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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00636/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 21/01/2026
N. 00160 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00636/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carla Ciani e Debora Pretin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Furlan e Federico Pagetta, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Galleria Santa Lucia n. 1, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00636/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto della Rettrice dell'Università degli Studi di Padova n. 675 del 12-2-2025, pubblicato in pari data all'Albo on line di Ateneo, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva 2024PO184_4ter – Allegato 2 per la chiamata di n. 1
Professore Universitario di prima fascia, presso il Dipartimento di Scienze Cardio-
Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-
07 – Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio,
Settore scientifico disciplinare MEDS-07/B – Malattie dell''apparato cardiovascolare, mediante chiamata ai sensi dell''art. 18 comma 4ter legge 240/2010, II Bando, bandita con Decreto Rettorale n. 2425 del 20-6-2024 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi:
a) tutti i verbali della Commissione giudicatrice (segnatamente, verbali nn. 1, 2, 3, 4,
5);
b) la proposta di chiamata e correlata delibera del Consiglio di Dipartimento e il provvedimento del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento assunto in data 25-3-2025 e dell''eventuale provvedimento di nomina in ruolo ed immissione in servizio del vincitore Prof. -
OMISSIS-, nonché l''eventuale contratto di lavoro nelle more sottoscritto;
c) per quanto occorra, della nota prot.2025-UNPD0Z9-0065255 del 3-4-2025 di riscontro dell'istanza di annullamento in autotutela;
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 6-6-2025:
- relativamente alla procedura selettiva indetta dalla Rettrice dell'Università degli
Studi di Padova con Decreto rep. n. 2425 del 20-6-2024 per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari N. 00636/2025 REG.RIC.
e Sanità Pubblica, del verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 13-11-2024 limitatamente alla parte in cui attribuisce alla ricorrente principale il giudizio finale
“ottimo” con specifico riferimento all'elemento di valutazione a) “pubblicazioni scientifiche”, nonché del verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 14/11/2024 limitatamente alla parte in cui attribuisce alla ricorrente principale il punteggio di
37,20 con specifico riferimento all'elemento di valutazione a) “pubblicazioni scientifiche”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Padova e di -
OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IL LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con Decreto del 20-6-2024 l'Università di Padova (in seguito, l'Università) indiceva una procedura, ai sensi dell'art. 18 comma 4-ter della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-
Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica.
1.1. Partecipavano alla procedura sei candidati.
1.2. Con Decreto Rettorale dell'8-8-2024 veniva nominata la Commissione, composta dal Prof. -OMISSIS- (Professore di prima fascia dell'Università di Padova), quale
Presidente, e dai Professori -OMISSIS- (Professore di prima fascia dell'Università di
Perugia) e -OMISSIS-(Professore di prima fascia della Sapienza Università di Roma).
1.3. Nel corso della prima seduta (verbale n. 1, del 17-9-2024), la Commissione, “ai sensi delle disposizioni del bando concorsuale e degli artt. 7 e 8 del vigente N. 00636/2025 REG.RIC.
Regolamento”, prendeva atto “degli elementi oggetto di valutazione” stabiliti dal bando (art. 6) e attribuiva agli stessi i relativi punteggi e sub-punteggi.
1.4. All'esito delle operazioni di valutazione della Commissione risultava: primo il
Prof. -OMISSIS-, con 89,25 punti; seconda la Prof. -OMISSIS-, con 84,65 punti; terza la Prof. -OMISSIS-, con 73,95 punti; quarta la Prof. -OMISSIS-, con 68,55 punti; quinta la Prof. -OMISSIS-, con 65,55 e sesto il Prof. -OMISSIS-, con 57,80 punti.
1.5. Con decreto rettorale, pubblicato in data 12-2-2025, l'Università approvava gli atti della procedura.
1.6. In data 17-3-2025 il Consiglio di Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-
Vascolari e Sanità Pubblica formulava la proposta di chiamata del Prof.-OMISSIS-e in data 25-3-2025, il Consiglio di Amministrazione dell'Università approvava tale proposta.
1.7. La Prof. -OMISSIS- presentava istanza di annullamento in autotutela della procedura. Tale istanza veniva tuttavia respinta dall'Università con nota del 4-4-2025.
2. Con ricorso, notificato in data 10-4-2025 e depositato in data 15-4-2025, la Prof. -
OMISSIS-, seconda classificata, ha impugnato gli atti della procedura sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 16 comma 7 del
Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30-12-2010 n. 240 emanato con d.r. rep. 1002/2023 modificato con d.r. rep. 2829/2023 del 6-7-2023 nonché dell'art. 9 del bando indetto con Decreto rettorale n. 2425 del 20-6-2024. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta ed arbitrarietà. Disparità di trattamento. Sviamento di potere.
In violazione dell'art. 16 del proprio Regolamento per la disciplina della chiamata dei
Professori di prima e seconda fascia (in seguito, il Regolamento) e dell'art. 9 del N. 00636/2025 REG.RIC.
Bando, la Commissione avrebbe omesso di esprimere nei verbali sia la valutazione comparativa dei candidati, sia il giudizio complessivo in relazione a ciascuno di essi.
Tale mancanza impedirebbe di comprendere le ragioni per le quali sarebbe stato scelto il Prof.-OMISSIS-anziché la Prof.ssa -OMISSIS-.
II - Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 18 legge 240/2010, degli artt. 10-11-11bis-12 del vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamate per professori di prima e seconda fascia nonché dell'art. 9 del bando indetto con decreto rettorale n. 2425 del 20.6.2024. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Erroneità dei presupposti. Disparità di trattamento. Sviamento di potere.
Sarebbero erronei ed irragionevoli i giudizi espressi dalla Commissione in relazione ai seguenti elementi:
A) “Pubblicazioni scientifiche”, il Prof.-OMISSIS-avrebbe dovuto conseguire 37,2 punti anziché 37,7 punti. La sua pubblicazione n. 4 sarebbe stata infatti inserita in una rivista che su banca dati Scopus avrebbe un Impact factor del 2023 (ultimo disponibile al momento della domanda) pari a 9,2; pertanto a tale pubblicazione avrebbero dovuto essere attribuiti 0,4 punti - non 0,9 punti - in relazione al criterio “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità̀ scientifica”;
C) “Attività di ricerca, produzione scientifica complessiva, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio”, la Commissione avrebbe irragionevolmente attribuito al Prof.-OMISSIS-e alla Prof. -OMISSIS- lo stesso giudizio, nonostante la ricorrente avesse 192 pubblicazioni e il Prof.-OMISSIS-solo 140 pubblicazioni.
Inoltre, la stessa Commissione avrebbe evidenziato “alcune discontinuità iniziali” da parte del Prof. -OMISSIS-; mentre avrebbe riconosciuto come “buona” la continuità della ricorrente. Infine la Commissione avrebbe considerato le attività istituzionali del
Prof.-OMISSIS-e non quelle svolte dalla Prof. -OMISSIS-; N. 00636/2025 REG.RIC.
D) “Attività di terza missione, impatto sulla società, imprenditorialità scientifica, trasferimento tecnologico in quanto pertinenti al ruolo”, la Commissione avrebbe attribuito lo stesso giudizio ai due candidati, considerando attività del Prof.-OMISSIS- non riconducibili all'ambito di Terza Missione in quanto “attività didattica rivolta all'estero” e quindi a medici. Il Prof.-OMISSIS-nella propria domanda non avrebbe indicato alcuna attività riconducibile alla Terza Missione. Sarebbe quindi illogica l'attribuzione di 0,5 punti al Prof.-OMISSIS-e di un solo punto alla ricorrente che aveva invece indicato diverse attività rilevanti;
E) “Attività assistenziali in ambito sanitario, se prevista”, sarebbe irragionevole l'attribuzione di 25 punti al Prof. -OMISSIS-, con giudizio “Eccellente” e di 21 punti, con giudizio di “Ottimo” alla ricorrente. La Commissione infatti non avrebbe valorizzato l'”attività riguardante anche l'area dell'imaging cardiaco avanzato”, svolta dalla ricorrente, che costituiva una delle specifiche funzioni che il vincitore della procedura è chiamato a svolgere; invece avrebbe valorizzato particolarmente la metodica diagnostica del Prof. -OMISSIS-, che in base alle Linee Guida European
Society of Cardiology (ESC) sarebbe meno efficace. Inoltre non sarebbero stati valutati gli anni di specialità (4), né l'attività ambulatoriale e di ecocardiografia svolte dalla ricorrente dal 2008.
3. L'Università di Padova e il controinteressato Prof.-OMISSIS-si sono costituiti in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle censure proposte in quanto riguardanti il merito delle valutazioni della Commissione e per carenza di interesse in ragione del mancato superamento della c.d. prova di resistenza.
Nel merito, le parti resistenti hanno rimarcato che le ragioni della preferenza attribuita al Prof.-OMISSIS-emergerebbero dai giudizi espressi dalla Commissione e sarebbero correlate in particolare all'attività di assistenza svolta dal controinteressato. Quanto alle pubblicazioni scientifiche la Commissione avrebbe valorizzato la natura N. 00636/2025 REG.RIC.
maggiormente variegata delle tematiche affrontate dal Prof.-OMISSIS-rispetto alla
Prof. -OMISSIS-, la quale si sarebbe prevalentemente rivolta “a tematiche varie di imaging cardiovascolare mediante Risonanza Magnetica Cardiaca”.
4. Il Prof.-OMISSIS-ha altresì impugnato – in via subordinata, nel caso in cui fosse ritenuto fondato il ricorso principale – gli atti della procedura proponendo ricorso incidentale con il quale ha contestato il punteggio assegnato alla Prof. -OMISSIS- in relazione all'elemento “Pubblicazioni scientifiche”. In particolare la pubblicazione n.
12 della ricorrente avrebbe dovuto conseguire in relazione al criterio “impact factor”
0,4, punti anziché 0,9 punti. La pubblicazione n. 10 non avrebbe dovuto conseguire
0,9 punti in relazione al criterio “originalità̀, innovatività̀, rigore metodologico e rilevanza”, in quanto priva di dati originali.
5. Con ordinanza n. 183 del 9-5-2025 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla Prof. -OMISSIS- ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito.
6. In vista dell'udienza di discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato le rispettive difese.
7. All'udienza pubblica del 26 novembre 2025, dopo approfondita discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Le censure proposte non possono essere condivise.
8.1. La Commissione nel verbale n. 3, relativo alla seduta del 13-11-2025, ha espresso i giudizi complessivi dei candidati per ciascuno degli elementi di valutazione – A)
“Pubblicazioni scientifiche”; B), “Attività didattica, didattica integrativa, servizi agli studenti; C), Attività di ricerca, produzione scientifica complessiva, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio”; D) “Attività di terza missione, impatto sulla società, imprenditorialità scientifica, trasferimento tecnologico, in quanto pertinenti al ruolo”; E) “Attività assistenziali in ambito sanitario” – e nel N. 00636/2025 REG.RIC.
verbale n. 4, relativo alla seduta del 14-11-2025, ha indicato i punteggi analitici per ogni criterio e sub-criterio di valutazione.
