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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Tribunale Ordinario di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
SC IN, al termine dell'udienza del 17/12/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv.
RA US GI nell'interesse di e Persona_1 dal dott. PULIZZI GIORGIO per il Controparte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
[...]
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2629/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso Persona_1 C.F._1 dall'avv. RA US GI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Mazara del Vallo, nella via Capitolo n. 3.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 [...]
CP_2
, in persona del Legale Controparte_3
Rappresentante pro tempore;
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
, rappresentato e difeso dal dott. PULIZZI GIORGIO P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/09/2025, il ricorrente ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha esposto che il D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma di € 500,00 annui i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato;
ha contestato la legittimità di tale esclusione e ha chiesto all'adito Tribunale: “-previa eventuale disapplicazione degli atti richiamati in narrativa disciplinanti la carta del docente nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente e in particolare dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28
17 novembre 2016, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.; per l'effetto - accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/2025 e, conseguentemente
- condannarsi il ed i suoi organi periferici pure convenuti al riconoscimento del Controparte_1 beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore del docente a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici per complessivi € 1.000,00, oltre che per gli anni successivi ove il ricorrente sarà destinatario di altri incarichi a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
2. Il e l' e le Controparte_1 Controparte_3 articolazioni territoriali, con memoria difensiva tempestivamente depositata, hanno chiesto il rigetto della domanda: “con riferimento alle annualità nelle quali la stessa ha svolto supplenza su uno spezzone orario e/o tale da non rendere la propria posizione comparabile a quella del personale di ruolo”
3. La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Le domande attoree sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
5. Il thema decidendum sottoposto dal docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche Persona_2 ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_2 punto 39).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, punto 48).
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
6. Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che il ricorrente rientra nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (cfr. contratti allegati al ricorso). Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti precisato che “(…) risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione CP_1 del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro CP_1 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (…)
La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss).
Inoltre, la situazione del ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione CP_1 dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”
(art. 3 del D.P.C.M.) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica;
i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico.
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n.
1842/2022). Del resto, l'esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del
Comparto scuola del 27 novembre 2007.
Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che CP_1 garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando… per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022).
7. Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che il/la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107. 8.
Tale diritto spetta per alcuni gli anni scolastici indicati in ricorso.
Dalla lettura della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha prestato attività lavorativa sino al 30.06 nell' anno scolastico 2023/2024.
Mentre nell'anno scolastico 2024/2025 ha svolto servizio presso Scuola Primo Grado -
Sc. Media "G. Garibaldi" di Salemi, con plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria dal
23/01/2025 al 07/06/2025 con un orario settimanale di 8 ore e dal 11/06/2025 al
30/06/2025 con orario settimanale di 16 ore.
Risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di parte resistente circa la non spettanza della Carta docente per lo svolgimento di un orario curriculare ridotto per l'anno scolastico
2024/2025 in quanto se è vero che il ricorrente, secondo i principi fin qui richiamati avrebbe avuto astrattamente diritto a fruire della carta del docente, tuttavia alla luce del principio di non discriminazione, è necessario verificare se, tenuto presente l'impegno lavorativo assunto dal ricorrente nell'anno scolastico 2024/2025, la sua esclusione dalla fruizione della carta del docente contrasti con la disposizione della clausola 4, ovverosia, se codesta esclusione comporti un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato a un lavoratore a tempo indeterminato.
Questo Tribunale concorda con l'orientamento assunto in merito dalla Corte d'Appello di Perugia con sentenza n.65/2024 che per risolvere la questione sulla spettanza del beneficio a quei docenti destinatari di supplenze brevi o con spezzoni di orario inferiore rispetto a quello ordinario di cattedra, di norma osservato dagl'insegnanti di ruolo si è cosi pronunciata: “Non esiste, in realtà, un docente di ruolo comparabile, per la semplice ragione che, per quella categoria d'insegnanti, il part time, pur essendo ammesso, deve riguardare un orario d'insegnamento non inferiore al 50% dell'orario normale di cattedra, che è pari a ventiquattro ore per i docenti di scuola primaria, e a diciotto ore per quelli di scuola secondaria”.
Nel caso in esame l'incarico della ricorrente nell'anno scolastico 2024/2025 prevedeva orari ridotti rispetto a quello ordinario di cattedra di diciotto ore e al di sotto della soglia minima del 50% obbligatoria per il contratto part time di un docente con contratto a tempo indeterminato. Di conseguenza, l'esclusione della ricorrente dal beneficio della carta del docente per l'anno scolastico in questione non determina un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai docenti di ruolo.
8. In conclusione, atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che il ricorrente ha prestato attività di docenza a tempo determinato nell' anno scolastico
2023/2024 l'amministrazione convenuta va condannata a mettere a disposizione dello stesso detta Carta dal valore nominale di € 500,00. Ciò al fine di sostenerne la formazione e di valorizzarne le competenze professionali.
9. Conclusivamente va disposto come in dispositivo.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione della Carta Persona_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 per l'anno scolastico 2023/2024;
b) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
a mettere a disposizione del ricorrente CP_5 Parte_1
Carta dall'importo nominale complessivo di euro di € 500,00, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L.
n. 107 del 2015;
c) condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere al Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA oltre esborsi come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore dell'avv. RA US GI.
Così deciso in Marsala, il 18/12/2025
IL GIUDICE
SC IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice SC
IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.