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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1039/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5963/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00214-2025 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, impugnando l'intimazione di pagamento, meglio descritta in atti, notificata in data 23 maggio 2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento di euro 114.091,56 comprensivo di sanzioni e interessi.
L'intimazione di pagamento traeva origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Lipari conclusasi il 26 agosto 2022, per l'anno 2018, mediante la quale si accertavano maggiori presunti ricavi per euro 803.771,00, con conseguente asserita pretesa di maggiori imposte e sanzioni per complessivi euro
565.939,51. Avverso tale avviso la società aveva proposto ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Messina, instaurando il giudizio rubricato R.G.R. n. 4384/2023 conclusosi con rideterminazione del reddito non dichiarato. Allo stato il giudizio risulta pendente in secondo grado.
La società ricorrente, preliminarmente, formulava istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. . Inoltre, eccepiva il difetto di sottoscrizione e carenza di delega in capo al firmatario dell'atto, il difetto di motivazione in relazione alla pretesa nonché al criterio di calcolo di interessi e, infine, l'illegittima applicazione di sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi eccepiti e, a tal fine, depositava atto dispositivo dell'Agenzia n. Società_1 con allegato b e l'attestazione di conformità.
All'udienza del 15.1.2026, in presenza di entrambe le parti, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, appare infondato, pertanto, va rigettato.
L'eccezione di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. è infondata e deve essere rigettata.
La sospensione necessaria presuppone la pendenza di un giudizio pregiudiziale avente ad oggetto una questione la cui definizione sia logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto alla decisione della presente causa. Nel caso di specie, la controversia richiamata dalla parte non assume carattere pregiudiziale, poiché le somme oggetto della pretesa sono dovute in forza di sentenza già intervenuta, la quale costituisce titolo autonomo e vincolante ai sensi dell'art. 2953 c.c. Ne consegue che l'esito dell'altro giudizio non incide sulla debenza delle somme portate dall'atto impugnato, con esclusione di qualsiasi rapporto di dipendenza necessaria. Pertanto, l'istanza di sospensione va rigettata.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di sottoscrizione e di carenza di delega del funzionario firmatario dell'atto essa risulta infondata.
In base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, gli atti dell'Agenzia delle Entrate possono essere validamente sottoscritti da un funzionario della carriera direttiva munito di delega, la cui esistenza non deve essere necessariamente allegata all'atto notificato al contribuente, essendo sufficiente che la delega risulti agli atti dell'Amministrazione e sia esigibile in giudizio ove contestata.
Nel caso di specie, l'atto impugnato reca la sottoscrizione di soggetto appartenente alla struttura amministrativa competente e legittimato alla sua emissione.
Peraltro, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare la dedotta mancanza di potere, limitandosi a sollevare eccezioni generiche non supportate da riscontri. Mentre, l'agenzia, costituendosi depositava atto dispositivo n. Società_1 che legittimava il firmatario – Capo Team legale 1 dell'Area Contenzioso dell'ufficio legale, DE CAMPO Gabriella – sulla base della delega del Direttore provinciale Nominativo_1
. Pertanto, non essendo ravvisabile alcuna nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione o per carenza di delega,
l'eccezione deve essere rigettata.
L'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento è infondata.
L'intimazione di pagamento, quale atto tipico della fase esecutiva della riscossione, non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione degli estremi della/e cartella/e presupposta/e e delle somme dovute, trattandosi di atto meramente sollecitatorio che non introduce una nuova pretesa impositiva, ma si limita a intimare il pagamento di importi già definitivamente determinati con gli atti presupposti.
Nel caso di specie, l'atto impugnato riporta gli elementi essenziali previsti dall'art. 50, comma 2, del D.P.R.
n. 602/1973, consentendo al contribuente di individuare compiutamente il titolo della pretesa e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Pertanto, non essendo configurabile alcun vizio di motivazione, l'eccezione deve essere rigettata.”
Infine, parimenti infondate
Infine, parimenti infondate risultano le eccezioni di illegittima determinazione di sanzioni e interessi atteso che essi discendono da legge e pertanto la mancata indicazione dei criteri non comporta alcuna violazione sanzionabile con la nullità dell'atto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina che si liquidano in euro 4.000,00 oltre iva e accessori.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5963/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00214-2025 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, impugnando l'intimazione di pagamento, meglio descritta in atti, notificata in data 23 maggio 2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento di euro 114.091,56 comprensivo di sanzioni e interessi.
