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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 591/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente
SASSI IVANA, Relatore
MA GIUSEPPE, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1953/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara, 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240053521521000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3897/2025 depositato il 19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: l'ufficio in merito alle spese chiede la compensazione delle stesse, in quanto ritiene che l'errore è stato indotto dal ricorrente, indicando un codice tributo errato nella compensazione.
Alle ore 9:52 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la parte ricorrente proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n.
02820240053521521000, dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per recupero di un credito in compensazione di euro 11.600,00 per l'anno di imposta 2021, in cui al controllo dell'Agenzia delle Entrate ex art.36 bis d.p.r. 600 del 1973 era emersa la non indicazione dello stesso nel quadro RU del modello
Redditi SC 2022 e dunque la conseguente emissione dell'avviso bonario nr 23710372212.
Si doleva l'istante della sussistenza di un mero errore materiale, legato al numero del codice con indicazione corretta nel rigo RU6 tanto da richiedere una dichiarazione integrativa sul punto, trasmessa dalla società contribuente il 25.03.2024.
Successivamente l'istante depositava al fascicolo copia del provvedimento di sgravio totale dell'8.05.2025, analogo a quello già emesso dall'Ufficio per altra annualità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, invocando una pronuncia estintiva del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, il Giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere quando sia venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto la eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cass. 22 marzo 1995, n. 3265: Cass. 26 maggio 1999, n. 5097).
Affinché possa pervenirsi a tale pronunzia occorre quindi che sopravvengano, nel corso della lite, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e/o vi sia un accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte o sull'essere venuto meno ogni motivo di contrasto e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
Sul punto, va rilevato come per i Supremi Giudici anche nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte. (così Cass. civ., Sez. VI - 5, 10/12/2013, n. 27598 Agenzia Entrate
C. Indino;
conforme Cass. civ. Sez. V, 18/01/2006, n. 909).
Nella circostanza è intervenuto detto mutamento e il raggiungimento degli obiettivi cui tendeva il ricorso, con l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato prodotto in corso di giudizio dall'ente impositore.
Sussistendo le condizioni dettate dall'art. 46 cit., va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'assenza di richieste contrarie e la celerità dell'intervenuto annullamento rispetto al decorso processuale della lite, giustificano la compensazione delle spese di lite, trattandosi, tra l'altro, di un atto tributario emesso per l'inserimento in dichiarazione di un codice errato da parte del contribuente, con conseguente emissione dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio, indotto all'attività poi annullata.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria provinciale definitivamente pronunciando dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere. spese compensate
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente
SASSI IVANA, Relatore
MA GIUSEPPE, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1953/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara, 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240053521521000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3897/2025 depositato il 19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: l'ufficio in merito alle spese chiede la compensazione delle stesse, in quanto ritiene che l'errore è stato indotto dal ricorrente, indicando un codice tributo errato nella compensazione.
Alle ore 9:52 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la parte ricorrente proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n.
02820240053521521000, dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per recupero di un credito in compensazione di euro 11.600,00 per l'anno di imposta 2021, in cui al controllo dell'Agenzia delle Entrate ex art.36 bis d.p.r. 600 del 1973 era emersa la non indicazione dello stesso nel quadro RU del modello
Redditi SC 2022 e dunque la conseguente emissione dell'avviso bonario nr 23710372212.
Si doleva l'istante della sussistenza di un mero errore materiale, legato al numero del codice con indicazione corretta nel rigo RU6 tanto da richiedere una dichiarazione integrativa sul punto, trasmessa dalla società contribuente il 25.03.2024.
Successivamente l'istante depositava al fascicolo copia del provvedimento di sgravio totale dell'8.05.2025, analogo a quello già emesso dall'Ufficio per altra annualità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, invocando una pronuncia estintiva del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, il Giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere quando sia venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto la eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cass. 22 marzo 1995, n. 3265: Cass. 26 maggio 1999, n. 5097).
Affinché possa pervenirsi a tale pronunzia occorre quindi che sopravvengano, nel corso della lite, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e/o vi sia un accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte o sull'essere venuto meno ogni motivo di contrasto e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
Sul punto, va rilevato come per i Supremi Giudici anche nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte. (così Cass. civ., Sez. VI - 5, 10/12/2013, n. 27598 Agenzia Entrate
C. Indino;
conforme Cass. civ. Sez. V, 18/01/2006, n. 909).
Nella circostanza è intervenuto detto mutamento e il raggiungimento degli obiettivi cui tendeva il ricorso, con l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato prodotto in corso di giudizio dall'ente impositore.
Sussistendo le condizioni dettate dall'art. 46 cit., va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'assenza di richieste contrarie e la celerità dell'intervenuto annullamento rispetto al decorso processuale della lite, giustificano la compensazione delle spese di lite, trattandosi, tra l'altro, di un atto tributario emesso per l'inserimento in dichiarazione di un codice errato da parte del contribuente, con conseguente emissione dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio, indotto all'attività poi annullata.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria provinciale definitivamente pronunciando dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere. spese compensate