Da tali complessivi elementi emergono in modo chiaro le ragioni per le quali il Prof.-
OMISSIS-è stato “preferito” alla ricorrente.
Entrambi i candidati hanno conseguito una valutazione particolarmente positiva in relazione agli elementi A), B), C) e D), ma il Prof.-OMISSIS-ha conseguito una valutazione maggiormente favorevole in relazione all'elemento E) “Attività assistenziali”, a cui il Dipartimento (Cfr. Allegato II al bando) aveva attribuito particolare rilievo, assegnandogli il massimo punteggio previsto dal Regolamento (25 punti).
Per tale elemento, infatti, il Prof.-OMISSIS-ha conseguito un giudizio complessivo di
“Eccellente”, con il massimo punteggio sia per il criterio a) (“congruenza della complessiva attività clinica con il settore scientifico-disciplinare”, massimo 10 punti), sia per il criterio b) (“Coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando”, massimo 15 punti).
La Prof. -OMISSIS- invece per le ”Attività assistenziali” ha riportato un giudizio complessivo di “Ottimo”, conseguendo 8 punti per il criterio a) e 13 punti per il criterio b).
Le ragioni della miglior valutazione assegnata al Prof.-OMISSIS-in relazione all'elemento “Attività assistenziali” sono agevolmente desumibili dal confronto dei giudizi complessivi dei due candidati da cui emerge che il vincitore della procedura:
- ha un'esperienza assistenziale significativamente “più lunga e consolidata” - 6 anni in più - in quanto ha iniziato tale attività nel 2002, mentre la Prof. -OMISSIS- nel
2008;
- ha assunto ruoli assistenziali di responsabilità crescente (“responsabile di sezione degenziale”, “coordinatore dell'intera area degenze” e “vice‑primario”). Quindi N. 00636/2025 REG.RIC.
funzioni assistenziali con rilevanti responsabilità organizzative, non presenti nel profilo della Prof. -OMISSIS-;
- ha svolto un percorso formativo manageriale (Diploma di Formazione Manageriale per dirigenti di struttura complessa nel 2022);
- ha svolto un più ampio ventaglio di attività (gestione complessa del settore degenze, coordinamento di ambulatori specialistici, attività di imaging cardiaco avanzato), caratterizzate da maggiore “multidisciplinarità”;
- ha conseguito risultati organizzativi rilevanti (gestione autonoma di ambulatori e aree funzionali, attività con impatto diretto sull'organizzazione del reparto creazione) e in particolare ha contribuito allo “sviluppo dell' area di imaging cardiaco ultrasonoro avanzato dedicato alla valutazione non- invasiva della riserva coronarica in pazienti sia cardiopatici che affetti da patologie sistemiche ad impatto cardiovascolare”.
E il bando (Allegato 2), nel definire le specifiche funzioni da svolgere, stabiliva che
“il Professore dovrà svolgere attività clinica rivolta alla diagnosi e cura delle varie cardiopatie, anche di origine sistemica, sia in ambito degenziale che ambulatoriale.
L'attività assistenziale che riguarderà anche l'area dell'imaging cardiaco avanzato, verrà svolta presso l'UOC di Cardiologia”.
In definitiva, le valutazioni della Commissione risultano congruamente motivate: il
Prof.-OMISSIS-è stato valutato con maggior favore per avere svolto un'attività assistenziale più articolata e maggiormente corrispondente alle specifiche funzioni da svolgere.
Tale valutazione risulta coerente con le attività riportate nel curriculum del vincitore della procedura.
9. È inammissibile e infondato il secondo motivo, con cui parte ricorrente contesta i punteggi assegnati dalla Commissione. N. 00636/2025 REG.RIC.
9.1. Invero le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono valutazioni tecniche, oggetto di discrezionalità tecnica. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell'ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Fermo restando che tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la valutazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di un giudizio attendibile per quanto opinabile, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Cons. Stato, Sez.
VI, 9-1-2023, n. 224; Cons. Stato, Sez. VI, 8-4-2022, n. 2598).
Tuttavia per costante giurisprudenza la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso “è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito” e “l'esercizio di tale discrezionalità non può essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà” (ex multis: Cons. Stato, Sez. VII,
17-4-2023, n. 3840; Sez. V, 27-9-2022, n. 8321; Sez. III, 24-10-2018, n. 6056; Sez.
VI, 17-6-2014, n. 3043). N. 00636/2025 REG.RIC.
Inoltre è stato chiarito che alle Commissioni viene chiesto “di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe
l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i
Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro” (Cons. Stato, Sez. VII, 4-6-2024,
n. 5024).
9.2. Alla luce di tali consolidati principi giurisprudenziali, non possono essere condivise le censure proposte.
9.3. È inammissibile per carenza di interesse la censura con cui parte ricorrente sostiene che al Prof.-OMISSIS-avrebbero dovuto essere attribuiti 0,5 punti in meno in relazione all'elemento A), riguardante le pubblicazioni scientifiche.
9.3.1. Il Prof.-OMISSIS-ha infatti conseguito 4,6 punti complessivi in più della Prof.
-OMISSIS-, pertanto la ricorrente non potrebbe comunque superare il vincitore della procedura.
9.4. È infondata la censura con cui parte ricorrente contesta i punteggi attribuiti in relazione all'elemento C) “Attività di ricerca, produzione scientifica complessiva, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio”, massimo 10 punti.
