CASS
Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2024, n. 11585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11585 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FERMO nei confronti di: GA LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di FERMO svolta la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
l'avv. Marco Tomassini, per GA DR, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11585 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 21/02/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale quell'autorità giudiziaria, in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, aveva annullato il provvedimento del GIP di convalida del sequestro preventivo della somma di euro 13.630,00 in banconote di piccolo e medio taglio, operato d'urgenza dalla PG il 21/11/2023 nei confronti di GA DR, indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto illecitamente circa gr. 100 di hashish. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto il difetto dei presupposti per procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240, cod. pen., mancando il necessario nesso di pertinenzialità tra la somma rinvenuta in sede di perquisizione (in uno con la droga) e il reato contestato, per l'appunto quello di detenzione finalizzata allo spaccio, non essendo state contestate al GA in questo procedimento precedenti attività di cessione di stupefacenti. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale ha rilevato che la richiesta cautelare dell'organo d'accusa aveva avuto ad oggetto solo la confisca diretta del denaro ai sensi dell'art. 321, cod. proc. pen., cosicché, avuto riguardo alla natura del bene, il provvedimento ablatorio cui il sequestro è correlabile è possibile solo ove la somma costituisca prodotto, profitto o prezzo del reato o sia servita per la sua commissione. 2. Il ricorrente ha affidato le censure a un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, contestando l'esclusione della natura di profitto della somma ai sensi dell'art. 240, cod. pen., avendo il Tribunale operato una valutazione prematura sull'inesistenza del nesso di pertinenzialità che, allo stadio cautelare e di modificabilità della contestazione, dovrebbe essere valutata in termini di mero quadro indiziario, potendosi acquisire elementi idonei a profilare anche pregresse attività di spaccio, richiamando le modalità di conservazione della somma di denaro e la sua composizione (banconote di piccolo e medio taglio) e la circostanza che la stessa è stata rinvenuta contestualmente al reperimento della droga. Sotto altro profilo, il ricorrente ha contestato la mancata riqualificazione del sequestro preventivo come finalizzato alla confisca c.d. allargata, ai sensi degli artt. 85 d.P.R. n. 309/1990 e 240 bis, cod. pen., la cui esclusione ha censurato considerata la possibilità di prospettare la sproporzione tra la somma rinvenuta e le condizioni economiche del GA, soggetto in precedenza disoccupato e da poco assunto per lavorare, ancora in prova, presso un distributore di carburante, occupazione che non giustificherebbe l'accumulo della somma rinvenuta in suo possesso. 2 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore di GA DR ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È principio consolidato quello in base al quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2, n. 49739 del 10/1072023, Mannolo, Rv. 285608-01; n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692-01); con la conseguenza che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice (sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468-01). 3. Ciò posto, deve rilevarsi intanto che il ricorrente non ha posto in discussione che si proceda per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e non per cessione di essa, con la conseguenza che la delibazione in sede di riesame, in difetto di una riqualificazione giuridica della condotta, deve ritenersi esattamente quella per la quale è stata esercitata l'azione cautelar( e chein relazione ad essa che va valutata, con i limiti e i connotati di fluidità pur riconoscibili all'accusa provvisoriamente formulata in sede cautelare, la fondatezza della pretesa punitiva in termini di fumus del reato ipotizzato. Alla luce di tali coordinate in diritto, deve escludersi che il provvedimento impugnato sia incorso in violazione di legge, considerata la natura del bene con riferimento al quale era stata esercitata l'azione cautelare (denaro). Sul punto, va intanto richiamato il principio affermato dal diritto vivente, per il quale il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita;
il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato;
il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del 3/7/1996, Chabni, Rv. 205707-01; sez. F., n. 44315 del 12/9/2013, Cicero, Rv. 258636-01; Sez. U, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264436-01, in cui si è ribadito che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito; sez. 2, 3 n. 53650 del 5/10/2016, Pa/orafo, Rv. 268854-01); e, nella specie, si ripete, il reato è quello di detenzione illecita di sostanza stupefacente. La decisione censurata è, poi, del tutto coerente con l'indirizzo consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla confiscabilità ai sensi dell'art. 240, cod. pen. del denaro rinvenuto in concomitanza del sequestro di droga illecitamente detenuta: pur riconoscendosi la possibilità di procedere alla confisca di esso, ciò è tuttavia consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. o dall'art. 240 bis, cod. pen. (sez. 2 n. 41778 del 30/9/2015, Scivoli, Rv. 265247, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la disposizione riguardante la confisca del denaro disposta con la sentenza di patteggiamento, in assenza di collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato; sez. 4 n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900), principio affermato con riferimento all'art. 12 sexies legge 356/1992, norma peraltro oggi trasposta nel citato art. 240 bis, a sua volta richiamato dall'art. 85 bis d.P.R. 309/90. Tale evenienza, in ogni caso, non è stata invocata (pur essendo possibile), dal pubblico ministero, né ritenuta dal giudice a giustificazione del provvedimento annullato. 6. Né può accedersi alla soluzione prospettata con l'argomento formulato da ultimo dal ricorrente, in base al quale il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'eventuale confiscabilità del denaro ai sensi dell'art. 240 bis, cod. pen.: in tema di sequestro, è illegittima la riqualificazione ex officio del sequestro di somme di denaro finalizzato alla confisca in via diretta come sequestro funzionale alla confisca per equivalente, atteso che, richiedendo quest'ultimo la verifica di un elemento di fatto su cui deve svolgersi il contraddittorio con il destinatario del provvedimento - ovvero l'impossibilità di procedere all'ablazione diretta - la riqualificazione si tradurrebbe in una violazione del diritto di difesa sul punto (sez. 3, n. 31369 del 27/4/2021, Morcone, Rv. 281944- 01). In applicazione del medesimo principio, si è così ritenuta illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale, in sede di riesame avverso il provvedimento di confisca di una somma di denaro, emesso ai sensi dell'art. 12 sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356 nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ravvisando la fattispecie di cui al quinto comma di tale norma, confermi la misura cautelare reale facendo riferimento all'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto tale ordinanza, violando il principio del contraddittorio, muta i parametri applicativi della misura, non più legata alla configurabilità dei presupposti previsti dall'art. 12 sexies, cit., ma all'asserita diretta qualificabilità della somma come provento del delitto in materia di stupefacenti (sez. 6, n. 3771 del 11/1/2018, Qevani, Rv. 272194-01); e si è anche ritenuta l'illegittimità dell'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato (sez. 5, n. 54186 del 22/9/2016, Borettini, Rv. 268748-01; sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016, Venniro, Rv. 269498-01; n. 15852 del 28/2/2023, Caprio, Rv. 284598- 4 01; sez. 2, n. 22977 del 13/4/2023, Gjyzeli, Rv. 284726-01, in cui il principio è stato ripreso in ipotesi di annullamento parziale di un provvedimento di confisca facoltativa, affermandosi che non è consentito al giudice del rinvio attribuire alla statuizione ablatoria una diversa qualificazione giuridica, in fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento parziale della confisca facoltativa per vizio di motivazione sul nesso di pertinenzialità, il giudice del rinvio aveva riqualificato la statuizione ablatoria come confisca "di sproporzione", senza argomentare in ordine al nesso di pertinenzialità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 21 febbraio 2024
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto FRANCESCA COSTANTINI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
l'avv. Marco Tomassini, per GA DR, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11585 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 21/02/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale quell'autorità giudiziaria, in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, aveva annullato il provvedimento del GIP di convalida del sequestro preventivo della somma di euro 13.630,00 in banconote di piccolo e medio taglio, operato d'urgenza dalla PG il 21/11/2023 nei confronti di GA DR, indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto illecitamente circa gr. 100 di hashish. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto il difetto dei presupposti per procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240, cod. pen., mancando il necessario nesso di pertinenzialità tra la somma rinvenuta in sede di perquisizione (in uno con la droga) e il reato contestato, per l'appunto quello di detenzione finalizzata allo spaccio, non essendo state contestate al GA in questo procedimento precedenti attività di cessione di stupefacenti. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale ha rilevato che la richiesta cautelare dell'organo d'accusa aveva avuto ad oggetto solo la confisca diretta del denaro ai sensi dell'art. 321, cod. proc. pen., cosicché, avuto riguardo alla natura del bene, il provvedimento ablatorio cui il sequestro è correlabile è possibile solo ove la somma costituisca prodotto, profitto o prezzo del reato o sia servita per la sua commissione. 2. Il ricorrente ha affidato le censure a un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, contestando l'esclusione della natura di profitto della somma ai sensi dell'art. 240, cod. pen., avendo il Tribunale operato una valutazione prematura sull'inesistenza del nesso di pertinenzialità che, allo stadio cautelare e di modificabilità della contestazione, dovrebbe essere valutata in termini di mero quadro indiziario, potendosi acquisire elementi idonei a profilare anche pregresse attività di spaccio, richiamando le modalità di conservazione della somma di denaro e la sua composizione (banconote di piccolo e medio taglio) e la circostanza che la stessa è stata rinvenuta contestualmente al reperimento della droga. Sotto altro profilo, il ricorrente ha contestato la mancata riqualificazione del sequestro preventivo come finalizzato alla confisca c.d. allargata, ai sensi degli artt. 85 d.P.R. n. 309/1990 e 240 bis, cod. pen., la cui esclusione ha censurato considerata la possibilità di prospettare la sproporzione tra la somma rinvenuta e le condizioni economiche del GA, soggetto in precedenza disoccupato e da poco assunto per lavorare, ancora in prova, presso un distributore di carburante, occupazione che non giustificherebbe l'accumulo della somma rinvenuta in suo possesso. 