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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/02/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'NI IE IG, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2112/2019 depositato il 26/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola, 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3504/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 20/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011101850/2017 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011101850/2017 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3504/03/2018, pronunciata l'11/12/2018 e depositata in Segreteria il 20/12/2018, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. III - ha rigettato il ricorso proposto dal Sig.
Ricorrente_1 , esercente l'attività di ingegnere, avverso l'avviso di accertamento n.
TVM011101850/2017 notificato il 10/07/2017 per IRPEF e IVA anno di imposta 2013, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Lecce - a seguito di p.v.c. dell'8/04/2015 della Guardia di Finanza di Otranto
(LE) per gli anni di imposta dal 2012 al 2014 - determinava, ai sensi degli artt. 41 bis del D.P.R. n.
600/1973 e 54 comma 5 del D.P.R. n. 633/1972, un maggiore reddito da lavoro autonomo e maggiori operazioni imponibili ai fini IRPEF e IVA dell'importo di € 15.150,00 - con corrispondente IVA per €
3.210,00 - a fronte di un reddito da lavoro autonomo dichiarato di € 11.000,00 e ritenute d'acconto pari a € 2.200,00 con relativa richiesta di una somma complessiva di € 8.067,00 oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente, con il ricorso introduttivo, eccepiva l'illegittimità e illogicità dell'avviso di accertamento per i seguenti motivi:
- vizi di notifica e di firma, con conseguente inesistenza dell'atto impositivo stante la violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973;
- insufficiente vaglio critico dell'Ufficio al p.v.c.;
- carenza di motivazione e prova dell'accertamento opposto, atteso che il ricorrente aveva documentato come le somme versate sul c/c bancario n. 1000/454 del Banco di
Napoli-Agenzia di Otranto, intestato al figlio Nominativo_1, derivavano da provviste da parte della nonna dello stesso (Sig.ra Nominativo_2) e le somme versate sui conti correnti tenuti presso istituti bancari derivavano da restituzione di anticipi, come documentato, e pertanto non imponibili, trovando giustificazione nella contabilità della società Società_1 s.r.l. di cui il ricorrente era socio e amministratore, mentre l'Ufficio non aveva fornito prova che i versamenti sui conti correnti bancari fossero compensi incassati dal contribuente;
- abuso di diritto in merito all'attivazione dello strumento delle indagini finanziarie;
- infondatezza dell'atto di accertamento;
- omessa valutazione delle risultanze delle scritture contabili e dei riscontri di coerenza dei documenti;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 212/2000.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo, ribadiva la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Ricorrente_1I primi giudici hanno rigettato il ricorso del Sig. , ritenendolo del tutto infondato. Ha proposto appello il contribuente con il quale contesta la sentenza della CTP che, a suo dire, è censurabile per i seguenti motivi:
1) per le pregiudiziali sollevate dal ricorrente nel ricorso introduttivo e non esaminate dalla Commissione;
2) per erronea e insufficiente prova e motivazione in ordine alla violazione ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973;
3) per mancata valutazione critica delle osservazioni formulate dal ricorrente all'Ufficio ex art. 12 comma 7 della Legge n. 212/2000;
4) per abuso di diritto in merito all'attivazione dello strumento delle indagini finanziarie non esaminato dalla Commissione Provinciale. L'appellante sottolinea, altresì, che la sentenza della CTP non ha tenuto conto dell'infondatezza dell'atto di accertamento, dell'omessa valutazione delle risultanze delle scritture contabili e dei riscontri di coerenza dei documenti, della violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 212/2000. Conclude, pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate di Lecce, con atto depositato il 17/07/2019, ha presentato controdeduzioni all'appello, con le quali impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente non risulta fondato e va pertanto rigettato come da dispositivo.
I giudici di prime cure hanno scrupolosamente giustificato il rigetto di ogni singolo motivo di impugnazione dell'accertamento per cui è causa, ritenendo corretto l'operato dell'Amministrazione
Finanziaria, costituito dall'attività della Guardia di Finanza prima e dell'Agenzia delle Entrate dopo.
Non risponde al vero, pertanto, quanto affermato dall'odierno appellante in relazione al presunto mancato esame - da parte della CTP - di questioni pregiudiziali sollevate dal contribuente, così come degli altri motivi d'appello innanzi elencati (si vedano in particolare pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado).
