Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza breve 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 17/02/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00481/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01823/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2025, proposto da TO IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunziato Antonio Medina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari europei, Struttura di missione P.N.R.R. e Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale), in persona del Presidente pro tempore , il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Direzione Generale, Ufficio I ambito territoriale di Palermo e la Commissione Giudicatrice del Concorso D.d.g. 3122/24), il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il P.N.R.R, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- il Ministero per la pubblica amministrazione, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di AZ AL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Di Mulo e Carmela Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
e di AN RA RI e MA RI AN RO, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
1) della graduatoria di merito per la Regione Sicilia del Concorso, per titoli ed esami, per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, finalizzato alla copertura di n. 1.435 posti di cui al D.D.G. 3122/2024 di cui infra, approvata e pubblicata in allegato, quale sua parte integrante, con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia registro ufficiale prot. 39088 dell’11.08.2025, nonché del decreto medesimo, nella parte in cui non è stata attribuita alla ricorrente la riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, del D.L. 22.4.2023, n. 44, siccome convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e conseguentemente la ricorrente IA TO (collocata alla posizione n. 111 in graduatoria) non risulta nell’elenco degli idonei/vincitori del concorso sui posti riservati (15%) agli operatori volontari del Servizio Civile, pur avendo la stessa ottenuto un punteggio complessivo superiore (punti 96) rispetto a quello di altri candidati cui è stata, invece, riconosciuta la predetta riserva;
2) della graduatoria di merito per la Regione Sicilia del Concorso, per titoli ed esami, per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, finalizzato alla copertura di n. 1.435 posti di cui al D.D.G. 3122/2024 di cui infra, rettificata a seguito di esame di reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli, siccome approvata e pubblicata in allegato e quale sua parte integrante con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia registro ufficiale prot. n. 39706 del 13.8.2025, nonché del decreto medesimo, nella parte in cui non è stata attribuita alla ricorrente la riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, del D.L. 22.4.2023, n. 44, siccome convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e conseguentemente la ricorrente IA TO (collocata alla posizione n. 111 in graduatoria) non risulta nell’elenco degli idonei/vincitori del concorso sui posti riservati (15%) agli operatori volontari del Servizio Civile, pur avendo la stessa ottenuto un punteggio complessivo superiore (punti 96) rispetto a quello di altri candidati cui è stata, invece, riconosciuta la predetta riserva;
3) della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia registro ufficiale prot. n. 41140 del 22.8.2025, con la quale il predetto USR ha rigettato il relativo reclamo presentato dalla ricorrente a mezzo pec in data 21.8.2025;
4) della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale prot. n. 0200518/3.1.14 del 2.10.2024, richiamata nella predetta nota dell’USR della Sicilia prot. n. 41140 del 22.8.2025;
5) del Bando di concorso D.D.G. n. 3122 del 12.12.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui prevede la riserva di una quota pari al 15% dei posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, ove abbia inteso, in malam partem , escludere che tale riserva si applichi anche per gli operatori volontari del servizio civile nazionale;
6) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
in capo alla ricorrente del titolo e/o diritto a beneficiare della riserva dei posti prevista nel bando di concorso in relazione all'art.1, comma 9-bis, del D.L. 22.4.2023, n. 44, siccome convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, in quanto volontaria di servizio civile svolto senza demerito;
e per la condanna in forma specifica, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a.,
delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il titolo alla riserva dei posti di cui all'art.1, comma 9-bis, del D.L. 22.4.2023, n. 44, siccome convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, adottando ogni provvedimento consequenziale per il corretto inserimento della stessa nella graduatoria generale di merito ed elenco dei vincitori del concorso per cui è causa;
con istanza ex art. 116, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010,
per la declaratoria di illegittimità e/o l’annullamento del silenzio-rifiuto o rigetto formatosi in data 11.9.2025, con il quale l’Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza a mezzo pec del 12.8.2025, ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, ha tacitamente negato l’accesso documentale richiesto dalla ricorrente e finalizzato all’ottenimento ed acquisizione della graduatoria correttamente integrata dalle indicazioni di riserva previste dal bando;
e per l’accertamento, riconoscimento e declaratoria
del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa oggetto della suddetta istanza di accesso agli atti del 12/08/2025;
ed il conseguente ordine
all’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , di procedere al rilascio di copia dei predetti documenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, rappresentate dalla difesa erariale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2327 del 23.10.2025 con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami, del cui adempimento è stata fornita prova con il deposito del 30.10.2025, ed è stata accolta l’istanza di accesso civico endoprocedimentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa NA HA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, notificato l’1.10.2025 e depositato il 9.10.2025, la ricorrente –partecipante al concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 3122 del 12 dicembre 2024 per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per la copertura di n. 1.435 posti, organizzato su base regionale - è insorta avverso il bando della procedura, D.D.G. n. 3122 del 12.12.2024, e la pubblicazione del suo esito finale, atti meglio indicati in epigrafe, lamentando di non essere stata inserita in posizione utile nella graduatoria, atteso il mancato riconoscimento del titolo di riserva (pari al 15 per cento dei posti messi a concorso) per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile ai sensi dell’art. 18, co. 4, D. Lgs. 40/2017 (servizio civile universale). È stata, altresì, impugnata la nota n. 41140 del 22.8.2025 con la quale l’U.S.R. ha rigettato il reclamo presentato dalla ricorrente a mezzo pec in data 21.8.2025 e la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale prot. n. 0200518/3.1.14 del 2.10.2024, ivi richiamata.
In particolare, la ricorrente aveva partecipato al bando del 23/05/2017, pubblicato in data 24 maggio 2017, per la selezione di volontari per lo svolgimento del servizio civile nazionale e, essendo stata selezionata, ha espletato il servizio dall’11.12.2017 al 10.12.2018 in seno al progetto “INTOUR”, organizzato dal Comune di Nizza di Sicilia (ME), concludendolo senza demerito.
Nella domanda di partecipazione al concorso per la formazione della graduatoria la ricorrente ha indicato quale “ titolo di riserva ” il servizio civile espletato, allegandone l’autocertificazione.
Con la pubblicazione delle graduatorie impugnate (la prima prot. n. 39088 dell’11.8.2025, poi rettificata dalla successiva, prot. n. 39706 del 13.8.2025), la ricorrente ha verificato il mancato riconoscimento della riserva prevista dall’art. 10, comma 4, del bando D.D.G. n. 3122 del 12.12.2024, il quale richiama l’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. La ricorrente ha, pertanto, contestato la legittimità dei provvedimenti impugnati sollevando i seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, del d. lgs. n. 40/2017 e dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dall’art. 4, comma 4, del d. l. n. 25/2025 convertito in l. 9.5.2025 n. 69 –travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento, nonché degli artt. 52 e 117 comma 2 lett. d) Cost .”, attesa l’errata interpretazione fornita dalla p.a. della disciplina legale sulla riserva in relazione al servizio civile nazionale che è stato svolto in forza di un bando del 23/05/2017, successivo all’entrata in vigore del servizio civile universale con il D.lgs. n. 40 del 6.3.2017. La ricorrente deduce che, nella ratio legis dell’istituto e nella sua disciplina normativa, il nuovo servizio civile cd. universale non differisce sostanzialmente da quello nominato come “nazionale”.
2.2. “ Violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento ex art. 3 della Costituzione ”, atteso che, successivamente all’adozione del bando della procedura sub iudice , è stato emanato il D.L. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, il quale all’art. 4, c.4, dispone che “ all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, »”. Pertanto, conservando l’interpretazione fornita dalla p.a. sul thema decidendum di cui al primo motivo di doglianza, la p.a. crea una sostanziale disparità di trattamento tra i partecipanti alla procedura sub iudice e soggetti aderenti a procedure concorsuali bandite successivamente all’introduzione della nuova citata normativa, per i quali questa pacificamente riconosce la parificazione del servizio civile nazionale a quello universale, ai fini del riconoscimento del diritto di riserva rivendicato dalla ricorrente.
2.3. “ Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e buon andamento ”, atteso il profilo di contraddittorietà ai principi di logica e coerenza amministrativa emerso dall’omessa valutazione del titolo di riserva vantato dalla ricorrente. L’Amministrazione ha, infatti, ignorato la corretta applicazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 40/2017 il quale prevede che “ fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale ”.
2.4. “ Violazione dell’obbligo di motivazione e difetto di istruttoria ”, attesa la mancanza di alcuna motivazione fornita dalla p.a. in merito all’omessa attribuzione della riserva richiesta dalla ricorrente in sede di pubblicazione delle graduatorie di merito. La motivazione di tale esclusione è stata integrata solo ex post , in modo illegittimo, da un atto successivo, ossia la risposta fornita dalla p.a. al reclamo della ricorrente, atto altresì impugnato.
2.5. In via subordinata, parte ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale “ dell’art. 1, comma 9-bis, del d. l. 22.4.2023, n. 44, siccome convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 ”, in ragione della violazione degli artt. 3, 52, 97, 117, comma 2, lett. d), Cost., con particolare riferimento all’entrata in vigore dell’art. 4, comma 4, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, avvenuta prima della pubblicazione della graduatoria finale impugnata.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per mezzo della difesa erariale la quale, nella memoria del 17.10.2025, ha sollevato preliminare eccezione di incompetenza territoriale in favore del T.a.r. Lazio, oltre a richiedere nel merito il rigetto del ricorso.
4. Sono stati intimati tre controinteressati, dei quali si è costituito in giudizio AZ AL, il quale, con la memoria del 2.11.2025, ha sollevato preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso avverso la graduatoria di merito per tardiva impugnazione del bando di concorso al quale deve essere imputata la lesione fatta valere in giudizio.
5. All’udienza camerale del 15 gennaio 2026, constatata l’avvenuta integrazione del contraddittorio disposta con l’ordinanza collegiale n. 2327/2025, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale del T.A.R. Palermo in favore del T.A.R. Lazio proposta da parte ricorrente. L’eccezione, infatti, è infondata, in quanto la graduatoria impugnata, rispetto alla quale è interesse della ricorrente rientrare in posizione utile, dispiega i propri effetti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia. Inoltre, a dispetto di quanto affermato dalla p.a., l’impugnazione del bando di concorso non sposta la competenza perché, nella prospettazione della ricorrente, questo non è lesivo della posizione giuridica che si vuole far valere.
2. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controinteressato, atteso che la concreta lesione della propria sfera giuridica contestata dalla ricorrente si è concretizzata al momento della pubblicazione della graduatoria finale, e successiva rettifica. L’art. 10, comma 4, del bando D.D.G. n. 3122 del 12.12.2024, il quale richiama l’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non è sufficiente per escludere automaticamente l’aspettativa del ricorrente di poter godere del titolo di riserva rivendicato. Solo con la pubblicazione della graduatoria finale è emersa l’opzione interpretativa data dalla p.a. al quadro normativo richiamato nel bando, comunque oggetto di impugnazione quale atto presupposto.
3. Il Collegio deve, invece, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni diverse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ossia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il P.N.R.R e del Ministero per la pubblica amministrazione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è, infatti, l’unica pubblica amministrazione titolare della procedura concorsuale in contestazione e responsabile degli interventi previsti nel P.N.R.R. riferiti alla propria sfera di competenza (cfr. da ultimo T.a.r. Lazio, n. 12013/2025 “ In via preliminare occorre altresì dare atto che si è in presenza di un ricorso soggetto al c.d. “rito PNRR”, notificato alle parti pubbliche parti necessarie ai sensi dell’art. 12 bis, d.l. n. 68/2022. Va valutata in senso favorevole la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, alla luce della circostanza – documentata dalla suddetta amministrazione – per cui l’amministrazione centrale titolare della misura è unicamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.”).
Pertanto, le Amministrazioni intimate quali resistenti, diverse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, devono essere estromesse dal giudizio, come già disposto da questa sezione nelle precedenti sentenze n 2767 e n. 2768 del 19.12.2025.
4. Venendo al merito del ricorso, questo deve essere dichiarato fondato ed accolto nei limiti del riconoscimento alla ricorrente del servizio civile nazionale svolto quale titolo di riserva ai fini del posizionamento in graduatoria.
Il Collegio, infatti, si riporta integralmente al proprio recente precedente, T.a.r. Palermo, sez. II, sentenza n. 2192 dell’8.10.2025 (e alle successive sentenze della stessa sezione nn. 2767 e 2768 del 19.12.2025), nel quale è stato trattato un caso del tutto analogo nel quale si intendeva far valere quale titolo di riserva il servizio civile nazionale prestato ai sensi del bando del 23/05/2017, pubblicato in data 24 maggio 2017, il medesimo al quale ha partecipato l’odierna ricorrente. In particolare, è opportuno riportarsi integralmente al testo del precedente citato.
“ Venendo al merito della causa, questa merita accoglimento in quanto, ad avviso del Collegio, è opportuno richiamarsi al precedente reso dal T.A.R. Catania, sez. II, sentenza n. 924 del 17.3.2025. Infatti, il caso di specie trattato dalla sentenza è del tutto sovrapponibile a quello che ci occupa. Anche in quella fattispecie, infatti, parte ricorrente ha avanzato la pretesa di far valere quale titolo di riserva ai sensi dell’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il servizio civile prestato sulla base del bando del 23/05/2017, adottato successivamente all’entrata in vigore della legge istitutiva del servizio civile universale.
Si riportano, condividendole, le argomentazioni spese in premessa nella citata pronuncia.
“Piuttosto che seguire analiticamente i singoli motivi di ricorso nell’ordine prefigurato dal ricorrente, il Collegio ritiene più utile puntare nell’immediato alla questione concernente il modo in cui, nel caso di specie, sarebbe stata fatta applicazione del D.Lgs 6.3.2017 n. 40; dato che dopo aver sciolto quel nodo, molte delle censure possono essere scrutinate come meri corollari discendenti dalla soluzione che si è individuata con riguardo ad essa.
Ma per far ciò, occorre preliminarmente comprendere in che modo l’istituto giuridico del servizio civile sia entrato a far parte dell’Ordinamento italiano.
Esso - disciplinato prima dalla legge 15 dicembre 1972, n.772 e poi dalla legge 8 luglio 1998, n.230 - è sorto come servizio di leva obbligatorio sostitutivo di quello militare ed ha consentito l’assolvimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione di azioni di impegno sociale non armato, riconducibili al concetto di difesa della Patria. In tale periodo agli obiettori di coscienza che svolgevano il servizio di leva venivano riconosciuti gli stessi diritti dei militari di leva, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, nonché la medesima paga (art. 6 della legge n. 230 del 1998, attualmente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010). Per quanto di interesse, il comma 3 del citato art. 6 prevedeva che il periodo di servizio di leva, in qualsiasi forma prestato, fosse valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuivano per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
A seguito della riforma della leva militare obbligatoria, operata dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e in previsione della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale e del conseguente venir meno dell’obiezione di coscienza, il legislatore ha istituito, con la legge 6 marzo 2001, n.64, il servizio civile nazionale mediante il quale è stato possibile concorrere volontariamente alla difesa della Patria nella forma civile non armata, al pari del servizio militare. Tale istituto ha coesistito con l’obiezione di coscienza fino alla sospensione della leva obbligatoria, disposta dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 a decorrere dal 1° gennaio 2005. Successivamente il servizio civile nazionale è stato disciplinato esclusivamente su base volontaria ed ha assunto le caratteristiche di un istituto nuovo, non più “sostitutivo” del servizio militare ma “alternativo” allo stesso, volto tuttavia a garantire la prosecuzione della difesa della Patria attraverso lo svolgimento delle stesse attività previste in precedenza per gli obiettori di coscienza.
Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, emanato in attuazione della citata legge n.64/2001, conteneva ancora disposizioni che equiparavano la posizione dei volontari e quella dei militari in ferma volontaria, quale, ad esempio, la previsione relativa al trattamento economico dei volontari cui competeva un assegno non superiore a quello previsto per il personale militare volontario in ferma annuale (art. 9, comma 2 del citato decreto legislativo), nonché quella relativa ai titolari dell’attestato di servizio civile che venivano equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale (art. 9 comma 8 del medesimo decreto legislativo). Per quanto concerne la valutazione nei pubblici concorsi del periodo di servizio civile nazionale effettivamente prestato, l’articolo 13, comma 2 del citato decreto disponeva che detto periodo venisse valutato con le modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. Tale decreto non è più in vigore, in quanto è stato abrogato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che, in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha riformato il sistema del servizio civile nazionale.
Il nuovo sistema delineato dal citato decreto legislativo n. 40/2017, che ha istituito il servizio civile universale, non contiene disposizioni che equiparino il servizio civile volontario al servizio militare, proprio in considerazione del fatto che l’istituto, nel corso degli anni, si è evoluto e ha acquisito sempre più autonomia, pur mantenendo una posizione parallela al servizio militare in virtù della comune finalità di difesa della Patria, intesa nell’accezione più ampia che comprende anche attività di impegno sociale non armato, come più volte affermato dalla Corte costituzionale in numerose sentenze (cfr. sentenze n. 164 del 6 maggio 1985; n. 228 del 16 luglio 2004; n. 431 del 28 novembre 2005; n. 309 del 10 dicembre 2013; n.171 del 4 luglio 2018). È evidente, dunque, che il servizio civile universale così come disciplinato dal decreto legislativo n. 40/2017, si configura come istituto del tutto autonomo rispetto al servizio militare professionale e al servizio civile obbligatorio sostitutivo di quello militare, e pertanto ai volontari del servizio civile universale non possono essere riconosciuti i benefici attribuiti ai volontari delle Forze armate e agli obiettori di coscienza. A conferma di quanto sopra evidenziato con riferimento all’evoluzione dell’istituto, la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, ha previsto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, la riserva di una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici, sostituendo il comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 40/2017, che prevedeva che il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato fosse valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche, ossia quale titolo di preferenza, accanto a quelli indicati nell’art. 5 del d.p.r. n. 487 del 1994 ”.
