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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3463/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3463 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
23.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Frezza, presso il cui studio elettivamente domicilia in n Trentola
Ducenta (CE) alla via Ambra n. 4, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Federica Frezza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Trentola
Ducenta (CE), alla via Ambra n. 4, giusta procura in atti.
RICORRENTI
1 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 16.09.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio civile in AN (CE) il
10.04.2014, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione personale,
e precisando che dalla loro unione erano nati tre figli, tutti minori, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso contenente il piano genitoriale.
All'udienza del 23.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data
30.09.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 595/2025) emessa in data 11.02.2025 e pubblicata il 13.02.2025 con attestazione del passaggio in giudicato del 25.09.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che 2 lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui alla separazione indicate nel ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
3 Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: e (c.f.:
[...] C.F._1 Controparte_1
), contratto in AN (CE) il 10.04.2014 (atto n. 3, Parte C.F._2
I, Serie /, anno 2014);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
4 Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese;
- provvede con separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulata dall'avv. Francesco Frezza per la parte Parte_1
ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
[...]
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 25.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3463 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
23.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Frezza, presso il cui studio elettivamente domicilia in n Trentola
Ducenta (CE) alla via Ambra n. 4, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Federica Frezza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Trentola
Ducenta (CE), alla via Ambra n. 4, giusta procura in atti.
RICORRENTI
1 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 16.09.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio civile in AN (CE) il
10.04.2014, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione personale,
e precisando che dalla loro unione erano nati tre figli, tutti minori, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso contenente il piano genitoriale.
All'udienza del 23.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data
30.09.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 595/2025) emessa in data 11.02.2025 e pubblicata il 13.02.2025 con attestazione del passaggio in giudicato del 25.09.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che 2 lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui alla separazione indicate nel ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
3 Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: e (c.f.:
[...] C.F._1 Controparte_1
), contratto in AN (CE) il 10.04.2014 (atto n. 3, Parte C.F._2
I, Serie /, anno 2014);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
4 Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese;
- provvede con separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulata dall'avv. Francesco Frezza per la parte Parte_1
ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
[...]
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 25.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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