L'intimazione di pagamento traeva origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Lipari conclusasi il 26 agosto 2022, per l'anno 2018, mediante la quale si accertavano maggiori presunti ricavi per euro 803.771,00, con conseguente asserita pretesa di maggiori imposte e sanzioni per complessivi euro
565.939,51. Avverso tale avviso la società aveva proposto ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Messina, instaurando il giudizio rubricato R.G.R. n. 4384/2023 conclusosi con rideterminazione del reddito non dichiarato. Allo stato il giudizio risulta pendente in secondo grado.
La società ricorrente, preliminarmente, formulava istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. . Inoltre, eccepiva il difetto di sottoscrizione e carenza di delega in capo al firmatario dell'atto, il difetto di motivazione in relazione alla pretesa nonché al criterio di calcolo di interessi e, infine, l'illegittima applicazione di sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi eccepiti e, a tal fine, depositava atto dispositivo dell'Agenzia n. Società_1 con allegato b e l'attestazione di conformità.
All'udienza del 15.1.2026, in presenza di entrambe le parti, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, appare infondato, pertanto, va rigettato.
L'eccezione di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. è infondata e deve essere rigettata.
La sospensione necessaria presuppone la pendenza di un giudizio pregiudiziale avente ad oggetto una questione la cui definizione sia logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto alla decisione della presente causa. Nel caso di specie, la controversia richiamata dalla parte non assume carattere pregiudiziale, poiché le somme oggetto della pretesa sono dovute in forza di sentenza già intervenuta, la quale costituisce titolo autonomo e vincolante ai sensi dell'art. 2953 c.c. Ne consegue che l'esito dell'altro giudizio non incide sulla debenza delle somme portate dall'atto impugnato, con esclusione di qualsiasi rapporto di dipendenza necessaria. Pertanto, l'istanza di sospensione va rigettata.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di sottoscrizione e di carenza di delega del funzionario firmatario dell'atto essa risulta infondata.
In base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, gli atti dell'Agenzia delle Entrate possono essere validamente sottoscritti da un funzionario della carriera direttiva munito di delega, la cui esistenza non deve essere necessariamente allegata all'atto notificato al contribuente, essendo sufficiente che la delega risulti agli atti dell'Amministrazione e sia esigibile in giudizio ove contestata.
Nel caso di specie, l'atto impugnato reca la sottoscrizione di soggetto appartenente alla struttura amministrativa competente e legittimato alla sua emissione.
Peraltro, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare la dedotta mancanza di potere, limitandosi a sollevare eccezioni generiche non supportate da riscontri. Mentre, l'agenzia, costituendosi depositava atto dispositivo n. Società_1 che legittimava il firmatario – Capo Team legale 1 dell'Area Contenzioso dell'ufficio legale, DE CAMPO Gabriella – sulla base della delega del Direttore provinciale Nominativo_1
. Pertanto, non essendo ravvisabile alcuna nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione o per carenza di delega,
l'eccezione deve essere rigettata.
L'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento è infondata.
L'intimazione di pagamento, quale atto tipico della fase esecutiva della riscossione, non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione degli estremi della/e cartella/e presupposta/e e delle somme dovute, trattandosi di atto meramente sollecitatorio che non introduce una nuova pretesa impositiva, ma si limita a intimare il pagamento di importi già definitivamente determinati con gli atti presupposti.
Nel caso di specie, l'atto impugnato riporta gli elementi essenziali previsti dall'art. 50, comma 2, del D.P.R.
n. 602/1973, consentendo al contribuente di individuare compiutamente il titolo della pretesa e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Pertanto, non essendo configurabile alcun vizio di motivazione, l'eccezione deve essere rigettata.”
Infine, parimenti infondate
Infine, parimenti infondate risultano le eccezioni di illegittima determinazione di sanzioni e interessi atteso che essi discendono da legge e pertanto la mancata indicazione dei criteri non comporta alcuna violazione sanzionabile con la nullità dell'atto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina che si liquidano in euro 4.000,00 oltre iva e accessori.