Ancora dalla sentenza citata: “Per le ragioni già esplicitate al punto II) della presente decisione, deve ritenersi fondato anche il secondo motivo di ricorso, al cui interno la ricorrente ribadisce che “per quanto ancora la denominazione, sia del Dipartimento che del contratto di servizio, recava ancora il nome di Servizio Civile Nazionale, in quanto era stata da poco introdotta la riforma – per quanto anche in relazione quanto stabilito dalle disposizioni transitorie di cui al citato art. 26 del D.Lgs n. 40/2017 -, sia il bando che la procedura di selezione, che il contratto di servizio (peraltro, con decorrenza dall’11.10.2017), sono stati posti in essere sotto la vigenza della nuova disciplina istitutiva del Servizio Civile Universale, entrata in vigore a far data dal 3.4.2017, di pubblicazione della citata disciplina sulla GURI n. 78 del 3.4.2017, sostitutiva del D.Lgs n. 77 del 5.4.2002, n. 77 che disciplinava il Servizio Civile Nazionale. Per cui, il servizio civile svolto dalla ricorrente era ed è da considerarsi a tutti gli effetti di legge Servizio Civile Universale”.
Analogamente poi è da dirsi per le censure di cui al quarto motivo di ricorso, che si muovono le solco di quelle già sviluppate all’interno del secondo, soltanto limitandosi a precisare ulteriormente come “il fatto che, per ultimo, con il D.Lgs 6.3.2017 n. 40, sostitutivo del D.Lgs n. 77 del 5.4.2002, è stato istituito il servizio civile universale in luogo del servizio civile nazionale, non cambia nulla, differenziandosi, dal precedente abrogato, soltanto per il suo “nomen”. Per cui, in ogni caso, anche il possesso del requisito della prestazione del servizio civile nazionale senza demerito avrebbe dovuto essere ritenuto equivalente, anche ai fini dei requisiti di accesso al lavoro e quindi del requisito della riserva, al servizio civile universale, e quindi essere anch’esso destinatario del beneficio premiale della riserva del posto”. ”.
Le superiori argomentazioni in ordine al fatto che il servizio civile svolto dalla ricorrente fosse solo nominalmente ancora detto servizio civile nazionale ma, in sostanza, debba essere a pieno titolo considerato alla stregua del nuovo istituto universale già entrato in vigore, sono confortate dal dato positivo dettato dalla normativa transitoria della nuova legge. L’art. 26, comma 1, del d.lgs. 40/2017, infatti, stabilisce che “fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.”, confermando che, a prescindere dal nomen, dall’entrata in vigore della legge il vecchio istituto del servizio civile nazionale sarebbe rientrato nell’alveo del nuovo istituto del servizio civile universale” .
5. Per i motivi sopra riportati, il ricorso, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni diverse dal Ministero dell’istruzione e del merito, va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati in base alla prospettazione ricorrente (senza necessità di annullare la lex specialis ), riferendo l’effetto conformativo della pronuncia, per le superiori ragioni, al riconoscimento alla ricorrente del titolo di riserva presentato nella sua domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
6. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto che il periodo in cui la ricorrente ha prestato servizio civile era obiettivamente critico, perché il bando in forza del quale essa è stata ammessa a prestarlo veniva a cadere in una data assai prossima all’avvicendarsi fra discipline normative diverse. Spese irripetibili nei confronti dei controinteressati e della p.a. non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il P.n.r.r. e del Ministero per la pubblica amministrazione, lo accoglie e, per l’effetto annulla le graduatorie impugnate, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate tra le parti costituite.
Spese irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ED NI, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
NA HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA HA | ED NI |
IL SEGRETARIO