penale, ma solo la situazione complessiva ai fini dell'affidabilità. Anche a considerare attendibile la ricostruzione dell'appellante, sarebbe stato agevole evitare di lasciare la vettura incustodita o quantomeno chiudere il finestrino, oppure portare i fucili nel bar.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1632
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1632
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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