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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2693/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, natao a PALERMO (PA), in data 31/01/1979, Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 93, presso lo studio dell'Avv. PIRAINO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 93, presso lo studio dell'Avv. PIRAINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 14/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 29/5/2025 e sottoscritto il
27/5/2025
All'udienza del 14/7/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro
1 condizioni reddituali e patrimoniali, specificando ulteriormente gli accordi raggiunti;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi vivrà presso la propria abitazione e rispettivamente, la signora presso la sua residenza sita in Palermo, Via Controparte_1
Con Catalano n. 13 nella casa coniugale che rimane di esclusiva proprietà del .
e quest'ultimo presso l'abitazione sita in Palermo Via Orazio Parte_1
n°23;
3. I figli rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e manterranno la residenza prevalente ed anagrafica presso il domicilio della madre. Le parti si impegnano ed obbligano reciprocamente, a garantire una equilibrata e significativa presenza nella vita dei figli, nonchè a condividere insieme agli stessi gli eventi e le ricorrenze più importanti della loro vita, concordando nella gestione comune dei minori sia per quanto alle scelte educative, che per gli indirizzi scolastici, etici e morali, sulle necessità mediche e/o sanitarie, ivi comprese quelle sportive, extra scolastiche e del tempo libero, incoraggiandoli nelle loro naturali inclinazioni e aspirazioni, e garantendo così il più possibile una fattiva bigenitorialità;
Il sig. terrà con se il figlio minore SE ogni fine settimana, Pt_1 prelevandolo dalla casa materna il venerdì pomeriggio entro le ore 19:00 e riaccompagnandola a scuola il lunedi mattina;
il sig. eserciterà inoltre Pt_1 il proprio diritto di visita infrasettimanale nei confronti della minore nei giorni di Martedì e Giovedi pomeriggio, prelevandola alle ore 16,00 e riconducendola presso l'abitazione della madre alle ore 21,00, salvo diverso accordo tra i coniugi;
4. Nei periodi festivi i figli starà con i genitori osservando le seguenti modalità. Durante le vacanze estive: il signor terrà con sé i figli da a Pt_1 partire dal 7 di agosto sino al 31 di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi;
nel caso in cui il genitore intendesse condurre la bambina in vacanza fuori città avrà l'onere di comunicare all'altro, con congruo anticipo, i riferimenti
2 della località turistica prescelta;
durante il periodo delle vacanze natalizie, compreso tra il 22 dicembre ed il 7 gennaio, si osserverà la regola dell'alternanza: i genitori avranno e terranno con loro il bambino ad anni alterni e, segnatamente, per i periodi dal 22 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 7 gennaio. Anche durante il periodo delle vacanze pasquali, compreso tra il giovedì Santo e il Lunedì dell'Angelo, si osserverà la regola dell'alternanza: i genitori avranno e terranno con loro la bambina ad anni alterni e, segnatamente, dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo; tutti i superiori accordi indicati ai punti n° 3 e 4 fanno salvi i diversi accordi che le parti potranno concordemente assumere in dipendenza di imprevisti ed opportunità, con rispetto delle reciproche esigenze e secondo buon senso nell'interesse primario della minore.
Resta convenuto che il regime di incontri padre figli, potrà essere liberamente modificato dalle parti in senso ampliativo.
5. Il Sig. si obbliga di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa e dei due figli, la somma di € 500 (€ 200,00 la moglie ed € 300,00 per i figli); l'assegno unico per figli verrà percepito per intero dalla signor;
Parte_1
L'assegno di mantenimento, come sopra determinato, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, con prima rivalutazione da effettuarsi dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione;
Il sig. si impegna a contribuire per il 50% ad eventuali Parte_1 spese mediche straordinarie e sosterrà le spese ordinarie dei figli per il periodo di loro convivenza presso lo stesso, a partire dal deposito in cancelleria della presente separazione.; le spese straordinarie, mediche non erogate dal SSN, le ulteriori spese scolastiche, sportive e ricreative saranno, da corrispondersi a chi le abbia anticipate, entro il quindicesimo giorno di ogni mese successivo.
Relativamente alle spese straordinarie del figli, queste saranno sopportate ed opportunamente documentate dai coniugi al 50% tra loro e saranno distinte secondo il seguente schema, giusto Protocollo del Tribunale di
Palermo:
a) Voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'assegno mensile forfettario
3 finalizzato a far fronte ad esigenze di mantenimento ordinario: spese per vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco
(comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, spese per parrucchiere/barbiere, estetista, spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste ecc.);
b) Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scola-stico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
c) Spese extra-assegno Il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi
4 cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione fa-miliare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresi previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giomi successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza
5 della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”.
