Articolo 9 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 8Articolo 10
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13 novembre 1960
Art. 9. Sedi distaccate di Pretura

Nelle sedi distaccate di Pretura le funzioni di cancelliere sono esercitate dal dirigente della cancelleria della Pretura o da un funzionario in sottordine.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960