Passando ad esaminare le questioni attinenti più propriamente al merito della controversia per cui è causa va sottolineato che, a differenza di quanto affermato dal contribuente nell'atto d'appello secondo cui nel caso in oggetto “... non vengono indicate le ragioni di fatto e di diritto fondanti la pretesa dell'atto impugnato, ...”, dette ragioni sono state ampiamente rappresentate, con dovizia di particolari, oltre che nell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, nel precedente p.v.c. della
Guardia di Finanza dell'8/04/2015, nel quale sono indicate le movimentazioni bancarie non giustificate per come emerse nel corso delle indagini finanziarie e riconducibili alla diretta attività professionale dell'odierno appellante nell'anno di imposta 2013.
A tal proposito l'Ufficio ha opportunamente ricordato, nelle proprie controdeduzioni, che la carenza motivazionale eccepita da controparte non può dare origine a nullità dell'avviso di accertamento tutte le volte in cui lo stesso - come nel caso di specie - sia stato redatto in contraddittorio con il contribuente, con conseguente sottoscrizione del processo verbale di constatazione a chiusura della verifica (si veda, per tutte, la recentissima Cass. Civ. Sez. V 12/02/2025 n. 3610 secondo cui “In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.”).
Sgombrato il campo dall'eccepito difetto di motivazione dell'accertamento, va rammentato che la verifica fiscale della Guardia di Finanza ha avuto ad oggetto sia le scritture contabili relative all'attività di libero professionista dell'Ing. Ricorrente_1, che le operazioni bancarie riconducibili ai versamenti presenti sui conti correnti a lui intestati o sui quali lo stesso risultava abilitato ad operare con pieni poteri di firma, come accertato dai militari verbalizzanti.
In merito alle giustificazioni fornite dal contribuente riguardo ai versamenti bancari l'Ufficio appellato - nelle motivazioni dell'Avviso di accertamento (pagg. 3 e 4) - evidenziava che:
Nominativo_2gli aiuti economici accreditati dalla sig.ra sul c/c n. 1000/454 tenuto presso il
BA_1 Nominativo_1 a favore del nipote per gli studi universitari, non sono stati sufficientemente documentati. Gli stessi, infatti, risultano versati in contanti sul conto corrente del nipote ma non è stato documentato il prelevamento, seppure non contestuale, di tali
Nominativo_2somme da conti intestati alla sig.ra ;
Conto_Corrente_1le somme versate in contanti sui conti correnti n. tenuto presso la BA Popolare
BA_2Pugliese e n. 10112 tenuto presso la BA , giustificate dalla S.V. quali restituzioni di
Società_1anticipi da parte della società S.r.l., non trovano corrispondenza nei mastrini di
Ricorrente_1sottoconto denominati Debiti v/ , per importi e date di versamento”. Va rammentato, a tal proposito, che parte privata non è riuscita a fornire valida prova in grado di contrastare le risultanze delle indagini bancarie, atteso che non può riconoscersi valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come quella rilasciata dalla Sig.ra Nominativo_2.
A tal proposito la Cassazione ha affermato che “... con specifico riguardo al contenzioso tributario,
l'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come
l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione del D.Lgs. n.
546, art. 7, comma 4, giacché finirebbe per introdurre nel processo tributario - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo" (Cass. n. 6755 del 2010, n. 703 del 2007).” e, più di recente,
Cass. Civ. Sez. V 24/01/2013 n. 1663 e Cass. Civ. Sez. V 12/12/2019 n. 32568.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, è priva di efficacia probatoria anche in base a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del D.lgs. n. 546/1992 “... giacché, eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale, finirebbe per introdurre un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.” (in tal senso Cass. Civ. Sez. V 13/01/2017 n. 701). Con tale orientamento la Suprema Corte ha accolto il motivo di appello dell'Amministrazione Finanziaria secondo il quale non può ritenersi provata, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da un terzo, una circostanza volta a escludere una voce positiva di reddito ascritta dall'Ufficio in capo a un contribuente.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha infatti attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, ma è priva di efficacia in sede giurisdizionale.
Nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio, avente ad oggetto un accertamento fondato su indagini finanziarie, la prova contraria - come correttamente sottolineato dall'Ufficio appellato - deve essere supportata da rigorose prove documentali e non certo da dichiarazioni rilasciate dagli stessi soggetti coinvolti, né tantomeno da atti notori a firma di terzi.
Per tutto quanto innanzi esposto l'appello del contribuente non merita accoglimento.
Nella particolarità dei fatti e delle circostanze ricorrenti in fattispecie, nonché delle articolate argomentazioni addotte da entrambe le parti a sostegno delle rispettive e sia pur contrapposte tesi difensive e del vivace dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sull'argomento, si ravvisano apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Lecce 25 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
NA IT Venneri ER GI D'AN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'NI IE IG, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2112/2019 depositato il 26/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola, 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3504/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 20/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011101850/2017 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011101850/2017 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3504/03/2018, pronunciata l'11/12/2018 e depositata in Segreteria il 20/12/2018, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. III - ha rigettato il ricorso proposto dal Sig.