9.4.1. Sotto un primo profilo, parte ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto assegnare lo stesso punteggio ai candidati in relazione al criterio C.d), N. 00636/2025 REG.RIC.
riguardante la produzione scientifica complessiva, in quanto la Prof. -OMISSIS- sarebbe stata autrice di un numero maggiore di pubblicazioni (192 pubblicazioni rispetto alle 140 del Prof. -OMISSIS-) e la stessa Commissione, nel giudizio complessivo relativo all'elemento C), le avrebbe riconosciuto una “buona continuità”, mentre avrebbe dato atto di “alcune discontinuità iniziali” del Prof. -OMISSIS-.
Parte ricorrente tuttavia non considera che nel giudizio complessivo sull'elemento C) viene evidenziato che l'attività scientifica del prof.-OMISSIS- riguarda un ampio spettro di materie (trapianto cardiaco, fisiopatologia vascolare, cardioimmunologia, imaging ultrasonoro avanzato, microcircolazione coronarica, stress mentale e medicina integrata), mentre quella della Prof. -OMISSIS- riguarda prevalentemente “tematiche varie di imaging cardiovascolare mediante Risonanza
Magnetica Cardiaca”.
Inoltre l'arco temporale delle pubblicazioni del Prof.-OMISSIS- spazia dal 1993 al 2024, mentre quello della Prof. -OMISSIS- “dal 2005 al 2024”.
E tali elementi risultano idonei a giustificare lo stesso punteggio assegnato ai due candidati in ordine al criterio C.d).
9.4.2. Inammissibile per carenza di interesse è la censura con cui parte ricorrente contesta il punteggio relativo al criterio C.e), concernente le attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio”, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto attribuirle 0,25 punti in più.
Anche qualora le venisse riconosciuto tale maggior punteggio, parte ricorrente non supererebbe il controinteressato.
9.5. È infondata la censura con cui parte ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto attribuire solo 1 punto a lei e 0,5 punti al Prof.-OMISSIS-in quanto le attività svolte dal controinteressato sarebbero state rivolte a un “ pubblico esclusivamente di medici” N. 00636/2025 REG.RIC.
, mentre le azioni di terza missione dovrebbero essere dedicate a un “ pubblico non accademico”.
9.5.1. Il controinteressato ha infatti dato atto che il “pubblico di medici”
cui sono state rivolte tali attività non era un “pubblico accademico”.
Pertanto le valutazioni della Commissione anche sotto questo profilo non risultano inattendibili.
9.5.2. Le attività allegate dalla ricorrente risultano essere state valorizzate dalla
Commissione che le ha attribuito 1 punto e dai rilevi della Prof. -OMISSIS- non emergono profili di evidente irragionevolezza di tale valutazione.
9.6. Sono infondate, per le ragioni già evidenziate nel corso dell'esame del primo motivo, le censure con cui parte ricorrente contesta i punteggi assegnati in relazione all'elemento E), concernente l'attività assistenziale (25 punti al Prof.-OMISSIS-e 21 punti alla Prof. -OMISSIS-).
9.6.1. Parte ricorrente sostiene che avrebbe dovuto conseguire un maggior punteggio in relazione al criterio E.b) “Coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando”, in quanto l'Allegato 2 della legge di gara stabilisce che il
Professore è chiamato a svolgere “ attività riguardante anche l'area dell'imaging cardiaco” e la metodica imaging da lei utilizzata (attraverso risonanza magnetica) sarebbe citata in tutte le linee guida e avrebbe un più alto livello di evidenza rispetto a quella utilizzata dal Prof.-OMISSIS-
(mediante ecocardiografia).
Tale censura tuttavia non considera che l'imaging cardiaco avanzato rappresenta solo una delle attività cliniche che il vincitore sarà chiamato a svolgere.
L'Allegato II del bando stabilisce infatti che il “Professore dovrà svolgere attività clinica rivolta alla diagnosi e cura delle varie cardiopatie, anche di origine sistemica, sia in ambito degenziale che ambulatoriale”, precisando altresì che l'attività N. 00636/2025 REG.RIC.
assistenziale “riguarderà anche l'area dell'imaging cardiaco avanzato, verrà svolta presso l'UOC di Cardiologia”.
Inoltre, la Commissione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione delle attività dei candidati e, alla luce dei rilievi svolti dalle parti resistenti, non risulta in alcun modo irragionevole che abbia valorizzato l'attività del Prof.-OMISSIS- nell'ambito dell' area “di imaging cardiaco ultrasonoro avanzato dedicato alla valutazione non- invasiva della riserva coronarica in pazienti sia cardiopatici che affetti da patologie sistemiche”.
9.6.2. Parimenti non risulta irragionevole che la Commissione abbia ritenuto di non considerare l'attività svolta dai candidati quali specializzandi, in quanto allo stato ancora “medici in formazione”.
9.6.3. L'attività “ambulatoriale e di ecocardiografia” svolta dalla ricorrente risulta comunque valorizzata dalla Commissione che in relazione al criterio E.b) le ha attribuito 13 punti su 15.
9.6.4. In definitiva, le valutazioni della Commissione in relazione all'elemento E) risultano coerenti con i curriculum dei candidati e con i criteri stabiliti nel primo verbale.
10. Il ricorso principale deve pertanto essere respinto.
11. Di conseguenza il ricorso incidentale, proposto dal controinteressato, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
12. In ragione della peculiarità della fattispecie, sussistono tuttavia i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: N. 00636/2025 REG.RIC.