All'udienza dell'11 luglio 2025, entrambi i coniugi a parziale modifica dell'accordo, hanno concordato di “stabilire che l'assegno unico sia percepito al 50% tra i co-niugi, fermo restando l'obbligo per il sig. di versare Pt_1
l'assegno di mantenimento concordato”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 26 P. 2, S. A, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2693/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, natao a PALERMO (PA), in data 31/01/1979, Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 93, presso lo studio dell'Avv. PIRAINO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 93, presso lo studio dell'Avv. PIRAINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 14/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 29/5/2025 e sottoscritto il
27/5/2025
All'udienza del 14/7/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro
1 condizioni reddituali e patrimoniali, specificando ulteriormente gli accordi raggiunti;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi vivrà presso la propria abitazione e rispettivamente, la signora presso la sua residenza sita in Palermo, Via Controparte_1
Con Catalano n. 13 nella casa coniugale che rimane di esclusiva proprietà del .
e quest'ultimo presso l'abitazione sita in Palermo Via Orazio Parte_1
n°23;
3. I figli rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e manterranno la residenza prevalente ed anagrafica presso il domicilio della madre. Le parti si impegnano ed obbligano reciprocamente, a garantire una equilibrata e significativa presenza nella vita dei figli, nonchè a condividere insieme agli stessi gli eventi e le ricorrenze più importanti della loro vita, concordando nella gestione comune dei minori sia per quanto alle scelte educative, che per gli indirizzi scolastici, etici e morali, sulle necessità mediche e/o sanitarie, ivi comprese quelle sportive, extra scolastiche e del tempo libero, incoraggiandoli nelle loro naturali inclinazioni e aspirazioni, e garantendo così il più possibile una fattiva bigenitorialità;
Il sig. terrà con se il figlio minore SE ogni fine settimana, Pt_1 prelevandolo dalla casa materna il venerdì pomeriggio entro le ore 19:00 e riaccompagnandola a scuola il lunedi mattina;
il sig. eserciterà inoltre Pt_1 il proprio diritto di visita infrasettimanale nei confronti della minore nei giorni di Martedì e Giovedi pomeriggio, prelevandola alle ore 16,00 e riconducendola presso l'abitazione della madre alle ore 21,00, salvo diverso accordo tra i coniugi;
4. Nei periodi festivi i figli starà con i genitori osservando le seguenti modalità. Durante le vacanze estive: il signor terrà con sé i figli da a Pt_1 partire dal 7 di agosto sino al 31 di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi;
nel caso in cui il genitore intendesse condurre la bambina in vacanza fuori città avrà l'onere di comunicare all'altro, con congruo anticipo, i riferimenti
2 della località turistica prescelta;
durante il periodo delle vacanze natalizie, compreso tra il 22 dicembre ed il 7 gennaio, si osserverà la regola dell'alternanza: i genitori avranno e terranno con loro il bambino ad anni alterni e, segnatamente, per i periodi dal 22 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 7 gennaio. Anche durante il periodo delle vacanze pasquali, compreso tra il giovedì Santo e il Lunedì dell'Angelo, si osserverà la regola dell'alternanza: i genitori avranno e terranno con loro la bambina ad anni alterni e, segnatamente, dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo; tutti i superiori accordi indicati ai punti n° 3 e 4 fanno salvi i diversi accordi che le parti potranno concordemente assumere in dipendenza di imprevisti ed opportunità, con rispetto delle reciproche esigenze e secondo buon senso nell'interesse primario della minore.
Resta convenuto che il regime di incontri padre figli, potrà essere liberamente modificato dalle parti in senso ampliativo.
5. Il Sig. si obbliga di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa e dei due figli, la somma di € 500 (€ 200,00 la moglie ed € 300,00 per i figli); l'assegno unico per figli verrà percepito per intero dalla signor;
Parte_1
L'assegno di mantenimento, come sopra determinato, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, con prima rivalutazione da effettuarsi dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione;
Il sig. si impegna a contribuire per il 50% ad eventuali Parte_1 spese mediche straordinarie e sosterrà le spese ordinarie dei figli per il periodo di loro convivenza presso lo stesso, a partire dal deposito in cancelleria della presente separazione.; le spese straordinarie, mediche non erogate dal SSN, le ulteriori spese scolastiche, sportive e ricreative saranno, da corrispondersi a chi le abbia anticipate, entro il quindicesimo giorno di ogni mese successivo.
Relativamente alle spese straordinarie del figli, queste saranno sopportate ed opportunamente documentate dai coniugi al 50% tra loro e saranno distinte secondo il seguente schema, giusto Protocollo del Tribunale di
Palermo:
a) Voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'assegno mensile forfettario
3 finalizzato a far fronte ad esigenze di mantenimento ordinario: spese per vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco
(comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, spese per parrucchiere/barbiere, estetista, spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste ecc.);
b) Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scola-stico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
c) Spese extra-assegno Il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi
4 cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione fa-miliare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresi previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giomi successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza
5 della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”.
All'udienza dell'11 luglio 2025, entrambi i coniugi a parziale modifica dell'accordo, hanno concordato di “stabilire che l'assegno unico sia percepito al 50% tra i co-niugi, fermo restando l'obbligo per il sig. di versare Pt_1
l'assegno di mantenimento concordato”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 26 P. 2, S. A, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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