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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/12/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De VI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa di primo grado iscritta in RG al n. 499 del 2025, promossa da
(CF ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RG DE e FI RU
attore contro
(CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Rossella Pinna
Convenuta
e
Controparte_2
Terzo pignorato -litisconsorte contumace
Conclusioni:
Nell'interesse dell'attore:
in principalità e nel merito: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n.
07420120003642607000 e conseguentemente accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve con Parte_1 riferimento alla richiamata cartella di pagamento per inesistenza del preteso diritto di procedere ad esecuzione forzata e con 1 R.G. n. 499/2025
esclusione delle relative poste dal pignoramento presso terzi opposto;
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento per le ulteriori argomentazioni esposte. Con vittoria di spese, diritti e competenze professionali.
Nell'interesse della convenuta:
1) In via preliminare ed in rito verificato il mancato contraddittorio nei confronti dell Controparte_3
e dell' Voglia il Giudice ordinare l'integrazione del
[...] Controparte_4 contraddittorio nei confronti dei predetti enti onerando parte attrice della citazione dei predetti enti. 2) Dichiarare il difetto di giurisdizione dell'eccezione di prescrizione della cartella n. 07420120003642607000. 3) Nel merito: Rigettare
l'opposizione perché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto. 4) Con vittoria di spese, diritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l Parte_1 Controparte_1
(Agente per la Provincia di e il Comune di (terzo pignorato), così
[...] CP_3 CP_2 introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi (RGE 381/2024).
Questi i fatti dedotti: 1) il 20 maggio 2024, notificò via PEC un atto Controparte_1 di pignoramento presso terzi (Comune di in qualità di terzo pignorato) per un debito complessivo CP_2 di € 89.127,16 (tributi, interessi, sanzioni, spese); 2) l'opponente venne a conoscenza dell'atto soltanto il
2 luglio 2024, tramite accesso agli atti, poiché la notifica era stata inviata a una PEC non più attiva
(dominio “@geopec.it”), o, comunque, che avrebbe dovuto essere disattivata dopo la cancellazione dalla nel 2017, la cancellazione di partita Iva nel gennaio 2017 e la richiesta di cancellazione al Parte_2
Collegio dei Geometri nel maggio 2024; 3) il 19 luglio 2024 propose opposizione ex art. 615 c.p.c., eccependo la prescrizione di parte delle cartelle;
4) il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 aprile
2025, rigettò l'istanza di sospensione e assegnò il termine di 30 giorni per introdurre il giudizio di merito.
Nella citazione introduttiva del merito, l'opponente ha eccepito: 1) la notifica irregolare del pignoramento, in quanto effettuata su PEC non più in uso;
2) la prescrizione quinquennale del credito di € 27.910,75, portato dalla cartella n. 07420120003642607000, notificata il 9 marzo 2012, dal momento che il primo atto interruttivo, tardivo anche rispetto al termine decennale, era rappresentato dall'intimazione di pagamento notificata il 9 marzo 2024; 3) l'intervenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione quater (art. 1, L. 197/2022), con sospensione della procedura esecutiva;
4) il superamento dei limiti di pignorabilità dell'indennità mensile spettante all'opponente in quanto Sindaco del Comune di tale indennità – pari a € 1.880,00 mensili – era stata vincolata dal Comune per CP_2 intero, ma essendo assimilabile a reddito da lavoro dipendente dovrebbe incontrare i limiti di pignorabilità di cui all'art. 10-ter D.P.R. 602/1973.
2 R.G. n. 499/2025
Queste le conclusioni dell'attore: in principalità e nel merito: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. 07420120003642607000 e conseguentemente accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1 nulla deve con riferimento alla richiamata cartella di pagamento per inesistenza del preteso diritto di procedere ad
[...] esecuzione forzata e con esclusione delle relative poste dal pignoramento presso terzi opposto;
accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'atto di pignoramento per le ulteriori argomentazioni esposte. Con vittoria di spese, diritti e competenze professionali.
Incardinatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , contestando Controparte_5 in fatto e diritto la citazione di . In particolare, la convenuta ha rilevato, in rito, la mancata Pt_1 integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori ( Direzione Controparte_1
Provinciale di Nuoro e , già parti nella fase cautelare. Sul merito ha dedotto che: 1) l'atto di CP_4 pignoramento era stato regolarmente notificato alla PEC associata al codice fiscale del debitore, con ricevuta di consegna conforme al D.P.R. 68/2005; 2) l'eccezione di prescrizione era inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di eccezione riguardante crediti tributari e, dunque, da far valere davanti al giudice tributario;
3) in ogni, caso la prescrizione non era maturata, posto che il termine decennale per i tributi erariali (art. 2946 c.c.) era stato interrotto da istanze di rateazione (2012, 2014,
2016) e relativi pagamenti, nonché da intimazione di pagamento notificata il 09.03.2024 e che, inoltre, erano intervenute sospensioni ex lege (definizione agevolata 2014 e emergenza Covid-19) che avevano allungato il termine di prescrizione;
4) le eccezioni relative alla rottamazione quater e ai limiti di pignorabilità, oltre a essere tardive in quanto proposte per la prima volta in fase di merito, erano comunque infondate o da far valere (limiti di pignorabilità) nei rapporti interni con il terzo pignorato.
Ciò premesso, la convenuta ha così concluso: 1) In via preliminare ed in rito verificato il mancato contraddittorio nei confronti dell' e dell CP_1 Controparte_3 Controparte_4
Voglia il Giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti enti onerando parte attrice della citazione dei predetti enti. 2) Dichiarare il difetto di giurisdizione dell'eccezione di prescrizione della cartella n.
07420120003642607000. 3) Nel merito: Rigettare l'opposizione perché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto. 4) Con vittoria di spese, diritti.
Per la trattazione del presente procedimento sono state necessarie tre udienze: 14 ottobre 2025, 28 ottobre 2025 e 18 novembre 2025. All'udienza del 28 ottobre il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 18 novembre 2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In quell'udienza le parti hanno discusso e il giudice si è riservato la decisione nei termini dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Deve essere dichiarata la contumacia del terzo pignorato ritualmente intimato. Controparte_2
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di parte resistente circa la mancata citazione degli enti impositori già presenti nella fase cautelare. Il procedimento di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., pur articolato in due fasi (sommaria ed eventuale di merito), conserva natura unitaria solo sotto il profilo funzionale, ma
3 R.G. n. 499/2025
non implica che il giudizio di cognizione debba riprodurre integralmente il contraddittorio della fase sommaria. L'integrità del contraddittorio deve essere verificata rispetto all'esecuzione in corso, ossia nei confronti dei soggetti titolari del diritto di procedere e del terzo pignorato, e non rispetto ai partecipanti alla fase cautelare, la quale ha natura incidentale e non determina l'insorgenza di rapporti processuali necessari nella successiva fase di merito. Pertanto, la citazione dell' , Controparte_1 quale creditore procedente, e del quale terzo pignorato, assicura la completezza del Controparte_2 contraddittorio ai fini della decisione.
Ciò premesso in rito, va osservato che la contestazione della regolare notifica del pignoramento da parte di integra a tutti gli effetti opposizione ex art. 617 c.p.c. Parte_1
L'opponente lamenta di essere venuto a conoscenza del pignoramento soltanto in data 2 luglio 2024, a seguito di accesso agli atti, poiché la notifica era stata inviata a una PEC non più attiva (dominio
“@geopec.it”), o, comunque, che avrebbe dovuto essere disattivata dopo la cancellazione dalla
[...] nel 2017, la cancellazione di partita Iva nel gennaio 2017 e la richiesta di cancellazione al Pt_2
Collegio dei Geometri nel maggio 2024.
