Ordinanza collegiale 29 aprile 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01148/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2015, proposto dal Consorzio Immobiliare Cuostile C1 - II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Falzone, Adele RI Gabriella Falzone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Piccolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Nuovo Consorzio Calegna B5, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera G.M. n.89 del 26 marzo 2015 per il programma di interramento della linea MT interferente con la nuova espansione della città di Gaeta, anche nella parte in cui determina le ripartizione dei costi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. IP RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1Il Consorzio Immobilare ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta Municipale dottata dal Comune di Gaeta in data 26 marzo 2015, con cui gli uffici comunali hanno disposto, nell'ambito del programma di interramento della linea MT interferente con la nuova espansione della Città di Gaeta, la ripartizione del relativo impegno economico, addossando in capo all’esponente il pagamento dei relativi oneri per la quota parte di competenza.
In particolare, con la delibera impugnata, l'amministrazione, nell'autorizzare a suo carico (per motivi di urgenza) l'anticipo dell'intero importo dei lavori (pari ad euro 208.598,93) avrebbe, secondo parte istante in modo indebito, stabilito anche il recupero di parte della somma a carico del Consorzio attuativo del piano particolareggiato “C1 Cuostile”, sottoponendo anche l'esponente ad una serie di gravose condizioni come descritte in atti.
Il Consorzio ha contestato la delibera comunale, lamentandone l’illegittimità in forza di articolati motivi di diritto.
Ha, in particolare, dedotto il difetto di istruttoria, per non esservi negli atti presupposti alla gravata delibera alcun riferimento al Comparto C1 quale distretto interessato dall’interramento della linea (dal che la dedotta estraneità del ricorrente rispetto al finanziamento dei relativi lavori); ha lamentato il vizio di eccesso di potere, perché le previsioni di interramento delle linee elettriche contrasterebbero con le previsioni del p.p.a. Cuostile C1; ha contestato il difetto partecipativo, posto che mai il consorzio esponente sarebbe stato interpellato in contraddittorio, al fine di fornire il proprio contributo in ordine alla reale situazione dei luoghi e alla effettiva necessità del suo interessamento all’intervento di cui si verte. Sotto ulteriore profilo ha poi contestato la motivazione della delibera di riparto, dalla quale non si inferirebbero i criteri di suddivisione della relativa somma tra il ricorrente e gli altri consorzi. L’istante ha dunque concluso per l'annullamento dell’atto gravato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta, instando per la reiezione della domanda.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 30 settembre 2025, dopo che l'ente comunale ha provveduto a depositare apposita relazione di chiarimenti in adempimento di ordinanza collegiale istruttoria.
2. Il ricorso va accolto per la ricorrenza del vizio assorbente di difetto istruttorio e violazione de diritto partecipativo, dedotti nell’ambito dei primi due motivi di ricorso.
Giova invero rilevare che la delibera di Giunta Municipale 294 del 4 ottobre 2013, con cui è stato approvato il progetto definitivo del primo stralcio funzionale della viabilità pubblica di attraversamento del Piano Esecutivo B5 Calegna, non contiene alcun riferimento al Comparto Cuostile C1, né la necessità di interramento della linea nel suo ambito territoriale, Già sotto tale aspetto l'istruttoria appare lacunosa, perché non risulta chiaramente la strumentalità dell'interramento rispetto al territorio del consorzio istante.
In ogni caso, di qui la fondatezza assorbente del secondo profilo di eccesso di potere lamentato, l'istante avrebbe dovuto essere convocato dell'amministrazione e reso partecipe, per il tramite della dovuta dialettica procedimentale, in tutte le valutazioni e gli accertamenti inerenti alla necessità di interramento della linea, all'interessamento del comparto su cui insiste il consorzio e, conseguentemente, al riparto delle relative spese.
Deve condividersi quanto dedotto dalla difesa di parte ricorrente, laddove lamenta che sarebbe stata necessaria l’adozione di un provvedimento cd. “pluristrutturato”, anche per mezzo della indizione di apposita conferenza di servizi (cui mai parte istante ha partecipato), al fine di accertare, nella dialettica delle autorità competenti e degli stessi consorzi interessati, la necessità, la consistenza e gli adempimenti connessi al programma di interramento, siccome a carico dei distretti effettivamente coinvolti dalla realizzazione dell'opera.
Dal che anche il vizio di istruttoria e di motivazione proposto con l'ultimo motivo di ricorso, atteso che neppure è ben chiaro come sia stata ripartita la spesa tra tutti i consorzi “debitori”.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi e nei limiti sovra esposti, con riveniente annullamento dell'atto gravato. Resta impregiudicato il rinnovato esercizio del potere, da parte dell'amministrazione competente, nel rispetto dei limiti conformativi posti dalla presente pronuncia.
La particolarità della vicenda e la sussistenza delle condizioni di legge impongono di compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
IP RI AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IP RI AN | IC IA |
IL SEGRETARIO