- respinge il ricorso principale proposto dalla Prof. -OMISSIS-;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal Prof. -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AN, Presidente
IL LA, Primo Referendario, Estensore
BE MO, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL LA LE AN
IL SEGRETARIO N. 00636/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 21/01/2026
N. 00160 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00636/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carla Ciani e Debora Pretin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Furlan e Federico Pagetta, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Galleria Santa Lucia n. 1, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00636/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto della Rettrice dell'Università degli Studi di Padova n. 675 del 12-2-2025, pubblicato in pari data all'Albo on line di Ateneo, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva 2024PO184_4ter – Allegato 2 per la chiamata di n. 1
Professore Universitario di prima fascia, presso il Dipartimento di Scienze Cardio-
Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-
07 – Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio,
Settore scientifico disciplinare MEDS-07/B – Malattie dell''apparato cardiovascolare, mediante chiamata ai sensi dell''art. 18 comma 4ter legge 240/2010, II Bando, bandita con Decreto Rettorale n. 2425 del 20-6-2024 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi:
a) tutti i verbali della Commissione giudicatrice (segnatamente, verbali nn. 1, 2, 3, 4,
5);
b) la proposta di chiamata e correlata delibera del Consiglio di Dipartimento e il provvedimento del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento assunto in data 25-3-2025 e dell''eventuale provvedimento di nomina in ruolo ed immissione in servizio del vincitore Prof. -
OMISSIS-, nonché l''eventuale contratto di lavoro nelle more sottoscritto;
c) per quanto occorra, della nota prot.2025-UNPD0Z9-0065255 del 3-4-2025 di riscontro dell'istanza di annullamento in autotutela;
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 6-6-2025:
- relativamente alla procedura selettiva indetta dalla Rettrice dell'Università degli
Studi di Padova con Decreto rep. n. 2425 del 20-6-2024 per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari N. 00636/2025 REG.RIC.
e Sanità Pubblica, del verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 13-11-2024 limitatamente alla parte in cui attribuisce alla ricorrente principale il giudizio finale
“ottimo” con specifico riferimento all'elemento di valutazione a) “pubblicazioni scientifiche”, nonché del verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 14/11/2024 limitatamente alla parte in cui attribuisce alla ricorrente principale il punteggio di
37,20 con specifico riferimento all'elemento di valutazione a) “pubblicazioni scientifiche”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Padova e di -
OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IL LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con Decreto del 20-6-2024 l'Università di Padova (in seguito, l'Università) indiceva una procedura, ai sensi dell'art. 18 comma 4-ter della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-
Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica.
1.1. Partecipavano alla procedura sei candidati.
1.2. Con Decreto Rettorale dell'8-8-2024 veniva nominata la Commissione, composta dal Prof. -OMISSIS- (Professore di prima fascia dell'Università di Padova), quale
Presidente, e dai Professori -OMISSIS- (Professore di prima fascia dell'Università di
Perugia) e -OMISSIS-(Professore di prima fascia della Sapienza Università di Roma).
1.3. Nel corso della prima seduta (verbale n. 1, del 17-9-2024), la Commissione, “ai sensi delle disposizioni del bando concorsuale e degli artt. 7 e 8 del vigente N. 00636/2025 REG.RIC.
Regolamento”, prendeva atto “degli elementi oggetto di valutazione” stabiliti dal bando (art. 6) e attribuiva agli stessi i relativi punteggi e sub-punteggi.
1.4. All'esito delle operazioni di valutazione della Commissione risultava: primo il
Prof. -OMISSIS-, con 89,25 punti; seconda la Prof. -OMISSIS-, con 84,65 punti; terza la Prof. -OMISSIS-, con 73,95 punti; quarta la Prof. -OMISSIS-, con 68,55 punti; quinta la Prof. -OMISSIS-, con 65,55 e sesto il Prof. -OMISSIS-, con 57,80 punti.
1.5. Con decreto rettorale, pubblicato in data 12-2-2025, l'Università approvava gli atti della procedura.
1.6. In data 17-3-2025 il Consiglio di Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-
Vascolari e Sanità Pubblica formulava la proposta di chiamata del Prof.-OMISSIS-e in data 25-3-2025, il Consiglio di Amministrazione dell'Università approvava tale proposta.
1.7. La Prof. -OMISSIS- presentava istanza di annullamento in autotutela della procedura. Tale istanza veniva tuttavia respinta dall'Università con nota del 4-4-2025.
2. Con ricorso, notificato in data 10-4-2025 e depositato in data 15-4-2025, la Prof. -
OMISSIS-, seconda classificata, ha impugnato gli atti della procedura sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 16 comma 7 del
Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30-12-2010 n. 240 emanato con d.r. rep. 1002/2023 modificato con d.r. rep. 2829/2023 del 6-7-2023 nonché dell'art. 9 del bando indetto con Decreto rettorale n. 2425 del 20-6-2024. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta ed arbitrarietà. Disparità di trattamento. Sviamento di potere.
In violazione dell'art. 16 del proprio Regolamento per la disciplina della chiamata dei
Professori di prima e seconda fascia (in seguito, il Regolamento) e dell'art. 9 del N. 00636/2025 REG.RIC.
Bando, la Commissione avrebbe omesso di esprimere nei verbali sia la valutazione comparativa dei candidati, sia il giudizio complessivo in relazione a ciascuno di essi.
Tale mancanza impedirebbe di comprendere le ragioni per le quali sarebbe stato scelto il Prof.-OMISSIS-anziché la Prof.ssa -OMISSIS-.
II - Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 18 legge 240/2010, degli artt. 10-11-11bis-12 del vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamate per professori di prima e seconda fascia nonché dell'art. 9 del bando indetto con decreto rettorale n. 2425 del 20.6.2024. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Erroneità dei presupposti. Disparità di trattamento. Sviamento di potere.
Sarebbero erronei ed irragionevoli i giudizi espressi dalla Commissione in relazione ai seguenti elementi:
A) “Pubblicazioni scientifiche”, il Prof.-OMISSIS-avrebbe dovuto conseguire 37,2 punti anziché 37,7 punti. La sua pubblicazione n. 4 sarebbe stata infatti inserita in una rivista che su banca dati Scopus avrebbe un Impact factor del 2023 (ultimo disponibile al momento della domanda) pari a 9,2; pertanto a tale pubblicazione avrebbero dovuto essere attribuiti 0,4 punti - non 0,9 punti - in relazione al criterio “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità̀ scientifica”;
C) “Attività di ricerca, produzione scientifica complessiva, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio”, la Commissione avrebbe irragionevolmente attribuito al Prof.-OMISSIS-e alla Prof. -OMISSIS- lo stesso giudizio, nonostante la ricorrente avesse 192 pubblicazioni e il Prof.-OMISSIS-solo 140 pubblicazioni.
Inoltre, la stessa Commissione avrebbe evidenziato “alcune discontinuità iniziali” da parte del Prof. -OMISSIS-; mentre avrebbe riconosciuto come “buona” la continuità della ricorrente. Infine la Commissione avrebbe considerato le attività istituzionali del
Prof.-OMISSIS-e non quelle svolte dalla Prof. -OMISSIS-; N. 00636/2025 REG.RIC.
D) “Attività di terza missione, impatto sulla società, imprenditorialità scientifica, trasferimento tecnologico in quanto pertinenti al ruolo”, la Commissione avrebbe attribuito lo stesso giudizio ai due candidati, considerando attività del Prof.-OMISSIS- non riconducibili all'ambito di Terza Missione in quanto “attività didattica rivolta all'estero” e quindi a medici. Il Prof.-OMISSIS-nella propria domanda non avrebbe indicato alcuna attività riconducibile alla Terza Missione. Sarebbe quindi illogica l'attribuzione di 0,5 punti al Prof.-OMISSIS-e di un solo punto alla ricorrente che aveva invece indicato diverse attività rilevanti;
E) “Attività assistenziali in ambito sanitario, se prevista”, sarebbe irragionevole l'attribuzione di 25 punti al Prof. -OMISSIS-, con giudizio “Eccellente” e di 21 punti, con giudizio di “Ottimo” alla ricorrente. La Commissione infatti non avrebbe valorizzato l'”attività riguardante anche l'area dell'imaging cardiaco avanzato”, svolta dalla ricorrente, che costituiva una delle specifiche funzioni che il vincitore della procedura è chiamato a svolgere; invece avrebbe valorizzato particolarmente la metodica diagnostica del Prof. -OMISSIS-, che in base alle Linee Guida European
Society of Cardiology (ESC) sarebbe meno efficace. Inoltre non sarebbero stati valutati gli anni di specialità (4), né l'attività ambulatoriale e di ecocardiografia svolte dalla ricorrente dal 2008.
3. L'Università di Padova e il controinteressato Prof.-OMISSIS-si sono costituiti in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle censure proposte in quanto riguardanti il merito delle valutazioni della Commissione e per carenza di interesse in ragione del mancato superamento della c.d. prova di resistenza.
Nel merito, le parti resistenti hanno rimarcato che le ragioni della preferenza attribuita al Prof.-OMISSIS-emergerebbero dai giudizi espressi dalla Commissione e sarebbero correlate in particolare all'attività di assistenza svolta dal controinteressato. Quanto alle pubblicazioni scientifiche la Commissione avrebbe valorizzato la natura N. 00636/2025 REG.RIC.
maggiormente variegata delle tematiche affrontate dal Prof.-OMISSIS-rispetto alla
Prof. -OMISSIS-, la quale si sarebbe prevalentemente rivolta “a tematiche varie di imaging cardiovascolare mediante Risonanza Magnetica Cardiaca”.
4. Il Prof.-OMISSIS-ha altresì impugnato – in via subordinata, nel caso in cui fosse ritenuto fondato il ricorso principale – gli atti della procedura proponendo ricorso incidentale con il quale ha contestato il punteggio assegnato alla Prof. -OMISSIS- in relazione all'elemento “Pubblicazioni scientifiche”. In particolare la pubblicazione n.
12 della ricorrente avrebbe dovuto conseguire in relazione al criterio “impact factor”
0,4, punti anziché 0,9 punti. La pubblicazione n. 10 non avrebbe dovuto conseguire
0,9 punti in relazione al criterio “originalità̀, innovatività̀, rigore metodologico e rilevanza”, in quanto priva di dati originali.
5. Con ordinanza n. 183 del 9-5-2025 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla Prof. -OMISSIS- ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito.
6. In vista dell'udienza di discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato le rispettive difese.
7. All'udienza pubblica del 26 novembre 2025, dopo approfondita discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Le censure proposte non possono essere condivise.
8.1. La Commissione nel verbale n. 3, relativo alla seduta del 13-11-2025, ha espresso i giudizi complessivi dei candidati per ciascuno degli elementi di valutazione – A)
“Pubblicazioni scientifiche”; B), “Attività didattica, didattica integrativa, servizi agli studenti; C), Attività di ricerca, produzione scientifica complessiva, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio”; D) “Attività di terza missione, impatto sulla società, imprenditorialità scientifica, trasferimento tecnologico, in quanto pertinenti al ruolo”; E) “Attività assistenziali in ambito sanitario” – e nel N. 00636/2025 REG.RIC.
verbale n. 4, relativo alla seduta del 14-11-2025, ha indicato i punteggi analitici per ogni criterio e sub-criterio di valutazione.
Da tali complessivi elementi emergono in modo chiaro le ragioni per le quali il Prof.-
OMISSIS-è stato “preferito” alla ricorrente.
Entrambi i candidati hanno conseguito una valutazione particolarmente positiva in relazione agli elementi A), B), C) e D), ma il Prof.-OMISSIS-ha conseguito una valutazione maggiormente favorevole in relazione all'elemento E) “Attività assistenziali”, a cui il Dipartimento (Cfr. Allegato II al bando) aveva attribuito particolare rilievo, assegnandogli il massimo punteggio previsto dal Regolamento (25 punti).
Per tale elemento, infatti, il Prof.-OMISSIS-ha conseguito un giudizio complessivo di
“Eccellente”, con il massimo punteggio sia per il criterio a) (“congruenza della complessiva attività clinica con il settore scientifico-disciplinare”, massimo 10 punti), sia per il criterio b) (“Coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando”, massimo 15 punti).
La Prof. -OMISSIS- invece per le ”Attività assistenziali” ha riportato un giudizio complessivo di “Ottimo”, conseguendo 8 punti per il criterio a) e 13 punti per il criterio b).
Le ragioni della miglior valutazione assegnata al Prof.-OMISSIS-in relazione all'elemento “Attività assistenziali” sono agevolmente desumibili dal confronto dei giudizi complessivi dei due candidati da cui emerge che il vincitore della procedura:
- ha un'esperienza assistenziale significativamente “più lunga e consolidata” - 6 anni in più - in quanto ha iniziato tale attività nel 2002, mentre la Prof. -OMISSIS- nel
2008;
- ha assunto ruoli assistenziali di responsabilità crescente (“responsabile di sezione degenziale”, “coordinatore dell'intera area degenze” e “vice‑primario”). Quindi N. 00636/2025 REG.RIC.
funzioni assistenziali con rilevanti responsabilità organizzative, non presenti nel profilo della Prof. -OMISSIS-;
- ha svolto un percorso formativo manageriale (Diploma di Formazione Manageriale per dirigenti di struttura complessa nel 2022);
- ha svolto un più ampio ventaglio di attività (gestione complessa del settore degenze, coordinamento di ambulatori specialistici, attività di imaging cardiaco avanzato), caratterizzate da maggiore “multidisciplinarità”;
- ha conseguito risultati organizzativi rilevanti (gestione autonoma di ambulatori e aree funzionali, attività con impatto diretto sull'organizzazione del reparto creazione) e in particolare ha contribuito allo “sviluppo dell' area di imaging cardiaco ultrasonoro avanzato dedicato alla valutazione non- invasiva della riserva coronarica in pazienti sia cardiopatici che affetti da patologie sistemiche ad impatto cardiovascolare”.
E il bando (Allegato 2), nel definire le specifiche funzioni da svolgere, stabiliva che
“il Professore dovrà svolgere attività clinica rivolta alla diagnosi e cura delle varie cardiopatie, anche di origine sistemica, sia in ambito degenziale che ambulatoriale.
L'attività assistenziale che riguarderà anche l'area dell'imaging cardiaco avanzato, verrà svolta presso l'UOC di Cardiologia”.
In definitiva, le valutazioni della Commissione risultano congruamente motivate: il
Prof.-OMISSIS-è stato valutato con maggior favore per avere svolto un'attività assistenziale più articolata e maggiormente corrispondente alle specifiche funzioni da svolgere.
Tale valutazione risulta coerente con le attività riportate nel curriculum del vincitore della procedura.
9. È inammissibile e infondato il secondo motivo, con cui parte ricorrente contesta i punteggi assegnati dalla Commissione. N. 00636/2025 REG.RIC.
9.1. Invero le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono valutazioni tecniche, oggetto di discrezionalità tecnica. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell'ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Fermo restando che tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la valutazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di un giudizio attendibile per quanto opinabile, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Cons. Stato, Sez.
VI, 9-1-2023, n. 224; Cons. Stato, Sez. VI, 8-4-2022, n. 2598).
Tuttavia per costante giurisprudenza la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso “è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito” e “l'esercizio di tale discrezionalità non può essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà” (ex multis: Cons. Stato, Sez. VII,
17-4-2023, n. 3840; Sez. V, 27-9-2022, n. 8321; Sez. III, 24-10-2018, n. 6056; Sez.
VI, 17-6-2014, n. 3043). N. 00636/2025 REG.RIC.
Inoltre è stato chiarito che alle Commissioni viene chiesto “di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe
l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i
Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro” (Cons. Stato, Sez. VII, 4-6-2024,
n. 5024).
9.2. Alla luce di tali consolidati principi giurisprudenziali, non possono essere condivise le censure proposte.
9.3. È inammissibile per carenza di interesse la censura con cui parte ricorrente sostiene che al Prof.-OMISSIS-avrebbero dovuto essere attribuiti 0,5 punti in meno in relazione all'elemento A), riguardante le pubblicazioni scientifiche.
9.3.1. Il Prof.-OMISSIS-ha infatti conseguito 4,6 punti complessivi in più della Prof.
-OMISSIS-, pertanto la ricorrente non potrebbe comunque superare il vincitore della procedura.
9.4. È infondata la censura con cui parte ricorrente contesta i punteggi attribuiti in relazione all'elemento C) “Attività di ricerca, produzione scientifica complessiva, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio”, massimo 10 punti.
9.4.1. Sotto un primo profilo, parte ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto assegnare lo stesso punteggio ai candidati in relazione al criterio C.d), N. 00636/2025 REG.RIC.
riguardante la produzione scientifica complessiva, in quanto la Prof. -OMISSIS- sarebbe stata autrice di un numero maggiore di pubblicazioni (192 pubblicazioni rispetto alle 140 del Prof. -OMISSIS-) e la stessa Commissione, nel giudizio complessivo relativo all'elemento C), le avrebbe riconosciuto una “buona continuità”, mentre avrebbe dato atto di “alcune discontinuità iniziali” del Prof. -OMISSIS-.
Parte ricorrente tuttavia non considera che nel giudizio complessivo sull'elemento C) viene evidenziato che l'attività scientifica del prof.-OMISSIS- riguarda un ampio spettro di materie (trapianto cardiaco, fisiopatologia vascolare, cardioimmunologia, imaging ultrasonoro avanzato, microcircolazione coronarica, stress mentale e medicina integrata), mentre quella della Prof. -OMISSIS- riguarda prevalentemente “tematiche varie di imaging cardiovascolare mediante Risonanza
Magnetica Cardiaca”.
Inoltre l'arco temporale delle pubblicazioni del Prof.-OMISSIS- spazia dal 1993 al 2024, mentre quello della Prof. -OMISSIS- “dal 2005 al 2024”.
E tali elementi risultano idonei a giustificare lo stesso punteggio assegnato ai due candidati in ordine al criterio C.d).
9.4.2. Inammissibile per carenza di interesse è la censura con cui parte ricorrente contesta il punteggio relativo al criterio C.e), concernente le attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio”, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto attribuirle 0,25 punti in più.
Anche qualora le venisse riconosciuto tale maggior punteggio, parte ricorrente non supererebbe il controinteressato.
9.5. È infondata la censura con cui parte ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto attribuire solo 1 punto a lei e 0,5 punti al Prof.-OMISSIS-in quanto le attività svolte dal controinteressato sarebbero state rivolte a un “ pubblico esclusivamente di medici” N. 00636/2025 REG.RIC.
, mentre le azioni di terza missione dovrebbero essere dedicate a un “ pubblico non accademico”.
9.5.1. Il controinteressato ha infatti dato atto che il “pubblico di medici”
cui sono state rivolte tali attività non era un “pubblico accademico”.
Pertanto le valutazioni della Commissione anche sotto questo profilo non risultano inattendibili.
9.5.2. Le attività allegate dalla ricorrente risultano essere state valorizzate dalla
Commissione che le ha attribuito 1 punto e dai rilevi della Prof. -OMISSIS- non emergono profili di evidente irragionevolezza di tale valutazione.
9.6. Sono infondate, per le ragioni già evidenziate nel corso dell'esame del primo motivo, le censure con cui parte ricorrente contesta i punteggi assegnati in relazione all'elemento E), concernente l'attività assistenziale (25 punti al Prof.-OMISSIS-e 21 punti alla Prof. -OMISSIS-).
9.6.1. Parte ricorrente sostiene che avrebbe dovuto conseguire un maggior punteggio in relazione al criterio E.b) “Coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando”, in quanto l'Allegato 2 della legge di gara stabilisce che il
Professore è chiamato a svolgere “ attività riguardante anche l'area dell'imaging cardiaco” e la metodica imaging da lei utilizzata (attraverso risonanza magnetica) sarebbe citata in tutte le linee guida e avrebbe un più alto livello di evidenza rispetto a quella utilizzata dal Prof.-OMISSIS-
(mediante ecocardiografia).
Tale censura tuttavia non considera che l'imaging cardiaco avanzato rappresenta solo una delle attività cliniche che il vincitore sarà chiamato a svolgere.
L'Allegato II del bando stabilisce infatti che il “Professore dovrà svolgere attività clinica rivolta alla diagnosi e cura delle varie cardiopatie, anche di origine sistemica, sia in ambito degenziale che ambulatoriale”, precisando altresì che l'attività N. 00636/2025 REG.RIC.
assistenziale “riguarderà anche l'area dell'imaging cardiaco avanzato, verrà svolta presso l'UOC di Cardiologia”.
Inoltre, la Commissione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione delle attività dei candidati e, alla luce dei rilievi svolti dalle parti resistenti, non risulta in alcun modo irragionevole che abbia valorizzato l'attività del Prof.-OMISSIS- nell'ambito dell' area “di imaging cardiaco ultrasonoro avanzato dedicato alla valutazione non- invasiva della riserva coronarica in pazienti sia cardiopatici che affetti da patologie sistemiche”.
9.6.2. Parimenti non risulta irragionevole che la Commissione abbia ritenuto di non considerare l'attività svolta dai candidati quali specializzandi, in quanto allo stato ancora “medici in formazione”.
9.6.3. L'attività “ambulatoriale e di ecocardiografia” svolta dalla ricorrente risulta comunque valorizzata dalla Commissione che in relazione al criterio E.b) le ha attribuito 13 punti su 15.
9.6.4. In definitiva, le valutazioni della Commissione in relazione all'elemento E) risultano coerenti con i curriculum dei candidati e con i criteri stabiliti nel primo verbale.
10. Il ricorso principale deve pertanto essere respinto.
11. Di conseguenza il ricorso incidentale, proposto dal controinteressato, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
12. In ragione della peculiarità della fattispecie, sussistono tuttavia i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: N. 00636/2025 REG.RIC.
- respinge il ricorso principale proposto dalla Prof. -OMISSIS-;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal Prof. -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AN, Presidente
IL LA, Primo Referendario, Estensore
BE MO, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL LA LE AN
IL SEGRETARIO N. 00636/2025 REG.RIC.