L'eccezione di nullità del pignoramento deve essere rigettata per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto regolare ed efficace la notifica a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 60 dPR 600 del 1973, anche nel caso in cui l'indirizzo risulta non valido o inattivo, specificando che in tal caso neppure è necessario il secondo invio, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo (Cass. Civ., ord. 3703 del
2025). Nel caso di specie, l'indirizzo risultava pacificamente dai registri pubblici e l'esito notificatorio prescinde non solo dal fatto che l'opponente abbia mantenuto o meno l'iscrizione all'Albo, ma anche dal fatto che abbia reso effettiva conoscenza del contenuto della comunicazione giacente nella sua casella. In ogni caso, ogni nullità della notifica – pacificamente non inesistente – è sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., dal momento che il ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma ha anche provveduto alla sua tempestiva impugnazione e alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'ente della riscossione.
Ciò detto, occorre esaminare la questione inerente alla prescrizione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in relazione alla domanda di declaratoria di prescrizione del credito tributario azionato mediante pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2098 del 30 gennaio 2025, hanno affermato il principio secondo cui, nelle controversie relative alla riscossione coattiva di tributi, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, ossia alla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio (art. 386 c.p.c.). Quando la contestazione attiene alla prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella di pagamento, la questione incide sulla persistenza della pretesa
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tributaria e non sulla mera regolarità degli atti esecutivi. Pertanto, la cognizione spetta al giudice tributario, anche se l'atto impugnato è un pignoramento presso terzi.
Tale orientamento supera il precedente indirizzo che attribuiva la giurisdizione al giudice ordinario per gli atti esecutivi successivi alla cartella, precisando che l'eccezione di prescrizione non riguarda la fase esecutiva in sé, ma la legittimità sostanziale della pretesa impositiva. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, la giurisdizione appartiene alle Commissioni tributarie, con esclusione del giudice ordinario.
In relazione a tale motivo di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., pertanto, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.
n. 546/1992.
In relazione a ulteriori crediti di natura non tributaria – sanzioni stradali – va osservato che a verbale dell'udienza del , il procuratore dell'opponente ha dichiarato che “il pignoramento riguardava molte cartelle, ma il merito è stato introdotto in relazione alla sola cartella che riguarda crediti erariali prescritti alla data del 10 luglio 2023”. Non risultano, pertanto, crediti diversi da quelli erariali.
L'eccezione di prescrizione deve comunque essere rigettata. In data 9 marzo 2024, infatti, è stata notificata a mani del ricorrente l'intimazione di pagamento n. 07420239000238085000, con la quale è stato ingiunto il pagamento dei crediti portati dalla cartella n. 07420120003642607000. La regolare notifica di tale atto e la sua mancata impugnazione nei termini, come correttamente osservato dalla difesa di ha l'effetto CP_6 preclusivo di poter eccepire in questa sede la prescrizione del credito tributario, che andava eccepita impugnando tale atto eccependo la prescrizione eventualmente maturata dalla notifica della cartella di pagamento n. 07420120003642607000 sino alla notifica dell'intimazione di pagamento. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha specificato che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il credito da essa portato si consolida, con impossibilità di far valere fatti estintivi maturati prima della sua notificazione (Cass. Civ., Sez. Trib., 6436 del 2025).
In ogni caso, a
Non deve essere presa in considerazione la questione inerente la definizione agevolata. Come specificato da parte opponente nelle memorie 171 ter c.p.c. la definizione agevolata in sede di rottamazione quater non riguarda la cartella oggetto del presente di giudizio di merito. In questo giudizio, infatti, l'attore ha limitato la sua domanda di accertamento negativo alla cartella n. 07420120003642607000, Genericamente, nelle conclusioni, ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento per le ulteriori argomentazioni esposte. L'eventuale adesione alla rottamazione in ordine ad altre cartelle, tuttavia, determina una causa di sospensione esterna relativa alle singole cartelle e ai singoli crediti sottesi alla definizione agevolata, ma non integra di certo alcuna illegittimità o nullità del pignoramento.
