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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 680/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1644/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240139837825000 ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240139837825000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240139837825000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01/04/2025, il sig. avv. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820240139837825/000 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 sulle dichiarazioni Mod. Iva e Mod. 770 riferiti all'anno di imposta 2021. Il sig. Avv. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento chiedendone la nullità/illegittimità sotto i seguenti profili:
1) Infondatezza della pretesa concernente l'IVA 2021 2) Infondetezza della pretesa inerente al controllo del
Modello 770 .3) Applicabilità delle sanzioni ridotte a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 87/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti ( il ricorso è in Camera di Consiglio), ritiene di dover accogliere parzialmente l'istanza del ricorrente relativamente al punto 3 del ricorso relativo alle sanzioni, rigettando nel resto.
La cartella impugnata risulta composta dal ruolo n. 254470/2024, al cui interno ritroviamo due distinte partite di ruolo e nello specifico:
a) Partita T220428395517101390000001/D riferita all'anno di imposta 2021 ed avente ad oggetto il recupero dell'omesso o carente versamento di Iva periodica relativa al mese di febbraio b) Partita
T221027165006485810000001/D riferita all'anno di imposta 2021 ed avente ad oggetto il recupero di ritenute all'addizionale regionale Irpef di € 24,38 (oltre a sanzioni ed interessi), imposta sostitutiva redditi da rivalutazione di TFR di € 143,49.
In sostanza, il contribuente -a fronte del debito di febbraio richiesto in cartella di euro 913,00 - da un lato non ha riportato il credito IVA maturato nel precedente anno d'imposta (2020), dall'altro non ha riportato per intero l'IVA versata nel corso del 2021.
Sicché, ora vorrebbe compensare tali crediti con la ripresa in cartella. Ciò non è possibile alla luce delle argomentazioni seguenti.
L'Ufficio ha correttamente ripreso a tassazione l'importo di € 913, dal momento che l'omissione di un versamento dovuto impone senz'altro il recupero dell'imposta non versata.
L'omissione in questione, peraltro, deve ritenersi pacifica in quanto nella sostanza ammessa da parte ricorrente quando scrive: “Dalle scarne indicazioni contenute nella cartella impugnata si evince l'addebito dell'omesso pagamento di IVA del mese di febbraio 2021 di euro 913,00. Contestualmente, nella cartella impugnata, si dà atto che, secondo il ricalcolo dell'Agenzia delle Entrate, l'IVA periodica dovuta ammontava a euro 913,00; l'IVA periodica versata ammontava a euro 1.865,00 e pertanto copriva largamente l'imposta asseritamente dovuta. Infatti l'esponente il 16 aprile 2021 ha pagato con mod. F24 euro 1.865,65 di IVA, sia pure con codice 6003 (doc. 2). Pertanto tutt'al più saremmo in presenza non di un omesso versamento, ma di un versamento tardivo, di trenta giorni, dell'imposta, per il quale è prevista una sanzione pari al 3% oltre interessi al tasso legale, già largamente coperti dalla somma versata". Ciò sottolineato, a nulla rileva la non indicazione del maggior credito da parte del contribuente, atteso che l'omesso versamento dell'IVA periodica rappresenta un'obbligazione a sé stante rispetto al saldo. D'altronde, è intuitivo che se il contribuente dichiara un debito e non lo versa, l'importo di tale debito venga recuperato in sede di liquidazione automatizzata. Sennonché, il credito menzionato non può però essere automaticamente impiegato a copertura dell'IVA dovuta per il mese di febbraio (€ 913). Ciò in ragione anche del fatto che l'importo di 1.865,65 versato sull'IVA di marzo è successivo all'insorgenza del debito di febbraio contestato. Quanto al ruolo
T221027165006485810000001/D si riferisce agli esiti della liquidazione automatizzata del Modello 770 trasmesso il 27.10.2022 per l'anno d'imposta 2021, in relazione al quale sono rilevabili le seguenti anomalie:
Circa il codice tributo (1713 - imposta sostitutiva sulle rivalutazioni annuali del TFR da parte dei datori di lavoro), le eccezioni mosse dal contribuente risultano infondate, posto che lo stesso asserisce di aver provveduto al pagamento tramite F24 che, all'atto del perfezionamento, veniva scartato dal sistema. Orbene,
a tal proposito risulta quasi superfluo sottolineare che lo scarto del Mod.F24 del 16.02.2022 equivale a
“mancato pagamento”.
Si ritiene considerato lo svolgimento del processo di accogliere la subordinata del contribuente relativamente all'applicazione di sanzioni in forma ridotta così come previste in forza dell'entrata in vigore del D.lgs 87/2024, che ha modificato tra l'altro (riducendone l'importo) la sanzione per infedele dichiarazione di cui all'art. 1 co.
2 D.lgs 471/1997.
La natura "tecnicistica" del contenzioso, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso si rideterminano al minimo le sanzioni, si rigetta nel resto. Spese compensate
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1644/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240139837825000 ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240139837825000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240139837825000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01/04/2025, il sig. avv. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820240139837825/000 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 sulle dichiarazioni Mod. Iva e Mod. 770 riferiti all'anno di imposta 2021. Il sig. Avv. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento chiedendone la nullità/illegittimità sotto i seguenti profili:
1) Infondatezza della pretesa concernente l'IVA 2021 2) Infondetezza della pretesa inerente al controllo del
Modello 770 .3) Applicabilità delle sanzioni ridotte a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 87/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti ( il ricorso è in Camera di Consiglio), ritiene di dover accogliere parzialmente l'istanza del ricorrente relativamente al punto 3 del ricorso relativo alle sanzioni, rigettando nel resto.
La cartella impugnata risulta composta dal ruolo n. 254470/2024, al cui interno ritroviamo due distinte partite di ruolo e nello specifico:
a) Partita T220428395517101390000001/D riferita all'anno di imposta 2021 ed avente ad oggetto il recupero dell'omesso o carente versamento di Iva periodica relativa al mese di febbraio b) Partita
T221027165006485810000001/D riferita all'anno di imposta 2021 ed avente ad oggetto il recupero di ritenute all'addizionale regionale Irpef di € 24,38 (oltre a sanzioni ed interessi), imposta sostitutiva redditi da rivalutazione di TFR di € 143,49.
In sostanza, il contribuente -a fronte del debito di febbraio richiesto in cartella di euro 913,00 - da un lato non ha riportato il credito IVA maturato nel precedente anno d'imposta (2020), dall'altro non ha riportato per intero l'IVA versata nel corso del 2021.
Sicché, ora vorrebbe compensare tali crediti con la ripresa in cartella. Ciò non è possibile alla luce delle argomentazioni seguenti.
L'Ufficio ha correttamente ripreso a tassazione l'importo di € 913, dal momento che l'omissione di un versamento dovuto impone senz'altro il recupero dell'imposta non versata.
L'omissione in questione, peraltro, deve ritenersi pacifica in quanto nella sostanza ammessa da parte ricorrente quando scrive: “Dalle scarne indicazioni contenute nella cartella impugnata si evince l'addebito dell'omesso pagamento di IVA del mese di febbraio 2021 di euro 913,00. Contestualmente, nella cartella impugnata, si dà atto che, secondo il ricalcolo dell'Agenzia delle Entrate, l'IVA periodica dovuta ammontava a euro 913,00; l'IVA periodica versata ammontava a euro 1.865,00 e pertanto copriva largamente l'imposta asseritamente dovuta. Infatti l'esponente il 16 aprile 2021 ha pagato con mod. F24 euro 1.865,65 di IVA, sia pure con codice 6003 (doc. 2). Pertanto tutt'al più saremmo in presenza non di un omesso versamento, ma di un versamento tardivo, di trenta giorni, dell'imposta, per il quale è prevista una sanzione pari al 3% oltre interessi al tasso legale, già largamente coperti dalla somma versata". Ciò sottolineato, a nulla rileva la non indicazione del maggior credito da parte del contribuente, atteso che l'omesso versamento dell'IVA periodica rappresenta un'obbligazione a sé stante rispetto al saldo. D'altronde, è intuitivo che se il contribuente dichiara un debito e non lo versa, l'importo di tale debito venga recuperato in sede di liquidazione automatizzata. Sennonché, il credito menzionato non può però essere automaticamente impiegato a copertura dell'IVA dovuta per il mese di febbraio (€ 913). Ciò in ragione anche del fatto che l'importo di 1.865,65 versato sull'IVA di marzo è successivo all'insorgenza del debito di febbraio contestato. Quanto al ruolo
T221027165006485810000001/D si riferisce agli esiti della liquidazione automatizzata del Modello 770 trasmesso il 27.10.2022 per l'anno d'imposta 2021, in relazione al quale sono rilevabili le seguenti anomalie:
Circa il codice tributo (1713 - imposta sostitutiva sulle rivalutazioni annuali del TFR da parte dei datori di lavoro), le eccezioni mosse dal contribuente risultano infondate, posto che lo stesso asserisce di aver provveduto al pagamento tramite F24 che, all'atto del perfezionamento, veniva scartato dal sistema. Orbene,
a tal proposito risulta quasi superfluo sottolineare che lo scarto del Mod.F24 del 16.02.2022 equivale a
“mancato pagamento”.
Si ritiene considerato lo svolgimento del processo di accogliere la subordinata del contribuente relativamente all'applicazione di sanzioni in forma ridotta così come previste in forza dell'entrata in vigore del D.lgs 87/2024, che ha modificato tra l'altro (riducendone l'importo) la sanzione per infedele dichiarazione di cui all'art. 1 co.
2 D.lgs 471/1997.
La natura "tecnicistica" del contenzioso, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso si rideterminano al minimo le sanzioni, si rigetta nel resto. Spese compensate