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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente e Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4263/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009955552000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170009816109000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200021054490000 TASSA RIFIUTI 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220010286571000 TASSA RIFIUTI 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70016013050912008000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70016013051283003000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata dal dott. Difensore_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento notificata il 19/6/25 con la quale viene richiesta la somma di euro 79.274,93 in virtù di cartelle ed avvisi di accertamento. In particolare la ricorrente si oppone alla cartella contenete Imu anno 2010,
Tarsu anni 2014 e 2015 nonché due avvisi di accertamento relativi rispettivamente ad Irpef anno 2010 ed anno 2011.
Eccepisce, con ampie argomentazioni, la nullità dell'intimazione per la mancata notifica delle cartelle e degli accertamenti.
Fa presente che nessuna prova viene fornita dal concessionario a dimostrazione del fatto che gli atti prodromici siano stati regolarmente notificati.
La mancata notifica degli atti prodromici determina, altresì, la decadenza degli ufficio dal richiedere le somme nonché la prescrizione delle somme stesse.
Eccepisce altresì la prescrizione delle somme relative all'IMU anno 2010 considerato che tra la presunta notifica della stessa (27/7/17) alla data di notifica dell'intimazione è in ogni caso decorso l termine prescrizionale di cinque anni. Eccepisce, infine, la prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni.
Si costituisce per l'ADER, rappresentata dall'avv. Difensore_2, la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per essere stati regolarmente notificati gli atti prodromici.
Contesta l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ed in ordine alla prescrizione sostiene di avere notificato un preavviso di fermo amministrativo nonché precedenti intimazioni di pagamento.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per l'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Richiama, ai fini interruttivi della prescrizione, le intimazioni di pagamento già indicate da ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va preso atto che parte resistente deposita le notifiche delle cartelle e degli avvisi di accertamento senza, tuttavia, depositare alcun atto interruttivo.
Ne consegue che va accolta l'eccezione di prescrizione della cartella relativa ad IMU anno 2010 atteso che dalla data di notifica della stessa, avvenuta il 27/7/17 a mani della madre del ricorrente, e la data di notifica dell'intimazione di pagamento è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Si ricorda, infatti, che i tributi locali rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. il quale prevede una prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Infatti i tributi locali sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa debendi" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso (Cass. Sez. V n. 4283 del
23/2/10).
Ugualmente va accolto il ricorso relativamente alla intervenuta prescrizione delle sanzioni riportate nei due avvisi di accertamento relativi ad Irpef anni 2010 e 2011.
Infatti dalla data di notifica degli stessi accertamenti (11/12/15) alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata è decorso il termine di cinque anni
Infatti il termine di prescrizione breve quinquennale deve ritenersi correttamente applicato per le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, in forza del quale “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”.
Ugualmente va accolta l'eccezione di prescrizione degli interessi dal momento che il codice civile, all'art. 2948, dispone che gli interessi e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o a termini più brevi, si prescrivono in cinque anni.
Si tratta di una norma speciale che prevede una prescrizione più breve rispetto a quella ordinaria di dieci anni.
A tal proposito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 13781 del 18/5/23, ha ritenuto che agli interessi si applica lil termine prescrizionale quinquennale previsto dalla disciplina codicistica a prescindere dalla tipologia degli stessi e della natura dell'obbligazione principale.- Il ricorso va rigettato nel resto.
Infatti i resistenti hanno dimostrato, attraverso l'esibizione delle copie delle notifiche, che la cartella relativa a Tarsu anno 2014 è stata regolarmente notificata a mani proprie il 10/2/23 mentre quella relativa a Tarsu 2015 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc con successivo cad mentre gli avvisi di accertamento sono stati notificati a mani proprie l'11/12/15.
Ne consegue che alcuna prescrizione si è verificata per le richiamate cartelle e per gli avvisi di accertamento (questi ultimi con esclusione delle sanzioni).
Le spese, tenuto conto del parziale accoglimento, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso relativamente alla cartella contenete IMU anno 2010; dichiara prescritte le sanzioni e gli interessi riportati nei due avvisi di accertamento;
rigetta nel resto;
compensa le spese.