Ultimo motivo da valutare è la dedotta impignorabilità dell'indennità di Sindaco, se non nella misura di
1/10. Tale indennità – pari a € 1.880,00 mensili – era stata vincolata dal Comune per intero, ma essendo
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assimilabile a reddito da lavoro dipendente dovrebbe incontrare i limiti di pignorabilità di cui all'art. 10- ter D.P.R. 602/1973.
In disparte la circostanza inerente al fatto che tale motivo di opposizione è stato dedotto per la prima volta in sede di merito (la questione pare rilevabile d'ufficio), va osservato che l'indennità di funzione spettante al sindaco, quale titolare di carica elettiva, non è riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato, ma costituisce emolumento connesso all'esercizio di funzioni pubbliche. Pertanto, non trova applicazione il limite di pignorabilità dedotto dall'attore, riferito a stipendi e salari, dovendosi ritenere la somma integralmente pignorabile, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (almeno a decorre da Cass. Civ. 8789 del 1996). La ratio va rinvenuta nel fatto che le limitazioni alla responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.) sono di stretta interpretazione e non estensibili analogicamente.
Tanto premesso, i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. e 615, comma 2, c.p.c., deducibili davanti al giudice ordinario, vanno rigettati.
Le spese del presente giudizio, liquidate ai parametri medi previsti per cause di analogo valore dai DDMM
55 del 2014 e 147 del 2022, ad eccezione della fase istruttoria (documentale) liquidata ai minimi, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia del Controparte_2
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Nuoro, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 in relazione alla domanda di declaratoria di prescrizione del credito tributario azionato mediante pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973;
- Rigetta gli ulteriori motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. (irregolarità della notifica del pignoramento) e ex art. 615, comma 2, c.p.c. (prescrizione crediti non tributari, adesione a definizione agevolata, impignorabilità indennità);
- Condanna a rimborsare ad , in persona Parte_1 Controparte_5 del legale rappresentante, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.713, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 9 dicembre 2025
Il giudice
Riccardo De VI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De VI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa di primo grado iscritta in RG al n. 499 del 2025, promossa da
(CF ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RG DE e FI RU
attore contro
(CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Rossella Pinna
Convenuta
e
Controparte_2
Terzo pignorato -litisconsorte contumace
Conclusioni:
Nell'interesse dell'attore:
in principalità e nel merito: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n.
07420120003642607000 e conseguentemente accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve con Parte_1 riferimento alla richiamata cartella di pagamento per inesistenza del preteso diritto di procedere ad esecuzione forzata e con 1 R.G. n. 499/2025
esclusione delle relative poste dal pignoramento presso terzi opposto;
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento per le ulteriori argomentazioni esposte. Con vittoria di spese, diritti e competenze professionali.
Nell'interesse della convenuta:
1) In via preliminare ed in rito verificato il mancato contraddittorio nei confronti dell Controparte_3
e dell' Voglia il Giudice ordinare l'integrazione del
[...] Controparte_4 contraddittorio nei confronti dei predetti enti onerando parte attrice della citazione dei predetti enti. 2) Dichiarare il difetto di giurisdizione dell'eccezione di prescrizione della cartella n. 07420120003642607000. 3) Nel merito: Rigettare
l'opposizione perché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto. 4) Con vittoria di spese, diritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l Parte_1 Controparte_1
(Agente per la Provincia di e il Comune di (terzo pignorato), così
[...] CP_3 CP_2 introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi (RGE 381/2024).
Questi i fatti dedotti: 1) il 20 maggio 2024, notificò via PEC un atto Controparte_1 di pignoramento presso terzi (Comune di in qualità di terzo pignorato) per un debito complessivo CP_2 di € 89.127,16 (tributi, interessi, sanzioni, spese); 2) l'opponente venne a conoscenza dell'atto soltanto il
2 luglio 2024, tramite accesso agli atti, poiché la notifica era stata inviata a una PEC non più attiva
(dominio “@geopec.it”), o, comunque, che avrebbe dovuto essere disattivata dopo la cancellazione dalla nel 2017, la cancellazione di partita Iva nel gennaio 2017 e la richiesta di cancellazione al Parte_2
Collegio dei Geometri nel maggio 2024; 3) il 19 luglio 2024 propose opposizione ex art. 615 c.p.c., eccependo la prescrizione di parte delle cartelle;
4) il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 aprile
2025, rigettò l'istanza di sospensione e assegnò il termine di 30 giorni per introdurre il giudizio di merito.
Nella citazione introduttiva del merito, l'opponente ha eccepito: 1) la notifica irregolare del pignoramento, in quanto effettuata su PEC non più in uso;
2) la prescrizione quinquennale del credito di € 27.910,75, portato dalla cartella n. 07420120003642607000, notificata il 9 marzo 2012, dal momento che il primo atto interruttivo, tardivo anche rispetto al termine decennale, era rappresentato dall'intimazione di pagamento notificata il 9 marzo 2024; 3) l'intervenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione quater (art. 1, L. 197/2022), con sospensione della procedura esecutiva;
4) il superamento dei limiti di pignorabilità dell'indennità mensile spettante all'opponente in quanto Sindaco del Comune di tale indennità – pari a € 1.880,00 mensili – era stata vincolata dal Comune per CP_2 intero, ma essendo assimilabile a reddito da lavoro dipendente dovrebbe incontrare i limiti di pignorabilità di cui all'art. 10-ter D.P.R. 602/1973.
2 R.G. n. 499/2025
Queste le conclusioni dell'attore: in principalità e nel merito: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. 07420120003642607000 e conseguentemente accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1 nulla deve con riferimento alla richiamata cartella di pagamento per inesistenza del preteso diritto di procedere ad
[...] esecuzione forzata e con esclusione delle relative poste dal pignoramento presso terzi opposto;
accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'atto di pignoramento per le ulteriori argomentazioni esposte. Con vittoria di spese, diritti e competenze professionali.
Incardinatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , contestando Controparte_5 in fatto e diritto la citazione di . In particolare, la convenuta ha rilevato, in rito, la mancata Pt_1 integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori ( Direzione Controparte_1
Provinciale di Nuoro e , già parti nella fase cautelare. Sul merito ha dedotto che: 1) l'atto di CP_4 pignoramento era stato regolarmente notificato alla PEC associata al codice fiscale del debitore, con ricevuta di consegna conforme al D.P.R. 68/2005; 2) l'eccezione di prescrizione era inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di eccezione riguardante crediti tributari e, dunque, da far valere davanti al giudice tributario;
3) in ogni, caso la prescrizione non era maturata, posto che il termine decennale per i tributi erariali (art. 2946 c.c.) era stato interrotto da istanze di rateazione (2012, 2014,
2016) e relativi pagamenti, nonché da intimazione di pagamento notificata il 09.03.2024 e che, inoltre, erano intervenute sospensioni ex lege (definizione agevolata 2014 e emergenza Covid-19) che avevano allungato il termine di prescrizione;
4) le eccezioni relative alla rottamazione quater e ai limiti di pignorabilità, oltre a essere tardive in quanto proposte per la prima volta in fase di merito, erano comunque infondate o da far valere (limiti di pignorabilità) nei rapporti interni con il terzo pignorato.
Ciò premesso, la convenuta ha così concluso: 1) In via preliminare ed in rito verificato il mancato contraddittorio nei confronti dell' e dell CP_1 Controparte_3 Controparte_4
Voglia il Giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti enti onerando parte attrice della citazione dei predetti enti. 2) Dichiarare il difetto di giurisdizione dell'eccezione di prescrizione della cartella n.
07420120003642607000. 3) Nel merito: Rigettare l'opposizione perché inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto. 4) Con vittoria di spese, diritti.
Per la trattazione del presente procedimento sono state necessarie tre udienze: 14 ottobre 2025, 28 ottobre 2025 e 18 novembre 2025. All'udienza del 28 ottobre il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 18 novembre 2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In quell'udienza le parti hanno discusso e il giudice si è riservato la decisione nei termini dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Deve essere dichiarata la contumacia del terzo pignorato ritualmente intimato. Controparte_2
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di parte resistente circa la mancata citazione degli enti impositori già presenti nella fase cautelare. Il procedimento di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., pur articolato in due fasi (sommaria ed eventuale di merito), conserva natura unitaria solo sotto il profilo funzionale, ma
3 R.G. n. 499/2025
non implica che il giudizio di cognizione debba riprodurre integralmente il contraddittorio della fase sommaria. L'integrità del contraddittorio deve essere verificata rispetto all'esecuzione in corso, ossia nei confronti dei soggetti titolari del diritto di procedere e del terzo pignorato, e non rispetto ai partecipanti alla fase cautelare, la quale ha natura incidentale e non determina l'insorgenza di rapporti processuali necessari nella successiva fase di merito. Pertanto, la citazione dell' , Controparte_1 quale creditore procedente, e del quale terzo pignorato, assicura la completezza del Controparte_2 contraddittorio ai fini della decisione.
Ciò premesso in rito, va osservato che la contestazione della regolare notifica del pignoramento da parte di integra a tutti gli effetti opposizione ex art. 617 c.p.c. Parte_1
L'opponente lamenta di essere venuto a conoscenza del pignoramento soltanto in data 2 luglio 2024, a seguito di accesso agli atti, poiché la notifica era stata inviata a una PEC non più attiva (dominio
“@geopec.it”), o, comunque, che avrebbe dovuto essere disattivata dopo la cancellazione dalla
[...] nel 2017, la cancellazione di partita Iva nel gennaio 2017 e la richiesta di cancellazione al Pt_2
Collegio dei Geometri nel maggio 2024.
L'eccezione di nullità del pignoramento deve essere rigettata per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto regolare ed efficace la notifica a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 60 dPR 600 del 1973, anche nel caso in cui l'indirizzo risulta non valido o inattivo, specificando che in tal caso neppure è necessario il secondo invio, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo (Cass. Civ., ord. 3703 del
2025). Nel caso di specie, l'indirizzo risultava pacificamente dai registri pubblici e l'esito notificatorio prescinde non solo dal fatto che l'opponente abbia mantenuto o meno l'iscrizione all'Albo, ma anche dal fatto che abbia reso effettiva conoscenza del contenuto della comunicazione giacente nella sua casella. In ogni caso, ogni nullità della notifica – pacificamente non inesistente – è sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., dal momento che il ricorrente non solo ha dimostrato di avere ricevuto l'atto in notifica, ma ha anche provveduto alla sua tempestiva impugnazione e alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio l'ente della riscossione.
Ciò detto, occorre esaminare la questione inerente alla prescrizione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in relazione alla domanda di declaratoria di prescrizione del credito tributario azionato mediante pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2098 del 30 gennaio 2025, hanno affermato il principio secondo cui, nelle controversie relative alla riscossione coattiva di tributi, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, ossia alla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio (art. 386 c.p.c.). Quando la contestazione attiene alla prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella di pagamento, la questione incide sulla persistenza della pretesa
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tributaria e non sulla mera regolarità degli atti esecutivi. Pertanto, la cognizione spetta al giudice tributario, anche se l'atto impugnato è un pignoramento presso terzi.
Tale orientamento supera il precedente indirizzo che attribuiva la giurisdizione al giudice ordinario per gli atti esecutivi successivi alla cartella, precisando che l'eccezione di prescrizione non riguarda la fase esecutiva in sé, ma la legittimità sostanziale della pretesa impositiva. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, la giurisdizione appartiene alle Commissioni tributarie, con esclusione del giudice ordinario.
In relazione a tale motivo di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., pertanto, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.
n. 546/1992.
In relazione a ulteriori crediti di natura non tributaria – sanzioni stradali – va osservato che a verbale dell'udienza del , il procuratore dell'opponente ha dichiarato che “il pignoramento riguardava molte cartelle, ma il merito è stato introdotto in relazione alla sola cartella che riguarda crediti erariali prescritti alla data del 10 luglio 2023”. Non risultano, pertanto, crediti diversi da quelli erariali.
L'eccezione di prescrizione deve comunque essere rigettata. In data 9 marzo 2024, infatti, è stata notificata a mani del ricorrente l'intimazione di pagamento n. 07420239000238085000, con la quale è stato ingiunto il pagamento dei crediti portati dalla cartella n. 07420120003642607000. La regolare notifica di tale atto e la sua mancata impugnazione nei termini, come correttamente osservato dalla difesa di ha l'effetto CP_6 preclusivo di poter eccepire in questa sede la prescrizione del credito tributario, che andava eccepita impugnando tale atto eccependo la prescrizione eventualmente maturata dalla notifica della cartella di pagamento n. 07420120003642607000 sino alla notifica dell'intimazione di pagamento. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha specificato che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata, il credito da essa portato si consolida, con impossibilità di far valere fatti estintivi maturati prima della sua notificazione (Cass. Civ., Sez. Trib., 6436 del 2025).
In ogni caso, a
Non deve essere presa in considerazione la questione inerente la definizione agevolata. Come specificato da parte opponente nelle memorie 171 ter c.p.c. la definizione agevolata in sede di rottamazione quater non riguarda la cartella oggetto del presente di giudizio di merito. In questo giudizio, infatti, l'attore ha limitato la sua domanda di accertamento negativo alla cartella n. 07420120003642607000, Genericamente, nelle conclusioni, ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento per le ulteriori argomentazioni esposte. L'eventuale adesione alla rottamazione in ordine ad altre cartelle, tuttavia, determina una causa di sospensione esterna relativa alle singole cartelle e ai singoli crediti sottesi alla definizione agevolata, ma non integra di certo alcuna illegittimità o nullità del pignoramento.
Ultimo motivo da valutare è la dedotta impignorabilità dell'indennità di Sindaco, se non nella misura di
1/10. Tale indennità – pari a € 1.880,00 mensili – era stata vincolata dal Comune per intero, ma essendo
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assimilabile a reddito da lavoro dipendente dovrebbe incontrare i limiti di pignorabilità di cui all'art. 10- ter D.P.R. 602/1973.
In disparte la circostanza inerente al fatto che tale motivo di opposizione è stato dedotto per la prima volta in sede di merito (la questione pare rilevabile d'ufficio), va osservato che l'indennità di funzione spettante al sindaco, quale titolare di carica elettiva, non è riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato, ma costituisce emolumento connesso all'esercizio di funzioni pubbliche. Pertanto, non trova applicazione il limite di pignorabilità dedotto dall'attore, riferito a stipendi e salari, dovendosi ritenere la somma integralmente pignorabile, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (almeno a decorre da Cass. Civ. 8789 del 1996). La ratio va rinvenuta nel fatto che le limitazioni alla responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.) sono di stretta interpretazione e non estensibili analogicamente.
Tanto premesso, i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. e 615, comma 2, c.p.c., deducibili davanti al giudice ordinario, vanno rigettati.
Le spese del presente giudizio, liquidate ai parametri medi previsti per cause di analogo valore dai DDMM
55 del 2014 e 147 del 2022, ad eccezione della fase istruttoria (documentale) liquidata ai minimi, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia del Controparte_2
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Nuoro, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 in relazione alla domanda di declaratoria di prescrizione del credito tributario azionato mediante pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973;
- Rigetta gli ulteriori motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. (irregolarità della notifica del pignoramento) e ex art. 615, comma 2, c.p.c. (prescrizione crediti non tributari, adesione a definizione agevolata, impignorabilità indennità);
- Condanna a rimborsare ad , in persona Parte_1 Controparte_5 del legale rappresentante, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.713, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 9 dicembre 2025
Il giudice
Riccardo De VI
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