Ricorrente_1 , esercente l'attività di ingegnere, avverso l'avviso di accertamento n.
TVM011101850/2017 notificato il 10/07/2017 per IRPEF e IVA anno di imposta 2013, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Lecce - a seguito di p.v.c. dell'8/04/2015 della Guardia di Finanza di Otranto
(LE) per gli anni di imposta dal 2012 al 2014 - determinava, ai sensi degli artt. 41 bis del D.P.R. n.
600/1973 e 54 comma 5 del D.P.R. n. 633/1972, un maggiore reddito da lavoro autonomo e maggiori operazioni imponibili ai fini IRPEF e IVA dell'importo di € 15.150,00 - con corrispondente IVA per €
3.210,00 - a fronte di un reddito da lavoro autonomo dichiarato di € 11.000,00 e ritenute d'acconto pari a € 2.200,00 con relativa richiesta di una somma complessiva di € 8.067,00 oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente, con il ricorso introduttivo, eccepiva l'illegittimità e illogicità dell'avviso di accertamento per i seguenti motivi:
- vizi di notifica e di firma, con conseguente inesistenza dell'atto impositivo stante la violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973;
- insufficiente vaglio critico dell'Ufficio al p.v.c.;
- carenza di motivazione e prova dell'accertamento opposto, atteso che il ricorrente aveva documentato come le somme versate sul c/c bancario n. 1000/454 del Banco di
Napoli-Agenzia di Otranto, intestato al figlio Nominativo_1, derivavano da provviste da parte della nonna dello stesso (Sig.ra Nominativo_2) e le somme versate sui conti correnti tenuti presso istituti bancari derivavano da restituzione di anticipi, come documentato, e pertanto non imponibili, trovando giustificazione nella contabilità della società Società_1 s.r.l. di cui il ricorrente era socio e amministratore, mentre l'Ufficio non aveva fornito prova che i versamenti sui conti correnti bancari fossero compensi incassati dal contribuente;
- abuso di diritto in merito all'attivazione dello strumento delle indagini finanziarie;
- infondatezza dell'atto di accertamento;
- omessa valutazione delle risultanze delle scritture contabili e dei riscontri di coerenza dei documenti;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 212/2000.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo, ribadiva la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Ricorrente_1I primi giudici hanno rigettato il ricorso del Sig. , ritenendolo del tutto infondato. Ha proposto appello il contribuente con il quale contesta la sentenza della CTP che, a suo dire, è censurabile per i seguenti motivi:
1) per le pregiudiziali sollevate dal ricorrente nel ricorso introduttivo e non esaminate dalla Commissione;
2) per erronea e insufficiente prova e motivazione in ordine alla violazione ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973;
3) per mancata valutazione critica delle osservazioni formulate dal ricorrente all'Ufficio ex art. 12 comma 7 della Legge n. 212/2000;
4) per abuso di diritto in merito all'attivazione dello strumento delle indagini finanziarie non esaminato dalla Commissione Provinciale. L'appellante sottolinea, altresì, che la sentenza della CTP non ha tenuto conto dell'infondatezza dell'atto di accertamento, dell'omessa valutazione delle risultanze delle scritture contabili e dei riscontri di coerenza dei documenti, della violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 212/2000. Conclude, pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate di Lecce, con atto depositato il 17/07/2019, ha presentato controdeduzioni all'appello, con le quali impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente non risulta fondato e va pertanto rigettato come da dispositivo.
I giudici di prime cure hanno scrupolosamente giustificato il rigetto di ogni singolo motivo di impugnazione dell'accertamento per cui è causa, ritenendo corretto l'operato dell'Amministrazione
Finanziaria, costituito dall'attività della Guardia di Finanza prima e dell'Agenzia delle Entrate dopo.
Non risponde al vero, pertanto, quanto affermato dall'odierno appellante in relazione al presunto mancato esame - da parte della CTP - di questioni pregiudiziali sollevate dal contribuente, così come degli altri motivi d'appello innanzi elencati (si vedano in particolare pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado).
Passando ad esaminare le questioni attinenti più propriamente al merito della controversia per cui è causa va sottolineato che, a differenza di quanto affermato dal contribuente nell'atto d'appello secondo cui nel caso in oggetto “... non vengono indicate le ragioni di fatto e di diritto fondanti la pretesa dell'atto impugnato, ...”, dette ragioni sono state ampiamente rappresentate, con dovizia di particolari, oltre che nell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, nel precedente p.v.c. della
Guardia di Finanza dell'8/04/2015, nel quale sono indicate le movimentazioni bancarie non giustificate per come emerse nel corso delle indagini finanziarie e riconducibili alla diretta attività professionale dell'odierno appellante nell'anno di imposta 2013.
A tal proposito l'Ufficio ha opportunamente ricordato, nelle proprie controdeduzioni, che la carenza motivazionale eccepita da controparte non può dare origine a nullità dell'avviso di accertamento tutte le volte in cui lo stesso - come nel caso di specie - sia stato redatto in contraddittorio con il contribuente, con conseguente sottoscrizione del processo verbale di constatazione a chiusura della verifica (si veda, per tutte, la recentissima Cass. Civ. Sez. V 12/02/2025 n. 3610 secondo cui “In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.”).
Sgombrato il campo dall'eccepito difetto di motivazione dell'accertamento, va rammentato che la verifica fiscale della Guardia di Finanza ha avuto ad oggetto sia le scritture contabili relative all'attività di libero professionista dell'Ing. Ricorrente_1, che le operazioni bancarie riconducibili ai versamenti presenti sui conti correnti a lui intestati o sui quali lo stesso risultava abilitato ad operare con pieni poteri di firma, come accertato dai militari verbalizzanti.
In merito alle giustificazioni fornite dal contribuente riguardo ai versamenti bancari l'Ufficio appellato - nelle motivazioni dell'Avviso di accertamento (pagg. 3 e 4) - evidenziava che:
Nominativo_2gli aiuti economici accreditati dalla sig.ra sul c/c n. 1000/454 tenuto presso il
BA_1 Nominativo_1 a favore del nipote per gli studi universitari, non sono stati sufficientemente documentati. Gli stessi, infatti, risultano versati in contanti sul conto corrente del nipote ma non è stato documentato il prelevamento, seppure non contestuale, di tali
Nominativo_2somme da conti intestati alla sig.ra ;
Conto_Corrente_1le somme versate in contanti sui conti correnti n. tenuto presso la BA Popolare
BA_2Pugliese e n. 10112 tenuto presso la BA , giustificate dalla S.V. quali restituzioni di
Società_1anticipi da parte della società S.r.l., non trovano corrispondenza nei mastrini di
Ricorrente_1sottoconto denominati Debiti v/ , per importi e date di versamento”. Va rammentato, a tal proposito, che parte privata non è riuscita a fornire valida prova in grado di contrastare le risultanze delle indagini bancarie, atteso che non può riconoscersi valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come quella rilasciata dalla Sig.ra Nominativo_2.
A tal proposito la Cassazione ha affermato che “... con specifico riguardo al contenzioso tributario,
l'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come
l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione del D.Lgs. n.
546, art. 7, comma 4, giacché finirebbe per introdurre nel processo tributario - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo" (Cass. n. 6755 del 2010, n. 703 del 2007).” e, più di recente,
Cass. Civ. Sez. V 24/01/2013 n. 1663 e Cass. Civ. Sez. V 12/12/2019 n. 32568.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, è priva di efficacia probatoria anche in base a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del D.lgs. n. 546/1992 “... giacché, eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale, finirebbe per introdurre un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.” (in tal senso Cass. Civ. Sez. V 13/01/2017 n. 701). Con tale orientamento la Suprema Corte ha accolto il motivo di appello dell'Amministrazione Finanziaria secondo il quale non può ritenersi provata, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da un terzo, una circostanza volta a escludere una voce positiva di reddito ascritta dall'Ufficio in capo a un contribuente.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha infatti attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, ma è priva di efficacia in sede giurisdizionale.
Nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio, avente ad oggetto un accertamento fondato su indagini finanziarie, la prova contraria - come correttamente sottolineato dall'Ufficio appellato - deve essere supportata da rigorose prove documentali e non certo da dichiarazioni rilasciate dagli stessi soggetti coinvolti, né tantomeno da atti notori a firma di terzi.
Per tutto quanto innanzi esposto l'appello del contribuente non merita accoglimento.
Nella particolarità dei fatti e delle circostanze ricorrenti in fattispecie, nonché delle articolate argomentazioni addotte da entrambe le parti a sostegno delle rispettive e sia pur contrapposte tesi difensive e del vivace dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sull'argomento, si ravvisano apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Lecce 25 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
NA IT Venneri ER GI D'AN