2 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore di GA DR ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È principio consolidato quello in base al quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2, n. 49739 del 10/1072023, Mannolo, Rv. 285608-01; n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692-01); con la conseguenza che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice (sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468-01). 3. Ciò posto, deve rilevarsi intanto che il ricorrente non ha posto in discussione che si proceda per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e non per cessione di essa, con la conseguenza che la delibazione in sede di riesame, in difetto di una riqualificazione giuridica della condotta, deve ritenersi esattamente quella per la quale è stata esercitata l'azione cautelar( e chein relazione ad essa che va valutata, con i limiti e i connotati di fluidità pur riconoscibili all'accusa provvisoriamente formulata in sede cautelare, la fondatezza della pretesa punitiva in termini di fumus del reato ipotizzato. Alla luce di tali coordinate in diritto, deve escludersi che il provvedimento impugnato sia incorso in violazione di legge, considerata la natura del bene con riferimento al quale era stata esercitata l'azione cautelare (denaro). Sul punto, va intanto richiamato il principio affermato dal diritto vivente, per il quale il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita;
il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato;
il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del 3/7/1996, Chabni, Rv. 205707-01; sez. F., n. 44315 del 12/9/2013, Cicero, Rv. 258636-01; Sez. U, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264436-01, in cui si è ribadito che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito; sez. 2, 3 n. 53650 del 5/10/2016, Pa/orafo, Rv. 268854-01); e, nella specie, si ripete, il reato è quello di detenzione illecita di sostanza stupefacente. La decisione censurata è, poi, del tutto coerente con l'indirizzo consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla confiscabilità ai sensi dell'art. 240, cod. pen. del denaro rinvenuto in concomitanza del sequestro di droga illecitamente detenuta: pur riconoscendosi la possibilità di procedere alla confisca di esso, ciò è tuttavia consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. o dall'art. 240 bis, cod. pen. (sez. 2 n. 41778 del 30/9/2015, Scivoli, Rv. 265247, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la disposizione riguardante la confisca del denaro disposta con la sentenza di patteggiamento, in assenza di collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato; sez. 4 n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900), principio affermato con riferimento all'art. 12 sexies legge 356/1992, norma peraltro oggi trasposta nel citato art. 240 bis, a sua volta richiamato dall'art. 85 bis d.P.R. 309/90. Tale evenienza, in ogni caso, non è stata invocata (pur essendo possibile), dal pubblico ministero, né ritenuta dal giudice a giustificazione del provvedimento annullato. 6. Né può accedersi alla soluzione prospettata con l'argomento formulato da ultimo dal ricorrente, in base al quale il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'eventuale confiscabilità del denaro ai sensi dell'art. 240 bis, cod. pen.: in tema di sequestro, è illegittima la riqualificazione ex officio del sequestro di somme di denaro finalizzato alla confisca in via diretta come sequestro funzionale alla confisca per equivalente, atteso che, richiedendo quest'ultimo la verifica di un elemento di fatto su cui deve svolgersi il contraddittorio con il destinatario del provvedimento - ovvero l'impossibilità di procedere all'ablazione diretta - la riqualificazione si tradurrebbe in una violazione del diritto di difesa sul punto (sez. 3, n. 31369 del 27/4/2021, Morcone, Rv. 281944- 01). In applicazione del medesimo principio, si è così ritenuta illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale, in sede di riesame avverso il provvedimento di confisca di una somma di denaro, emesso ai sensi dell'art. 12 sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356 nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ravvisando la fattispecie di cui al quinto comma di tale norma, confermi la misura cautelare reale facendo riferimento all'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto tale ordinanza, violando il principio del contraddittorio, muta i parametri applicativi della misura, non più legata alla configurabilità dei presupposti previsti dall'art. 12 sexies, cit., ma all'asserita diretta qualificabilità della somma come provento del delitto in materia di stupefacenti (sez. 6, n. 3771 del 11/1/2018, Qevani, Rv. 272194-01); e si è anche ritenuta l'illegittimità dell'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato (sez. 5, n. 54186 del 22/9/2016, Borettini, Rv. 268748-01; sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016, Venniro, Rv. 269498-01; n. 15852 del 28/2/2023, Caprio, Rv. 284598- 4 01; sez. 2, n. 22977 del 13/4/2023, Gjyzeli, Rv. 284726-01, in cui il principio è stato ripreso in ipotesi di annullamento parziale di un provvedimento di confisca facoltativa, affermandosi che non è consentito al giudice del rinvio attribuire alla statuizione ablatoria una diversa qualificazione giuridica, in fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento parziale della confisca facoltativa per vizio di motivazione sul nesso di pertinenzialità, il giudice del rinvio aveva riqualificato la statuizione ablatoria come confisca "di sproporzione", senza argomentare in ordine al nesso di pertinenzialità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 21 febbraio 2024