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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9359/2024 , introdotta da
(ROMANIA, 22/06/1979) e (ROMA, Parte_1 Parte_2
22/07/1974), entrambi con il patrocinio dell'avv. SABINA COLLETTI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e
si prestano sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio e/ o rinnovo del passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 15/05/2015, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9359/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
15/05/2015 tra (ROMANIA, 22/06/1979) e Parte_1 Pt_2
(ROMA, 22/07/1974) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...]
del Comune di Roma al n. 00050, Parte I , Serie 14, Anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 06/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9359/2024 , introdotta da
(ROMANIA, 22/06/1979) e (ROMA, Parte_1 Parte_2
22/07/1974), entrambi con il patrocinio dell'avv. SABINA COLLETTI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e
si prestano sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio e/ o rinnovo del passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 15/05/2015, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9359/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
15/05/2015 tra (ROMANIA, 22/06/1979) e Parte_1 Pt_2
(ROMA, 22/07/1974) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...]
del Comune di Roma al n. 00050, Parte I , Serie 14, Anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 06/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi