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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/11/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2185/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2185 / 2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
ROLANDO
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ROSSI Controparte_1 C.F._2
ROLANDO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pistoia (PT) il 05/04/1975, trascritto nei Registri degli
Atti di Matrimonio del Comune di Pistoia (PT) al n.68 Parte 2 Serie A anno 1975, dalla cui unione nascevano tre figli oggi adulti, che vivono autonomamente e risiedono indipendentemente dai genitori a parte nato a [...] il [...] (C.F. ) che risiede Persona_1 C.F._3 unitamente alla madre in Casciana Terme Lari (PI), Via Del Pari n.17/C int.8.
1 Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe in accoglimento dell'accordo delle parti e per l'effetto:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2 contratto matrimonio in Pistoia (PT) il 05/04/1975, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Pistoia (PT) al n.68 Parte 2 Serie A anno 1975;
2) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
3) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pistoia (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno, separatamente, e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
2 Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di Stato civile del Comune di Pistoia (PT) per le annotazioni e incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 03/11/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2185 / 2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
ROLANDO
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ROSSI Controparte_1 C.F._2
ROLANDO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pistoia (PT) il 05/04/1975, trascritto nei Registri degli
Atti di Matrimonio del Comune di Pistoia (PT) al n.68 Parte 2 Serie A anno 1975, dalla cui unione nascevano tre figli oggi adulti, che vivono autonomamente e risiedono indipendentemente dai genitori a parte nato a [...] il [...] (C.F. ) che risiede Persona_1 C.F._3 unitamente alla madre in Casciana Terme Lari (PI), Via Del Pari n.17/C int.8.
1 Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe in accoglimento dell'accordo delle parti e per l'effetto:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2 contratto matrimonio in Pistoia (PT) il 05/04/1975, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Pistoia (PT) al n.68 Parte 2 Serie A anno 1975;
2) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
3) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pistoia (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno, separatamente, e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
2 Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di Stato civile del Comune di Pistoia (PT) per le annotazioni e incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 03/11/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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