CASS
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2025, n. 24407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24407 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da TO RE - Presidente - Sent. n. sez. 663/2025 EL OR CC - 20/06/2025 EL AN R.G.N. 12361/2025 DE AU - Relatore - BI AN ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: IN TO nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 26/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AV AU;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. AV Vigna, del foro di Palmi, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24407 Anno 2025 Presidente: RE TO Relatore: AU DE Data Udienza: 20/06/2025 2 1. Con ordinanza del 26 marzo 2025 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione proposta da TO IN avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1. Più in particolare, TO IN è sottoposto alla misura di massimo rigore per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5 e 11 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver concorso nell’importazione di 435 kg di cocaina dal Brasile, per il tramite di una motonave. Il IN ha proposto due istanze di sostituzione della misura (in data 3 maggio 2024 e 30 gennaio 2025), prospettando un affievolimento delle esigenze cautelari, e sottolineando da un lato, di aver subito gravi vicissitudini familiari e lavorative (tra cui il licenziamento e la conseguente impossibilità di accedere alle aree portuali) e dall’altro, di dover provvedere alla anziana madre, che versava in condizioni di salute tali da richiedere l’assistenza di terze persone. In entrambi i casi il diniego del Giudice per le indagini preliminari è stato confermato dal Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'appello cautelare. In data 28 febbraio 2025 il IN ha quindi avanzato, sempre ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., una terza istanza sottolineando, quale rilevante, l’intervenuta applicazione degli arresti domiciliari al coimputato LI LE. Il Tribunale ha respinto l’appello avverso l’ulteriore diniego, ritenendo tale modifica del tutto irrilevante, e spiegando le ragioni per le quali deve tuttora ravvisarsi, per le posizioni dei correi, una diversa intensità nelle esigenze cautelari, in considerazione della volontà del coimputato, espressa con un comportamento collaborativo, di recidere i legami con gli ambienti in cui è maturata la vicenda delittuosa. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione TO IN, per il tramite del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, poiché mancante o manifestamente illogica: il Tribunale ha riservato un diverso trattamento cautelare per posizioni processuali assolutamente omogenee, dunque senza un fondamento oggettivo, che non può essere rinvenuto nel diverso comportamento processuale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, poiché mancante o manifestamente illogica, non avendo il Tribunale fornito una motivazione circa l'adeguatezza della sola misura di massimo rigore a 3 contenere le esigenze cautelari, senza considerare né le modalità di esecuzione della misura domiciliare (in Gioia Tauro, e dunque il luogo assai distante rispetto a quello in cui maturarono le condotte delittuose), né l’intervenuto licenziamento dalla società MCT e la conseguente revoca del permesso di accesso alle aree portuali. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, poiché mancante o manifestamente illogica, avendo il Tribunale inteso valorizzare, in chiave prognostica, l’esercizio del diritto al silenzio. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che, per come emerge dal tenore del provvedimento impugnato, il ricorso origina dalla proposizione di una (terza) istanza art. 299 cod. proc. pen., contraddistinta, quale elemento di novità rispetto alle precedenti, dall’intervenuta attenuazione della misura applicata al coimputato LI LE. 1.2. Ciò posto, il primo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente poiché connessi, sono inammissibili. Osserva il Collegio che il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare, ma con riferimento al singolo indagato (od imputato), non ai correi. Costituisce il principio per cui il "fatto nuovo" non può consistere nella mera decisione cautelare favorevole assunta nei confronti di un coindagato (Sez. 2, n. 23699 del 14/07/2020, Rubbio, non mass.; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268634 – 01; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763 - 01). Questo perché la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati è autonoma, dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella di cui alla lett. c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, di tal che del tutto giustificata può essere l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi, Rv. 286363 – 01; Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 – 02; Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056 - 01). 4 Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, sottolineando che la sostituzione, in favore del coimputato, della misura di massimo rigore con quella domiciliare, è stata giustificata in relazione a profili esclusivamente personali, legati, cioè, alla sua posizione procedimentale (con riguardo alla dissociazione dal contesto in cui sono maturati i reati); provvedimento la cui adozione, quindi, non si riflette in alcun modo in favore dell'odierno ricorrente. Né, come afferma il ricorrente con il terzo motivo, in tal modo il Tribunale ha tratto argomenti circa l’intensità delle esigenze cautelari, contro il cautelato, dall’esercizio del diritto al silenzio. In realtà, nello spiegare le ragioni per le quali l’attenuazione delle esigenze cautelari non poteva riguardare il ricorrente, il Tribunale ha evidenziato la diversa posizione processuale (nonché il diverso contributo nella esecuzione del reato, come si dirà a proposito del secondo motivo), sottolineando non l’approccio collaborativo in quanto tale, ma in quanto espressione, nel caso concreto, dell’intervenuta dissociazione dal contesto in cui sono maturate le condotte delittuose. D’altra parte, la stessa condotta collaborativa non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre ad un inammissibile automatismo valutativo nell’apprezzamento delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 34991 del 08/07/2022, Edos, non mass.; Sez. 2, n. 46652 del 11/11/2015, Panzironi, Rv. 265288 – 01; Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009, dep. 2010, Rana, Rv. 245984 – 01). 1.3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Il Tribunale, in ordine alla adeguatezza della misura di massimo rigore, ha richiamato e fatto proprie le considerazioni già spese nelle precedenti ordinanze, ritenendo la misura degli arresti domiciliari, pur con l’adozione del c.d. braccialetto elettronico, inidonea ad impedire all’imputato di riprendere i contatti con persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, avuto riguardo all’accertata disponibilità di strumenti di comunicazione criptati (p. 2 ordinanza impugnata;
cfr., anche Sez. 4, n. 19692 del 15/05/2025, IN, non mass.). Sul punto il ricorrente si limita a riproporre la censura, senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui si è ritenuto la misura di massimo rigore l’unica idonea e adeguata a fronteggiare il rischio di recidiva. Questa Sezione, inoltre, ha efficacemente evidenziato che il rischio di reiterazione di reati non deve necessariamente valutato in relazione a condotte identiche a quella per cui si procede (come invece sembra ritenere il ricorrente sottolineando l’impossibilità sopravvenuta ad accedere all’area portuale: pp. 5 e 6), potendosi desumere l'inadeguatezza di misure meno gravi dall'esigenza di prevenire possibili ulteriori forme di collaborazione con gruppi criminali dediti al narcotraffico (così, in motivazione, Sez. 4, n. 18526 del 12/04/2023, Leandro, non mass.). 5 Questo perché la prognosi negativa derivante dalla pregressa commissione di reati della stessa indole sussiste anche in presenza di fattispecie criminose che, persino se non previste dalla stessa disposizione di legge, presentino «uguaglianza di natura» in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez.6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392 - 01; Sez.5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444 - 01; Sez.3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031 - 01). D’altra parte, e ad ulteriore dimostrazione della differente posizione processuale del coimputato, il Tribunale di Genova ha evidenziato che mentre quest’ultimo ha collaborato nella importazione della cocaina anche attraverso una serie di incontri e sopralluoghi nell’area portuale (nell’imminenza dell’arrivo del carico), il IN, come detto, ha fornito il suo contributo alla buona riuscita dell’operazione essenzialmente “a distanza”, ricorrendo alla piattaforma (pp. 2 e 6 ordinanza impugnata). Né spetta alla Corte di cassazione, in presenza di una motivazione congrua, quale quella impugnata, la rivalutazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice della cautela. 2. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. Poiché da questa decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1- di tale disposizione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AV AU AT DO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AV AU;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. AV Vigna, del foro di Palmi, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24407 Anno 2025 Presidente: RE TO Relatore: AU DE Data Udienza: 20/06/2025 2 1. Con ordinanza del 26 marzo 2025 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione proposta da TO IN avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1. Più in particolare, TO IN è sottoposto alla misura di massimo rigore per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5 e 11 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver concorso nell’importazione di 435 kg di cocaina dal Brasile, per il tramite di una motonave. Il IN ha proposto due istanze di sostituzione della misura (in data 3 maggio 2024 e 30 gennaio 2025), prospettando un affievolimento delle esigenze cautelari, e sottolineando da un lato, di aver subito gravi vicissitudini familiari e lavorative (tra cui il licenziamento e la conseguente impossibilità di accedere alle aree portuali) e dall’altro, di dover provvedere alla anziana madre, che versava in condizioni di salute tali da richiedere l’assistenza di terze persone. In entrambi i casi il diniego del Giudice per le indagini preliminari è stato confermato dal Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'appello cautelare. In data 28 febbraio 2025 il IN ha quindi avanzato, sempre ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., una terza istanza sottolineando, quale rilevante, l’intervenuta applicazione degli arresti domiciliari al coimputato LI LE. Il Tribunale ha respinto l’appello avverso l’ulteriore diniego, ritenendo tale modifica del tutto irrilevante, e spiegando le ragioni per le quali deve tuttora ravvisarsi, per le posizioni dei correi, una diversa intensità nelle esigenze cautelari, in considerazione della volontà del coimputato, espressa con un comportamento collaborativo, di recidere i legami con gli ambienti in cui è maturata la vicenda delittuosa. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione TO IN, per il tramite del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, poiché mancante o manifestamente illogica: il Tribunale ha riservato un diverso trattamento cautelare per posizioni processuali assolutamente omogenee, dunque senza un fondamento oggettivo, che non può essere rinvenuto nel diverso comportamento processuale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, poiché mancante o manifestamente illogica, non avendo il Tribunale fornito una motivazione circa l'adeguatezza della sola misura di massimo rigore a 3 contenere le esigenze cautelari, senza considerare né le modalità di esecuzione della misura domiciliare (in Gioia Tauro, e dunque il luogo assai distante rispetto a quello in cui maturarono le condotte delittuose), né l’intervenuto licenziamento dalla società MCT e la conseguente revoca del permesso di accesso alle aree portuali. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, poiché mancante o manifestamente illogica, avendo il Tribunale inteso valorizzare, in chiave prognostica, l’esercizio del diritto al silenzio. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che, per come emerge dal tenore del provvedimento impugnato, il ricorso origina dalla proposizione di una (terza) istanza art. 299 cod. proc. pen., contraddistinta, quale elemento di novità rispetto alle precedenti, dall’intervenuta attenuazione della misura applicata al coimputato LI LE. 1.2. Ciò posto, il primo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente poiché connessi, sono inammissibili. Osserva il Collegio che il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare, ma con riferimento al singolo indagato (od imputato), non ai correi. Costituisce il principio per cui il "fatto nuovo" non può consistere nella mera decisione cautelare favorevole assunta nei confronti di un coindagato (Sez. 2, n. 23699 del 14/07/2020, Rubbio, non mass.; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268634 – 01; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763 - 01). Questo perché la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati è autonoma, dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella di cui alla lett. c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, di tal che del tutto giustificata può essere l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi, Rv. 286363 – 01; Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 – 02; Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056 - 01). 4 Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, sottolineando che la sostituzione, in favore del coimputato, della misura di massimo rigore con quella domiciliare, è stata giustificata in relazione a profili esclusivamente personali, legati, cioè, alla sua posizione procedimentale (con riguardo alla dissociazione dal contesto in cui sono maturati i reati); provvedimento la cui adozione, quindi, non si riflette in alcun modo in favore dell'odierno ricorrente. Né, come afferma il ricorrente con il terzo motivo, in tal modo il Tribunale ha tratto argomenti circa l’intensità delle esigenze cautelari, contro il cautelato, dall’esercizio del diritto al silenzio. In realtà, nello spiegare le ragioni per le quali l’attenuazione delle esigenze cautelari non poteva riguardare il ricorrente, il Tribunale ha evidenziato la diversa posizione processuale (nonché il diverso contributo nella esecuzione del reato, come si dirà a proposito del secondo motivo), sottolineando non l’approccio collaborativo in quanto tale, ma in quanto espressione, nel caso concreto, dell’intervenuta dissociazione dal contesto in cui sono maturate le condotte delittuose. D’altra parte, la stessa condotta collaborativa non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre ad un inammissibile automatismo valutativo nell’apprezzamento delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 34991 del 08/07/2022, Edos, non mass.; Sez. 2, n. 46652 del 11/11/2015, Panzironi, Rv. 265288 – 01; Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009, dep. 2010, Rana, Rv. 245984 – 01). 1.3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Il Tribunale, in ordine alla adeguatezza della misura di massimo rigore, ha richiamato e fatto proprie le considerazioni già spese nelle precedenti ordinanze, ritenendo la misura degli arresti domiciliari, pur con l’adozione del c.d. braccialetto elettronico, inidonea ad impedire all’imputato di riprendere i contatti con persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, avuto riguardo all’accertata disponibilità di strumenti di comunicazione criptati (p. 2 ordinanza impugnata;
cfr., anche Sez. 4, n. 19692 del 15/05/2025, IN, non mass.). Sul punto il ricorrente si limita a riproporre la censura, senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui si è ritenuto la misura di massimo rigore l’unica idonea e adeguata a fronteggiare il rischio di recidiva. Questa Sezione, inoltre, ha efficacemente evidenziato che il rischio di reiterazione di reati non deve necessariamente valutato in relazione a condotte identiche a quella per cui si procede (come invece sembra ritenere il ricorrente sottolineando l’impossibilità sopravvenuta ad accedere all’area portuale: pp. 5 e 6), potendosi desumere l'inadeguatezza di misure meno gravi dall'esigenza di prevenire possibili ulteriori forme di collaborazione con gruppi criminali dediti al narcotraffico (così, in motivazione, Sez. 4, n. 18526 del 12/04/2023, Leandro, non mass.). 5 Questo perché la prognosi negativa derivante dalla pregressa commissione di reati della stessa indole sussiste anche in presenza di fattispecie criminose che, persino se non previste dalla stessa disposizione di legge, presentino «uguaglianza di natura» in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez.6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392 - 01; Sez.5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444 - 01; Sez.3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031 - 01). D’altra parte, e ad ulteriore dimostrazione della differente posizione processuale del coimputato, il Tribunale di Genova ha evidenziato che mentre quest’ultimo ha collaborato nella importazione della cocaina anche attraverso una serie di incontri e sopralluoghi nell’area portuale (nell’imminenza dell’arrivo del carico), il IN, come detto, ha fornito il suo contributo alla buona riuscita dell’operazione essenzialmente “a distanza”, ricorrendo alla piattaforma (pp. 2 e 6 ordinanza impugnata). Né spetta alla Corte di cassazione, in presenza di una motivazione congrua, quale quella impugnata, la rivalutazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice della cautela. 2. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. Poiché da questa decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1- di tale disposizione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AV AU AT DO