Articolo 49 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 48Articolo 50
Versione
23 maggio 1999
Art. 49. (Disposizioni in materia del personale degli
Enti Parco).
1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall' articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e nel pieno rispetto dei commi 18 e 20 dell'articolo 39 della medesima legge, nei limiti delle piante organiche esistenti ed approvate e compatibilmente con le proprie disponibilita' finanziarie e di bilancio qualora si siano avvalsi, in fase di bilancio, ti personale assunto a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive, che abbia ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi profili professionali contemplati dalle rispettive piante organiche, possono bandire, entro il 31 dicembre 1999, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, secondo le procedure previste dall' articolo 4-bis del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 .
Entrata in vigore il 23 maggio 1999