Così deciso in Salerno il 14/1/26
Il presidente relatore
Avv. Sergio della Volpe
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente e Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4263/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009955552000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170009816109000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200021054490000 TASSA RIFIUTI 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220010286571000 TASSA RIFIUTI 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70016013050912008000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70016013051283003000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata dal dott. Difensore_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento notificata il 19/6/25 con la quale viene richiesta la somma di euro 79.274,93 in virtù di cartelle ed avvisi di accertamento. In particolare la ricorrente si oppone alla cartella contenete Imu anno 2010,
Tarsu anni 2014 e 2015 nonché due avvisi di accertamento relativi rispettivamente ad Irpef anno 2010 ed anno 2011.
Eccepisce, con ampie argomentazioni, la nullità dell'intimazione per la mancata notifica delle cartelle e degli accertamenti.
Fa presente che nessuna prova viene fornita dal concessionario a dimostrazione del fatto che gli atti prodromici siano stati regolarmente notificati.
La mancata notifica degli atti prodromici determina, altresì, la decadenza degli ufficio dal richiedere le somme nonché la prescrizione delle somme stesse.
Eccepisce altresì la prescrizione delle somme relative all'IMU anno 2010 considerato che tra la presunta notifica della stessa (27/7/17) alla data di notifica dell'intimazione è in ogni caso decorso l termine prescrizionale di cinque anni. Eccepisce, infine, la prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni.
Si costituisce per l'ADER, rappresentata dall'avv. Difensore_2, la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per essere stati regolarmente notificati gli atti prodromici.
Contesta l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ed in ordine alla prescrizione sostiene di avere notificato un preavviso di fermo amministrativo nonché precedenti intimazioni di pagamento.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per l'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Richiama, ai fini interruttivi della prescrizione, le intimazioni di pagamento già indicate da ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va preso atto che parte resistente deposita le notifiche delle cartelle e degli avvisi di accertamento senza, tuttavia, depositare alcun atto interruttivo.
Ne consegue che va accolta l'eccezione di prescrizione della cartella relativa ad IMU anno 2010 atteso che dalla data di notifica della stessa, avvenuta il 27/7/17 a mani della madre del ricorrente, e la data di notifica dell'intimazione di pagamento è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Si ricorda, infatti, che i tributi locali rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. il quale prevede una prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Infatti i tributi locali sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa debendi" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso (Cass. Sez. V n. 4283 del
23/2/10).
Ugualmente va accolto il ricorso relativamente alla intervenuta prescrizione delle sanzioni riportate nei due avvisi di accertamento relativi ad Irpef anni 2010 e 2011.
Infatti dalla data di notifica degli stessi accertamenti (11/12/15) alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata è decorso il termine di cinque anni
Infatti il termine di prescrizione breve quinquennale deve ritenersi correttamente applicato per le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, in forza del quale “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”.
Ugualmente va accolta l'eccezione di prescrizione degli interessi dal momento che il codice civile, all'art. 2948, dispone che gli interessi e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o a termini più brevi, si prescrivono in cinque anni.
Si tratta di una norma speciale che prevede una prescrizione più breve rispetto a quella ordinaria di dieci anni.
A tal proposito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 13781 del 18/5/23, ha ritenuto che agli interessi si applica lil termine prescrizionale quinquennale previsto dalla disciplina codicistica a prescindere dalla tipologia degli stessi e della natura dell'obbligazione principale.- Il ricorso va rigettato nel resto.
Infatti i resistenti hanno dimostrato, attraverso l'esibizione delle copie delle notifiche, che la cartella relativa a Tarsu anno 2014 è stata regolarmente notificata a mani proprie il 10/2/23 mentre quella relativa a Tarsu 2015 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc con successivo cad mentre gli avvisi di accertamento sono stati notificati a mani proprie l'11/12/15.
Ne consegue che alcuna prescrizione si è verificata per le richiamate cartelle e per gli avvisi di accertamento (questi ultimi con esclusione delle sanzioni).
Le spese, tenuto conto del parziale accoglimento, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso relativamente alla cartella contenete IMU anno 2010; dichiara prescritte le sanzioni e gli interessi riportati nei due avvisi di accertamento;
rigetta nel resto;
compensa le spese.
Così deciso in Salerno il 14/1/26
Il presidente relatore
Avv. Sergio della Volpe