Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 591
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere poiché sono intervenuti fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale che hanno eliminato il contrasto tra le parti, con il raggiungimento degli obiettivi cui tendeva il ricorso. L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato prodotto in corso di giudizio dall'ente impositore giustifica tale pronuncia. Le spese vengono compensate in quanto l'errore è stato indotto dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 591
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 591
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo